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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8868 dell'anno 2023 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ruggiero Marzocca, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 05.05.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n.
509/1988).
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del 67% (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia).
Rispetto a tali conclusioni, la ricorrente ha rilevato che il CTU ha riconosciuto la medesima percentuale di invalidità già affermata dalla Commissione medica, nonostante la stessa abbia dedotto in giudizio una patologia non presente al momento della visita in sede amministrativa. Inoltre, ha rilevato che il Consulente non ha correttamente valutato neppure la patologia dell'apparato cardiocircolatorio da cui la ricorrente risulta affetta, non avendola sottoposta ad esami strumentali.
Ebbene, dalla disamina della perizia versata in atti dal CTU emerge che essa è esente da vizi logici tanto da poter essere posta a base della presente decisione per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, la valutazione della patologia cardiaca da cui la risulta affetta è esaustiva e Pt_1 motivata.
Nello specifico, il CTU ha ritenuto non applicabili i valori tabellari di riferimento per la patologia NYHA II, non avendo egli ravvisato i requisiti sostanziali necessari né dall'esame obiettivo della ricorrente, né da esami strumentali, non essendo stati prodotti. In ordine a quest'ultima circostanza occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, grava su di essa l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni. Di conseguenza, non può essere posto a carico del CTU l'onere di disporre il compimento di esami ulteriori al fine approfondire l'indagine della patologia onde colmare la mancata prova da parte dell'istante, nel caso in cui il Consulente ritenga sufficiente la documentazione medica già in atti. Invero, il CTU ha qui ritenuto sufficiente quanto emerso dal referto di visita cardiologica del 2023, tenuto conto sia dell'esame obiettivo che dell'assenza di successive visite, quali indici di equilibrio della patologia. In secondo luogo, in merito alla depressione endogena grave dedotta dall'istante, va rilevato che il CTU ha motivato la diversa valutazione fornita, dando conto sia dei risultati della valutazione obiettiva che della documentazione medica agli atti. Quanto detto vale altresì per l'altra patologia dedotta (diabete mellito). Infine, deve darsi atto che il CTU ha dato prova del calcolo percentuale degli indici tabellari effettuato. Di conseguenza, alcun dubbio residua in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Alla luce di tutto quanto esposto, la percentuale di invalidità accertata dal CTU in capo alla Pt_1
(67%) è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 05.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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