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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1135 dell'anno 2023, avente per oggetto: azione di ripetizione di indebito, TRA (c.f. ), quale rappresentante di (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroli Casavola, P.IVA_2 attrice E (c.f. e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, C.F._2 convenuti All'udienza del 20.05.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che quale rappresentante nel presente giudizio di Parte_1 Controparte_1 conveniva davanti a questo Tribunale e , chiedendo che Controparte_2 Controparte_3 questi ultimi fossero condannati a restituire all'attrice la somma di € 89.107,05, oltre interessi, quale differenza fra l'importo di € 114.692,00 (loro corrisposto a titolo di mutuo fondiario contratto con il Banco di Napoli per atto pubblico del 22.10.2007) e la somma di € 25.584,95, complessivamente rimborsata dai mutuatari;
affermava parte attrice che la domanda veniva proposta in seguito alla dichiarazione di nullità del predetto contratto di mutuo, intervenuta con sentenza di questo Tribunale n. 1150/2016, confermata in appello (sentenza n. 415/2018 della locale Corte di Appello, che rigettava l'impugnazione) e dalla Corte Suprema (pronunzia del 18.01.2022), che dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado;
rilevava l'attrice che, quale cessionaria del Banco di Napoli, aveva diritto alla restituzione della somma innanzi citata, essendosi verificata un'ipotesi di indebito oggettivo per essere venuta meno, stante la nullità del contratto di mutuo, la causa debendi; rilevato che i convenuti, costituitisi, sostenevano di non avere ricevuto sostanzialmente la somma di € 114.692,00 a titolo di mutuo, ma la somma di € 95.000,00, pari al prezzo pagato per l'immobile, come riportato nell'atto pubblico di acquisto, mentre una parte della somma erogata dalla banca era stata contestualmente girata in favore della compagnia di assicurazione e l'altra parte in favore del notaio per le spese del contratto di mutuo e per l'iscrizione ipotecaria;
aggiungevano che dalla somma di € 95.000,00 doveva essere detratto l'importo di € 25.584,00 e l'importo rimborsato dall'assicurazione di € 8.699,16, cosicché la somma in definitiva dovuta a titolo di ripetizione doveva corrispondere a quella di € 69.407,00, oltre interessi dalla notifica della citazione;
i convenuti riservavano azione risarcitoria per l'iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto di credito, effettuata in forza di titolo nullo;
ritenuto che
la domanda attorea possa trovare accoglimento, in quanto: a) dall'atto pubblico di mutuo emerge che gli odierni convenuti dichiaravano di ricevere, mediante accredito sul conto corrente n. 615299900397 agli stessi intestato ed aperto allo scopo presso la banca mutuante, la somma di € 114.692,00; b) il contratto di mutuo, costituente titolo fatto valere in sede esecutiva, veniva dichiarato nullo con la sentenza di questo Tribunale innanzi citata e confermata in parte qua nei successivi gradi di giudizio;
pertanto, venuta meno la causa giustificativa della corresponsione della somma di € 114.692,00 ricevuta dai convenuti, questi ultimi sono tenuti alla restituzione del relativo importo, detratto l'importo di € 25.584,95, pacificamente già versato a titolo di ratei mensili;
non può condividersi quanto sostenuto dai convenuti, secondo cui la somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile era pari a soli € 95.000,00, mentre la differenza sarebbe stata “girata” alla compagnia di assicurazione ed al notaio e, pertanto, non avrebbe dovuto essere restituita all'istituto di credito, in quanto, risultando documentalmente che a titolo di mutuo poi dichiarato nullo, gli stessi hanno ricevuto dalla banca l'importo di € 114.692,00, il successivo utilizzo dello stesso importo da parte dell'accipiens rappresenta circostanza ininfluente;
pure non adeguatamente dimostrato è che l'importo di € 8.699,16 sia stato corrisposto dalla compagnia di assicurazione alla banca;
di contro, dagli estratti conto depositati dalla parte attrice sembra emergere che detto importo sia stato accreditato sul conto corrente dei convenuti in data 11.01.2011, posto che è annotato un bonifico in accredito di pari importo in quella data (seppure non sia specificato il soggetto che ha eseguito il bonifico) e, a parte i successivi addebiti per pagamenti rate di mutuo fino all'agosto 2011 (di cui la banca a tenuto conto nel conteggio della somma domandata), non risultano ulteriori versamenti in favore dell'istituto di credito mutuante;
né può ritenersi che il versamento di detto importo alla banca mutuante possa essere stato oggetto dell'accertamento intervenuto all'esito dei giudizi conclusi con la sentenza di cassazione innanzi citata, posto che nella sentenza di primo grado si fa un riferimento che appare incidentale ad una somma non specificata versata dalla compagnia alla banca, ma si rileva anche che l'importo preteso con il precetto appare incerto perché la banca non aveva inteso specificare se la somma precettata fosse comprensiva di detto importo;
nella sentenza di appello, poi, si fa riferimento all'importo di € 8.699,16 liquidato al (“…In forza della domanda di attivazione della copertura C), CP_2 le dette Compagnie assicurative liquidavano al la somma di € 8.699,16 pari Controparte_2 al massimale di dodici indennizzi mensili…”); rilevato, pertanto, che i convenuti devono essere condannati in solido a pagare alla parte attrice la somma di € 89.107,05; sono dovuti anche gli interessi legali su detto importo, decorrenti dalla data della domanda, posto che, a norma dell'art. 2033 c.c., gli stessi decorrono dal pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede o dalla domanda se era in buona fede e nel caso di specie non è emerso che i mutuatari, al momento della corresponsione della somma data a mutuo, versassero in mala fede;
rilevato che i convenuti devono essere, inoltre, condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in applicazione de principio di soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta, così provvede: a) condanna i convenuti, in solido, a pagare alla parte attrice la somma di € 89.107,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna, inoltre, i convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 816,42 per esborsi ed in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1135 dell'anno 2023, avente per oggetto: azione di ripetizione di indebito, TRA (c.f. ), quale rappresentante di (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroli Casavola, P.IVA_2 attrice E (c.f. e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, C.F._2 convenuti All'udienza del 20.05.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che quale rappresentante nel presente giudizio di Parte_1 Controparte_1 conveniva davanti a questo Tribunale e , chiedendo che Controparte_2 Controparte_3 questi ultimi fossero condannati a restituire all'attrice la somma di € 89.107,05, oltre interessi, quale differenza fra l'importo di € 114.692,00 (loro corrisposto a titolo di mutuo fondiario contratto con il Banco di Napoli per atto pubblico del 22.10.2007) e la somma di € 25.584,95, complessivamente rimborsata dai mutuatari;
affermava parte attrice che la domanda veniva proposta in seguito alla dichiarazione di nullità del predetto contratto di mutuo, intervenuta con sentenza di questo Tribunale n. 1150/2016, confermata in appello (sentenza n. 415/2018 della locale Corte di Appello, che rigettava l'impugnazione) e dalla Corte Suprema (pronunzia del 18.01.2022), che dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado;
rilevava l'attrice che, quale cessionaria del Banco di Napoli, aveva diritto alla restituzione della somma innanzi citata, essendosi verificata un'ipotesi di indebito oggettivo per essere venuta meno, stante la nullità del contratto di mutuo, la causa debendi; rilevato che i convenuti, costituitisi, sostenevano di non avere ricevuto sostanzialmente la somma di € 114.692,00 a titolo di mutuo, ma la somma di € 95.000,00, pari al prezzo pagato per l'immobile, come riportato nell'atto pubblico di acquisto, mentre una parte della somma erogata dalla banca era stata contestualmente girata in favore della compagnia di assicurazione e l'altra parte in favore del notaio per le spese del contratto di mutuo e per l'iscrizione ipotecaria;
