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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 750/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Motta Santa CI (CZ) al Corso Umberto I n. 96 presso lo studio dell'Avv. Egidio
NE AN, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
avente ad oggetto: assegno sociale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.04.2024 esponeva di aver presentato, Parte_1 in data 16.06.2023, domanda volta al riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 L.
335/1995, che con provvedimento datato 29.09.2023 l' le aveva comunicato il rigetto CP_1 dell'istanza, ritenendo insussistente lo stato di bisogno in ragione della dichiarazione di autosufficienza economica contenuta nella sentenza n. 293/2023 pubblicata il 20.04.2023 dal
Tribunale di Lamezia Terme nella causa di separazione consensuale promossa nei confronti dell'ex coniuge e di aver impugnato il suddetto provvedimento mediante ricorso Persona_1 amministrativo al Comitato provinciale del 20.10.2023, rigettato con delibera n. 2310549 CP_1 dell'11.12.2023. Assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ex lege per il riconoscimento del beneficio invocato, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'assegno sociale dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dei ratei di assegno sociale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava la sussistenza, in capo all'odierna ricorrente, dei CP_1 requisiti previsti per la concessione dell'assegno sociale (in particolare, dello stato di bisogno), motivando che: a) in data 20.04.2023 la si era separata dal coniuge, Parte_1 Persona_1 rinunciando all'assegno di mantenimento e dichiarandosi, di fatto, economicamente autosufficiente;
b) l'ex coniuge era titolare di pensione cat. VOART dal dicembre 2016 e, di conseguenza, avrebbe potuto comunque garantire un assegno di mantenimento, benché minimo, in favore dell'odierna ricorrente;
c) anche dopo la formale separazione, i coniugi avevano continuato a convivere nella medesima casa familiare e dalla dichiarazione fiscale presentata da riferita Persona_1 all'anno di imposta 2023, la risultava essere fiscalmente a carico dell'ex marito per tutto Parte_1
l'anno solare;
concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente giova richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame, contenuta nell'art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995, che prevede quanto testualmente si riporta: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
5. Ciò premesso, occorre evidenziare la sussistenza in capo alla ricorrente sia del requisito anagrafico, sia di quello relativo alla residenza che di quello reddituale - requisiti, peraltro, non contestati CP_ dall' convenuto.
Nella propria memoria di costituzione l' ha essenzialmente argomentato sulle motivazioni del CP_1 mancato riconoscimento dello “stato di bisogno”, quale requisito necessario per il riconoscimento in favore della dell'assegno sociale, adducendo la rinuncia, eseguita da parte della stessa, Parte_1 al mantenimento da parte dell'ex marito, . Persona_1
Orbene, sulla specifica ipotesi oggetto del presente giudizio è recentemente intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 23305 del 26.07.2022, affermando, con orientamento che si ritiene di poter condividere, che ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, L.n.335 del 1995, il diritto alla corresponsione prevede quale unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto, come nel caso di specie, dalla assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, “restando irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.”.
Più recentemente la Suprema Corte ha precisato che “l'assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole” (cfr. Cass. Civ. n. 29109 del 6.10.2022; nel medesimo senso si veda Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 21573 del 20.07.2023, secondo cui “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.”).
Tali principi giurisprudenziali sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 23341 del 12.06.2025 (citata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta) ha statuito che “non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza. È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l'intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte nell'ordinanza n.22755/2024 e n.33513/2023 (in quest'ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che
l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi).”.
Alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, appaiono, quindi, prive di pregio le deduzioni espresse dall'ente convenuto, che si limita ad ipotizzare che la ricorrente avrebbe dichiarato circostanze non veritiere senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio a fondamento di tali asserzioni, non avendo dato prova del compimento di atti in frode alla legge (come ad esempio una separazione simulata, che non può essere per ciò stesso desunta unicamente da un dato temporale) o di intenti elusivi ostativi all'accesso alla prestazione sociale.
Giova, infatti, osservare che la condizione prevista nell'accordo di separazione, ovvero quella secondo cui i coniugi avrebbero rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento, non può ritenersi indicativa di autosufficienza economica ma deve essere intesa quale mera rinuncia ad avvalersi dell'eventuale diritto al mantenimento a carico dell'altro coniuge.
Infine, in assenza di prove concrete circa il compimento di atti in frode alla legge da parte dell'odierna ricorrente, deve ritenersi priva di pregio anche la circostanza secondo cui gli ex coniugi, nonostante la loro formale separazione personale, abbiano continuato a coabitare nella medesima casa coniugale;
circostanza che secondo l'ente previdenziale sarebbe provata, per tabulas, alla luce della mancata modifica degli indirizzi di residenza di e di , i Parte_1 Persona_1 quali sarebbero rimasti invariati, come comprovato dalla lista dei domicili fiscali, allegata al fascicolo dell' . CP_1
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve considerarsi illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda avente ad oggetto l'assegno sociale;
di conseguenza, va dichiarato il diritto dell'odierna ricorrente alla liquidazione dell'assegno sociale, nella misura prevista per legge, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione in esame, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale, nella misura prevista per legge, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito CP_1 all'effettivo soddisfo;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 16.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Motta Santa CI (CZ) al Corso Umberto I n. 96 presso lo studio dell'Avv. Egidio
NE AN, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
avente ad oggetto: assegno sociale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.04.2024 esponeva di aver presentato, Parte_1 in data 16.06.2023, domanda volta al riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 L.
335/1995, che con provvedimento datato 29.09.2023 l' le aveva comunicato il rigetto CP_1 dell'istanza, ritenendo insussistente lo stato di bisogno in ragione della dichiarazione di autosufficienza economica contenuta nella sentenza n. 293/2023 pubblicata il 20.04.2023 dal
Tribunale di Lamezia Terme nella causa di separazione consensuale promossa nei confronti dell'ex coniuge e di aver impugnato il suddetto provvedimento mediante ricorso Persona_1 amministrativo al Comitato provinciale del 20.10.2023, rigettato con delibera n. 2310549 CP_1 dell'11.12.2023. Assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ex lege per il riconoscimento del beneficio invocato, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'assegno sociale dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dei ratei di assegno sociale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava la sussistenza, in capo all'odierna ricorrente, dei CP_1 requisiti previsti per la concessione dell'assegno sociale (in particolare, dello stato di bisogno), motivando che: a) in data 20.04.2023 la si era separata dal coniuge, Parte_1 Persona_1 rinunciando all'assegno di mantenimento e dichiarandosi, di fatto, economicamente autosufficiente;
b) l'ex coniuge era titolare di pensione cat. VOART dal dicembre 2016 e, di conseguenza, avrebbe potuto comunque garantire un assegno di mantenimento, benché minimo, in favore dell'odierna ricorrente;
c) anche dopo la formale separazione, i coniugi avevano continuato a convivere nella medesima casa familiare e dalla dichiarazione fiscale presentata da riferita Persona_1 all'anno di imposta 2023, la risultava essere fiscalmente a carico dell'ex marito per tutto Parte_1
l'anno solare;
concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente giova richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame, contenuta nell'art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995, che prevede quanto testualmente si riporta: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
5. Ciò premesso, occorre evidenziare la sussistenza in capo alla ricorrente sia del requisito anagrafico, sia di quello relativo alla residenza che di quello reddituale - requisiti, peraltro, non contestati CP_ dall' convenuto.
Nella propria memoria di costituzione l' ha essenzialmente argomentato sulle motivazioni del CP_1 mancato riconoscimento dello “stato di bisogno”, quale requisito necessario per il riconoscimento in favore della dell'assegno sociale, adducendo la rinuncia, eseguita da parte della stessa, Parte_1 al mantenimento da parte dell'ex marito, . Persona_1
Orbene, sulla specifica ipotesi oggetto del presente giudizio è recentemente intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 23305 del 26.07.2022, affermando, con orientamento che si ritiene di poter condividere, che ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, L.n.335 del 1995, il diritto alla corresponsione prevede quale unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto, come nel caso di specie, dalla assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, “restando irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.”.
Più recentemente la Suprema Corte ha precisato che “l'assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole” (cfr. Cass. Civ. n. 29109 del 6.10.2022; nel medesimo senso si veda Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 21573 del 20.07.2023, secondo cui “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.”).
Tali principi giurisprudenziali sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 23341 del 12.06.2025 (citata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta) ha statuito che “non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza. È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l'intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte nell'ordinanza n.22755/2024 e n.33513/2023 (in quest'ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che
l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi).”.
Alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, appaiono, quindi, prive di pregio le deduzioni espresse dall'ente convenuto, che si limita ad ipotizzare che la ricorrente avrebbe dichiarato circostanze non veritiere senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio a fondamento di tali asserzioni, non avendo dato prova del compimento di atti in frode alla legge (come ad esempio una separazione simulata, che non può essere per ciò stesso desunta unicamente da un dato temporale) o di intenti elusivi ostativi all'accesso alla prestazione sociale.
Giova, infatti, osservare che la condizione prevista nell'accordo di separazione, ovvero quella secondo cui i coniugi avrebbero rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento, non può ritenersi indicativa di autosufficienza economica ma deve essere intesa quale mera rinuncia ad avvalersi dell'eventuale diritto al mantenimento a carico dell'altro coniuge.
Infine, in assenza di prove concrete circa il compimento di atti in frode alla legge da parte dell'odierna ricorrente, deve ritenersi priva di pregio anche la circostanza secondo cui gli ex coniugi, nonostante la loro formale separazione personale, abbiano continuato a coabitare nella medesima casa coniugale;
circostanza che secondo l'ente previdenziale sarebbe provata, per tabulas, alla luce della mancata modifica degli indirizzi di residenza di e di , i Parte_1 Persona_1 quali sarebbero rimasti invariati, come comprovato dalla lista dei domicili fiscali, allegata al fascicolo dell' . CP_1
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve considerarsi illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda avente ad oggetto l'assegno sociale;
di conseguenza, va dichiarato il diritto dell'odierna ricorrente alla liquidazione dell'assegno sociale, nella misura prevista per legge, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione in esame, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale, nella misura prevista per legge, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito CP_1 all'effettivo soddisfo;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 16.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI TI