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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1087 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cosenza, Piazza B. Zumbini, Trav A. Bandiera n. 16, presso lo Studio degli avvocati Pierantonio Micciulli e Rossella Gabriele, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. , rappresentata e difesa, in forza CP_1 C.F._2 di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Francesco Burza
e CA LI, presso il cui studio, in Cosenza alla via Piave nr. 12, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.10.2025 dinanzi al giudice relatore. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata già pronunciata con sentenza parziale n.
1616/2024 la separazione tra i coniugi e Con Parte_1 CP_1 successiva sentenza parziale n. 927/2025 sono state regolate le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione. Il contenzioso residuo ha, quindi, ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente introdotta dal ricorrente, nonché le relative statuizioni accessorie.
2. La domanda di diretta ad ottenere lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, va certamente accolta, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 13.10.2025 dinanzi al relatore dimostrano in modo inequivocabile che dopo la conclusione del procedimento di separazione non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale della famiglia. Poiché, pertanto, risultano decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970 rispetto alla prima comparizione dei coniugi dinanzi al relatore nell'ambito del giudizio di separazione (avvenuta il
10.7.2024) ed è passata in giudicato la sentenza n. 1616/2024, come da attestazione di cancelleria confluita nel fascicolo telematico, la domanda sullo status del ricorrente va senza dubbio accolta.
2.1. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie all'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio, il ricorrente chiedeva confermarsi le statuizioni contenute nella sentenza n. 927/2025 (la quale disponeva, per quanto qui rileva,
l'affido condiviso dei figli minori delle parti - nato nel 2013 e Persona_1 nato nel 2014 - con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2 assegnava a quest'ultima, quale collocataria dei figli minori, il godimento della casa coniugale sita in Mendicino alla via Piazzetta Colonnna n. 8; regolava il diritto di visita del genitore non collocatario;
poneva a carico di l'obbligo Parte_1 di concorrere al mantenimento dei figli minori mediante versamento in favore del genitore collocatario della somma di euro 900,00 mensile- euro 450,00 mensili in favore di ciascun figlio - oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici 3
ISTAT e concorso alle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 70%).
La resistente concordava sulle statuizioni di affido condiviso;
collocamento presso di sé dei minori;
assegnazione a sé della casa coniugale, chiedendo, tuttavia, fissarsi in euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 in favore di ciascun figlio) il concorso al mantenimento ordinario dei minori da parte del Pt_1
Le statuizioni accessorie su cui si è formato accordo tra le parti (affido condiviso, collocamento prevalente dei minori presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale) possono certamente essere recepite in questa sede, non essendo emersa, né nel giudizio di separazione, né in quello di scioglimento del matrimonio, alcuna criticità nel rapporto genitori/figli. Può confermarsi, altresì, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario stabilito nella sentenza n. 927/2025, di cui le parti hanno chiesto la conferma, attestandone il buon andamento nell'interesse dei minori (ferma, quindi, la possibilità di diverso accordo tra i coniugi, i figli trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali, da individuarsi concordemente dai genitori, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, ovvero in mancanza di impegni scolastici, dalle 9:00 fino alle 21:00; trascorreranno, altresì, con il papà, a fine settimana alterni, la giornata di domenica, dalle 9:00 fino alle 21:00. I minori trascorreranno in forma alternata con i genitori le principali festività, nonché 30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno). La convergenza sul punto raggiunta dalle parti e la rilevata mancanza di criticità nel rapporto genitori/figli ha reso superflua l'audizione dei minori in giudizio.
Quanto al concorso al mantenimento del genitore non collocatario, non possono che confermarsi le deduzioni contenute nella sentenza n. 927/2025, in cui, considerandosi l'età dei minori (11 e 12 anni); le possibilità economiche dei genitori
(essendo il professore universitario con redditi da lavoro lordi pari, sulla Pt_1 base dell'ultima dichiarazione dei redditi, ad euro 100.414,00 euro annui e la LE insegnante di scuola primaria con redditi pari a circa 26.000,00 euro lordi annui);
l'obbligo, per il di mantenere anche il figlio nato da precedente matrimonio, Pt_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (quale dato non contestato dalla resistente); il tenore di vita dei ragazzi (conviventi con la madre in una villa di 600 mq con giardino, di proprietà del padre); l'impossibilità di tenere conto, nella quantificazione del mantenimento a carico del ricorrente, dei costi di manutenzione ordinaria della casa coniugale (di contro valorizzati dalla resistente), 4
trattandosi di parametro non afferente il rapporto genitori/figli e comunque destinato ad incidere anche sulla posizione del in quanto proprietario del Pt_1 bene, il mantenimento era fissato nella misura mensile complessiva di euro 900,00
(euro 450,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge. Non sussistono i presupposti per un assegno di maggiore consistenza, come invocato dalla ricorrente alla luce dei ritenuti maggiori redditi del rispetto a quelli dichiarati, in forza di un portafoglio titoli evincibile Pt_1 dagli estratti conto in atti e mai reso noto in corso di causa. Il ricorrente, infatti, ha versato in atti le ultime dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto relativi al conto Contr in essere presso e pur non avendo chiarito la consistenza del portafoglio titoli appare evidente che, essendo gli utili degli investimenti posti in essere destinati a confluire sul conto corrente dell'investitore, anche i soli estratti conto appaiono idonei alla valutazione della sua condizione economica complessiva, dovendosi comunque considerare una liquidità effettiva ed attuale a fini di mantenimento
(liquidità pari, in forza degli ultimi estratti conto prodotti, a circa 55.000,00 euro).
Le spese straordinarie riguardanti i minori vengono poste a carico di Parte_1
, avente maggiori possibilità economica, nella misura del 70%, ponendosi
[...] il restante 30% a carico del genitore collocatario, confermandosi, anche sul punto, quanto statuitosi in sede di separazione.
3. La mancanza di contrasto tra le parti in punto di affido e collocamento dei minori e gli interessi sottesi alla decisione (sia quella afferente il giudizio di separazione, sia quella afferente il giudizio di scioglimento del matrimonio) legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione unica civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito delle sentenze parziali nn. 1616/2024 e 927/2025, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti, celebrato in data
29.7.2012 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Santa
Severina (KR) al n. 3, anno 2012, parte I;
2. Dispone l'affido condiviso dei minori e Persona_3 [...]
con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_4 5
3. Assegna a in quanto collocataria dei figli minori, il CP_1 godimento della casa familiare (in Mendicino alla via Piazzetta Vittoria
Colonna n. 8);
4. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto stabilito in motivazione;
5. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 ordinario dei figli minori mediante corresponsione all'altro genitore, entro il giorno dieci di ciascun mese, della somma complessiva di euro 900,00
(euro 450,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del
70%;
6. Dichiara compensate le spese di lite;
7. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente est. dott.ssa Giusi Ianni