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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/02/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8325/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Visto il provvedimento con il quale su concorde richiesta delle parti è stato disposto che l'udienza del
31 gennaio 2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8325/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINAZZI ANNA, elettivamente domiciliati P.IVA_1 presso il difensore avv. MARTINAZZI ANNA ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CICCONETTI GIANLUCA
CONVENUTA
con il patrocinio dell'avv. MARTINAZZI ANNA, elettivamente domiciliato presso CP_2 il difensore avv. MARTINAZZI ANNA
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 2267/22 con il quale è stato ingiunto a in qualità di debitrice principale, ed agli ulteriori attori, in qualità di Parte_4 garanti, in solido tra loro e con l'ulteriore garante il pagamento della somma di euro CP_2
93714,28, oltre interessi e spese, a saldo del rapporto di conto corrente nr. 6970 a favore di CP_3
quale mandataria con rappresentanza di a sua volta
[...] Organizzazione_1 mandataria con rappresentanza di allegata quale cessionaria del credito;
Controparte_4 rilevato che in data 16 maggio 2023 è intervenuto “aderendo alle osservazioni in fatto e CP_2 in diritto, alle domande, alle eccezioni e alle conclusioni formulate dagli attori opponenti nell'atto di citazione del 18 luglio 2022”; pagina 2 di 4 rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo o comunque allegando esclusivamente:
1) l'indeterminatezza della somma richiesta in punto di tassi di interessi “ … interessi di mora al tasso annuo del 19,50% (pari all'ultimo tasso su scoperto applicato), in ogni caso entro i limiti del tasso soglio fissato ex L. n. 108/1996, a decorrere dal 29.10.2013 sino al soddisfo”;
2) che, contrariamente da quanto affermato dall'opposta nel ricorso monitorio, non vi erano state lunghe trattative con la società debitrice che aveva faticato a mettersi in contatto con i funzionari e, nonostante le buone intenzioni manifestate, non era riuscita ad accordarsi per un piano di rientro;
3) che del recesso del , avvenuto nel maggio 2011, non era stata data Organizzazione_2 comunicazione a tutte le parti debitrici;
4) che le norme in materia di trasparenza impongono che “soggetti cessionari dei crediti comunichino ai debitori l'avvenuto passaggio di consegne, di tal chè il debitore sia messo a conoscenza del soggetto legittimato a ricevere il pagamento estintivo la pretesa economica” mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato senza previa comunicazione della revoca;
5) che non aveva dato atto di aver tentato di escutere il debitore principale aveva CP_1 Org_3 comunicato se aveva ricevuto pagamenti dalla debitrice o dai garanti;
rilevato che non vi è contestazione in merito alla titolarità del credito in capo all'opposta a fronte delle cessioni indicate in atti;
rilevato che l'an ed il quantum del credito azionato monitoriamente, peraltro non contestato se non con riguardo all'indicazione del tasso di interesse moratorio, risulta provato dalla produzione del contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito, degli estratti conto trimestrali, della certificazione ex art. 50 TUB e del contratto di garanzia;
ritenuto che
la prima contestazione mossa da parte attrice in atto di citazione sia infondata, avendo il ricorso e il decreto chiaramente indicato il tasso di interesse applicabile agli interessi moratori come riportato dalla stessa opponente, non potendo l'indicazione “in ogni caso entro i limiti del tasso soglia fissato ex L. n. 108/1996” apposta successivamente all'indicazione numerica del tasso di mora, porre dubbi in merito all'entità del tasso come indicato in atti;
ritenuta l'irrilevanza, al fine dell'accoglimento dell'opposizione, dei motivi del mancato raggiungimento di un accordo transattivo e della durata delle eventuali trattative;
rilevato che vi gli opponenti erano a conoscenza della revoca degli affidamenti quantomeno dal ricevimento della raccomandata del 2013 (cfr. doc. 7 della fase monitoria);
rilevato che l'eventuale mancata comunicazione dell'intervenuta cessione del credito può aver rilievo solo a fronte di un eventuale pagamento effettuato nelle mani del cedente, ipotesi pacificamente non verificatasi nel caso in esame;
rilevato che i contratti di garanzia, comunque qualificati, contengono l'espressa deroga all'onere del creditore di escutere in via preliminare il debitore principale;
rilevato che è onere del debitore provare e allegare eventuali pagamenti effettuati dalla debitrice o dai garanti, peraltro tutti parti in questo procedimento;
rilevato che, quanto alla posizione di non vi è prova della regolare notificazione del CP_2
pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo in quanto la raccomandata risulta ritornata al mittente e non vi è indicazione né del tempo in cui è rimasta in giacenza né dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito, circostanza che rende ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo anche da parte di tale ingiunto;
ritenuto, in ogni caso, che, in forza di quanto sopra, l'opposizione debba essere respinta;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza e che, in assenza di nota, debbano essere liquidate nell'importo di euro 7052,00 per compenso (importo pari ai minimi tabellari per ciascuna fase in considerazione delle semplicità delle questioni giuridiche sottese, dell'assenza di istruttoria e della definizione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.) oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 31 gennaio 2024
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Visto il provvedimento con il quale su concorde richiesta delle parti è stato disposto che l'udienza del
31 gennaio 2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8325/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINAZZI ANNA, elettivamente domiciliati P.IVA_1 presso il difensore avv. MARTINAZZI ANNA ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CICCONETTI GIANLUCA
CONVENUTA
con il patrocinio dell'avv. MARTINAZZI ANNA, elettivamente domiciliato presso CP_2 il difensore avv. MARTINAZZI ANNA
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 2267/22 con il quale è stato ingiunto a in qualità di debitrice principale, ed agli ulteriori attori, in qualità di Parte_4 garanti, in solido tra loro e con l'ulteriore garante il pagamento della somma di euro CP_2
93714,28, oltre interessi e spese, a saldo del rapporto di conto corrente nr. 6970 a favore di CP_3
quale mandataria con rappresentanza di a sua volta
[...] Organizzazione_1 mandataria con rappresentanza di allegata quale cessionaria del credito;
Controparte_4 rilevato che in data 16 maggio 2023 è intervenuto “aderendo alle osservazioni in fatto e CP_2 in diritto, alle domande, alle eccezioni e alle conclusioni formulate dagli attori opponenti nell'atto di citazione del 18 luglio 2022”; pagina 2 di 4 rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo o comunque allegando esclusivamente:
1) l'indeterminatezza della somma richiesta in punto di tassi di interessi “ … interessi di mora al tasso annuo del 19,50% (pari all'ultimo tasso su scoperto applicato), in ogni caso entro i limiti del tasso soglio fissato ex L. n. 108/1996, a decorrere dal 29.10.2013 sino al soddisfo”;
2) che, contrariamente da quanto affermato dall'opposta nel ricorso monitorio, non vi erano state lunghe trattative con la società debitrice che aveva faticato a mettersi in contatto con i funzionari e, nonostante le buone intenzioni manifestate, non era riuscita ad accordarsi per un piano di rientro;
3) che del recesso del , avvenuto nel maggio 2011, non era stata data Organizzazione_2 comunicazione a tutte le parti debitrici;
4) che le norme in materia di trasparenza impongono che “soggetti cessionari dei crediti comunichino ai debitori l'avvenuto passaggio di consegne, di tal chè il debitore sia messo a conoscenza del soggetto legittimato a ricevere il pagamento estintivo la pretesa economica” mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato senza previa comunicazione della revoca;
5) che non aveva dato atto di aver tentato di escutere il debitore principale aveva CP_1 Org_3 comunicato se aveva ricevuto pagamenti dalla debitrice o dai garanti;
rilevato che non vi è contestazione in merito alla titolarità del credito in capo all'opposta a fronte delle cessioni indicate in atti;
rilevato che l'an ed il quantum del credito azionato monitoriamente, peraltro non contestato se non con riguardo all'indicazione del tasso di interesse moratorio, risulta provato dalla produzione del contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito, degli estratti conto trimestrali, della certificazione ex art. 50 TUB e del contratto di garanzia;
ritenuto che
la prima contestazione mossa da parte attrice in atto di citazione sia infondata, avendo il ricorso e il decreto chiaramente indicato il tasso di interesse applicabile agli interessi moratori come riportato dalla stessa opponente, non potendo l'indicazione “in ogni caso entro i limiti del tasso soglia fissato ex L. n. 108/1996” apposta successivamente all'indicazione numerica del tasso di mora, porre dubbi in merito all'entità del tasso come indicato in atti;
ritenuta l'irrilevanza, al fine dell'accoglimento dell'opposizione, dei motivi del mancato raggiungimento di un accordo transattivo e della durata delle eventuali trattative;
rilevato che vi gli opponenti erano a conoscenza della revoca degli affidamenti quantomeno dal ricevimento della raccomandata del 2013 (cfr. doc. 7 della fase monitoria);
rilevato che l'eventuale mancata comunicazione dell'intervenuta cessione del credito può aver rilievo solo a fronte di un eventuale pagamento effettuato nelle mani del cedente, ipotesi pacificamente non verificatasi nel caso in esame;
rilevato che i contratti di garanzia, comunque qualificati, contengono l'espressa deroga all'onere del creditore di escutere in via preliminare il debitore principale;
rilevato che è onere del debitore provare e allegare eventuali pagamenti effettuati dalla debitrice o dai garanti, peraltro tutti parti in questo procedimento;
rilevato che, quanto alla posizione di non vi è prova della regolare notificazione del CP_2
pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo in quanto la raccomandata risulta ritornata al mittente e non vi è indicazione né del tempo in cui è rimasta in giacenza né dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito, circostanza che rende ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo anche da parte di tale ingiunto;
ritenuto, in ogni caso, che, in forza di quanto sopra, l'opposizione debba essere respinta;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza e che, in assenza di nota, debbano essere liquidate nell'importo di euro 7052,00 per compenso (importo pari ai minimi tabellari per ciascuna fase in considerazione delle semplicità delle questioni giuridiche sottese, dell'assenza di istruttoria e della definizione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.) oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 31 gennaio 2024
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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