TAR
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01109 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00196/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
TH ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Imm. A.12/2024-ar del 05.02.2024, protocollato in data
30.1.2024, di cui, il ricorrente, è stato notiziato in data 7.3.2024, avente rigettato N. 00196/2024 REG.RIC.
l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n.
I19321625 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- TH ME, cittadino nigeriano, in data 15.2.2022 ha ottenuto dalla
Questura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza al 14.2.2024.
2.1.- Con un primo ricorso ex art. 117 c.p.a. iscritto presso questo Tar sub RG 72/2024, il predetto ha lamentato che, nonostante le richieste – anche a mezzo legale – volte ad ottenere un appuntamento presso la Questura di Cremona al fine di procedere alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, l'Amministrazione mai aveva emesso un provvedimento espresso.
2.2.- In data 7.2.2025 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione trasmessale della Questura, che, dato atto che lo straniero aveva presentato la domanda di conversione nel mese di novembre 2023 e richiamata la normativa applicabile, afferma “si ritiene legittima la posizione assunta dall'Amministrazione in merito all'impossibilità di ritenere convertibile il permesso di soggiorno del ricorrente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”. N. 00196/2024 REG.RIC.
2.3.- All'esito dell'udienza camerale del 24.4.2024, preso atto della dichiarazione con cui parte ricorrente ha rappresentato di non aver interesse ad una decisione, atteso che la Questura di Cremona avrebbe respinto, con un provvedimento espresso, l'istanza di conversione a suo tempo proposta, è stata emessa la sentenza n. 388/2024 di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
3.- Con il presente ricorso TH ME ha impugnato la predetta relazione del
5.2.2024, trasmessa dalla Questura di Cremona all'Avvocatura dello Stato di Brescia
e depositata agli atti del giudizio sub RG 72/2024, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
i).- “Violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt.
7, 8 e 10 bis Legge 241/1990; carenza di istruttoria”: la Questura avrebbe emesso il provvedimento succitato senza previamente inoltrargli né la comunicazione di avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto – omissioni che non sarebbero sanabili ex art. 21 octies, comma II, Legge 241/1990, atteso il contributo che lo stesso avrebbe potuto apportare al procedimento;
ii).- “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2, comma 2 bis e comma 3 del
Decreto legge 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, dell'art. 32 comma 3 Decreto
Lgs 25/2008, dell'art. 6 comma 1 bis, lett. a) e dell'art. 19 comma 1 e 1.1 TU
Immigrazione”: la Questura non avrebbe applicato la disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 20/2023, che consentirebbe la conversione in permesso per lavoro di tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (11.3.2023) e, dunque, anche del suo permesso, scadente al 14.2.2024.
4.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solamente la Questura di Cremona ha depositato una relazione sui fatti oggetto di causa, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
6.- In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria e documenti. N. 00196/2024 REG.RIC.
7.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione della natura dell'atto impugnato.
8.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo dei documenti e della memoria depositata dal ricorrente soltanto il 17.10.2025, oltre i termini – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del 22.10.2025 - entro cui l'art. 73 c.p.a. ne consente la produzione, scaduti rispettivamente l'11.9.2025 ed il 20.9.2025.
9.- Il ricorso è, effettivamente, inammissibile, difettando in capo al ricorrente una posizione di interesse concreto, diretto ed attuale al richiesto annullamento, atteso che il presente giudizio è stato proposto non già nei confronti di un provvedimento amministrativo, bensì di una mera nota interna che la Questura ha indirizzato all'Avvocatura dello Stato, la quale ha, poi, proceduto al suo deposito agli atti del ricorso avverso il silenzio pendente dinnanzi a questo Tar sub RG 72/2024.
Tale nota non riveste carattere provvedimentale, trattandosi di un mero scritto difensivo con cui la Questura di Cremona si è limitata a sostenere la legittimità del proprio silenzio sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato proposta dall'ME, in quanto “non più ammissibile dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa sopra richiamata”, affermando “si ritiene legittima la posizione assunta dall'Amministrazione in merito all'impossibilità di ritenere convertibile il permesso di soggiorno del ricorrente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Come già affermato nella sentenza n. 388 del 6.5.2024, avente definito il predetto giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla
Questura sull'istanza testé menzionata, il “presunto provvedimento espresso… non è certamente costituito dalle affermazioni contenute nella relazione difensiva della
Questura di Cremona, inviata all'Avvocatura dello Stato e da questa depositata, senza commento alcuno, nel fascicolo processuale”. N. 00196/2024 REG.RIC.
Ciò, del resto, è coerente con la giurisprudenza – anche di questa Sezione – secondo cui non è consentito all'Amministrazione colmare il deficit motivazionale del provvedimento impugnato mediante scritti difensivi, che, per l'appunto, non hanno natura provvedimentale, bensì di mere difese: ed invero la nota in questa sede impugnata riveste il carattere di chiarimento rivolto dalla Questura all'Avvocatura, al fine dell'esercizio della difesa tecnica nell'allora pendente giudizio avverso il silenzio.
Parte ricorrente, in definitiva, ha dichiarato in quella sede di non avere più interesse ad una decisione di merito, ritenendo erroneamente che fosse sopraggiunto un provvedimento espresso, che, in verità, mai è stato emesso: e di ciò questo Tar ha preso atto con la ridetta pronuncia 388/2024, evidenziando che il provvedimento espresso della Questura, che secondo parte ricorrente avrebbe superato l'inerzia, “non
è stato depositato in giudizio” e specificando come la sentenza avesse “un valore meramente processuale, senza alcun contenuto accertativo circa l'esistenza del presunto provvedimento espresso. Questo non è certamente costituito dalle affermazioni contenute nella relazione difensiva della Questura di Cremona”.
Il ricorso, pertanto essendo rivolto avverso un atto di natura non provvedimentale, va dichiarato inammissibile: ciò che, per la natura della decisione assunta, potrebbe non precludere eventuali ulteriori iniziative a tutela dello straniero.
10.- Le spese di lite vengono compensate in considerazione delle peculiarità concrete della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00196/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01109 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00196/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
TH ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Imm. A.12/2024-ar del 05.02.2024, protocollato in data
30.1.2024, di cui, il ricorrente, è stato notiziato in data 7.3.2024, avente rigettato N. 00196/2024 REG.RIC.
l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n.
I19321625 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- TH ME, cittadino nigeriano, in data 15.2.2022 ha ottenuto dalla
Questura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza al 14.2.2024.
2.1.- Con un primo ricorso ex art. 117 c.p.a. iscritto presso questo Tar sub RG 72/2024, il predetto ha lamentato che, nonostante le richieste – anche a mezzo legale – volte ad ottenere un appuntamento presso la Questura di Cremona al fine di procedere alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, l'Amministrazione mai aveva emesso un provvedimento espresso.
2.2.- In data 7.2.2025 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione trasmessale della Questura, che, dato atto che lo straniero aveva presentato la domanda di conversione nel mese di novembre 2023 e richiamata la normativa applicabile, afferma “si ritiene legittima la posizione assunta dall'Amministrazione in merito all'impossibilità di ritenere convertibile il permesso di soggiorno del ricorrente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”. N. 00196/2024 REG.RIC.
2.3.- All'esito dell'udienza camerale del 24.4.2024, preso atto della dichiarazione con cui parte ricorrente ha rappresentato di non aver interesse ad una decisione, atteso che la Questura di Cremona avrebbe respinto, con un provvedimento espresso, l'istanza di conversione a suo tempo proposta, è stata emessa la sentenza n. 388/2024 di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
3.- Con il presente ricorso TH ME ha impugnato la predetta relazione del
5.2.2024, trasmessa dalla Questura di Cremona all'Avvocatura dello Stato di Brescia
e depositata agli atti del giudizio sub RG 72/2024, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
i).- “Violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt.
7, 8 e 10 bis Legge 241/1990; carenza di istruttoria”: la Questura avrebbe emesso il provvedimento succitato senza previamente inoltrargli né la comunicazione di avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto – omissioni che non sarebbero sanabili ex art. 21 octies, comma II, Legge 241/1990, atteso il contributo che lo stesso avrebbe potuto apportare al procedimento;
ii).- “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2, comma 2 bis e comma 3 del
Decreto legge 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, dell'art. 32 comma 3 Decreto
Lgs 25/2008, dell'art. 6 comma 1 bis, lett. a) e dell'art. 19 comma 1 e 1.1 TU
Immigrazione”: la Questura non avrebbe applicato la disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 20/2023, che consentirebbe la conversione in permesso per lavoro di tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (11.3.2023) e, dunque, anche del suo permesso, scadente al 14.2.2024.
4.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solamente la Questura di Cremona ha depositato una relazione sui fatti oggetto di causa, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
6.- In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria e documenti. N. 00196/2024 REG.RIC.
7.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione della natura dell'atto impugnato.
8.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo dei documenti e della memoria depositata dal ricorrente soltanto il 17.10.2025, oltre i termini – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del 22.10.2025 - entro cui l'art. 73 c.p.a. ne consente la produzione, scaduti rispettivamente l'11.9.2025 ed il 20.9.2025.
9.- Il ricorso è, effettivamente, inammissibile, difettando in capo al ricorrente una posizione di interesse concreto, diretto ed attuale al richiesto annullamento, atteso che il presente giudizio è stato proposto non già nei confronti di un provvedimento amministrativo, bensì di una mera nota interna che la Questura ha indirizzato all'Avvocatura dello Stato, la quale ha, poi, proceduto al suo deposito agli atti del ricorso avverso il silenzio pendente dinnanzi a questo Tar sub RG 72/2024.
Tale nota non riveste carattere provvedimentale, trattandosi di un mero scritto difensivo con cui la Questura di Cremona si è limitata a sostenere la legittimità del proprio silenzio sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato proposta dall'ME, in quanto “non più ammissibile dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa sopra richiamata”, affermando “si ritiene legittima la posizione assunta dall'Amministrazione in merito all'impossibilità di ritenere convertibile il permesso di soggiorno del ricorrente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Come già affermato nella sentenza n. 388 del 6.5.2024, avente definito il predetto giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla
Questura sull'istanza testé menzionata, il “presunto provvedimento espresso… non è certamente costituito dalle affermazioni contenute nella relazione difensiva della
Questura di Cremona, inviata all'Avvocatura dello Stato e da questa depositata, senza commento alcuno, nel fascicolo processuale”. N. 00196/2024 REG.RIC.
Ciò, del resto, è coerente con la giurisprudenza – anche di questa Sezione – secondo cui non è consentito all'Amministrazione colmare il deficit motivazionale del provvedimento impugnato mediante scritti difensivi, che, per l'appunto, non hanno natura provvedimentale, bensì di mere difese: ed invero la nota in questa sede impugnata riveste il carattere di chiarimento rivolto dalla Questura all'Avvocatura, al fine dell'esercizio della difesa tecnica nell'allora pendente giudizio avverso il silenzio.
Parte ricorrente, in definitiva, ha dichiarato in quella sede di non avere più interesse ad una decisione di merito, ritenendo erroneamente che fosse sopraggiunto un provvedimento espresso, che, in verità, mai è stato emesso: e di ciò questo Tar ha preso atto con la ridetta pronuncia 388/2024, evidenziando che il provvedimento espresso della Questura, che secondo parte ricorrente avrebbe superato l'inerzia, “non
è stato depositato in giudizio” e specificando come la sentenza avesse “un valore meramente processuale, senza alcun contenuto accertativo circa l'esistenza del presunto provvedimento espresso. Questo non è certamente costituito dalle affermazioni contenute nella relazione difensiva della Questura di Cremona”.
Il ricorso, pertanto essendo rivolto avverso un atto di natura non provvedimentale, va dichiarato inammissibile: ciò che, per la natura della decisione assunta, potrebbe non precludere eventuali ulteriori iniziative a tutela dello straniero.
10.- Le spese di lite vengono compensate in considerazione delle peculiarità concrete della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00196/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BB
IL SEGRETARIO