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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di IN, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8103/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025 da con il proc. e Parte_1
dom. avv. BARUFFINI ANDREINA, in virtù di mandato allegato al ricorso, e da con il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA, Parte_2
in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/12/2006 in
IN (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 179, parte 1, dell'anno 2006;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 08.08.2011), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
il 18/07/1964, e , nato NE (UCRAINA) Parte_2
il 14/01/1982, uniti in matrimonio in data 30/12/2006, in IN (UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. Dispone che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio , assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore Per_1
interesse riguardanti il figlio minore. Prende atto che le parti concordano l'obbligo di comunicare variazioni del domicilio o della residenza come per legge, anche mediante lo scambio dei numeri telefonici, soprattutto nell'interesse della conservazione dei rapporti con il figlio.
3. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al ragazzino. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione come di seguito specificati.
4. Dà atto che ogni comunicazione inerente al ragazzo dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre e non altre persone o con il figlio direttamente, preferibilmente a mezzo e-mail.
5. Prende atto che il figlio manterrà la residenza nella casa familiare insieme al padre. Dispone, pertanto, che l'abitazione familiare resterà assegnata in godimento al sig. . Dà atto che la signora si impegna a Parte_1 Parte_2
rilasciarla nell'esclusiva disponibilità del sig. , trasferendosi altrove, Parte_1
entro e non oltre il 31.12.2025, senza nulla asportare dall'immobile, fatta eccezione per i beni che sono concordemente individuati tra le parti direttamente.
Dà atto che ella si impegna, inoltre, a far sì che sua EL , Parte_3
attualmente residente presso la casa familiare, trasferisca la residenza altrove.
6. Dispone che le frequentazioni genitoriali ordinarie con il figlio da parte dei genitori saranno elastiche e per tempi il più possibile paritetici con ampio diritto di visita del minore con entrambi, organizzate con garanzia di almeno un fine settimana dal venerdì alla domenica sera con ciascun genitore e, comunque, secondo accordi liberamente assunti fra il ragazzo, in considerazione dell'età del medesimo, e i genitori, tempestivamente comunicati reciprocamente fra i genitori stessi con un preavviso di due giorni almeno.
7. Quanto alle frequentazioni nei periodi extrascolastici, dispone che Per_1
trascorrerà con ciascun genitore indicativamente metà delle feste natalizie e di quelle pasquali, al fine di garantire al minore un'equa ripartizione del tempo e la stabilità necessaria durante le pause scolastiche. Dispone, altresì, che le vacanze natalizie saranno ripartite equamente, seguendo una turnazione annuale: un anno il figlio soggiornerà con un genitore dal termine delle lezioni fino al 30 dicembre sera, e con l'altro dal 30 dicembre sera fino al termine delle vacanze scolastiche
(di norma il 6 gennaio); l'anno successivo i periodi si invertiranno, garantendo l'equità e la regolarità dell'alternanza. Dispone che le vacanze pasquali saranno anch'esse divise in modo paritario, secondo la seguente modalità: il minore trascorrerà la prima parte delle vacanze (compresi i giorni precedenti la domenica di Pasqua) con un genitore e dalla domenica di Pasqua sera sino al rientro a scuola con l'altro genitore, con alternanza annuale dei turni. Dà atto che le parti si impegnano a comunicare le proprie proposte di calendario e a collaborare per risolvere eventuali sovrapposizioni o richieste specifiche.
Dispone che , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore pari giornate Per_1
durante l'estate, in periodi da comunicare entro il 30.4 di ogni anno;
periodi di sospensione delle attività scolastiche in concomitanza con i ponti festivi saranno oggetto di alternanza tra i genitori secondo gli accordi che verranno assunti entro il 30 settembre di ogni anno.
8. I genitori, allorquando il figlio è presso di loro collocato, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici.
