Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17812
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle, degli avvisi di addebito e dell'avviso di intimazione

    Per le cartelle di natura tributaria, si dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Per le cartelle di natura amministrativa, le notifiche sono state provate in atti, e la doglianza relativa agli avvisi di addebito è infondata in quanto non inclusi nel pignoramento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della natura dei crediti

    Il motivo è rigettato poiché l'opponente non ha indicato il concreto pregiudizio subito a causa della presunta irregolarità formale, come richiesto dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    Per i crediti tributari, si dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Per i crediti amministrativi, l'eccezione è fondata per due cartelle specifiche per mancata prova di atti interruttivi anteriori al 2017; per le altre cartelle amministrative, la doglianza è rigettata per documentata notifica di atti interruttivi.

  • Rigettato
    Impignorabilità dei conti correnti

    Il motivo è rigettato per mancanza di prova a supporto dell'affermazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica del pignoramento al terzo

    Il motivo è rigettato, essendo legittimo per il creditore notificare il pignoramento a più terzi fino al soddisfacimento integrale del credito.

  • Rigettato
    Nullità della notifica del pignoramento effettuata a più terzi pignorati

    Il motivo è rigettato, essendo legittimo per il creditore notificare il pignoramento a più terzi fino al soddisfacimento integrale del credito.

  • Accolto
    Nullità dei pignoramenti fondati su titoli inesigibili in violazione della legge di bilancio 2023

    L'opposizione è accolta limitatamente alle cartelle con crediti residui inferiori a mille euro, affidate all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, in applicazione dell'art. 1, commi 222 e ss., della L. 197/2022.

  • Inammissibile
    Inefficacia dei pignoramenti presso terzi trascorsi 60 giorni

    La domanda è dichiarata inammissibile poiché avanzata per la prima volta in sede di riassunzione della causa, dopo la fase cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17812
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17812
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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