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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2416/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2416/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e CP_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il
[...] Persona_1
27/09/2018 da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 04/02/2025 per i ricorrenti compariva l'avv. Massimo Ciafrè, il quale si riportava a quanto dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento;
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
• affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione di fatto presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza particolari pagina 2 di 3 limitazioni, considerato il buon rapporto tra essi esistente, ragion per cui giorni ed orari verranno di volta in volta concordati tra essi tenendo conto dei reciproci impegni e delle esigenze della minore;
• per mera convenienza, si concorda che il padre potrà tenere la figlia durante le vacanze estive per 10 giorni anche non consecutivi, e durante le feste natalizie per 4 giorni anche non consecutivi;
• i genitori hanno comunque la facoltà di concordare diversa modalità dell'esercizio del diritto di visita;
• verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese la somma Controparte_2 CP_1
Pers di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dalla data dell'omologa;
• parteciperà inoltre in misura del 50% alle spese straordinarie come definite, classificate e disciplinate dal Protocollo stabilito dal Tribunale di Pescara, di cui i ricorrenti dichiarano di aver preso visione e che viene allegato al ricorso;
• l'assegno unico verrà riscosso per intero da . CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2416/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e CP_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il
[...] Persona_1
27/09/2018 da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 04/02/2025 per i ricorrenti compariva l'avv. Massimo Ciafrè, il quale si riportava a quanto dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento;
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
• affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione di fatto presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza particolari pagina 2 di 3 limitazioni, considerato il buon rapporto tra essi esistente, ragion per cui giorni ed orari verranno di volta in volta concordati tra essi tenendo conto dei reciproci impegni e delle esigenze della minore;
• per mera convenienza, si concorda che il padre potrà tenere la figlia durante le vacanze estive per 10 giorni anche non consecutivi, e durante le feste natalizie per 4 giorni anche non consecutivi;
• i genitori hanno comunque la facoltà di concordare diversa modalità dell'esercizio del diritto di visita;
• verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese la somma Controparte_2 CP_1
Pers di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dalla data dell'omologa;
• parteciperà inoltre in misura del 50% alle spese straordinarie come definite, classificate e disciplinate dal Protocollo stabilito dal Tribunale di Pescara, di cui i ricorrenti dichiarano di aver preso visione e che viene allegato al ricorso;
• l'assegno unico verrà riscosso per intero da . CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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