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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
Reclami Materia Lavoro
ORDINANZA
N. R.G. 285/2025
Il Tribunale di Padova costituito nelle persone di:
Dott. Mauro Dallacasa Presidente
Dott. Francesco Perrone Giudice relatore
Dott. Silvia Rigon Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
nella causa proposta da: ), con Parte_1 P.IVA_1
il funzionario delegato Dott. Parte_2
reclamante contro
( ), con l'Avv.to ALDO Controparte_1 C.F._1
SANDULLI, l'Avv.to BENEDETTO CIMINO e l'Avv.to SIMONA
MORETTINI reclamata
OGGETTO: art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.
Premesso che:
- il domanda: “nel merito, in via principale: in riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in sede di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora nonché in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte”, con vittoria di spese;
- parte resistente domanda il rigetto del reclamo;
ritenuto che:
- il propone reclamo avverso l'ordinanza cautelare di Parte_1
accoglimento del 21.01.2025, RG n. 2820/2024, del Tribunale di
Padova, pubblicata il 27.01.2025;
- la ricorrente ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, indetta con il
Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 8 giugno 2023
n.107 (doc.1), collocandosi in posizione utile n.186 (doc.2). Con
Avviso del 9.08.2024 (doc.3), il comunicava la Parte_1
Pag. 2 di 5 disponibilità di n. 519 posti di dirigente scolastico nelle Regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sardegna, OS e TO. La reclamante indicava come prima preferenza la RE OS (doc.4), dove risiede la mamma IG.ra (doc.5), affetta da Parte_3
disabilità grave ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992 (doc.6) e portatrice di invalidità al 100% a (doc.7). La ricorrente veniva assegnata, invece, alla RE TO (la sesta in ordine di preferenza, cfr. doc.4), presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Saonara (PD), in Via, distante 390 km dal domicilio/residenza in
Piancastagnaio, Via dello Stadio n.219, della mamma disabile da assistere (doc.13);
- quanto al periculum, la ricorrente allega di non poter lavorare a 400 km di distanza dalla mamma gravemente disabile, invalida al 100% ed a cui solamente lei può prestare assistenza, essendo anche suo padre, coniuge convivente con la disabile, ultrasessantacinquenne
(doc.17);
- assume rilevanza assorbente in rilievo per cui l'articolo 15, comma 3, del Bando dispone l'applicazione dei benefici di cui alla l. n.
104/1992 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, cosicché il diritto di priorità nella scelta della sede ha potuto essere esercitato dalla dirigente solo nell'ambito della RE di assegnazione all'atto della costituzione del rapporto di lavoro;
- tuttavia, il concorso cui la dirigente ha partecipato ha estensione nazionale, non regionale, cosicché risulta arbitraria la restrizione
Pag. 3 di 5 effettuata dal bando laddove ha limitato al solo ambito regionale l'operatività del diritto di priorità di cui all'art. 33, comma 5;
- oltretutto, tale restrizione finisce per privare di ogni utilità pratica l'esercizio del diritto di priorità da parte dell'avente diritto, atteso che costui si troverebbe comunque assegnato a una sede situata in una
RE diversa da quella ove l'esigenza di cura è localizzata;
- nemmeno risulta allegata dal alcuna ragione di fatto da cui Parte_1
possa dedursi l'impossibilità materiale, ai sensi dell'art. 33, comma
5, di adibire la dirigente ad una sede compresa nella RE
OS;
- per altro verso, nessuno dei dirigenti assegnati alla RE OS
(v. elenco di 29 dirigenti a pag. 6 del reclamo) risulta portatore di alcun titolo di preferenza. Risulta quindi per tabulas che la dirigente avrebbe ottenuto una sede nella RE OS se il diritto di priorità ex legge 104 fosse stato correttamente esercitato nell'intero ambito nazionale;
- ne consegue che l'art. 15, comma 3, del bando di concorso, indetto dal con DDG 1259 del 23/11/2017, deve Parte_1
essere in parte qua disapplicato. Ne consegue altresì che, correttamente, l'ordinanza del Tribunale di Padova del 21 gennaio
2025 correttamente ha accertato il diritto di Controparte_1
“a scegliere, ai sensi della legge 104/1992, la sede della RE
OS più vicina al domicilio della persona da assistere”;
- quanto al periculum in mora, risulta sufficientemente documentata la condizione di handicap in cui versa la madre della reclamata.
Pag. 4 di 5 Nemmeno risultano esservi in loco altri soggetti in grado di prendersi cura di tale persona;
- ne consegue il rigetto del reclamo;
- le spese di lite della fase cautelare verranno liquidate unitamente al merito.
PQM
Il giudice:
- rigetta il reclamo.
Si comunichi.
Padova, 10/03/2025
Il Presidente
Dott. Mauro Dallacasa
Pag. 5 di 5
Reclami Materia Lavoro
ORDINANZA
N. R.G. 285/2025
Il Tribunale di Padova costituito nelle persone di:
Dott. Mauro Dallacasa Presidente
Dott. Francesco Perrone Giudice relatore
Dott. Silvia Rigon Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
nella causa proposta da: ), con Parte_1 P.IVA_1
il funzionario delegato Dott. Parte_2
reclamante contro
( ), con l'Avv.to ALDO Controparte_1 C.F._1
SANDULLI, l'Avv.to BENEDETTO CIMINO e l'Avv.to SIMONA
MORETTINI reclamata
OGGETTO: art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.
Premesso che:
- il domanda: “nel merito, in via principale: in riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in sede di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora nonché in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte”, con vittoria di spese;
- parte resistente domanda il rigetto del reclamo;
ritenuto che:
- il propone reclamo avverso l'ordinanza cautelare di Parte_1
accoglimento del 21.01.2025, RG n. 2820/2024, del Tribunale di
Padova, pubblicata il 27.01.2025;
- la ricorrente ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, indetta con il
Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 8 giugno 2023
n.107 (doc.1), collocandosi in posizione utile n.186 (doc.2). Con
Avviso del 9.08.2024 (doc.3), il comunicava la Parte_1
Pag. 2 di 5 disponibilità di n. 519 posti di dirigente scolastico nelle Regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sardegna, OS e TO. La reclamante indicava come prima preferenza la RE OS (doc.4), dove risiede la mamma IG.ra (doc.5), affetta da Parte_3
disabilità grave ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992 (doc.6) e portatrice di invalidità al 100% a (doc.7). La ricorrente veniva assegnata, invece, alla RE TO (la sesta in ordine di preferenza, cfr. doc.4), presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Saonara (PD), in Via, distante 390 km dal domicilio/residenza in
Piancastagnaio, Via dello Stadio n.219, della mamma disabile da assistere (doc.13);
- quanto al periculum, la ricorrente allega di non poter lavorare a 400 km di distanza dalla mamma gravemente disabile, invalida al 100% ed a cui solamente lei può prestare assistenza, essendo anche suo padre, coniuge convivente con la disabile, ultrasessantacinquenne
(doc.17);
- assume rilevanza assorbente in rilievo per cui l'articolo 15, comma 3, del Bando dispone l'applicazione dei benefici di cui alla l. n.
104/1992 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, cosicché il diritto di priorità nella scelta della sede ha potuto essere esercitato dalla dirigente solo nell'ambito della RE di assegnazione all'atto della costituzione del rapporto di lavoro;
- tuttavia, il concorso cui la dirigente ha partecipato ha estensione nazionale, non regionale, cosicché risulta arbitraria la restrizione
Pag. 3 di 5 effettuata dal bando laddove ha limitato al solo ambito regionale l'operatività del diritto di priorità di cui all'art. 33, comma 5;
- oltretutto, tale restrizione finisce per privare di ogni utilità pratica l'esercizio del diritto di priorità da parte dell'avente diritto, atteso che costui si troverebbe comunque assegnato a una sede situata in una
RE diversa da quella ove l'esigenza di cura è localizzata;
- nemmeno risulta allegata dal alcuna ragione di fatto da cui Parte_1
possa dedursi l'impossibilità materiale, ai sensi dell'art. 33, comma
5, di adibire la dirigente ad una sede compresa nella RE
OS;
- per altro verso, nessuno dei dirigenti assegnati alla RE OS
(v. elenco di 29 dirigenti a pag. 6 del reclamo) risulta portatore di alcun titolo di preferenza. Risulta quindi per tabulas che la dirigente avrebbe ottenuto una sede nella RE OS se il diritto di priorità ex legge 104 fosse stato correttamente esercitato nell'intero ambito nazionale;
- ne consegue che l'art. 15, comma 3, del bando di concorso, indetto dal con DDG 1259 del 23/11/2017, deve Parte_1
essere in parte qua disapplicato. Ne consegue altresì che, correttamente, l'ordinanza del Tribunale di Padova del 21 gennaio
2025 correttamente ha accertato il diritto di Controparte_1
“a scegliere, ai sensi della legge 104/1992, la sede della RE
OS più vicina al domicilio della persona da assistere”;
- quanto al periculum in mora, risulta sufficientemente documentata la condizione di handicap in cui versa la madre della reclamata.
Pag. 4 di 5 Nemmeno risultano esservi in loco altri soggetti in grado di prendersi cura di tale persona;
- ne consegue il rigetto del reclamo;
- le spese di lite della fase cautelare verranno liquidate unitamente al merito.
PQM
Il giudice:
- rigetta il reclamo.
Si comunichi.
Padova, 10/03/2025
Il Presidente
Dott. Mauro Dallacasa
Pag. 5 di 5