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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17812 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 45433/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Claudio Albanese)
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Roberto Malomo)
CONVENUTO - OPPOSTO
NONCHÉ'
VIA SANNIO 21-VIA CORFINIO 18 Controparte_2
(Avv. Nicoletta Grande)
CONVENUTO - Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...]
- CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di ricorso depositati il 5.8.2022 proponeva sei Parte_1 opposizioni, iscritte al n. R.G. 80375/2022, 80376/2022, 80377/2022, 88378/2022, 80379/2022 e
80380/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla con Controparte_1 atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte dell'emissione di cinquantatré cartelle esattoriali per debiti di natura tributaria ed amministrativa, lamentando l'illegittimità dell'esecuzione forzata.
Nei ricorsi il eccepiva: a) la mancata notifica delle cartelle, degli avvisi di addebito Pt_1
e dell'avviso di intimazione;
b) la mancata indicazione dalla natura dei crediti;
c) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle;
d) l'impignorabilità dei conti correnti aggrediti, in quanto recepivano somme vitali per l'opponente; e) l'omessa notifica del pignoramento al terzo;
f) la nullità della notifica del pignoramento effettuata a più terzi pignorati.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' affermava l'infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24.7.2022 il GE, previa riunione delle diverse procedure, rigettava Contr l'istanza cautelare, condannava il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' e assegnava termini perentori per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il ha riassunto la causa, Pt_1 reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare, ma aggiungendo altresì le richiesta di
“ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei pignoramenti impugnati fondati su titoli inesigibili in violazione della legge di bilancio 2023 (commi da 222 a 230) – annullamento automatico dei debiti di importo entro 1000 euro delle cartelle con finale 0706 del 16.12.2010, 0492 del 9.5.2011, 7658 del 10.6.2011, 9762 del 13.6.2012, 6069 dell'8.3.2012, 9105 del 3.5.2012, 8192 del 24.7.2012, 4371 del 24.7.2012, 3461 del 19.10.2012, 3773 del 9.2.2012, 0579 del 26.3.2015, 2576 del 23.10.2014,
8268 del 3.2.2015, 3829 del 29.1.2015, 7931 del 14.7.2015, 1860 del 30.4.2015, 9274 del
16.6.2015, 9333 del 29.2.2015”, domanda già verbalizzata alla prima udienza in fase cautelare il
7.2.2023, e di “ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia dei pignoramenti presso terzi trascorsi
i 60 giorni ex art. 72 – bis. (mancato pagamento e inesistenza della dichiarazione di identificazione del credito del terzo ex art. 547 cpc)” (cfr. pag. 17 citazione in riassunzione). Contr Con comparsa di risposta depositata il 15.1.2024 l' ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese di lite.
2 Con comparsa depositata l'8.2.2024 si è costituto il terzo Controparte_7
, affermando l'inesistenza di alcun credito vantato dal debitore nei propri confronti. Ha
[...] quindi concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.
I restanti terzi, pur ritualmente citati ex art. 102 c.p.c., non si cono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza del 25.6.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei terzi , CP_3 CP_4 [...]
, Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
e che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...] Controparte_5
Parimenti in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità del motivo relativo all'eccepita “inefficacia dei pignoramenti presso terzi trascorsi i 60 giorni ex art. 72 – bis”, in quanto avanzato dal per la prima volta solamente in sede di riassunzione della causa di Pt_1 merito.
In proposito si deve infatti sottolineare come il thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive.
Qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, ivi compresa la fase di merito conseguente alla riassunzione della causa, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass.
1328/2011 e Cass. 17441/2019).
Venendo viceversa alla richiesta di sospensione per le cartelle i cui crediti sono inferiori ad €
1.000,00, si deve evidenziare quanto segue.
La Legge di bilancio per il 2023. L. 197/2022, ha previsto all'art. 1, co. 222 e ss, che “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
3 dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.
Discende da quanto sopra l'accoglimento dell'opposizione in relazione alle cartelle n.
09720110030740492000, 09720110149237658000, 09720110161039762000,
09720120028266069000,09720120064669105000, 09720120206698192000,
09720120220004371000, 09720120296793461000, 09720130229390579000,
09720140215083829000, 09720140261797931000, 09720150155979274000 e
09720150203349333000, che riportano crediti inferiori ad € 1.000,00 e i cui ruoli sono stati Contr consegnati all' fra l'1.1.2000 ed il 31.12.2015.
Venendo quindi ai restanti motivi di opposizione, quanto ai motivi ex art. 617 c.p.c. sub lett.
a (mancata notifica delle cartelle, degli avvisi di addebito e dell'avviso di intimazione) si deve distinguere fra cartelle di natura amministrativa e tributaria.
Quanto a queste ultime, deve essere affermata la preclusione del GO a conoscere delle doglianze ex art. 617 c.p.c., in ossequio all'art. 57, lett. b) DPR 602/73, nonché a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017), per le quali
“l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario”.
In relazione ai detti motivi ex art. 617 c.p.c. deve essere quindi declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Quanto viceversa alle cartelle di natura amministrativa, in atti sono state depositate le prove Contr delle notifiche (cfr. docc. 12, 13 e 14 comparsa del convenuto ), mentre la doglianza relativa all'eccepita mancata notifica degli avvisi di addebito risulta infondata non essendo ricompresi tali titoli nell'atto di pignoramento.
Esaminando il motivo sub lett. b, relativo all'assunta genericità e mancata indicazione dei titoli esecutivi su cui si fonda il pignoramento, si deve richiamare l'indirizzo espresso dalla
Suprema Corte in tema di opposizione avente ad oggetto vizi meramente formali, dai quali tuttavia non è dato evincere il concreto pregiudizio asseritamente causato all'opponente (cfr. Cass.
3967/2019, nonché Cass. 29804/2019, che afferma il principio di diritto in base al quale “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il
4 debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre
l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”; ma si veda altresì Cass.
903/2024).
Non avendo il ricorrente specificamente articolato quanto richiesto dalla Suprema Corte, il suddetto motivo deve essere rigettato.
Parimenti infondato si palesa il motivo sub lett. f (nullità della notifica del pignoramento effettuata a più terzi pignorati), oltre che logicamente contrastante con il motivo sub lett. e (omessa notifica del pignoramento al terzo), ben potendo il creditore notificare il pignoramento a più terzi fino a quando non vede soddisfatto integralmente il proprio credito (che nel caso di specie è rilevantissimo, ammontando a più di trecentomila Euro).
Stessa conclusione deve esser stratta quanto al motivo sub lett. d e relativo all'impignorabilità dei conti correnti del debitore in quanto gli importi ivi custoditi sarebbero
“somme vitali per l'opponente”, non avendo il posto a fondamento della propria Pt_1 affermazione alcuna prova a supporto.
Quanto, infine al motivo sub lett. c concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, è necessario distinguere.
Per quanto attiene alle cartelle di natura tributaria, l'eccezione deve esser valutata necessariamente alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 7822 del
2020) che ha espresso il principio in base al quale tale eccezione è riservata alla cognizione del giudice tributario, investito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La Cassazione ha infatti statuito che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa
5 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Discende pertanto che l'opposizione ai sensi dell'art. 615 dinanzi al giudice ordinario resta ammessa allorquando, però, il contribuente per dedurre la prescrizione quale fatto estintivo successivo alla cartella o all'avviso ex art. 50 DPR 602/73 (art. 2 D.Lgs. 542/1992) non abbia bisogno, al fine di dimostrarne la verificazione, di sostenere che essa dipenda alla mancata notificazione della cartella, dalla inesistenza della sua notificazione o dalla nullità della sua notificazione, pur avvenuta. “Il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante e, dunque, come verificatosi secondo la fattispecie normativa regolatrice della pretesa tributaria, non già perché è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o dell'intimazione, bensì nonostante ciò e, dunque, in modo indifferente rispetto a dette evenienze” (Cfr. Cass. 7822/2020).
Nel caso di specie, non solo viene eccepita la prescrizione sulla base del presupposto per cui non sarebbe avvenuta la notifica degli atti, ma inoltre si deve evidenziare che l'avviso di intimazione risulta notificato nel 2022, con ogni conseguenza in punto di impossibilità di verificazione della prescrizione in data successiva e valutabile dal GO.
In relazione alle cartelle di natura amministrativa, ed escludendo le cartelle per le quali già è stata accolta l'opposizione in parte qua ex art. 1, co. 222 L. 197/2022, l'eccezione risulta fondata per le cartelle n. 09720060205709573000, unicamente in relazione ai crediti di natura amministrativa ( e n. 09720100372603055000, unicamente in relazione ai crediti di Parte_2 natura amministrativa ( , mancando in atti la prova della notifica di un atto Parte_2 interruttivo anteriore al 2017.
Quanto alle restanti cartelle di natura amministrativa, la doglianza deve viceversa essere Contr rigettata, avendo l' documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione (cfr. docc. 12 e
13).
L'opposizione deve conclusivamente essere parzialmente accolta.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vengono interamente compensate fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
6 - dichiara la contumacia di , , CP_3 Controparte_4 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
; Controparte_5
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto ai motivi ex art. 617 c.p.c. relativi alla mancata notifica delle cartelle e dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73, nonché all'eccezione di prescrizione, limitatamente ai titoli di natura tributaria;
- accoglie l'opposizione limitatamente alle cartelle n. 09720110030740492000,
09720110149237658000, 09720110161039762000,
09720120028266069000,09720120064669105000, 09720120206698192000,
09720120220004371000, 09720120296793461000, 09720130229390579000,
09720140215083829000, 09720140261797931000, 09720150155979274000 e
09720150203349333000, nonché alle cartelle n. 09720060205709573000, unicamente in relazione ai crediti di natura amministrativa ( e n. 09720100372603055000, Parte_2 unicamente in relazione ai crediti di natura amministrativa ( ; Parte_2
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 19.12.2025. Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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