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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Terza Sezione-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ND LI Presidente
dott.ssa Costanza Teti Giudice
dott. ND MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 693/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. RODOLFI MONIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data: “DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE 1) Affido e collocamento dei figli: Disporre che la figlia minore sia affidata in via Persona_1 superesclusiva al genitore , che sarà autorizzata ad assumere in via esclusiva anche Parte_1 le decisioni di maggiore interesse nell'interesse della figlia. 2) Casa già sede della convivenza: Dare atto che la casa già sede della convivenza, sita in AR (BS), via Delle Quiete 81 è stata abbandonata dalle parti e dai minori e che la madre risiede stabilmente con la minore nell'immobile sito in Gardone Riviera (BS) via Val di Sur n. 19, catastalmente censito al catasto fabbricati del
Comune di Gardone Riviera (BS), foglio n. 16, part. 2947, sub. 3 e foglio n. 16 part. 7073, sub. 2, condotto in locazione con un canone mensile di € 350,00 oltre oneri accessori quantificabili in circa
€ 4.200,00 annuali (cfr. doc. 12 contratto di locazione prodotto con il ricorso introduttivo) 3)
Concorso al mantenimento della figlia: Disporre che il sig. contribuisca al Controparte_1
1 mantenimento della figlia , sino alla maggiore età ed indipendenza economica della Persona_2 stessa, con il versamento di una somma mensile pari ad almeno € 600,00= mensili, oppure quella maggiore o minore somma che risulterà congrua a seguito di istruttoria, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo richiesto, maggiorato rispetto alla richiesta iniziale, è giustificato dal fatto che il convenuto si è reso indisponibile a partecipare al presente giudizio, ed è di difficile reperibilità risiedendo all'estero e rifiutando ogni contatto con la ricorrente, e quindi di fatto nemmeno sarà possibile ottenere un fruttuoso rimborso della sua quota di spese straordinarie.
Inoltre, poiché l'accudimento dei minori, molto piccoli, sta gravando interamente sulla madre, dato il disinteresse del padre, pare corretto che questi, che possiede ingenti mezzi economici, almeno provveda in via economica. Con riserva di chiedere un importo maggiore laddove dall'istruttoria emergessero redditi adeguati a sostenerne l'impegno. 4) Spese extra mantenimento: Disporre che entrambi i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che nel prosieguo si riporta. In particolare si chiede che venga disposto che il Sig.
[...]
contribuisca al pagamento delle stesse secondo le modalità sancite nel citato Controparte_1
Protocollo, nella misura del 70% o di quella percentuale che risulterà congrua, secondo una comparazione tra i redditi ed i carichi familiari delle parti […]. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 70% in capo al sig. ed il 30% in capo CP_1 alla sig.ra o della diversa quota che l'Ill.mo Tribunale adito stabilirà; c) corrisposte al Parte_1 genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta. 5)
Visitazioni: Disporre che le frequentazioni tra padre e la figlia, laddove il padre le vorrà, avvengano tenendo conto del preminente interesse della minore, con gradualità e nelle modalità che verranno ritenute più idonee dai servizi sociali e di tutela minori, oppure dei professionisti privati (psicologi et similia) incaricati su accordo delle parti, che a tal fine dovranno essere coinvolti e incaricati. 6) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, disporre che: • L'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% a in aggiunta all'assegno di mantenimento;
• La detrazione delle Parte_1 spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di • Eventuali assegni familiari (in corso o Parte_1 arretrati da poter chiedere) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore
, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. 8) Parte_1
Documenti identità ed espatrio per la prole: Autorizzare la ricorrente in via esclusiva ad ottenere il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per la minore validi per l'espatrio. 9) Con ogni e ulteriore provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore stessa. 10) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una stabile relazione more uxorio con , unione dalla quale sono Controparte_1 nati i figli (n. 30/8/2019) e (n. 11/5/2021), pur essendo stata soltanto Persona_2 Persona_3 la primogenita riconosciuta dal padre.
2 La ricorrente ha rappresentato che nell'anno 2022 il resistente ha abbandonato definitivamente il nucleo familiare trasferendosi in Germania e nulla ha mai corrisposto a titolo di mantenimento per la prole.
Stante il mancato riconoscimento del minore da parte del padre, la ricorrente ha chiesto Persona_3 preliminarmente accertarsi giudizialmente la paternità del secondogenito e conseguentemente dettare una regolamentazione del rapporto di filiazione con riguardo ad entrambi i minori.
Con ordinanza del 12/6/2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica dando atto di una disomogeneità del petitum in relazione alla figlia riconosciuta rispetto al figlio non Persona_2 riconosciuto dovendosi procedere nei confronti di quest'ultimo al previo accertamento Persona_3 giudiziale della paternità.
Con note in data 2/12/2024 parte ricorrente ha, quindi, rinunciato alle domande svolte con riguardo al figlio secondogenito, insistendo per l'adozione di provvedimenti in favore della figlia riconosciuta
. Persona_2
Ha quindi concluso chiedendo: i) affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre con collocamento presso la stessa, ii) disporsi a carico del padre l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento l'importo mensile di € 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, iii) disporsi incontri padre-figlia con la mediazione dei Servizi sociali e iv) l'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico, di eventuali assegni familiari e della detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef.
All'udienza del 5/12/2024 parte resistente non è comparsa e il giudice ne ha dichiarato la contumacia e in via provvisoria ha provveduto come segue: “- affida in via esclusiva la minore Persona_4
(n. 30/8/2019) alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima
[...] all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337-quater, terzo comma, c.p.c.; - dispone che la minore mantenga la residenza presso la madre;
- dispone che le visite padre-figlia avvengano in modalità assistita e previa verifica della effettiva volontà del padre di riallacciare i rapporti con e della disponibilità della minore in tal senso;
- pone a Persona_2 carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo di € 500,00 a titolo di mantenimento per la prole, oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- l'assegno unico spetterà al 100% alla ricorrente come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 473-bis.36 c.p.c. per le ragioni di cui all'ordinanza del 12/6/2024 cui si rinvia”.
La causa è stata quindi istruita mediante indagine sulla capacità reddituale di parte resistente e prova testimoniale.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza ex art. 473-bis. 28 c.p.c. all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affido della minore
Con ordinanza pedissequa al verbale d'udienza del 5/12/2024 il giudice delegato ha disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento della stessa presso la ricorrente. Persona_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente
3 morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si evidenzia che il resistente si è trasferito in Germania nell'anno 2022, allorquando ha iniziato a disinteressarsi della prole, divenendo poi di fatto irreperibile dal settembre 2023 (cfr. verbale d'udienza del 12/6/2024).
Tale condotta negligente ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste , la quale Testimone_1 ha dichiarato: “dopo due giorni dal parto mia figlia mi ha chiamata dicendomi che lui se ne era andato lasciandola da sola con due bambini, al che io sono andata a prenderla e sono venuti da me
[…]. Non so esattamente dove fosse il sig. ma sono certa che non chiamava, non veniva a CP_1 trovare i figli e non si interessava di loro” (cfr. verbale d'udienza del 10/6/2025).
A ciò deve aggiungersi che parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Quanto all'idoneità genitoriale della ricorrente si osserva quanto segue.
A far data dal trasferimento del resistente in Germania, è stata la madre a farsi carico prevalentemente dei fabbisogni dei figli, divenendo per loro la sola figura di riferimento.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si rileva che parte resistente non ha partecipato in modo alcuno all'assunzione delle scelte condivise relative alla minore (es. iscrizione scolastica) e neppure ha provveduto al suo mantenimento, disattendendo così agli obblighi derivanti dalla legge e alle statuizioni provvisorie assunte in corso di causa (cfr. ordinanza del 5/12/2024).
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare alla madre, come peraltro Persona_2 avvenuto finora, l'assunzione anche delle decisioni anche di maggiore interesse per la figlia.
Tanto basta, a parere del Collegio, per confermare l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla ricorrente con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
2. Sugli incontri padre-figlia
Stante il lungo periodo di tempo intercorso dall'ultimo contatto tra la minore e il padre si dispone che, laddove il sig. manifestasse la concreta volontà di rispristinare il rapporto con la figlia, gli CP_1 incontri potranno avvenire solo previa intermediazione dei Servizi sociali, ai quali viene delegata l'eventuale gestione degli stessi.
4
3. Sul mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di € 600,00/mese.
Con ordinanza del 5/12/2024 il giudice delegato ha posto provvisoriamente a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad € 500,00/mese.
Preliminarmente si rileva che la Suprema Corte ha, con orientamento costante, ha affermato che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 1, n. 4145/2023).
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente si rimanda a quanto già approfondito con ordinanza del 5/12/2024 (i.e. reddito mensile medio netto di € 1.772,28 – doc. 14 – dai quali detrarre il canone di locazione di € 350,00/mese – doc. 12 – e le spese di gestione del nucleo familiare).
Resta da indagare la capacità del resistente.
Dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che il sig. attualmente non svolge alcuna CP_1 attività lavorativa e neppure risulta avere mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi in Italia.
Cionondimeno il resistente risulta proprietario di n. 2 fabbricati in AR (BS) e di n. 8 terreni nel medesimo Comune (cfr. note del 10/2/2025), ubicati in zone di pregio (doc.
5-6 ricorrente) e, quindi, fonte di potenziale reddito.
Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire ai figli di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
La ricorrente ha peraltro dedotto che il sig. , il quale allo stato nulla corrisponde per la figlia, ha CP_1 in passato effettuato alcune elargizioni per i minori e del valore di € 1.000,00 (cfr. Per_2 Per_3 note scritte del 10/6/2025 e versamenti del 13/3/2023 e 17/3/2023), con ciò dimostrando di possedere la capacità reddituale per sostenere tale esborso.
Tenuto quindi conto degli esiti degli accertamenti reddituali condotti sul resistente;
del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, oltreché delle incrementali esigenze della stessa in relazione all'età, si reputa congruo porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa
5 all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
4. Sull'Assegno unico
L'assegno unico universale è regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento e sarà pertanto percepito al 100% dalla ricorrente.
5. Sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Nulla dispone sul punto stante l'adozione del modulo d'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”.
6. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella
2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 693/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre con Persona_2 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c. autorizzandola altresì a richiedere / ottenere dalle Autorità competenti il rilascio / rinnovo dei documenti di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio;
2. dispone che mantenga la residenza abituale presso la madre;
Persona_2
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
4. dispone che con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale;
5. dispone che l'assegno unico universale sia attribuito al 100% alla ricorrente;
6. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.562,00 (di cui € 1.701,00 fase di studio;
€ 602,00 fase introduttiva;
€ 1.806,00 fase istruttoria;
€ 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Presidente Il giudice relatore
ND LI ND MA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Terza Sezione-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ND LI Presidente
dott.ssa Costanza Teti Giudice
dott. ND MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 693/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. RODOLFI MONIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data: “DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE 1) Affido e collocamento dei figli: Disporre che la figlia minore sia affidata in via Persona_1 superesclusiva al genitore , che sarà autorizzata ad assumere in via esclusiva anche Parte_1 le decisioni di maggiore interesse nell'interesse della figlia. 2) Casa già sede della convivenza: Dare atto che la casa già sede della convivenza, sita in AR (BS), via Delle Quiete 81 è stata abbandonata dalle parti e dai minori e che la madre risiede stabilmente con la minore nell'immobile sito in Gardone Riviera (BS) via Val di Sur n. 19, catastalmente censito al catasto fabbricati del
Comune di Gardone Riviera (BS), foglio n. 16, part. 2947, sub. 3 e foglio n. 16 part. 7073, sub. 2, condotto in locazione con un canone mensile di € 350,00 oltre oneri accessori quantificabili in circa
€ 4.200,00 annuali (cfr. doc. 12 contratto di locazione prodotto con il ricorso introduttivo) 3)
Concorso al mantenimento della figlia: Disporre che il sig. contribuisca al Controparte_1
1 mantenimento della figlia , sino alla maggiore età ed indipendenza economica della Persona_2 stessa, con il versamento di una somma mensile pari ad almeno € 600,00= mensili, oppure quella maggiore o minore somma che risulterà congrua a seguito di istruttoria, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo richiesto, maggiorato rispetto alla richiesta iniziale, è giustificato dal fatto che il convenuto si è reso indisponibile a partecipare al presente giudizio, ed è di difficile reperibilità risiedendo all'estero e rifiutando ogni contatto con la ricorrente, e quindi di fatto nemmeno sarà possibile ottenere un fruttuoso rimborso della sua quota di spese straordinarie.
Inoltre, poiché l'accudimento dei minori, molto piccoli, sta gravando interamente sulla madre, dato il disinteresse del padre, pare corretto che questi, che possiede ingenti mezzi economici, almeno provveda in via economica. Con riserva di chiedere un importo maggiore laddove dall'istruttoria emergessero redditi adeguati a sostenerne l'impegno. 4) Spese extra mantenimento: Disporre che entrambi i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che nel prosieguo si riporta. In particolare si chiede che venga disposto che il Sig.
[...]
contribuisca al pagamento delle stesse secondo le modalità sancite nel citato Controparte_1
Protocollo, nella misura del 70% o di quella percentuale che risulterà congrua, secondo una comparazione tra i redditi ed i carichi familiari delle parti […]. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 70% in capo al sig. ed il 30% in capo CP_1 alla sig.ra o della diversa quota che l'Ill.mo Tribunale adito stabilirà; c) corrisposte al Parte_1 genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta. 5)
Visitazioni: Disporre che le frequentazioni tra padre e la figlia, laddove il padre le vorrà, avvengano tenendo conto del preminente interesse della minore, con gradualità e nelle modalità che verranno ritenute più idonee dai servizi sociali e di tutela minori, oppure dei professionisti privati (psicologi et similia) incaricati su accordo delle parti, che a tal fine dovranno essere coinvolti e incaricati. 6) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, disporre che: • L'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% a in aggiunta all'assegno di mantenimento;
• La detrazione delle Parte_1 spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di • Eventuali assegni familiari (in corso o Parte_1 arretrati da poter chiedere) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore
, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. 8) Parte_1
Documenti identità ed espatrio per la prole: Autorizzare la ricorrente in via esclusiva ad ottenere il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per la minore validi per l'espatrio. 9) Con ogni e ulteriore provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore stessa. 10) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una stabile relazione more uxorio con , unione dalla quale sono Controparte_1 nati i figli (n. 30/8/2019) e (n. 11/5/2021), pur essendo stata soltanto Persona_2 Persona_3 la primogenita riconosciuta dal padre.
2 La ricorrente ha rappresentato che nell'anno 2022 il resistente ha abbandonato definitivamente il nucleo familiare trasferendosi in Germania e nulla ha mai corrisposto a titolo di mantenimento per la prole.
Stante il mancato riconoscimento del minore da parte del padre, la ricorrente ha chiesto Persona_3 preliminarmente accertarsi giudizialmente la paternità del secondogenito e conseguentemente dettare una regolamentazione del rapporto di filiazione con riguardo ad entrambi i minori.
Con ordinanza del 12/6/2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica dando atto di una disomogeneità del petitum in relazione alla figlia riconosciuta rispetto al figlio non Persona_2 riconosciuto dovendosi procedere nei confronti di quest'ultimo al previo accertamento Persona_3 giudiziale della paternità.
Con note in data 2/12/2024 parte ricorrente ha, quindi, rinunciato alle domande svolte con riguardo al figlio secondogenito, insistendo per l'adozione di provvedimenti in favore della figlia riconosciuta
. Persona_2
Ha quindi concluso chiedendo: i) affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre con collocamento presso la stessa, ii) disporsi a carico del padre l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento l'importo mensile di € 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, iii) disporsi incontri padre-figlia con la mediazione dei Servizi sociali e iv) l'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico, di eventuali assegni familiari e della detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef.
All'udienza del 5/12/2024 parte resistente non è comparsa e il giudice ne ha dichiarato la contumacia e in via provvisoria ha provveduto come segue: “- affida in via esclusiva la minore Persona_4
(n. 30/8/2019) alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima
[...] all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337-quater, terzo comma, c.p.c.; - dispone che la minore mantenga la residenza presso la madre;
- dispone che le visite padre-figlia avvengano in modalità assistita e previa verifica della effettiva volontà del padre di riallacciare i rapporti con e della disponibilità della minore in tal senso;
- pone a Persona_2 carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo di € 500,00 a titolo di mantenimento per la prole, oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- l'assegno unico spetterà al 100% alla ricorrente come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 473-bis.36 c.p.c. per le ragioni di cui all'ordinanza del 12/6/2024 cui si rinvia”.
La causa è stata quindi istruita mediante indagine sulla capacità reddituale di parte resistente e prova testimoniale.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza ex art. 473-bis. 28 c.p.c. all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affido della minore
Con ordinanza pedissequa al verbale d'udienza del 5/12/2024 il giudice delegato ha disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento della stessa presso la ricorrente. Persona_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente
3 morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si evidenzia che il resistente si è trasferito in Germania nell'anno 2022, allorquando ha iniziato a disinteressarsi della prole, divenendo poi di fatto irreperibile dal settembre 2023 (cfr. verbale d'udienza del 12/6/2024).
Tale condotta negligente ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste , la quale Testimone_1 ha dichiarato: “dopo due giorni dal parto mia figlia mi ha chiamata dicendomi che lui se ne era andato lasciandola da sola con due bambini, al che io sono andata a prenderla e sono venuti da me
[…]. Non so esattamente dove fosse il sig. ma sono certa che non chiamava, non veniva a CP_1 trovare i figli e non si interessava di loro” (cfr. verbale d'udienza del 10/6/2025).
A ciò deve aggiungersi che parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Quanto all'idoneità genitoriale della ricorrente si osserva quanto segue.
A far data dal trasferimento del resistente in Germania, è stata la madre a farsi carico prevalentemente dei fabbisogni dei figli, divenendo per loro la sola figura di riferimento.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si rileva che parte resistente non ha partecipato in modo alcuno all'assunzione delle scelte condivise relative alla minore (es. iscrizione scolastica) e neppure ha provveduto al suo mantenimento, disattendendo così agli obblighi derivanti dalla legge e alle statuizioni provvisorie assunte in corso di causa (cfr. ordinanza del 5/12/2024).
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare alla madre, come peraltro Persona_2 avvenuto finora, l'assunzione anche delle decisioni anche di maggiore interesse per la figlia.
Tanto basta, a parere del Collegio, per confermare l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla ricorrente con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
2. Sugli incontri padre-figlia
Stante il lungo periodo di tempo intercorso dall'ultimo contatto tra la minore e il padre si dispone che, laddove il sig. manifestasse la concreta volontà di rispristinare il rapporto con la figlia, gli CP_1 incontri potranno avvenire solo previa intermediazione dei Servizi sociali, ai quali viene delegata l'eventuale gestione degli stessi.
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3. Sul mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di € 600,00/mese.
Con ordinanza del 5/12/2024 il giudice delegato ha posto provvisoriamente a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad € 500,00/mese.
Preliminarmente si rileva che la Suprema Corte ha, con orientamento costante, ha affermato che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 1, n. 4145/2023).
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente si rimanda a quanto già approfondito con ordinanza del 5/12/2024 (i.e. reddito mensile medio netto di € 1.772,28 – doc. 14 – dai quali detrarre il canone di locazione di € 350,00/mese – doc. 12 – e le spese di gestione del nucleo familiare).
Resta da indagare la capacità del resistente.
Dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che il sig. attualmente non svolge alcuna CP_1 attività lavorativa e neppure risulta avere mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi in Italia.
Cionondimeno il resistente risulta proprietario di n. 2 fabbricati in AR (BS) e di n. 8 terreni nel medesimo Comune (cfr. note del 10/2/2025), ubicati in zone di pregio (doc.
5-6 ricorrente) e, quindi, fonte di potenziale reddito.
Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire ai figli di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
La ricorrente ha peraltro dedotto che il sig. , il quale allo stato nulla corrisponde per la figlia, ha CP_1 in passato effettuato alcune elargizioni per i minori e del valore di € 1.000,00 (cfr. Per_2 Per_3 note scritte del 10/6/2025 e versamenti del 13/3/2023 e 17/3/2023), con ciò dimostrando di possedere la capacità reddituale per sostenere tale esborso.
Tenuto quindi conto degli esiti degli accertamenti reddituali condotti sul resistente;
del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, oltreché delle incrementali esigenze della stessa in relazione all'età, si reputa congruo porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa
5 all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
4. Sull'Assegno unico
L'assegno unico universale è regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento e sarà pertanto percepito al 100% dalla ricorrente.
5. Sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Nulla dispone sul punto stante l'adozione del modulo d'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”.
6. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella
2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 693/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre con Persona_2 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c. autorizzandola altresì a richiedere / ottenere dalle Autorità competenti il rilascio / rinnovo dei documenti di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio;
2. dispone che mantenga la residenza abituale presso la madre;
Persona_2
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
4. dispone che con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale;
5. dispone che l'assegno unico universale sia attribuito al 100% alla ricorrente;
6. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.562,00 (di cui € 1.701,00 fase di studio;
€ 602,00 fase introduttiva;
€ 1.806,00 fase istruttoria;
€ 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Presidente Il giudice relatore
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