aggiungevano che dalla somma di € 95.000,00 doveva essere detratto l'importo di € 25.584,00 e l'importo rimborsato dall'assicurazione di € 8.699,16, cosicché la somma in definitiva dovuta a titolo di ripetizione doveva corrispondere a quella di € 69.407,00, oltre interessi dalla notifica della citazione;
i convenuti riservavano azione risarcitoria per l'iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto di credito, effettuata in forza di titolo nullo;
ritenuto che
la domanda attorea possa trovare accoglimento, in quanto: a) dall'atto pubblico di mutuo emerge che gli odierni convenuti dichiaravano di ricevere, mediante accredito sul conto corrente n. 615299900397 agli stessi intestato ed aperto allo scopo presso la banca mutuante, la somma di € 114.692,00; b) il contratto di mutuo, costituente titolo fatto valere in sede esecutiva, veniva dichiarato nullo con la sentenza di questo Tribunale innanzi citata e confermata in parte qua nei successivi gradi di giudizio;
pertanto, venuta meno la causa giustificativa della corresponsione della somma di € 114.692,00 ricevuta dai convenuti, questi ultimi sono tenuti alla restituzione del relativo importo, detratto l'importo di € 25.584,95, pacificamente già versato a titolo di ratei mensili;
non può condividersi quanto sostenuto dai convenuti, secondo cui la somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile era pari a soli € 95.000,00, mentre la differenza sarebbe stata “girata” alla compagnia di assicurazione ed al notaio e, pertanto, non avrebbe dovuto essere restituita all'istituto di credito, in quanto, risultando documentalmente che a titolo di mutuo poi dichiarato nullo, gli stessi hanno ricevuto dalla banca l'importo di € 114.692,00, il successivo utilizzo dello stesso importo da parte dell'accipiens rappresenta circostanza ininfluente;
pure non adeguatamente dimostrato è che l'importo di € 8.699,16 sia stato corrisposto dalla compagnia di assicurazione alla banca;
di contro, dagli estratti conto depositati dalla parte attrice sembra emergere che detto importo sia stato accreditato sul conto corrente dei convenuti in data 11.01.2011, posto che è annotato un bonifico in accredito di pari importo in quella data (seppure non sia specificato il soggetto che ha eseguito il bonifico) e, a parte i successivi addebiti per pagamenti rate di mutuo fino all'agosto 2011 (di cui la banca a tenuto conto nel conteggio della somma domandata), non risultano ulteriori versamenti in favore dell'istituto di credito mutuante;
né può ritenersi che il versamento di detto importo alla banca mutuante possa essere stato oggetto dell'accertamento intervenuto all'esito dei giudizi conclusi con la sentenza di cassazione innanzi citata, posto che nella sentenza di primo grado si fa un riferimento che appare incidentale ad una somma non specificata versata dalla compagnia alla banca, ma si rileva anche che l'importo preteso con il precetto appare incerto perché la banca non aveva inteso specificare se la somma precettata fosse comprensiva di detto importo;
nella sentenza di appello, poi, si fa riferimento all'importo di € 8.699,16 liquidato al (“…In forza della domanda di attivazione della copertura C), CP_2 le dette Compagnie assicurative liquidavano al la somma di € 8.699,16 pari Controparte_2 al massimale di dodici indennizzi mensili…”); rilevato, pertanto, che i convenuti devono essere condannati in solido a pagare alla parte attrice la somma di € 89.107,05; sono dovuti anche gli interessi legali su detto importo, decorrenti dalla data della domanda, posto che, a norma dell'art. 2033 c.c., gli stessi decorrono dal pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede o dalla domanda se era in buona fede e nel caso di specie non è emerso che i mutuatari, al momento della corresponsione della somma data a mutuo, versassero in mala fede;
rilevato che i convenuti devono essere, inoltre, condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in applicazione de principio di soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta, così provvede: a) condanna i convenuti, in solido, a pagare alla parte attrice la somma di € 89.107,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna, inoltre, i convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 816,42 per esborsi ed in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco