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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8219 del Ruolo Generale dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ON MB ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Eboli alla via
Nobile, 14
OPPONENTE
E
(già , in persona del Dirigente, Controparte_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Loredana Basile ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Tr. Pr. T de Amicis, 52
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, – il in persona Parte_1 del Sindaco p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 1972/19, emesso dal
Tribunale di Salerno il 19.06.19 – giudice dott. Mattia Caputo – , con il quale gli
è stato ingiunto, il pagamento, in favore della società , della CP_1 somma di €.25.934,26 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di importo dovuto per crediti insoluti e interessi di cui all'atto di transazione del 10.04.18.
L'opponente impugnava le avverse richieste poste a base del monitorio, eccependo l'inesistenza assoluta del credito azionato, la carenza di legittimazione attiva,
l'inefficacia probatoria dell'estratto autentico notarile del libro giornale la mancata prova del credito azionato. Pertanto, chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale per la somma indebitamente percepita pari ad
€. 10.456,71, o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre il risarcimento del danno;
in subordine, in caso di riconoscimento dell'opponente come debitore dell'opposta di una somma diversa da quella ingiunta, chiedeva la revoca del d.i. impugnato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare l'opposta debitrice nei confronti dell'opponente della somma di €. 10.456,71, dichiararsi, inoltre, la compensazione tra le parti della parte del debito riconosciuto e condannare l'opposta alla restituzione della residua somma. Vinte le spese.
Con propria comparsa si costituiva la la quale, Controparte_1 preliminarmente si opponeva alla sospensione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, contestando tutte le avverse eccezioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale e condanna dell'opponente al risarcimento ex art. 96 cpc.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 14.01.20 il GI dott. Taraschi sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per le conclusioni, per essere poi trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc da questo giudice, all'udienza del 30.09.25, in sostituzione temporanea sul ruolo della dott.ssa Per_1
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
In sede di procedimento monitorio, il credito vantato dalla società opposta deriva dall'estratto autentico delle scritture contabili e dall'atto di cessione di credito operata tra la e la società , attraverso il Controparte_1 Controparte_3 quale quest'ultima (cedente) ha ceduto alla (cessionaria) Controparte_1 crediti che la stessa vantava nei confronti del (debitore Parte_1 ceduto)
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito ( Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421), se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X,
22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento ( come esposto dall'opposta) dell'obbligo di pagamento delle somme dovute da parte dell'opponente che riguarderebbe un credito comprovato dall'estratto notarile del libro giornale, viene in rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, la quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass.
1743/2007).
Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come è stata fornita la prova dei pagamenti effettuati dall'opponente in pendenza del giudizio ( n. 4 bonifici per un importo di €. 17.901,23 del 2.07.19).
L'importo pagato dall'opponente risulta avvenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 21/06/2019.
Si osserva che la somma di cui al decreto ingiuntivo fa riferimento ad un credito vantato dall'opposta di alcune rate di cui a fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili. Si tratterebbe del saldo calcolato su 188 fatture dalle quali non è possibile individuare quella dalla quale far partire l'insolvenza del
Pt_1
L'opposta società, infatti, ricorrente nel giudizio monitorio, asserisce di essere creditrice nei confronti del della complessiva somma di €. Parte_1
25.934,26 a seguito di cessione di credito intervenuta tra la stessa e la società
, la quale aveva sottoscritto ( più specificatamente la Controparte_4
in qualità di procuratore speciale della AK S.) atto di Parte_2 transazione in data 10.04.18 con il detto Comune. Accordo transattivo con il quale, esso Comune, riconosceva dovuta la somma di euro 70.205,74 e sottoscriveva un piano di rientro mensile. In particolare, a dire dell'opposta, il avrebbe provveduto al pagamento delle sole prime rate. Parte_1
Asseriva che il credito era comprovato dall'estratto autentico notarile del libro giornale.
Risulta depositato agli atti atto di cessione di credito avvenuto tra la AK
Securutisation Srl e la - Rep. 27451 del 2/7/18 di Euro Controparte_1
59.593,60- . Con la suddetta cessione, regolarmente notificata , la AK S. cedeva ad essa n.172 fatture datate dal 7/7/2015 in poi. Controparte_1
Precedentemente, in data 10/04/2018 il aveva stipulato con Parte_1 la (in qualità di procuratore speciale della AK S.) atto di Parte_2 transazione relativo alla somma di Euro 77.942,55 (di cui Euro 70.205,74 per sorta capitale ed Euro 6.495,04 per interessi) portata da N. 188 fatture la prima delle quali datata 17/03/2015.
Non vi è contestazione circa la fornitura di energia elettrica e di gas, di cui al credito azionato in monitorio ed eseguita a favore dell'Ente. Dai documenti di causa appare chiaro come al momento della emissione e notifica del DI opposto, il fosse ancora debitore nei confronti dell'opposta Parte_1 [...]
, come già sopra esplicitato. CP_1
Risulta provato a livello documentale il pagamento da parte dell'opponente della somma relativa ai crediti insoluti e agli interessi, come si evince dalla ricevute allegate (all.6 della produzione di parte opponente) relative alle fatture per una somma di €. 70.205,74, oltre ad €. 7.736,81 a titolo di interessi. La somma di cui al decreto ingiuntivo, invece, fa riferimento ad un credito vantato dall'opposta di alcune rate di cui a fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili.
Mentre risultano pagate dal alcune rate ( la prima rata a Parte_1 scadenza 31/03/2018 pagata il 31/05/2018 ; la seconda a scadenza
30/04/2018 pagata il 31/05/2018; la settima rata con scadenza
30/09/2018pagata il 29/10/2018; l'ottava con scadenza 31/10/2018 pagata il
3/12/2018 e la nona con scadenza 30/11/2018 pagata il 18/02/2019). Le rate dalla decima alla tredicesima, invece, per l'ammontare complessivo già sopra indicato, sono state pagate in data 2/07/2019 ( come già esposto, il Parte_1 provvedeva al pagamento della somma di Euro 17.901,23 – n. 4 bonifici
[...] depositati agli atti -). Dalla narrazione dei fatti, e dai documenti di causa appare chiaro come al momento della richiesta, emissione e notifica del DI opposto, il Parte_1 fosse ancora debitore di essa e come il
[...] Controparte_1 pagamento delle rate non sia avvenuto in maniera puntuale da parte del Pt_1
Si ritiene ancora dovuta la somma di €. 8.033,03, quale differenza tra quanto versato dal a mezzo bonifici (n.4) in favore dell'opposta e la somma di cui Pt_1 al D.I. opposto, oltre interessi legali. Per tale motivo il decreto ingiuntivo andrà revocato e condannata l'opponente al pagamento della restante somma ancora dovuta.
Non trova accoglimento la richiesta di restituzione della somma indebitamente versata, come avanzata dall'opponente, atteso che non risulta provata.
Né può accogliersi la richiesta ex art. 96 cpc dell'opposta. A tal proposito è importante sottolineare che, affinchè la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate e infondate. Pertanto,“ sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. n. 19948/23).
Per tutte le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni sussistono le condizioni, di cui all'art. 92 cpc, che inducono ad una compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1972/19 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad €. 8.033,03, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 24.12.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi