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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10534 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 17/04/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N. R.G. 10534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10534/2022 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. SARTORATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
RICORRENTE contro
(c.f.: , con l'avv. RIZZARDI RAFFAELLA e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAGDA POLI
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 132/2022 del 23/08/2022 emessa dalla Provincia di Brescia nei confronti del in quanto erronea e manifestamente infondata;
Parte_1 con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante”.
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/09/2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento emesso da Controparte_2
n. 132/2022 con il quale era irrogata a suo carico la sanzione
[...] pecuniaria di euro 6.000,00, per violazione dell'art. 124 co. 1 d.lgs. 152/2006 per avere effettuato scarichi di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo presso l'azienda ricettiva all'area aperta in assenza di autorizzazione unica ambientale (AUA). Parte_1
si costituiva contestando le deduzioni del ricorrente. Controparte_1
La causa era rinviata al 17/04/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
Dai documenti (visura ordinaria di impresa) e dalle incontestate allegazioni delle parti risulta che il sito a Bagolino, svolga attività ricettiva dal 1983, con ampliamento della struttura Parte_1
nel 2018.
È pacifico che al tempo della contestazione dell'illecito amministrativo (6.04.2019) il campeggio scaricasse le acque reflue non disponendo della autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo scarico delle acque reflue negli strati superficiali del sottosuolo, solo successivamente rilasciata dalla
Provincia di il 24.10.2019 su domanda presentata dal ricorrente tramite il SUAP del Comune CP_1
di Bagolino il 18.09.2019.
Ciò posto, l'opponente lamenta l'insussistenza della violazione contestata e l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa richiesto dall'art. 3 L. 689/1981 poiché, al tempo della contestazione
(6.4.2019), l'autorizzazione, benché già richiesta dal titolare del campeggio, non sarebbe stata rilasciata per motivi estranei alla sfera di competenza dell'istante, consistiti nel parere sfavorevole reso dal gestore del sistema idrico integrato (A2A) all'allaccio alla pubblica fognatura.
I motivi, da trattarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi, sulla scorta elementi di prova che il diniego dell'autorizzazione sia dipeso non dal parere difforme del gestore
A2A all'allaccio alla rete fognaria, bensì dalla non conformità alla normativa del sistema di scarichi in uso alla ricorrente.
Sotto il profilo normativo, l'art. 124 d.lgs. 152/2006 al primo comma sancisce la preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi, introducendo al comma 4 una deroga per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, questi sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito. La disciplina nazionale è integrata dal Regolamento Regione Lombardia 3/2006 che, per quanto qui di interesse, prevede all'art. 8 che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta a.e. non possono essere recapitati: a) in corpi d'acqua superficiali;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
nonché che tali scarichi (lett. a e b) siano sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi: a) vasca Imhoff o fossa settica, b) trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilita' del terreno.
Nel caso di specie, il campeggio, aperto dagli anni '80, non disponeva di scarichi allacciati alla rete fognaria pubblica (sempre ammessi), né si era adattato alla disciplina del R.R. 3/2006 (l'art. 8 co. 5 del R.R. cit, prescrive l'adattamento degli scarichi in atto alla nuova normativa nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore, inutilmente decorsi nel 2019); le acque reflue erano infatti scaricate in vasche
Imhoff con recapito negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzo perdente (v. relazione tecnica integrativa, Geom. del 27.12.2018, doc. 12 parte opposta), non più ammesso, non Persona_1
trattandosi di trincea di sub irrigazione (v. supra).
La non conformità degli scarichi alla normativa vigente non può pertanto solo ritenersi ascrivibile al parere negativo reso da A2A sull'allaccio alla rete fognaria, bensì anche al mancato tempestivo adattamento degli scarichi da parte della titolare del campeggio, reiteratamente richiesto dalla PA nel corso dell'istruttoria: invero, successivamente ad una prima declaratoria di inammissibilità della domanda di autorizzazione del 25.07.2018, in data 1.08.2018 era avviato il relativo procedimento amministrativo - concluso con provvedimento di archiviazione del 28.01.2019 - nel corso del quale,
a fronte di plurime richieste della PA di integrazione documentale, l'istante forniva documentazione ritenuta insufficiente dalla , perchè carente della verifica del corretto dimensionamento dei CP_1
manufatti (vasche Imhoff e trincee di sub-irrigazione) e del loro posizionamento.
Sicché al momento della contestazione dell'illecito il procedimento autorizzatorio risultava terminato con esito negativo motivato da carenza documentale circa il dimensionamento delle vasche Imhoff la descrizione di trincee di subirrigazione, nonché dall'uso di un sistema di dispersione delle acque, mediante pozzi perdenti, non più ammesso a seguito dell'entrata in vigore del R.R. 3/2006.
Al rigetto del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, di complessità bassa, in euro 1.700,00 (segnatamente, euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso in opposizione;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente liquidate in motivazione in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.04.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 17/04/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N. R.G. 10534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10534/2022 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. SARTORATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
RICORRENTE contro
(c.f.: , con l'avv. RIZZARDI RAFFAELLA e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAGDA POLI
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 132/2022 del 23/08/2022 emessa dalla Provincia di Brescia nei confronti del in quanto erronea e manifestamente infondata;
Parte_1 con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante”.
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/09/2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento emesso da Controparte_2
n. 132/2022 con il quale era irrogata a suo carico la sanzione
[...] pecuniaria di euro 6.000,00, per violazione dell'art. 124 co. 1 d.lgs. 152/2006 per avere effettuato scarichi di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo presso l'azienda ricettiva all'area aperta in assenza di autorizzazione unica ambientale (AUA). Parte_1
si costituiva contestando le deduzioni del ricorrente. Controparte_1
La causa era rinviata al 17/04/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
Dai documenti (visura ordinaria di impresa) e dalle incontestate allegazioni delle parti risulta che il sito a Bagolino, svolga attività ricettiva dal 1983, con ampliamento della struttura Parte_1
nel 2018.
È pacifico che al tempo della contestazione dell'illecito amministrativo (6.04.2019) il campeggio scaricasse le acque reflue non disponendo della autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo scarico delle acque reflue negli strati superficiali del sottosuolo, solo successivamente rilasciata dalla
Provincia di il 24.10.2019 su domanda presentata dal ricorrente tramite il SUAP del Comune CP_1
di Bagolino il 18.09.2019.
Ciò posto, l'opponente lamenta l'insussistenza della violazione contestata e l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa richiesto dall'art. 3 L. 689/1981 poiché, al tempo della contestazione
(6.4.2019), l'autorizzazione, benché già richiesta dal titolare del campeggio, non sarebbe stata rilasciata per motivi estranei alla sfera di competenza dell'istante, consistiti nel parere sfavorevole reso dal gestore del sistema idrico integrato (A2A) all'allaccio alla pubblica fognatura.
I motivi, da trattarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi, sulla scorta elementi di prova che il diniego dell'autorizzazione sia dipeso non dal parere difforme del gestore
A2A all'allaccio alla rete fognaria, bensì dalla non conformità alla normativa del sistema di scarichi in uso alla ricorrente.
Sotto il profilo normativo, l'art. 124 d.lgs. 152/2006 al primo comma sancisce la preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi, introducendo al comma 4 una deroga per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, questi sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito. La disciplina nazionale è integrata dal Regolamento Regione Lombardia 3/2006 che, per quanto qui di interesse, prevede all'art. 8 che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta a.e. non possono essere recapitati: a) in corpi d'acqua superficiali;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
nonché che tali scarichi (lett. a e b) siano sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi: a) vasca Imhoff o fossa settica, b) trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilita' del terreno.
Nel caso di specie, il campeggio, aperto dagli anni '80, non disponeva di scarichi allacciati alla rete fognaria pubblica (sempre ammessi), né si era adattato alla disciplina del R.R. 3/2006 (l'art. 8 co. 5 del R.R. cit, prescrive l'adattamento degli scarichi in atto alla nuova normativa nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore, inutilmente decorsi nel 2019); le acque reflue erano infatti scaricate in vasche
Imhoff con recapito negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzo perdente (v. relazione tecnica integrativa, Geom. del 27.12.2018, doc. 12 parte opposta), non più ammesso, non Persona_1
trattandosi di trincea di sub irrigazione (v. supra).
La non conformità degli scarichi alla normativa vigente non può pertanto solo ritenersi ascrivibile al parere negativo reso da A2A sull'allaccio alla rete fognaria, bensì anche al mancato tempestivo adattamento degli scarichi da parte della titolare del campeggio, reiteratamente richiesto dalla PA nel corso dell'istruttoria: invero, successivamente ad una prima declaratoria di inammissibilità della domanda di autorizzazione del 25.07.2018, in data 1.08.2018 era avviato il relativo procedimento amministrativo - concluso con provvedimento di archiviazione del 28.01.2019 - nel corso del quale,
a fronte di plurime richieste della PA di integrazione documentale, l'istante forniva documentazione ritenuta insufficiente dalla , perchè carente della verifica del corretto dimensionamento dei CP_1
manufatti (vasche Imhoff e trincee di sub-irrigazione) e del loro posizionamento.
Sicché al momento della contestazione dell'illecito il procedimento autorizzatorio risultava terminato con esito negativo motivato da carenza documentale circa il dimensionamento delle vasche Imhoff la descrizione di trincee di subirrigazione, nonché dall'uso di un sistema di dispersione delle acque, mediante pozzi perdenti, non più ammesso a seguito dell'entrata in vigore del R.R. 3/2006.
Al rigetto del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, di complessità bassa, in euro 1.700,00 (segnatamente, euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso in opposizione;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente liquidate in motivazione in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.04.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.