Articolo 5 della Legge 27 maggio 1975, n. 176
Articolo 4
Versione
25 giugno 1975
Art. 5.
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non impegnati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Entrata in vigore il 25 giugno 1975