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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 180/2025 previdenza tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli, alla Via F. Palizzi n. 84, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Catalano, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
LO AL ON, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 4.3.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della persistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) assegno di invalidità L. 222/84 revocato a seguito di revisione del
24/10/2023
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di
1 contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
7.1.2025 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è fondata e va accolta.
All'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, risulta fondata,
a decorrere dalla data della visita di revisione del 24/10/2023 , la domanda di ripristino dell'assegno di invalidità ordinaria .
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle contestazioni mosse alla consulenza svolta nella fase sommaria ha diversamente valutato le patologie riscontrate di :
1. Cecità monolaterale (Os=percezione luce, OD 7-8/10) in esiti di exeresi chirurgica di pregresso melanoma coroidale in attuale follow-up clinico- strumentale (codice 5006 81%)
2. Sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve (codice 2205 25%)
3. Mastopatia fibrocistica (codice 9322 11%)
Ritenendo che , da quanto descritto in merito al complesso patologico da cui è affetta la ricorrente, ella presenti una condizione tale da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in attività confacenti le sue attitudini. Preciso, altresì, che tale condizione riguarda in particolare l'aspetto relativo alla patologia oculare di cui al punto 1 dell'elenco su descritto, in quanto è quella che maggiormente rende difficile lo svolgimento dell'attività lavorativa e per la quale il lavoro svolto dalla ricorrente risulta usurante.
Ed ha concluso nel seguente senso :
Si può affermare che di anni 57 presenta un complesso patologico Parte_1 che riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto è da ritenersi invalida ai sensi della legge
222/84.
2 Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ai sensi della legge 222/84 a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
Il ricorso va pertanto accolto con condanna dell' al ripristino della CP_1 prestazione indicata a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
5)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al Parte_1 ripristino dell'assegno di invalidità ordinaria , ai sensi della legge 222/84 , a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
2)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al relativo ripristino a CP_1 decorrere dalla visita di revisione del 21.8.2023 ;
3)Condanna l' alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari liquidati in complessivi € 1686,00
3 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli 29.10.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 180/2025 previdenza tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli, alla Via F. Palizzi n. 84, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Catalano, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
LO AL ON, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 4.3.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della persistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) assegno di invalidità L. 222/84 revocato a seguito di revisione del
24/10/2023
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di
1 contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
7.1.2025 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è fondata e va accolta.
All'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, risulta fondata,
a decorrere dalla data della visita di revisione del 24/10/2023 , la domanda di ripristino dell'assegno di invalidità ordinaria .
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle contestazioni mosse alla consulenza svolta nella fase sommaria ha diversamente valutato le patologie riscontrate di :
1. Cecità monolaterale (Os=percezione luce, OD 7-8/10) in esiti di exeresi chirurgica di pregresso melanoma coroidale in attuale follow-up clinico- strumentale (codice 5006 81%)
2. Sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve (codice 2205 25%)
3. Mastopatia fibrocistica (codice 9322 11%)
Ritenendo che , da quanto descritto in merito al complesso patologico da cui è affetta la ricorrente, ella presenti una condizione tale da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in attività confacenti le sue attitudini. Preciso, altresì, che tale condizione riguarda in particolare l'aspetto relativo alla patologia oculare di cui al punto 1 dell'elenco su descritto, in quanto è quella che maggiormente rende difficile lo svolgimento dell'attività lavorativa e per la quale il lavoro svolto dalla ricorrente risulta usurante.
Ed ha concluso nel seguente senso :
Si può affermare che di anni 57 presenta un complesso patologico Parte_1 che riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto è da ritenersi invalida ai sensi della legge
222/84.
2 Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ai sensi della legge 222/84 a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
Il ricorso va pertanto accolto con condanna dell' al ripristino della CP_1 prestazione indicata a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
5)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al Parte_1 ripristino dell'assegno di invalidità ordinaria , ai sensi della legge 222/84 , a far data dalla visita di revisione del 24/10/2023.
2)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al relativo ripristino a CP_1 decorrere dalla visita di revisione del 21.8.2023 ;
3)Condanna l' alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari liquidati in complessivi € 1686,00
3 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli 29.10.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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