Articolo 8 della Legge 26 maggio 1966, n. 389
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 giugno 1966
Art. 8.
L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi dell' articolo 70 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , ridotto di lire 22 miliardi 44.494.393.
Entrata in vigore il 29 giugno 1966