9. Dà atto che le parti non escludono la collaborazione di persone di fiducia di entrambi per la gestione del ragazzo, stante i rispettivi impegni di lavoro, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi del figlio, l'altro ne sia informato preventivamente onde provvedervi direttamente.
10. Prende atto che gli eventuali spostamenti all'estero che coinvolgono anche il minore dovranno essere previamente comunicati e autorizzati dall'altro genitore.
11. Dà atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte.
12. A titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio , Per_1
considerate le frequentazioni genitoriali paritetiche e la differenza di reddito esistente fra i coniugi, dispone che il sig. corrisponda mensilmente alla Parte_1
signora la somma di € 200,00, con decorrenza dal mese successivo Parte_2
al rilascio da parte di lei della casa familiare ed entro il giorno 5 di ogni mese in modo tracciato. Dal medesimo termine, dà atto che alla signora sarà Parte_2 attribuito interamente l'Assegno Unico versato dall' per il figlio, con CP_1
impegno della stessa a variare/volturare la richiesta.
13. pone a carico del sig. , sin dal deposito del ricorso, l'intero importo Parte_1
delle spese straordinarie del figlio, cui lui stesso provvederà personalmente;
spese disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato presso il Tribunale di IN il
28.08.2015, che i ricorrenti dichiarano di conoscere. Dà atto che dette spese saranno portate fiscalmente in detrazione dal sig. al 100% e al sig. Parte_1
spetterà in via esclusiva ogni altra detrazione o beneficio fiscale. Parte_1
14. Dà atto che le parti hanno allegato al ricorso il piano genitoriale compilato dagli stessi.
15. Prende atto che le parti convengono di definire ogni reciproca spettanza di natura patrimoniale mediante la rinuncia al diritto di abitazione sulla casa familiare da parte della signora e mediante il versamento Parte_2
da parte del sig. alla signora della somma Parte_1 Parte_2
forfettaria e onnicomprensiva di € 60.000,00 (sessantamila), che sarà corrisposta in quattro soluzioni a mezzo bonifico sul conto personale della Parte_2
su Credifriuli filiale IN V. ON IB
[...]
[...] alle seguenti scadenze: dà atto che le parti dichiarano che la prima tranche di € 10.000,00 (diecimila) è stata già versata e le parti ne danno concordemente atto;
la seconda, sempre di € 10.000,00
(diecimila), sarà pagata all'atto della formalizzazione in sede notarile della rinuncia al diritto di abitazione da eseguirsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
la terza tranche di € 20.000,00
(ventimila) sarà pagata al momento del rilascio della casa familiare di proprietà del signor da parte della signora , con impegno della Parte_1 Parte_2
signora a spostare subito la residenza e a far sì che anche la EL Parte_2
faccia altrettanto entro il 31.12.2025; dà atto che il saldo di € 20.000,00 (ventimila) sarà corrisposto al momento del deposito della sentenza di divorzio.
Tale somma complessiva deve intendersi anche quale pagamento di assegno divorzile una tantum.
16. Dà atto che, pertanto la signora , nata in [...] il Parte_2
14.1.1982, cittadina italiana, c.f. , residente a [...]
Pozzuolo n.241, in adempimento dell'accordo di cui sopra, si impegna a rinunciare al diritto di abitazione costituito in suo favore con atto notarile di compravendita Notaio dr. d.d. 28.7.2015, rep. N.1000/2015, Persona_2
sull'immobile di proprietà di e sulle relative pertinenze, censiti Parte_1
catastalmente al NCEU del Comune di IN, Foglio 56, part.610, sub. 3, sub.
4 e sub. 5, nonché part. 1365, sito in via Pozzuolo n.241. Dà atto che il signor si impegna ad accettare la rinuncia, con atto notarile da Parte_1
formalizzare presso il Notaio prescelto dal sig. e a sue spese, entro 30 Parte_1
giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
17. Prende atto che i ricorrenti dichiarano che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito con l'accordo trasfuso nel ricorso ogni reciproca spettanza.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 179, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a IN nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di IN, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8103/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025 da con il proc. e Parte_1
dom. avv. BARUFFINI ANDREINA, in virtù di mandato allegato al ricorso, e da con il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA, Parte_2
in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/12/2006 in
IN (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 179, parte 1, dell'anno 2006;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 08.08.2011), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
il 18/07/1964, e , nato NE (UCRAINA) Parte_2
il 14/01/1982, uniti in matrimonio in data 30/12/2006, in IN (UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. Dispone che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio , assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore Per_1
interesse riguardanti il figlio minore. Prende atto che le parti concordano l'obbligo di comunicare variazioni del domicilio o della residenza come per legge, anche mediante lo scambio dei numeri telefonici, soprattutto nell'interesse della conservazione dei rapporti con il figlio.
3. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al ragazzino. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione come di seguito specificati.
4. Dà atto che ogni comunicazione inerente al ragazzo dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre e non altre persone o con il figlio direttamente, preferibilmente a mezzo e-mail.
5. Prende atto che il figlio manterrà la residenza nella casa familiare insieme al padre. Dispone, pertanto, che l'abitazione familiare resterà assegnata in godimento al sig. . Dà atto che la signora si impegna a Parte_1 Parte_2
rilasciarla nell'esclusiva disponibilità del sig. , trasferendosi altrove, Parte_1
entro e non oltre il 31.12.2025, senza nulla asportare dall'immobile, fatta eccezione per i beni che sono concordemente individuati tra le parti direttamente.
Dà atto che ella si impegna, inoltre, a far sì che sua EL , Parte_3
attualmente residente presso la casa familiare, trasferisca la residenza altrove.
6. Dispone che le frequentazioni genitoriali ordinarie con il figlio da parte dei genitori saranno elastiche e per tempi il più possibile paritetici con ampio diritto di visita del minore con entrambi, organizzate con garanzia di almeno un fine settimana dal venerdì alla domenica sera con ciascun genitore e, comunque, secondo accordi liberamente assunti fra il ragazzo, in considerazione dell'età del medesimo, e i genitori, tempestivamente comunicati reciprocamente fra i genitori stessi con un preavviso di due giorni almeno.
7. Quanto alle frequentazioni nei periodi extrascolastici, dispone che Per_1
trascorrerà con ciascun genitore indicativamente metà delle feste natalizie e di quelle pasquali, al fine di garantire al minore un'equa ripartizione del tempo e la stabilità necessaria durante le pause scolastiche. Dispone, altresì, che le vacanze natalizie saranno ripartite equamente, seguendo una turnazione annuale: un anno il figlio soggiornerà con un genitore dal termine delle lezioni fino al 30 dicembre sera, e con l'altro dal 30 dicembre sera fino al termine delle vacanze scolastiche
(di norma il 6 gennaio); l'anno successivo i periodi si invertiranno, garantendo l'equità e la regolarità dell'alternanza. Dispone che le vacanze pasquali saranno anch'esse divise in modo paritario, secondo la seguente modalità: il minore trascorrerà la prima parte delle vacanze (compresi i giorni precedenti la domenica di Pasqua) con un genitore e dalla domenica di Pasqua sera sino al rientro a scuola con l'altro genitore, con alternanza annuale dei turni. Dà atto che le parti si impegnano a comunicare le proprie proposte di calendario e a collaborare per risolvere eventuali sovrapposizioni o richieste specifiche.
Dispone che , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore pari giornate Per_1
durante l'estate, in periodi da comunicare entro il 30.4 di ogni anno;
periodi di sospensione delle attività scolastiche in concomitanza con i ponti festivi saranno oggetto di alternanza tra i genitori secondo gli accordi che verranno assunti entro il 30 settembre di ogni anno.
8. I genitori, allorquando il figlio è presso di loro collocato, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici.
9. Dà atto che le parti non escludono la collaborazione di persone di fiducia di entrambi per la gestione del ragazzo, stante i rispettivi impegni di lavoro, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi del figlio, l'altro ne sia informato preventivamente onde provvedervi direttamente.
10. Prende atto che gli eventuali spostamenti all'estero che coinvolgono anche il minore dovranno essere previamente comunicati e autorizzati dall'altro genitore.
11. Dà atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte.
12. A titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio , Per_1
considerate le frequentazioni genitoriali paritetiche e la differenza di reddito esistente fra i coniugi, dispone che il sig. corrisponda mensilmente alla Parte_1
signora la somma di € 200,00, con decorrenza dal mese successivo Parte_2
al rilascio da parte di lei della casa familiare ed entro il giorno 5 di ogni mese in modo tracciato. Dal medesimo termine, dà atto che alla signora sarà Parte_2 attribuito interamente l'Assegno Unico versato dall' per il figlio, con CP_1
impegno della stessa a variare/volturare la richiesta.
13. pone a carico del sig. , sin dal deposito del ricorso, l'intero importo Parte_1
delle spese straordinarie del figlio, cui lui stesso provvederà personalmente;
spese disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia, protocollato presso il Tribunale di IN il
28.08.2015, che i ricorrenti dichiarano di conoscere. Dà atto che dette spese saranno portate fiscalmente in detrazione dal sig. al 100% e al sig. Parte_1
spetterà in via esclusiva ogni altra detrazione o beneficio fiscale. Parte_1
14. Dà atto che le parti hanno allegato al ricorso il piano genitoriale compilato dagli stessi.
15. Prende atto che le parti convengono di definire ogni reciproca spettanza di natura patrimoniale mediante la rinuncia al diritto di abitazione sulla casa familiare da parte della signora e mediante il versamento Parte_2
da parte del sig. alla signora della somma Parte_1 Parte_2
forfettaria e onnicomprensiva di € 60.000,00 (sessantamila), che sarà corrisposta in quattro soluzioni a mezzo bonifico sul conto personale della Parte_2
su Credifriuli filiale IN V. ON IB
[...]
[...] alle seguenti scadenze: dà atto che le parti dichiarano che la prima tranche di € 10.000,00 (diecimila) è stata già versata e le parti ne danno concordemente atto;
la seconda, sempre di € 10.000,00
(diecimila), sarà pagata all'atto della formalizzazione in sede notarile della rinuncia al diritto di abitazione da eseguirsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
la terza tranche di € 20.000,00
(ventimila) sarà pagata al momento del rilascio della casa familiare di proprietà del signor da parte della signora , con impegno della Parte_1 Parte_2
signora a spostare subito la residenza e a far sì che anche la EL Parte_2
faccia altrettanto entro il 31.12.2025; dà atto che il saldo di € 20.000,00 (ventimila) sarà corrisposto al momento del deposito della sentenza di divorzio.
Tale somma complessiva deve intendersi anche quale pagamento di assegno divorzile una tantum.
16. Dà atto che, pertanto la signora , nata in [...] il Parte_2
14.1.1982, cittadina italiana, c.f. , residente a [...]
Pozzuolo n.241, in adempimento dell'accordo di cui sopra, si impegna a rinunciare al diritto di abitazione costituito in suo favore con atto notarile di compravendita Notaio dr. d.d. 28.7.2015, rep. N.1000/2015, Persona_2
sull'immobile di proprietà di e sulle relative pertinenze, censiti Parte_1
catastalmente al NCEU del Comune di IN, Foglio 56, part.610, sub. 3, sub.
4 e sub. 5, nonché part. 1365, sito in via Pozzuolo n.241. Dà atto che il signor si impegna ad accettare la rinuncia, con atto notarile da Parte_1
formalizzare presso il Notaio prescelto dal sig. e a sue spese, entro 30 Parte_1
giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
17. Prende atto che i ricorrenti dichiarano che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito con l'accordo trasfuso nel ricorso ogni reciproca spettanza.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 179, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a IN nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo