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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 659/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 659/2025 R.G. promossa
1 da
(R.G. Liquid. 19/2024 tribunale di Vercelli) con Parte_1
sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli 55, in persona del Curatore Avv. con l'Avv. Parte_2
RI GE MA del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Alessandria, Via Crimea
35 è elettivamente domiciliata attrice contro
nata ad [...] il [...], residente in [...], con l'Avv. Controparte_1
RI CO del Foro di Genova, presso il cui studio in Sestri Levante (GE), Via Fico 32/16
è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni
Liquidazione giudiziale (come da atto di citazione e udienza 6.11.2025): Parte_1
2
“L'Avv. Massa precisa le conclusioni come da atto di citazione con la precisazione che aderisce alla domanda avversaria di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con accollo a carico di delle spese di trascrizione e registrazione CP_1
della sentenza.”
TT (come da comparsa di costituzione e risposta e udienza 6.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto traslativo della proprietà per cui è causa, compensando tra le parti integralmente le spese di lite.”
“L'Avv. Petrocco precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, a cui si richiama ai fini della discussione.
Aderisce alla richiesta di accollo delle spese di trascrizione e registrazione della sentenza.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.5.2025 la Liquidazione autorizzata ad instaurare il Parte_1
presente giudizio con decreto del giudice delegato del 21.2.2025 allegato all'atto introduttivo, ha citato in giudizio chiedendo che sia accertata nei confronti della massa dei creditori l'inefficacia ex Controparte_1
art. 2901 CC dell'atto di compravendita del 18.6.2021 a rogito Notaio n. rep. 60375 n. racc. 21349 Per_1
con cui vendette alla convenuta per € 37.000,00 + IVA il complesso immobiliare a destinazione Parte_1
industriale dove si trova la sede della società in liquidazione, composto dalle unità immobiliari censite come indicato nelle sopra trascritte conclusioni.
La convenuta si è costituita il 18.7.2025 aderendo alle domande della Liquidazione giudiziale, di cui ha chiesto l'accoglimento a spese integralmente compensate.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 25.7.2025 è stata confermata la prima udienza al 6.11.2025.
Le parti non hanno depositato memorie integrative.
Alla prima udienza il giudice, preso atto che non vi fossero possibilità di conciliazione transattiva o conciliativa della lite e ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai
3 sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è fondata.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 CC su iniziativa del Curatore della
Liquidazione giudiziale ex 165 CCI: Parte_1
a) l'atto di disposizione del patrimonio la compravendita del 18.6.2021 a rogito Notaio n. rep. Per_1
60375 n. racc. 21349 con cui in persona dell'amministratore unico , vendette Parte_1 Controparte_2
alla convenuta per € 37.000,00 + IVA il complesso immobiliare a destinazione industriale sito in
Caresanablot (VC), Via Vercelli 55 dove si trova la sede della società in liquidazione (doc. 1 attrice);
b) con quest'atto recò pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, perché, oltre ad avere debiti Parte_1
pregressi senza alcun attivo (docc. 13 – 20 attrice), il complesso immobiliare di cui all'atto oggetto di causa era l'unico bene di cui la società era rimasta proprietaria, dopo che il 29.12.2017 aveva venduto a i beni mobili aziendali (doc. 21). Così facendo, la società privò del tutto i Controparte_3
creditori della possibilità di soddisfarsi sui beni sociali;
c) debitrice, conosceva il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, Parte_1
perché l'amministratore unico si trovava in questa carica dal 2.12.1998 (doc. 10), Controparte_2
quindi, sapeva lo stato di decozione della società e che, venduto il complesso immobiliare, Parte_1
non sarebbe più stata proprietaria di alcun bene;
d) trattandosi di atto a titolo oneroso, compratrice, fu consapevole del pregiudizio che la vendita CP_1
avrebbe comportato:
➢ la convenuta è moglie dell'amministratore unico di con cui convive (doc. 22) e la gran parte Parte_1
dei debiti della società (€ 2.464.875,93 solo verso l'Agenzia delle Entrate) maturò dal 2008 al 2020, quando i due erano già sposati;
➢ il prezzo di vendita è vile, considerando che il perito nominato dalla procedura concorsuale ha stimato il compendio immobiliare in € 300.000,00, già dedotti i costi di ristrutturazione (doc. 23, altrimenti il prezzo sarebbe pari ad € 752.425,00);
4 CP_1
➢ proprietaria di svariati immobili (docc. 24 – 25) e socia accomandante di S.I.R.O. sas con sede na (GE) e che operano rispettivamente nel settore della compravendita Controparte_4
immobiliare e della consulenza imprenditoriale e gestionale (doc. 26), necessariamente era consapevole della viltà del prezzo di vendita;
➢ al momento dell'apertura della Liquidazione giudiziale il compendio immobiliare era occupato da
[...]
nonostante nell'atto di compravendita sia scritto che in pari data – Controparte_3 CP_1
impiegata, che non si vede quale interesse avrebbe avuto ad acquistare un complesso industriale senza poi usarlo – era immessa anche nel materiale godimento dell'immobile;
➢ e al momento dell'atto di compravendita, Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
vedevano commiste le persone che rivestivano cariche di soci, amministratori e consulenti, come risulta dalla tabella a pag. 11 dell'atto di citazione e confermato dai docc. 13 - 18 e 27): TT, nel costituirsi, ha dichiaratamente aderito alla domanda della Liquidazione giudiziale (pag. 2 comparsa), rassegnando conclusioni analoghe quelle dell'attrice.
Per tutti questi motivi va dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori della
[...]
l'atto di compravendita del 18.6.2021 sopra estremizzato. Parte_1
Spese di lite.
Le parti hanno concordemente chiesto che le spese di lite siano integralmente compensate, con l'ulteriore accordo che si accolli le spese di trascrizione e registrazione della presente sentenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 659/2025 R.G. promossa da
[...]
5 Parte_1 Controparte_1 contro ogni altra diversa domanda ed eccezione
- ACCOGLIE la domanda della Parte_1
- DICHIARA INEFFICACI ex art. 2901 CC nei confronti della massa dei creditori della
[...]
l'atto di compravendita del 18.6.2021 a rogito Notaio di Parte_1 Persona_2
Vercelli n. rep. 60375 n. racc. 21349 registrato a Vercelli il 23.6.2021 al n. 3644 serie 1T avente ad oggetto il complesso immobiliare composto da più corpi di fabbricato ed annessa area pertinenziale sito in Comune di Caresanablot (VC) Via Vercelli n. 55, censito nel C.F. come segue:
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 1, piano 1, categoria A/2, classe U, di vani 5,5, Superficie Catastale mq.
128, R.C.€. 511,29
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 4, (catastalmente Via Vercelli) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 21,
Superficie Catastale mq. 23, R.C.€. 60,74,
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 5, (catastalmente Via Vercelli), piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 21,
Superficie Catastale mq. 23, R.C.€. 60,74,
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 6, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/7, classe 1, di mq. 216, Superficie Catastale mq. 210, R.C.€. 110,44;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 7, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 13,
Superficie Catastale mq. 14, R.C.€. 37,60;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 8, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 13,
Superficie Catastale mq. 13, R.C.€. 37,60;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 9, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 13,
Superficie Catastale mq. 13, R.C.€. 37,60;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 10, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 13,
Superficie Catastale mq. 14, R.C.€. 37,60;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 11, (Via Vercelli s.n.c.) piano T, categoria C/6, classe 2, di mq. 22,
Superficie Catastale mq. 23, R.C.€. 63,63;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 12 (già subalterno 3), piano T, categoria C/2, classe U, di mq. 106,
6 Superficie Catastale mq. 122, R.C. proposta €. 175,18;
➢ Foglio 5 mappale 185 sub. 14 (già subalterno 2), piani T-1, categoria D/1, R.C. proposta €. 15.154,50;
➢ oltre al mappale 185 sub. 13 piano T, bene comune non censibile a tutti i subalterni - cortile.
- SPESE integralmente compensate tra le parti, con accollo in capo a delle spese di Controparte_1
trascrizione e registrazione della sentenza.
Sentenza soggetta ad annotazione ex art. 26551 CC.
Vercelli, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari