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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150014756340503 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150014756340503 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150028334340503 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150028334340503 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Genova e notificata in data 3 giugno 2025, nonché le cartelle di pagamento presupposte n. 04820150014756340503, relativa a IVA e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2011, e n. 04820150028334340503, relativa a IRAP e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2012, assumendo di non aver mai ricevuto tali cartelle e di essere venuta a conoscenza della pretesa erariale esclusivamente tramite la predetta intimazione di pagamento.
La ricorrente ha esposto che l'intimazione impugnata reca una pretesa complessiva di euro 45.229,63, come risultante dai prospetti allegati, facendo rinvio, quanto al dettaglio, alle due cartelle di pagamento sopra indicate, asseritamente notificate nel 2016.
La contribuente ha dedotto in particolare: (i) la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata allegazione e mancata previa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
(ii) la violazione dell'obbligo di notifica delle cartelle, mai ricevute personalmente;
(iii) la carenza del presupposto impositivo diretto nei suoi confronti, atteso che le imposte parrebbero riferirsi alla posizione di una società di persone, Società_1 s.n.c., di cui ella è stata socia in misura pari all'1% e senza poteri gestionali;
(iv) l'illegittimità della riscossione per violazione del beneficio di preventiva escussione ex art. 2304 c.c.; (v) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti intimati, per il lungo tempo trascorso dai periodi d'imposta (2011 e 2012) alla notifica dell'intimazione (2025).
La ricorrente ha altresì documentato di aver presentato istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dalla quale è emersa l'assenza di atti notificati a suo nome con riferimento alle cartelle indicate nell'intimazione, nonché l'esistenza di una precedente intimazione di pagamento indirizzata a un diverso indirizzo (Indirizzo_1) non corrispondente alla sua residenza anagrafica, come da certificato storico prodotto in atti. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese, riproponendo altresì istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha premesso che la ricorrente è stata socia, insieme alle sig.re Nominativo_1 e Nominativo_2, della società Società_1 s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 28 maggio 2013, e che, in quanto tale, sarebbe personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti erariali della società sorti prima dello scioglimento. Ha precisato che le cartelle impugnate costituirebbero la coobbligazione, a carico della socia, di somme non versate all'Erario dalla società, derivanti da liquidazioni automatizzate ex art. 36-bis del DPR 600/1973, e che i ruoli sarebbero stati affidati al concessionario nel 2015 con cartelle notificate nel 2016 alle altre socie.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi sostenuto la legittimità della pretesa, richiamando la responsabilità dei soci di società di persone ex artt. 2291 e 2313 c.c. e l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, nonché giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli avvisi di intimazione e di prescrizione decennale dei crediti erariali.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio quale soggetto titolare del potere di notifica degli atti della riscossione, non si è costituita, né ha prodotto documentazione ulteriore rispetto a quella allegata dall'Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza dell'11 novembre 2025, ravvisati il fumus boni iuris e il periculum in mora, questa Corte ha disposto la sospensione cautelare degli effetti dell'intimazione di pagamento impugnata. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con cui ha ribadito le proprie doglianze, evidenziando in particolare l'assenza di prova della notifica delle cartelle nei suoi confronti, l'inidoneità delle produzioni dell'Ufficio a dimostrare la regolare notifica nemmeno nei confronti delle altre socie, nonché la non applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore.
* * * * *
1. Sulla mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e sul difetto di motivazione dell'intimazione.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 costituisce il primo ed unico atto formalmente notificato alla sig.ra Ricorrente_1 nell'ambito del procedimento di riscossione relativo ai debiti indicati per gli anni d'imposta 2011 e 2012.
La contribuente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503 richiamate in intimazione, né altri atti presupposti.
Tale assunto trova riscontro nel fatto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita in giudizio e che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, pur producendo estratti di ruolo e relate di notifica, non ha depositato copia delle cartelle presupposte, né risultano agli atti relate di notifica riferibili alla ricorrente. Società_1Le relate prodotte dall'Ufficio si riferiscono a notifiche di cartelle intestate alla società
s.n.c. ovvero alle altre socie Nominativo_2, con numerazioni peraltro non coincidenti con quelle indicate nell'intimazione relativamente alla posizione della ricorrente. In nessun caso è stata documentata una notifica effettuata direttamente nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 delle cartelle a lei intestate o comunque del titolo presupposto.
In tale situazione, l'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa in carenza del presupposto della regolare notifica delle cartelle di pagamento, richiesto dall'art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che presuppone la previa notificazione della cartella e l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa nel termine di legge.
Sotto il distinto profilo motivazionale, va richiamato l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), a mente del quale gli atti dell'amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e disponendo che, ove la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, quest'ultimo debba essere allegato, salvo che l'atto impugnato non ne riproduca il contenuto essenziale.
Nel caso di specie, è pacifico che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non sono mai state notificate alla ricorrente e neppure sono state allegate all'intimazione stessa o alle controdeduzioni. L'atto impugnato si limita ad indicare i numeri delle cartelle, le asserite date di notifica e gli importi dovuti, senza consentire alla contribuente di conoscere il contenuto degli atti prodromici, le modalità di determinazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, né di verificare la legittima formazione della pretesa impositiva.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'obbligo di motivazione non può essere ridotto ad un mero richiamo formale ad atti sconosciuti, ma deve garantire al contribuente la concreta possibilità di comprendere la pretesa e di difendersi (cfr., tra le altre, Cass. n. 15638/2004). Il principio, pur nella consapevolezza della natura vincolata dell'avviso di intimazione, non può ritenersi soddisfatto quando il contribuente non abbia mai ricevuto gli atti richiamati e questi non siano allegati, sicché l'atto notificato si risolve nella mera intimazione di una somma priva di adeguata esplicitazione delle relative ragioni.
Neppure può giovare all'Ufficio il richiamo a pronunce che ritengono sufficiente, ai fini della motivazione dell'avviso di intimazione, l'indicazione del numero e della data della cartella, poiché tali arresti presuppongono che la cartella sia stata effettivamente notificata al medesimo contribuente, sicché questi ha già avuto conoscenza della pretesa. Nella fattispecie, al contrario, la mancata prova Ricorrente_1della notifica delle cartelle alla sig.ra esclude in radice tale presupposto, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
2. Sulle ulteriori censure (responsabilità del socio, beneficio di escussione, art. 28 D.Lgs. n. 175/2014, decadenza e prescrizione).
La ricorrente ha articolato ulteriori motivi relativi: alla carenza del presupposto impositivo diretto nei suoi confronti, alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c., alla non applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché all'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato valorizzando la qualità di socia illimitatamente responsabile della ricorrente nella Società_1 s.n.c., la cancellazione della società nel 2013, la possibilità per l'Amministrazione, in virtù dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, di notificare atti anche nei cinque anni successivi alla cancellazione, nonché richiamando la prescrizione decennale dei crediti erariali e l'orientamento giurisprudenziale che esclude la natura perentoria del termine annuale di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973.
Tuttavia, una volta accertata, come sopra, la mancata dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento alla ricorrente e l'insufficienza, sul piano motivazionale, dell'intimazione di pagamento impugnata, le ulteriori questioni prospettate dalle parti risultano assorbite, non essendo necessario, ai fini della decisione, pronunciarsi in modo compiuto sulla corretta imputazione del debito alla socia, sull'ambito applicativo del beneficio di escussione, sulla portata temporale dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 e sull'esatto riparto tra decadenza e prescrizione.
Resta solo da rilevare che, anche volendo aderire all'orientamento che riconosce l'ampia responsabilità dei soci di società di persone estinte per i debiti fiscali della società, ciò non esonera comunque l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione dall'onere di provare, con idonea documentazione, la legittima formazione del credito e la rituale comunicazione degli atti impositivi ed esattivi al singolo socio, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto.
3. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 e delle cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503, nei limiti della pretesa azionata nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 notificata alla ricorrente in data 3 giugno 2025; annulla, per quanto di Ricorrente_1ragione e nei limiti della pretesa azionata nei confronti della sig.ra , le cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503;
- condanna in solido Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente;
spese liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge. Genova, 14.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Mario Baldini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820259003234155000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150014756340503 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150014756340503 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150028334340503 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150028334340503 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Genova e notificata in data 3 giugno 2025, nonché le cartelle di pagamento presupposte n. 04820150014756340503, relativa a IVA e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2011, e n. 04820150028334340503, relativa a IRAP e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2012, assumendo di non aver mai ricevuto tali cartelle e di essere venuta a conoscenza della pretesa erariale esclusivamente tramite la predetta intimazione di pagamento.
La ricorrente ha esposto che l'intimazione impugnata reca una pretesa complessiva di euro 45.229,63, come risultante dai prospetti allegati, facendo rinvio, quanto al dettaglio, alle due cartelle di pagamento sopra indicate, asseritamente notificate nel 2016.
La contribuente ha dedotto in particolare: (i) la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata allegazione e mancata previa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
(ii) la violazione dell'obbligo di notifica delle cartelle, mai ricevute personalmente;
(iii) la carenza del presupposto impositivo diretto nei suoi confronti, atteso che le imposte parrebbero riferirsi alla posizione di una società di persone, Società_1 s.n.c., di cui ella è stata socia in misura pari all'1% e senza poteri gestionali;
(iv) l'illegittimità della riscossione per violazione del beneficio di preventiva escussione ex art. 2304 c.c.; (v) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti intimati, per il lungo tempo trascorso dai periodi d'imposta (2011 e 2012) alla notifica dell'intimazione (2025).
La ricorrente ha altresì documentato di aver presentato istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dalla quale è emersa l'assenza di atti notificati a suo nome con riferimento alle cartelle indicate nell'intimazione, nonché l'esistenza di una precedente intimazione di pagamento indirizzata a un diverso indirizzo (Indirizzo_1) non corrispondente alla sua residenza anagrafica, come da certificato storico prodotto in atti. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese, riproponendo altresì istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha premesso che la ricorrente è stata socia, insieme alle sig.re Nominativo_1 e Nominativo_2, della società Società_1 s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 28 maggio 2013, e che, in quanto tale, sarebbe personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti erariali della società sorti prima dello scioglimento. Ha precisato che le cartelle impugnate costituirebbero la coobbligazione, a carico della socia, di somme non versate all'Erario dalla società, derivanti da liquidazioni automatizzate ex art. 36-bis del DPR 600/1973, e che i ruoli sarebbero stati affidati al concessionario nel 2015 con cartelle notificate nel 2016 alle altre socie.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi sostenuto la legittimità della pretesa, richiamando la responsabilità dei soci di società di persone ex artt. 2291 e 2313 c.c. e l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, nonché giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli avvisi di intimazione e di prescrizione decennale dei crediti erariali.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio quale soggetto titolare del potere di notifica degli atti della riscossione, non si è costituita, né ha prodotto documentazione ulteriore rispetto a quella allegata dall'Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza dell'11 novembre 2025, ravvisati il fumus boni iuris e il periculum in mora, questa Corte ha disposto la sospensione cautelare degli effetti dell'intimazione di pagamento impugnata. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con cui ha ribadito le proprie doglianze, evidenziando in particolare l'assenza di prova della notifica delle cartelle nei suoi confronti, l'inidoneità delle produzioni dell'Ufficio a dimostrare la regolare notifica nemmeno nei confronti delle altre socie, nonché la non applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore.
* * * * *
1. Sulla mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e sul difetto di motivazione dell'intimazione.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 costituisce il primo ed unico atto formalmente notificato alla sig.ra Ricorrente_1 nell'ambito del procedimento di riscossione relativo ai debiti indicati per gli anni d'imposta 2011 e 2012.
La contribuente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503 richiamate in intimazione, né altri atti presupposti.
Tale assunto trova riscontro nel fatto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita in giudizio e che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, pur producendo estratti di ruolo e relate di notifica, non ha depositato copia delle cartelle presupposte, né risultano agli atti relate di notifica riferibili alla ricorrente. Società_1Le relate prodotte dall'Ufficio si riferiscono a notifiche di cartelle intestate alla società
s.n.c. ovvero alle altre socie Nominativo_2, con numerazioni peraltro non coincidenti con quelle indicate nell'intimazione relativamente alla posizione della ricorrente. In nessun caso è stata documentata una notifica effettuata direttamente nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 delle cartelle a lei intestate o comunque del titolo presupposto.
In tale situazione, l'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa in carenza del presupposto della regolare notifica delle cartelle di pagamento, richiesto dall'art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che presuppone la previa notificazione della cartella e l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa nel termine di legge.
Sotto il distinto profilo motivazionale, va richiamato l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), a mente del quale gli atti dell'amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e disponendo che, ove la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, quest'ultimo debba essere allegato, salvo che l'atto impugnato non ne riproduca il contenuto essenziale.
Nel caso di specie, è pacifico che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non sono mai state notificate alla ricorrente e neppure sono state allegate all'intimazione stessa o alle controdeduzioni. L'atto impugnato si limita ad indicare i numeri delle cartelle, le asserite date di notifica e gli importi dovuti, senza consentire alla contribuente di conoscere il contenuto degli atti prodromici, le modalità di determinazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, né di verificare la legittima formazione della pretesa impositiva.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'obbligo di motivazione non può essere ridotto ad un mero richiamo formale ad atti sconosciuti, ma deve garantire al contribuente la concreta possibilità di comprendere la pretesa e di difendersi (cfr., tra le altre, Cass. n. 15638/2004). Il principio, pur nella consapevolezza della natura vincolata dell'avviso di intimazione, non può ritenersi soddisfatto quando il contribuente non abbia mai ricevuto gli atti richiamati e questi non siano allegati, sicché l'atto notificato si risolve nella mera intimazione di una somma priva di adeguata esplicitazione delle relative ragioni.
Neppure può giovare all'Ufficio il richiamo a pronunce che ritengono sufficiente, ai fini della motivazione dell'avviso di intimazione, l'indicazione del numero e della data della cartella, poiché tali arresti presuppongono che la cartella sia stata effettivamente notificata al medesimo contribuente, sicché questi ha già avuto conoscenza della pretesa. Nella fattispecie, al contrario, la mancata prova Ricorrente_1della notifica delle cartelle alla sig.ra esclude in radice tale presupposto, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
2. Sulle ulteriori censure (responsabilità del socio, beneficio di escussione, art. 28 D.Lgs. n. 175/2014, decadenza e prescrizione).
La ricorrente ha articolato ulteriori motivi relativi: alla carenza del presupposto impositivo diretto nei suoi confronti, alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c., alla non applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché all'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato valorizzando la qualità di socia illimitatamente responsabile della ricorrente nella Società_1 s.n.c., la cancellazione della società nel 2013, la possibilità per l'Amministrazione, in virtù dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, di notificare atti anche nei cinque anni successivi alla cancellazione, nonché richiamando la prescrizione decennale dei crediti erariali e l'orientamento giurisprudenziale che esclude la natura perentoria del termine annuale di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973.
Tuttavia, una volta accertata, come sopra, la mancata dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento alla ricorrente e l'insufficienza, sul piano motivazionale, dell'intimazione di pagamento impugnata, le ulteriori questioni prospettate dalle parti risultano assorbite, non essendo necessario, ai fini della decisione, pronunciarsi in modo compiuto sulla corretta imputazione del debito alla socia, sull'ambito applicativo del beneficio di escussione, sulla portata temporale dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 e sull'esatto riparto tra decadenza e prescrizione.
Resta solo da rilevare che, anche volendo aderire all'orientamento che riconosce l'ampia responsabilità dei soci di società di persone estinte per i debiti fiscali della società, ciò non esonera comunque l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione dall'onere di provare, con idonea documentazione, la legittima formazione del credito e la rituale comunicazione degli atti impositivi ed esattivi al singolo socio, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto.
3. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 e delle cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503, nei limiti della pretesa azionata nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 04820259003234155000 notificata alla ricorrente in data 3 giugno 2025; annulla, per quanto di Ricorrente_1ragione e nei limiti della pretesa azionata nei confronti della sig.ra , le cartelle di pagamento n. 04820150014756340503 e n. 04820150028334340503;
- condanna in solido Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente;
spese liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge. Genova, 14.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Mario Baldini