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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/09/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 352/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 352 dell'anno 2022 e vertente TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIODI PIERFRANCESCO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORCELLA MASSIMO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: appalto CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.5.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 35/2022 emesso dal Tribunale di Terni in
[...] data 17.1.2022 – che l'aveva condannata al pagamento della somma di € 37.111,80 oltre accessori e spese legali - evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE che la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto, rigettare eventuali richieste di 29 concessione della provvisoria esecuzione del decreto emesso;
ACCERTARE l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della
in relazione alla fattura n° 10/B2B del Controparte_2
21/09/2021 di €.37.111,80 azionata dalla Soc. Controparte_3
[...
[...]
[...]
[...]
con il Decreto ingiuntivo n. 35/2022 del 17/01/2022 RG n. 2614/2021, mandando
[...] assolta l'esponente da qualunque richiesta e/o pretesa avversa, per le motivazioni in atto e per l'effetto ANNULLARE E/O REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
IN VIA SUBORDINATA ACCERTATA E DICHIARATA l'omessa consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ed idraulici e l'esistenza di vizi e/o difformità sull'immobile oggetto di causa determinati dalla negligente e/o imperita esecuzione, o altra ragione, delle opere da parte della Controparte_3
e/o perché eseguite in discordanza con gli elaborati progettuali versati in
[...] atti e relativi alla ristrutturazione dello stabile, DICHIARARE la legittimità dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e della conseguente sospensione del pagamento operata dalla Parte_1
nei confronti della a fronte degli anzidetti inadempimenti, e quindi
[...] CP_4
l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di pagamento, COMPENSARE, anche solo parzialmente, il credito riconosciuto a controparte con le somme “ex adverso” dovute all'opponente a qualsiasi titolo IN VIA RICONVENZIONALE, ACCERTATA E DICHIARATA, per le motivazioni meglio specificate in atto, 30 l'invalidità, nullità e/o inefficacia ex art.1418 c.c. dei negozi tutti tra le parti del presente giudizio aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia nel fabbricato della di per Parte_1 Parte_1 attività produttive agricole posto in Comune di Fabro (TR) Vocabolo Contrada Fossalto, CONDANNARE la convenuta alla restituzione della somma di €.167.421,74, giusta CP_4 la documentazione contabile prodotta;
OVVERO ACCERTATO E DICHIARATO che l'importo già corrisposto (€.167.421,74) dalla società attrice alla è maggiore rispetto CP_4 alla natura, entità e consistenza – anche in relazione alla quantità dei materiali impiegati ed al loro costo - delle opere tutte realizzate da quest'ultima sul fabbricato anzidetto, conseguenzialmente CONDANNARE la convenuta alla restituzione dell'importo che CP_4 all'esito del presente giudizio risulterà lei non spettante e, dunque, versato in eccesso dalla opponente - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
altresì ACCERTATA E DICHIARATA, l'esistenza di vizi e/o difformità sull'immobile oggetto di causa determinati dalla negligente e/o imperita esecuzione, o altra ragione, delle opere da parte della e/o perché eseguite in discordanza con Controparte_3 gli elaborati progettuali versati in atti e relativi alla ristrutturazione dello stabile,
CONDANNARE la …] all'eliminazione Controparte_3 dei vizi e/o difformità riscontrati e/o riscontrandi sull'edificio oggetto del contratto di appalto dell'11/02/2021 e/o al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia. […] Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni l'opponente deduceva che: - il contratto d'appalto (a misura) stipulato tra le parti in data 11.2.2021 per lavori da € 81.452,39 oltre IVA al 10%, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dei fabbricati agricoli siti a Fabro, Voc. Sterte, Contrada Fossalto, era nullo per violazione dell'art. 26, co. 5, del d.lgs. n. 81/2008 perché non menzionava i costi interferenziali per la sicurezza;
- i lavori eseguiti extra contratto oggetto
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della pretesa creditoria avversaria non erano stati accettati dall'opponente (neppure i relativi costi) in violazione dell'ultimo capoverso lett. (c) del contratto e dell'art. 1655 c.c., che subordinava l'esigibilità del credito all'accettazione dell'opera da parte del committente;
- l'opponente aveva già versato all'appaltatrice la somma di € 167.421,74; - la fattura del 21.9.2021 azionata dall'opposta n. 10/B2B per residui € 37.111,80 era generica, non essendo chiaro quali fossero le “opere di completamento generale” ivi menzionate;
- le opere eseguite in esecuzione del contratto non erano conformi ai progetti presentati in sede di SCIA (n. 5245 del 26.6.2020), non erano state consegnate le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ed idraulici, né gli stati di avanzamento lavori e la relativa contabilità, non erano state realizzate a regola d'arte e presentavano vizi (umidità lungo le pareti della stalla) per cui era giustificata l'autosospensione del pagamento ai sensi degli artt. 1460 e 1667, co. 3, c.c.; - il computo metrico estimativo prodotto in sede monitoria riportava date ed importi diversi da quelli indicati nel computo metrico estimativo consegnato all'opponente (mai accettato), con conseguente inattendibilità della contabilità dell'opposta in ordine a natura, entità e consistenza dei lavori, nonché ai materiali impiegati e al loro costo;
- i computi metrici, in quanto redatti unilateralmente dall'opposta e non accettati dal committente, non avevano valore probatorio. Per tutti i motivi suesposti, l'opponente chiedeva in via riconvenzionale anche la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.5.2022 si costituiva in giudizio la
(di seguito per brevità anche Controparte_1 Contr
“ ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via pregiudiziale a. dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cpc;
Nel merito b. respingere le domande di parte opponente, anche in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 35/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 17/01/2022; In via subordinata c. nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità articolata da controparte in via riconvenzionale, ogni connessa e/o autonoma domanda risarcitoria/restitutoria comunque disattesa, accertato il controvalore economico delle opere eseguite, condannare la opponente a corrispondere alla appaltatrice un indennizzo ex art. 2041 c.c. da quantificarsi in quella somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. secondo i parametri di carattere oggettivo forniti in corso di giudizio;
Ancora in via subordinata d. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1660 c.c., accertare e dichiarare l'entità delle opere eseguite dalla società appaltatrice in dipendenza dei rapporti contrattuali intercorsi;
e. per l'effetto condannare la società committente alla corresponsione a favore di Parte_2
delle somme effettivamente dovute previa detrazione di quanto già percepito. In
[...] ogni caso con vittoria di spese e competenze.” A tal fine esponeva che: - l'art. 26, co. 5, d.lgs. n. 81/2008 prescriveva la necessità di indicazione dei soli costi interferenziali tra imprese diverse, assenti nel caso di specie, per cui non poteva considerarsi nullo il contratto d'appalto; - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità avversaria e restituzione delle somme già corrisposte a titolo di
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corrispettivo, l'opponente avrebbe dovuto esser condannata al pagamento della somma corrispondente all'indebito arricchimento di cui si sarebbe avvantaggiata per l'opera realizzata dall'opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - l'opera, che era stata consegnata a fine luglio 2021, era stata accettata tacitamente e senza rilievi dall'opponente, che aveva ripreso a svolgervi la consueta attività d'impresa; - la committente era onerata di eseguire la verifica dell'opera non appena l'appaltatrice l'aveva messa in condizione di eseguirla;
- l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. era stata sollevata in violazione del canone di buona fede, perché la prima contestazione relativa a generiche macchie di umidità risaliva al 22.12.2021; - prima non erano mai state formulate critiche in ordine alla contabilità formata dal D.L. e alla corrispondenza con quanto “edificato”; - la contabilità formata dal D.L. era stata accettata senza riserve dall'opponente che, sulla base di essa, aveva saldato quasi tutte le fatture emesse dall'opposta;
- la contabilità per “lavori a completamento dell'opera su richiesta della committenza con voci non soggette a sconto”, ossia il computo metrico del 26.10.2021, era stata redatta dal D.L., geom. su richiesta della committente;
- in mancanza di un accordo scritto sul Controparte_5 quantum, se l'appaltatore ed il tecnico del committente sottoscrivono un computo metrico, questo vale come prova del compenso dovuto;
- il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti era giustificato dall'inadempimento all'obbligazione di pagamento del residuo prezzo;
- l'opponente era decaduta dalla facoltà di eccepire vizi dell'opera per superamento dei termini di cui all'art. 1667 c.c., avendo, altresì, accettato tacitamente l'opera. Sempre in via subordinata, l'opposta chiedeva al Tribunale di avvalersi dell'art. 1660, co. 1,
c.c. per la determinazione del prezzo per le opere di completamento resesi necessarie. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'opponente ribadiva la nullità del contratto sul presupposto che le opere elettriche ed idrauliche erano state realizzate rispettivamente dalle ditte di e di , mentre la posa in opera dei serramenti era stata Controparte_6 CP_7 eseguita dalla Di conseguenza, l'opponente avrebbe dovuto indicare i Parte_3 costi interferenziali ai fini della validità del contratto di appalto. Ribadiva la mancanza di prova del credito azionato per lavori extra-contratto, poiché i computi metrici consuntivi a firma del D.L. erano incompleti e riportavano importi diversi rispetto a quelli del computo metrico del 28/09/2021 consegnato alla committente. Negava, poi, che l'opera fosse stata accettata senza riserve, non avendo previamente eseguito alcuna verifica o collaudo, stante l'assenza delle dichiarazioni di conformità e tutta la documentazione contabile attestante la quantità e qualità delle opere eseguite. Ricordava, al riguardo, l'onere probatorio gravante sull'opposta di dimostrare l'avvenuta accettazione dell'opera. Sosteneva, poi, di aver tempestivamente denunciato i vizi occulti dell'opera dal momento della loro scoperta. Con ordinanza del 31.5.2022 il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. dal giudice all'epoca assegnatario. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante c.t.u. curata dall'ing.
[...]
, la cui relazione peritale veniva depositata il 24.7.2023 e a cui seguivano chiarimenti Per_1 resi in contraddittorio all'udienza del 21.5.2024.
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All'udienza del 12.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c..
Contr 2. La domanda giudiziale promossa dalla muove dal contratto d'appalto stipulato l'1.2.2021 con (committente) per l'esecuzione di lavori di Persona_2 ristrutturazione edilizia nel fabbricato destinato ad attività produttiva agricola sito in Fabro, Voc. Sterte Contrada Fossalto (all. 2 fascicolo opponente). L'accordo prevedeva lavori “a misura”, con allegato computo metrico estimativo del 14.11.2020, a cui si sono affiancate opere ulteriori, tra cui quelle oggetto della fattura n. 10/B2B del 21.9.2021 per € 37.111,80, posta a fondamento del ricorso monitorio.
Il contratto prevedeva che il preventivo di spesa allegato sarebbe stato utilizzato “per l'applicazione dei prezzi nella quantificazione dei lavori effettivamente realizzati e/o di eventuali opere aggiuntive” [lett. b)]. In base alla clausola m) del contratto, il pagamento doveva esser eseguito dalla committente per SAL, previa misurazione in contraddittorio con la D.L. delle effettive quantità eseguite.
L'ultima tranche, a saldo prezzo, sarebbe stata versata a lavori ultimati [lett. n)].
3. Con riferimento all'eccepita nullità del contratto d'appalto per violazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro si rileva quanto segue. L'art. 26, co. 5, d.lgs. n. 81/2008 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevedeva che
“nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. […]”. La norma prescrive ancora oggi l'indicazione dei c.d. costi interferenziali, derivanti dall'intervento di più imprese nel cantiere: ciò in quanto il datore di lavoro, sostenendo taluni costi, può eliminare (o comunque ridurre) i rischi per la sicurezza e la salute che sono dovuti ad interferenze con l'attività di altre imprese, sempre che l'organizzazione del luogo di lavoro rimanga soggetta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente. Uno dei presupposti fattuali è che in uno stesso luogo operino più lavoratori, dipendenti da diversi datori di lavoro: “il concetto di interferenza […] è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e, pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori” (così in Cass. pen. del 16.6.2022 n. 38357). La previsione normativa, però, non si applica a qualsiasi contratto d'appalto, ma soltanto a quelli stipulati dal datore di lavoro-committente, come si desume dal primo comma dell'art. 26 TUSL, che circoscrive il perimetro operativo al datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture tramite contratto d'appalto, e per attività svolte nei luoghi posti sotto la sua
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responsabilità (cfr. Trib. Ferrara n. 763/2025). Rimangono estranei i contratti di lavoro stipulati da committenti privati, ossia da soggetti privi della qualifica di datore di lavoro dal punto di vista della sicurezza sul lavoro o privi della disponibilità giuridica del luogo di esecuzione dell'appalto (cfr. Cass. pen. n. 30809 del 9.8.2022). Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.A. Milano n. 1469/2025 e
57/2023) trattasi, poi, di una nullità che può esser dichiarata solo nell'ipotesi in cui lo sviluppo del rapporto contrattuale veda in concreto il realizzarsi di interferenze di imprese terze rispetto alle parti (committente e appaltatore). Nel caso che ci occupa, ricordando che la nullità è un vizio genetico del contratto, non paiono sussistere i presupposti illustrati, poiché (i) la committente dell'appalto ( , Persona_2 proprietaria del compendio immobiliare) non ha agito come rappresentante legale dell'opponente (all. 1 fascicolo e, per questo motivo, ella non poteva Parte_1 qualificarsi come “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2008; (ii) non è stata dedotta dall'opponente una “interferenza” nell'accezione accolta dalla norma, intesa come compresenza nel medesimo luogo e tempo dei lavoratori dipendenti delle diverse imprese che si sono occupate della ristrutturazione dell'immobile ( per le opere elettriche, Controparte_6
per le opere idrauliche e per la posa in opera dei CP_7 Parte_3 serramenti). La fattispecie esula, quindi, dal perimetro operativo dell'art. 26, co. 5, d.lgs. n. 81/2008, sia sotto il profilo soggettivo, sia oggettivo, con conseguente infondatezza dell'eccezione di invalidità del negozio.
4.1. Passando all'eccezione impeditiva di inesigibilità del credito per mancata accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1665, co. 4, c.c., occorre ricordare la distinzione tra la presa in consegna “senza riserve” dell'opera da parte del committente e la sua accettazione: la prima è un atto puramente materiale che non implica, di per sé, la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (cfr. Cass. n. 1576 del 22.1.2025; conf. Cass. n. 5131 del 6.3.2007). L'accettazione, anche per facta concludentia, è invece una manifestazione negoziale che si verifica quando il committente esprime gradimento dell'opera, determinando così l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi e difformità (conosciuti e conoscibili) e rendendo esigibile il diritto al pagamento del corrispettivo. L'accettazione che osta all'operatività della garanzia deve esser dimostrata da parte dell'appaltatore e, come illustrato, non è a tal fine sufficiente dimostrare la mera presa in consegna dell'opera appaltata, ma occorre provare la volontà abdicativa della committente rispetto alla garanzia per vizi.
Nel caso di specie, l'opposta ha dedotto di aver consegnato l'opera alla fine di luglio 2021. La circostanza non è contestata tra le parti ex art. 115 c.p.c.. Risulta che poi che in data 13.8.2021 la ha eseguito il Parte_1 pagamento della fattura n. 9/B2B emessa il 10.8.2021 per € 23.000,00 (oltre IVA), che reca
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come causale “quinto stato di avanzamento lavori e opere di finitura a completamento generale” (all. 2 fascicolo opposta). Tuttavia, il computo metrico estimativo finale risulta sottoscritto dall'opposta e dal D.L. geom. soltanto tempo dopo e, precisamente, nelle date del 28.9.2021 (all. 10 Controparte_5 fascicolo opponente) 14.10.2021, e del 26.10.2021 (all. 4 fascicolo opposta).
Appare allora difficile sostenere che la società opponente avesse accettato l'opera prima di visionare il computo metrico finale redatto dal direttore dei lavori, dimostrativo della quantità e qualità delle opere realizzate. Contr Tanto ciò è vero che dal tenore della missiva del 21.9.2021 della (all. 5 fascicolo opponente), che lascia desumere un contrasto tra le parti, si evince che già all'epoca la committente non era intenzionata a pagare la fattura del saldo lavori e tale Persona_2 circostanza appare incompatibile con la volontà di accettare l'opera e rinunciare alla garanzia per vizi (“e questo te lo sai bene. Pertanto, io non ho mai parlato di aspettare a essere Per_2 pagato con il contributo, per cui chiedo il pagamento della fattura”). A parere del Tribunale quanto emerso non consente di ritenere l'opera sia stata accettata da parte dell'opponente. La prova testimoniale richiesta dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. nulla avrebbe aggiunto al compendio istruttorio già acquisito, non avendo i capitoli di prova ad oggetto specifiche condotte (ulteriori rispetto a quanto già provato) espressive dell'univoca manifestazione di volontà della committente di liberare l'appaltatrice dalla garanzia per vizi.
4.2. L'opposta sostiene che l'opera può considerarsi accettata anche per omessa verifica. L'art. 1665, co. 1-3, c.c. stabilisce che prima della consegna il committente deve eseguire la verifica dell'opera e ciò non appena l'appaltatore lo mette nelle condizioni di poterla eseguire;
per cui se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Si noti, però, che, come già evidenziato, il computo metrico estimativo di tutti i lavori eseguiti, anche da un punto di vista quantitativo, è stato rilasciato all'opponente solo tempo dopo la consegna dell'opera. A ciò vanno aggiunti, quali fatti non contestati ex art. 115 c.p.c., la mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti e la documentazione necessaria per il collaudo strutturale.
Sulla questione si è espresso convincentemente anche l'ausiliario del Tribunale, il quale ha chiarito che “per quanto attiene i certificati di conformità degli impianti e i certificati dei materiali e le prove di resistenza del cis e dei tondini di acciaio si fa presente che senza i medesimi non si può collaudare l'opera e non si può ottenere l'agibilità del fabbricato […]” (così pag. 15 perizia).
Sulla scorta di tutte le circostanze illustrate, l'opponente non risulta esser stata messa nelle condizioni di poter eseguire la verifica dell'opera prima della consegna, con conseguente inoperatività dell'art. 1665, co. 3, c.c.. 4.3. E' stata, infine, eccepita la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi dell'opera a cui è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c..
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L'opponente ha dedotto di aver tempestivamente denunziato i vizi dell'opera in data 2.11.2021 e ne ha sostenuto la natura occulta. Alla luce di quanto emerso, deve escludersi che la sia decaduta dalla Parte_1 garanzia, considerati sia la datazione dell'ultimo computo metrico estimativo del 26.10.2025, sia il termine decadenziale di 60 giorni previsto dal comma 2 dell'art. 1667 c.c. decorrente dalla scoperta dei vizi. Precedentemente, in assenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ed idraulici e della documentazione contabile attestante la quantità e qualità delle opere eseguite, l'opponente non era certamente nelle condizioni di poter denunciare vizi o difformità. Nessuna decadenza è, perciò, intervenuta.
Contr 5.1. Allora, ai fini della disamina della domanda spiegata dalla e della riconvenzionale promossa dall'opponente assume rilievo la perizia redatta dall'ing. , incaricato di Persona_1 Contr quantificare tutti i lavori eseguiti dalla e di determinare il corrispettivo ad essa ancora eventualmente dovuto.
L'ing. ha accertato che alcune opere erano state realizzate in modo difforme dal Per_1 progetto. In particolare, i cordoli di fondazione non erano eseguiti come da progetto, le Contr murature erano state demolite e ricostruite anziché ispessite, sulle coperture le travi erano state bullonate anziché saldate, mentre gli sporti di gronda erano stati realizzati in legno anziché in cemento armato. La struttura delle scale era stata realizzata in acciaio anziché soletta in cemento armato. Inoltre, l'ausiliario ha rilevato che i lucernai e pavimenti non erano previsti nel computo metrico pattuito, i ponteggi usati erano a cavalletto, anche se nel computo metrico estimativo erano stati indicati a giunto e tubo;
parimenti, gli impianti idrico, fognario e fotovoltaico non erano previsti nel contratto d'appalto. Così, avvalendosi del prezziario ufficiale per la Regione Umbria 2020, il c.t.u. ha rideterminato Contr il valore di tutti i lavori eseguiti dalla in esecuzione del citato contratto d'appalto in complessivi € 145.457,47 (oltre IVA). 5.2. Il c.t.u. ha accolto parzialmente alcune osservazioni critiche del c.t.p. di parte opposta (geom. , con riferimento ai rialzi murari, agli architravi, agli intonaci, ai pozzetti e al Per_3 quadro elettrico (computo 1, voci 15, 24, 32; computo 2, voce 125; computo 4, voci 61, 66,
78), argomentando adeguatamente – talvolta anche al fine di evitare duplicazioni di voci – i motivi di mancato accoglimento delle altre censure (computo 1, voci 3, 4, 7, 12, 13; computo 3, voce 50; computo 4, voci 59, 60, 67, 69, 91, 92; computo 5, voci 125-144). 5.2.1. Secondo il c.t.p. dell'opposta è erronea l'assimilazione delle demolizioni eseguite ai tramezzi, giacché riguardavano murature spesse. Il c.t.u. ha convincentemente argomentato di aver utilizzato le voci standard del prezziario regionale, che prevedono una voce unica per la demolizione di murature interne non portanti, assimilabili a tramezzi, e ciò indipendentemente dallo spessore (qui di 15 cm) e dalla loro consistenza (qui muratura piena). Pertanto, l'ing. , dopo aver riscontrato l'assenza di una funzione strutturale della Per_1 muratura demolita (non classificata come portante nel progetto originario, né in altra
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documentazione in atti), ha correttamente inquadrato la voce del prezziario riferibile all'opera eseguita: non rileva a tale fine la modalità di esecuzione della demolizione - in questo caso Contr manuale - con costi maggiorati per le attrezzature e la manodopera specializzata di cui la si è avvalsa. 5.2.2. Con riferimento alla censurata omessa assimilazione delle murature ricostruite (voci 12 e
13 computo 1) come opere di consolidamento statico, il c.t.u. ha spiegato di averle qualificate come murature di tamponamento o ispessimento in assenza di documentazione progettuale che consentisse l'equiparazione sollecitata dal c.t.p. dell'opposta, valorizzando anche il fatto che la specifica tecnica esecutiva (“a cuci e scuci”) non era stata pattuita tra le parti, né prevista nel progetto originario.
5.2.3. Muovendo l'attenzione sulla censurata mancata inclusione di pezzi speciali e Pt_4 raccordi specifici inerenti la fornitura e posa di vasche prefabbricate in polietilene per la gestione delle acque reflue o meteoriche (voce 91 computo 4), il c.t.u. ha evidenziato che, in assenza di voci specifiche nel prezziario regionale, ha dovuto applicare una voce generica, tanto più che l'opposta non aveva prodotto le schede tecniche e le fatture dettagliate giustificative della presenza e del costo dei pezzi speciali, di cui non era prevista la fornitura nel contratto dell'11.2.2021. Merita condivisione l'osservazione critica del c.t.p. dell'opposta. Il c.t.u. non ha, infatti, negato l'indispensabilità dei pezzi speciali in questione per il funzionamento dell'impianto, né che le vasche prefabbricate necessitano di raccordi Pt_4 specifici per esser collegate correttamente alle tubazioni, per cui sono necessarie al completamento e al funzionamento dell'opera. Dai rilievi fotografici è emersa la prova che tali Contr pezzi speciali (voce 91) sono stati effettivamente forniti ed installati dalla Né possono considerarsi inclusi nel prezzo base delle vasche , dovendo essere acquistati Pt_4 separatamente. Appare, perciò, condivisibile la conclusione del c.t.p. di utilizzare una voce analoga del prezziario regionale (“fornitura e posa di pezzi speciali per impianti idraulici e fognari in polietilene o PVC, compresi raccordi e giunti”: tra € 500,00 ed € 1.000,00) ed equo un incremento mediano di € 750,00. 5.2.4. Quanto al censurato maggior costo delle vasche (voce 92 computo 4), il c.t.p. Pt_4 dell'opposta ha criticato la relazione peritale, sostenendo l'utilizzo di una voce errata del prezziario regionale, riferita a vasche prefabbricate in polietilene e, quindi, di tipo diverso, non comparabili per materiale, tecnologia e funzione. Perciò, ha invocato un maggior costo di € 1.500,00. Il c.t.u. ha convincentemente replicato che il contratto d'appalto non prevedeva il modello l'assenza di specifica documentazione tecnica (schede, certificazioni ecc..) e che la Pt_4 voce utilizzata fosse sufficientemente rappresentativa della fornitura eseguita. La voce del prezziario utilizzata dall'ausiliario è, quindi, corretta e la scelta è adeguatamente motivata. 5.2.5. Secondo il c.t.p. dell'opposta, poi, gli scavi e i rinterri non sono stati correttamente contabilizzati (voci 67-69 computo 4): in particolare, le lavorazioni eseguite per la posa delle vasche dei pozzetti e delle tubazioni avevano richiesto scavi dedicati, non previsti nel Pt_4
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computo originario;
i rinterri, poi, erano stati eseguiti con materiale selezionato, in conformità alle normative ambientali. Perciò, ha proposto di utilizzare voci specifiche del prezzario regionale Umbria 2020 per: scavo in sezione ristretta, rinterro con materiale selezionato e compattazione meccanica. L'effettiva esecuzione delle lavorazioni risulta comprovata dai rilievi fotografici in atti.
Ad ogni modo, il computo originario considerava la posa “chiavi in mano”, che include scavo, posa e rinterro;
analogamente, il contratto del 11.2.2021 non prevedeva voci autonome per scavi e rinterri, per cui le lavorazioni in questione devono considerarsi già comprese nelle voci relative alla posa delle vasche e delle tubazioni. Corretta è la valutazione del c.t.u., che evita la duplicazione delle voci.
5.2.6. Con riferimento alla sigillatura degli infissi, che il c.t.u. ha stimato in un costo di € 400, va osservato quanto segue. Secondo l'opposta, era stata eseguita a regola d'arte, con materiali specifici quali silicone, guarnizioni e schiume poliuretaniche e si trattava di una lavorazione distinta dalla semplice posa, necessaria per garantire tenuta all'aria e all'acqua e rispettare i requisiti di efficienza energetica ed acustica. Perciò, riteneva che la voce, non prevista nel computo metrico originario, dovesse essere computata separatamente. Al riguardo, si ritiene maggiormente condivisibile la soluzione offerta dal c.t.u., secondo cui la sigillatura degli infissi costituisce parte integrante dell'attività (più ampia) di posa in opera degli stessi, per cui il costo deve considerarsi già incluso nel prezzo unitario degli infissi.
5.2.7. Passando alla posa in opera delle mostre dei lucernai (costo di € 400 secondo il c.t.u.), l'opposta sostiene che i lavori eseguiti, strumentali ad adattare i lucernai alla struttura del tetto, avevano reso necessari dei tagli su misura, degli adattamenti e delle sigillature, oltre al ricorso a manodopera qualificata. Pertanto, secondo l'opposta tale lavorazione, non prevista nel computo metrico originario, doveva essere considerata come voce di spesa autonoma e aggiuntiva.
Anche in questo caso si ritiene maggiormente convincente e logica l'argomentazione dell'ausiliario del Tribunale, secondo cui l'intervento relativo alla posa delle mostre era accessorio a quella dei lucernai, per cui il costo doveva considerarsi già sostanzialmente incluso nel secondo. 5.2.8. Ora, in relazione ai costi di sicurezza (voci 125-144 computo 5), va dato atto che il c.t.u. li ha riconosciuti solo parzialmente, stimandoli in € 1.590,00, applicando il ribasso contrattuale pattuito del 13%. A parere del Tribunale i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso quando sono previsti nel piano di sicurezza e coordinamento, essendo obbligatori e non negoziabili;
ciò al fine ultimo di garantire l'incolumità dei lavoratori in cantiere ed evitare che l'appaltatore riduca l'importo che viene stanziato per la loro sicurezza (d.lgs. n. 81/2008). Pertanto, nel caso di specie, va osservato che le voci 125–144 sono chiaramente identificabili come costi diretti, poiché includevano i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di cantiere, le recinzioni, i ponteggi, i parapetti, le reti anticaduta, la formazione e sorveglianza sanitaria e le spese per coordinamento della sicurezza.
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Pertanto, il ribasso del 13% non poteva investire tali voci e ciò giustifica un incremento di € 237,59 rispetto al valore indicato dal c.t.u., per un totale di € 1.827,59. 5.3. Per tutte le ragioni illustrate la c.t.u. redatta dall'ing. è parzialmente condivisibile, Per_1 nei termini e limiti sopra indicati. Le diffuse e ben argomentate osservazioni critiche dei c.t.p. e le risposte del c.t.u. hanno reso superflua la riconvocazione dei c.t.u. a nuovi chiarimenti, in aggiunta rispetto a quelli resi all'udienza del 21.5.2024. Conclusivamente, in accoglimento parziale delle osservazioni critiche dell'opposta, nei termini sopra illustrati, l'importo totale dovuto all'appaltatrice ammonta ad € 146.445,06, oltre IVA, per un totale di € 161.089,57 (IVA inclusa).
Ne consegue che, avendo l'opponente versato la somma complessiva di € 167.421,74 a titolo di corrispettivo sino al 10.8.2021 – circostanza non contestata tra le parti ex art. 115 c.p.c. e, comunque, comprovata dalla documentazione in atti (all. 4 fascicolo ) - il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto deve essere revocato e va riconosciuto in favore dell'opponente un credito restitutorio di € 6.332,17.
6. Con riferimento ai denunciati vizi per mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte, il c.t.u. incaricato ha quantificato i costi di ripristino (eliminazione degli sversamenti acque meteoriche nei pozzi, sigillatura infissi con silicone, posa mostre in legno dei lucernari, costi per ottenimento dichiarazioni di conformità, costi per certificazioni cls e acciaio, costi per verifica strutturale) in € 10.800,00 (pag. 36 c.t.u.). Le parti hanno concordemente dato atto che nelle more del giudizio l'opposta ha consegnato alla le dichiarazioni di conformità degli impianti (escluso Parte_1 quello idrico), le certificazioni cls e acciaio) per cui la somma per gli esborsi residui ammonta ad € 6.445,12.
7. Sulla scorta dei conteggi ora esposti deve ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di condanna alla ripetizione dell'indebito oggetto spiegata dalla per € 12.777,29. Parte_1
8. Tale importo va maggiorato dei soli interessi e non anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta. Gli interessi, però, non decorrono dal 10.8.2021, ma dalla data di notifica della domanda riconvenzionale (18.2.2022) Va, infatti, ricordato che la domanda di ripetizione d'indebito è governata dall'art. 2033, co. 1, ult. parte, c.c., a mente del quale il creditore ha diritto “agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. E' lo stesso Legislatore a prevedere che, in caso di buona fede dell'accipiens, il credito restitutorio produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda
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giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora (cfr. ex multis Cass. n. 4745/2005; conf. Cass. n. 1581/2004). L'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens, che deve sussistere al momento di ricezione del pagamento indebito, grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 10815/2013; conf. Cass. n. 5330/2005). Contr Nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la mala fede della al momento dell'apprensione delle somme oggi risultante indebite, gli interessi sul credito restitutorio decorrono necessariamente dalla domanda giudiziale. Quanto all'ammontare degli stessi, va riconosciuto il saggio legale di cui all'art. 1284 c.c..
9. La domanda di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta per la prima volta in comparsa conclusionale, non è ammissibile (cfr. Cass. n. 14911/2018; nella giurisprudenza di merito Trib. Milano del 21.3.2022 n. 2501), potendo al più tardi esser proposta in sede di precisazione delle conclusioni, al termine della fase istruttoria, come correttamente eccepito da parte opposta.
Tale inammissibilità, però, non determina una soccombenza reciproca delle parti (cfr. Cass. 11792/2018 e Cass. 9532/2017).
10. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000, applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare in base ai parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, tale non potendosi inquadrare la c.t.u., il cui costo è dato dal compenso liquidato all'ing. . Per_1
10.2. Il compenso del c.t.u. liquidato con decreto del 12.9.2025 deve essere definitivamente posto a carico dell'opposta, in quanto soccombente. 10.3. L'opponente ha chiesto la condanna al pagamento anche delle spese di consulenza tecnica di parte per € 4.923,00, a cura del geom. alla luce delle fatture emesse CP_9 dal professionista. Mette conto, anzitutto, precisare che la voce di € 6.300,00 indicata nella fattura n. 32A/2024 del 18/07/2024 non risulta inclusa nel quantum richiesto a titolo di spese per l'onorario del geom. CP_9
Facendo applicazione di un principio a più riprese affermato dalla Suprema Corte, va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte e ciò anche ove non sia documentato l'effettivo esborso sostenuto (cfr. Cass. n. 30289/2019).
La Corte di cassazione riconosce tale diritto di credito annoverando tali spese tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate in sede di regolamentazione delle spese di lite, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass., Sez. 2, n. 24188/2021; conf. Cass. Sez. 2, 84/2013; Cass. Sez. 3, 3380/2015).
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Nella presente vicenda, alla luce del compenso liquidato all'ausiliario del Tribunale, l'onorario preteso dal c.t.p., pari ad € 3.000,00 (oltre accessori) - non si tiene a tal fine conto della voce relativa alle spese non imponibili per anticipazioni (€ 1.680,00) - appare eccessivo se si considerano le osservazioni critiche mosse e la mancata redazione di una relazione tecnica di parte, di cui non v'è traccia in atti. Appare quindi equo riconoscere un minor importo, a titolo di onorario per l'attività del c.t.p. dell'opponente, quantificato in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Non risultano documentate – né a monte specificate - le spese sostenute dal c.t.p. geom. per € 1.680,00; ad ogni modo, l'importo solo genericamente dedotto appare CP_9 eccessivo, non essendovi alcuna evidenza, neanche dalla c.t.u., di tali esborsi. Per tali ragioni la voce deve essere integralmente espunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la lla corresponsione in favore Controparte_1 della della somma di € 12.777,29, Pt_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale decorrenti dal 18.2.2022 sino al saldo;
- condanna la a rimborsare in Controparte_1 favore della le spese processuali, Parte_1 che liquida in € 4.237,00 per onorari, € 786,00 per esborsi (c.u., marca da bollo), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- condanna la a rimborsare in Controparte_1 favore della le spese di c.t.p., Parte_1 quantificate in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente il compenso del c.t.u., liquidato con decreto del 12/09/2025, a carico della Controparte_1
Così deciso in data 24/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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