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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 401/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a decreto ingiuntivo promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe M. Marino
Appellante contro
Controparte_1
[...]
), in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1255 dell'1.4.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_1
1302/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data 25.8.2020, con il quale ve- niva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'ente di previdenza del- la complessiva somma di euro 20.707,24 (di cui euro 12.802,04 a titolo di con- tributi previdenziali e assistenziali insoluti determinati al 31.12.2016, €
7.905,20 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento cal-
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colati al 18.11.2019) unitamente alle spese legali liquidate in euro 540,00 ed ai relativi accessori di legge.
Il tribunale, richiamate le norme di cui al Regolamento della nonché CP_1
l'art. 21 della L. 414/1991 secondo il quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'arti- CP_1 colo 19”, rigettava l'eccezione di prescrizione dei contributi relativi al periodo
2000/2005, in quanto il avendo omesso l'invio delle dichiarazioni dei Pt_1 redditi alla aveva reso impossibile l'esercizio del diritto al versamento CP_1 dei contributi, così concretandosi una causa di sospensione dei termini di pre- scrizione.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 5.5.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado per errata applicazione delle norme relative alla fissazione del dies a quo della prescrizione.
Evidenzia che il termine quinquennale di prescrizione fissato dall'art. 3, com- ma 9 della L. 335/1995, ripreso dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione del- la decorre, ai sensi del comma 3 del citato art. 46, dalla data di invio da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44 ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
per- tanto, coincidendo tale termine con quello fissato dalla per la comunica- CP_1 zione dei dati reddituali, i crediti relativi al periodo 1997/2005 sarebbero pre- scritti, stante l'assenza di atti interruttivi.
Non rileverebbe in proposito la diffida del 21.12.2018, che, comunque, lo stes- so nega di avere ricevuto.
1.1. L'appello è fondato.
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L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza della Corte emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, ha depositato il Regolamento di esecuzione in vi- gore nel periodo contributivo considerato (1997-2005), contenente l'art. 46, laddove invece il regolamento di previdenza depositato dalla con le note CP_1 del 4.6.2025 ai sensi dell'art. 45 risulta entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ovvero in epoca successiva al periodo contributivo in questione.
Invero, la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. con rife- rimento a precedente conforme di questa Corte - Sentenza 48/2024 – RG
1485/2021 - , condiviso dal Collegio.
Si legge nel citato precedente: «Come correttamente ritenuto dal Tribunale,
l'art. 46 del Regolamento di esecuzione della legge 414/1991 (prodotto agli at- ti di causa da… ) prevede testualmente che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”. Tale previsione norma- tiva non deroga a quanto previsto dalla legge 414/1991, che all'art. 21 comma
2 stabilisce che “la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 19”. Tale ultima di- sposizione normativa a sua volta prescrive: “Tutti gli iscritti agli albi dei ra- gionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono co- municare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni CP_1 dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei red- diti, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La co- municazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono sta- te presentate o sono negative…”. La norma al comma 5 precisa che “Si inten- de ritardata la comunicazione presentata spedita a mezzo di lettera raccoman- data entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1” e al comma 6 aggiunge ancora che “Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunica- zione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge”. Il regolamento
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di esecuzione adottato dalla in vigore negli anni in cui sono maturati i CP_1 crediti contributivi, prevede, per l'ipotesi in cui l'iscritto non adempia all'obbligo di inviare la comunicazione sul volume di affari o la trasmetta in ritardo, che il termine fissato per effettuare detta comunicazione (31 luglio di ciascun anno, come previsto dall'art. 44 del regolamento) costituisca dies a quo per il decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi (ol- tre che degli accessori e delle sanzioni). Non vi è contrasto con la disposizione legislativa - e pertanto non sussiste un'inammissibile deroga alla legge da par- te di fonte normativa secondaria - limitandosi invece il regolamento ad indivi- duare il dies a quo della prescrizione per il diverso caso di ritardata o omessa comunicazione, posto che la legge disciplina la prescrizione unicamente per
l'ipotesi di adempimento dell'obbligo di comunicazione. Vi è dunque piena compatibilità tra la previsione legislativa e quella regolamentare, che si pon- gono tra loro in un rapporto di complementarietà: ciò deve ritenersi non solo sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni normative, ma anche tenendo conto della previsione di cui all'art. 45 comma 8 del regola- mento di esecuzione, secondo la quale “L ha diritto di ottenere in CP_1 ogni momento dall'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti gli iscritti all'Albo nonché i pensionati della categoria”. Tale norma evidenzia che scaduto il ter- mine previsto dall'art. 44 del regolamento per effettuare la comunicazione di cui all'art. 19 legge 414/1991, ha la facoltà di attivarsi, nelle more del CP_1 decorso della prescrizione quinquennale, per acquisire dall'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi degli iscritti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione a loro carico, al fine di essere messa nelle condi- zioni per esercitare il proprio diritto alla riscossione dei contributi oltre il mi- nimale, superando l'impedimento di fatto rappresentato dall'omessa tempesti- va comunicazione».
1.2. Nel caso in esame, la aveva inviato all'iscritto la richiesta dei dati CP_1 reddituali per gli anni dal 2000 al 2007, con nota prot. 124035.U del 18/4/2008, ricevuta dal ragioniere in data 8.5.2008 (circostanza confermata Pt_1
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dall'appellante alla pagina 2 delle note depositate in primo grado il 23.9.2021)
e, pertanto, già da tale data ben avrebbe dovuto avviare il recupero dei crediti per il periodo non prescritto.
A tal fine non rileva la diffida del 22.12.2013, la cui ricezione, non provata do- cumentalmente, è stata anche contestata dall'appellante (vd. note del
23.9.2021), essendo intervenuta dopo il decorso di cinque anni dal 2005, ulti- mo periodo oggetto del decreto ingiuntivo.
2. Conclusivamente, i crediti oggetto della domanda monitoria proposta dall'originaria ricorrente sono ormai estinti per intervenuta prescrizione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma del- la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dal av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 1302/2020 del Tribunale di Catania e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 2697,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, e – quanto al presente – in euro 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 401/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a decreto ingiuntivo promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe M. Marino
Appellante contro
Controparte_1
[...]
), in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1255 dell'1.4.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_1
1302/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data 25.8.2020, con il quale ve- niva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'ente di previdenza del- la complessiva somma di euro 20.707,24 (di cui euro 12.802,04 a titolo di con- tributi previdenziali e assistenziali insoluti determinati al 31.12.2016, €
7.905,20 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento cal-
R.G. 401_2022 2
colati al 18.11.2019) unitamente alle spese legali liquidate in euro 540,00 ed ai relativi accessori di legge.
Il tribunale, richiamate le norme di cui al Regolamento della nonché CP_1
l'art. 21 della L. 414/1991 secondo il quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'arti- CP_1 colo 19”, rigettava l'eccezione di prescrizione dei contributi relativi al periodo
2000/2005, in quanto il avendo omesso l'invio delle dichiarazioni dei Pt_1 redditi alla aveva reso impossibile l'esercizio del diritto al versamento CP_1 dei contributi, così concretandosi una causa di sospensione dei termini di pre- scrizione.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 5.5.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado per errata applicazione delle norme relative alla fissazione del dies a quo della prescrizione.
Evidenzia che il termine quinquennale di prescrizione fissato dall'art. 3, com- ma 9 della L. 335/1995, ripreso dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione del- la decorre, ai sensi del comma 3 del citato art. 46, dalla data di invio da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44 ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
per- tanto, coincidendo tale termine con quello fissato dalla per la comunica- CP_1 zione dei dati reddituali, i crediti relativi al periodo 1997/2005 sarebbero pre- scritti, stante l'assenza di atti interruttivi.
Non rileverebbe in proposito la diffida del 21.12.2018, che, comunque, lo stes- so nega di avere ricevuto.
1.1. L'appello è fondato.
R.G. 401_2022 3
L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza della Corte emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, ha depositato il Regolamento di esecuzione in vi- gore nel periodo contributivo considerato (1997-2005), contenente l'art. 46, laddove invece il regolamento di previdenza depositato dalla con le note CP_1 del 4.6.2025 ai sensi dell'art. 45 risulta entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ovvero in epoca successiva al periodo contributivo in questione.
Invero, la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. con rife- rimento a precedente conforme di questa Corte - Sentenza 48/2024 – RG
1485/2021 - , condiviso dal Collegio.
Si legge nel citato precedente: «Come correttamente ritenuto dal Tribunale,
l'art. 46 del Regolamento di esecuzione della legge 414/1991 (prodotto agli at- ti di causa da… ) prevede testualmente che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”. Tale previsione norma- tiva non deroga a quanto previsto dalla legge 414/1991, che all'art. 21 comma
2 stabilisce che “la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 19”. Tale ultima di- sposizione normativa a sua volta prescrive: “Tutti gli iscritti agli albi dei ra- gionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono co- municare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni CP_1 dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei red- diti, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La co- municazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono sta- te presentate o sono negative…”. La norma al comma 5 precisa che “Si inten- de ritardata la comunicazione presentata spedita a mezzo di lettera raccoman- data entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1” e al comma 6 aggiunge ancora che “Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunica- zione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge”. Il regolamento
R.G. 401_2022 4
di esecuzione adottato dalla in vigore negli anni in cui sono maturati i CP_1 crediti contributivi, prevede, per l'ipotesi in cui l'iscritto non adempia all'obbligo di inviare la comunicazione sul volume di affari o la trasmetta in ritardo, che il termine fissato per effettuare detta comunicazione (31 luglio di ciascun anno, come previsto dall'art. 44 del regolamento) costituisca dies a quo per il decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi (ol- tre che degli accessori e delle sanzioni). Non vi è contrasto con la disposizione legislativa - e pertanto non sussiste un'inammissibile deroga alla legge da par- te di fonte normativa secondaria - limitandosi invece il regolamento ad indivi- duare il dies a quo della prescrizione per il diverso caso di ritardata o omessa comunicazione, posto che la legge disciplina la prescrizione unicamente per
l'ipotesi di adempimento dell'obbligo di comunicazione. Vi è dunque piena compatibilità tra la previsione legislativa e quella regolamentare, che si pon- gono tra loro in un rapporto di complementarietà: ciò deve ritenersi non solo sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni normative, ma anche tenendo conto della previsione di cui all'art. 45 comma 8 del regola- mento di esecuzione, secondo la quale “L ha diritto di ottenere in CP_1 ogni momento dall'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti gli iscritti all'Albo nonché i pensionati della categoria”. Tale norma evidenzia che scaduto il ter- mine previsto dall'art. 44 del regolamento per effettuare la comunicazione di cui all'art. 19 legge 414/1991, ha la facoltà di attivarsi, nelle more del CP_1 decorso della prescrizione quinquennale, per acquisire dall'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi degli iscritti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione a loro carico, al fine di essere messa nelle condi- zioni per esercitare il proprio diritto alla riscossione dei contributi oltre il mi- nimale, superando l'impedimento di fatto rappresentato dall'omessa tempesti- va comunicazione».
1.2. Nel caso in esame, la aveva inviato all'iscritto la richiesta dei dati CP_1 reddituali per gli anni dal 2000 al 2007, con nota prot. 124035.U del 18/4/2008, ricevuta dal ragioniere in data 8.5.2008 (circostanza confermata Pt_1
R.G. 401_2022 5
dall'appellante alla pagina 2 delle note depositate in primo grado il 23.9.2021)
e, pertanto, già da tale data ben avrebbe dovuto avviare il recupero dei crediti per il periodo non prescritto.
A tal fine non rileva la diffida del 22.12.2013, la cui ricezione, non provata do- cumentalmente, è stata anche contestata dall'appellante (vd. note del
23.9.2021), essendo intervenuta dopo il decorso di cinque anni dal 2005, ulti- mo periodo oggetto del decreto ingiuntivo.
2. Conclusivamente, i crediti oggetto della domanda monitoria proposta dall'originaria ricorrente sono ormai estinti per intervenuta prescrizione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma del- la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dal av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 1302/2020 del Tribunale di Catania e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 2697,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, e – quanto al presente – in euro 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 401_2022