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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA AN, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031501025000 BONIFICA 2022
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6835/2025 depositato il 26/11/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER,RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2-1-2025 e depositato l'1-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” (Consorzio), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli dalla prima il 4-11-2024- della somma di € 33,88 per mancato pagamento del contributo consortile per l'anno 2022 (codice tributo 1H78). Ha sostenuto che non gli era stato notificato alcun avviso di accertamento;
nel merito, di non aver mai ricevuto alcun beneficio diretto e specifico non è stata eseguita alcuna opera ai propri fondi da parte del Consorzio (“ di bonifica o di manutenzione non solo nell'anno in contestazione per cui è ricorso, ma neppure negli anni precedenti, né attualmente”); che l'onere della prova dei lavori e dei benefici ai fondi era a carico dell'ente, anche per via della novella del 2022 che ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, superando quindi la presunzione di fonte giurisprudenziale secondo cui in presenza di un piano di classifica approvato spettava al contribuente provare di non aver ricevuto benefici;
che del piano di riparto l'ente non aveva fatto cenno. Ha pertanto concluso per l'annullamento della cartella de qua e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita. L'AdER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opponente avanzato censure tutte nel merito della pretesa di spettanza dell'ente impositore, anche con riferimento all'eventuale prescrizione precedente la consegna del ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici. Ha chiesto, nelle proprie conclusioni, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, di essere tenuta indenne da eventuali spese di lite. Il tutto, con vittoria dei compensi di causa. Il Consorzio ha preferito non partecipare al giudizio. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio del 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente. L'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio.
Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola. excursusSenza soffermarsi sull' normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b). La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”. Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ha previsto che “ ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”. decisum E ciò per adeguare la normativa regionale al di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ., SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione iuris tantumdell'immobile in essi piani generi la presunzione, sia pur , che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104). Di contro, allorché invece parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395). se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel Infatti “ perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal
Consorzio passim” (Cass., SS.UU. cit., ).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico all'immobile su indicato per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio. Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria. Su questo aspetto, va rilevato come, nel momento in cui la parte sostenga nessuna attivitàche sia stata posta in essere a favore dei propri fondi, non vi sia spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione. decisumNon disconosce questa Corte il di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la negativa, “ contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio“(ivi, passim). Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato come oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici.
Nella cartella si indica un piano di classifica che risulta approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 199 del 5-6-2017 (in B.U.R.C. n. 58 del 19-6-2017), piano che non è stato ad essa allegato né prodotto in giudizio.
Sennonché quella delibera fa riferimento al piano di classifica di altro consorzio (quello “Ionio Catanzarese”) del tutto diverso dal “Consorzio_2 Reggino”, per il quale ultimo non risulta se approvato dalla Regione e se successivamente pubblicato, quindi non opponibile e non influente ai fini dell'onere della prova dei benefici, in quanto da considerare tamquam non esset. V Vieppiù, vi si evidenzia che i criteri di calcolo sono stati quelli a suo tempo adottati da un piano di classifica del 2014, criteri da ritenersi però non più adeguati perché non in linea coi nuovi, stabiliti dalla novella del 2017, in disparte che, come già esposto, manca la prova del regolare iter di approvazione regionale e della pubblicazione al Burc.
Emerge, altresì, per tabulas che un atto (il piano) approvato nel 2014 (e successivamente non modificato) regolamenta un tributo riferito all'anno 2022, con una evidente discrasia temporale nell'applicazione del piano stesso: il piano, come emerge dai dati indicati in cartella, fa riferimento esclusivo (né, temporalmente, poteva disporre diversamente) alla legge regionale n. 11 del 2003, senza aver potuto quindi tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge n. 13 del 2017, come si vedrà appresso. Il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n. 11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n. 13/2017). Quest'ultima legge, peraltro, è intervenuta, fondamentalmente, sulle caratteristiche che deve avere il beneficio consortile ai fini di poter richiedere legittimamente il tributo, con la formale esclusione dello stesso se richiesto solo per i fini istituzionali, per cui, a maggior ragione, il piano di classifica approvato nel 2014 necessitava di adeguamento alla sopravvenienza normativa disposta dalla stessa Regione. Ciò non è stato, per cui, già in base ai dati temporali appena chiariti, non può ritenersi atto idoneo a costituire la presunzione della sussistenza dei benefici consortili di cui parla la giurisprudenza su citata;
e l'onere della prova delle migliorie ai fondi attorei spettava al Consorzio.
de quaTirando le somme, la cartella va annullata.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Consorzio, quale ente creditore e onerato della prova, e vanno liquidate secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
re melius perpensaPer la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure nel merito della pretesa, in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell' AVV.Difensore_1. Dichiara interamente compensate quelle con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(AN PA)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA AN, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031501025000 BONIFICA 2022
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6835/2025 depositato il 26/11/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER,RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2-1-2025 e depositato l'1-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” (Consorzio), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli dalla prima il 4-11-2024- della somma di € 33,88 per mancato pagamento del contributo consortile per l'anno 2022 (codice tributo 1H78). Ha sostenuto che non gli era stato notificato alcun avviso di accertamento;
nel merito, di non aver mai ricevuto alcun beneficio diretto e specifico non è stata eseguita alcuna opera ai propri fondi da parte del Consorzio (“ di bonifica o di manutenzione non solo nell'anno in contestazione per cui è ricorso, ma neppure negli anni precedenti, né attualmente”); che l'onere della prova dei lavori e dei benefici ai fondi era a carico dell'ente, anche per via della novella del 2022 che ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, superando quindi la presunzione di fonte giurisprudenziale secondo cui in presenza di un piano di classifica approvato spettava al contribuente provare di non aver ricevuto benefici;
che del piano di riparto l'ente non aveva fatto cenno. Ha pertanto concluso per l'annullamento della cartella de qua e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita. L'AdER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opponente avanzato censure tutte nel merito della pretesa di spettanza dell'ente impositore, anche con riferimento all'eventuale prescrizione precedente la consegna del ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici. Ha chiesto, nelle proprie conclusioni, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, di essere tenuta indenne da eventuali spese di lite. Il tutto, con vittoria dei compensi di causa. Il Consorzio ha preferito non partecipare al giudizio. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio del 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente. L'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio.
Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola. excursusSenza soffermarsi sull' normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b). La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”. Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ha previsto che “ ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”. decisum E ciò per adeguare la normativa regionale al di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ., SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione iuris tantumdell'immobile in essi piani generi la presunzione, sia pur , che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104). Di contro, allorché invece parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395). se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel Infatti “ perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal
Consorzio passim” (Cass., SS.UU. cit., ).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico all'immobile su indicato per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio. Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria. Su questo aspetto, va rilevato come, nel momento in cui la parte sostenga nessuna attivitàche sia stata posta in essere a favore dei propri fondi, non vi sia spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione. decisumNon disconosce questa Corte il di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la negativa, “ contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio“(ivi, passim). Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato come oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici.
Nella cartella si indica un piano di classifica che risulta approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 199 del 5-6-2017 (in B.U.R.C. n. 58 del 19-6-2017), piano che non è stato ad essa allegato né prodotto in giudizio.
Sennonché quella delibera fa riferimento al piano di classifica di altro consorzio (quello “Ionio Catanzarese”) del tutto diverso dal “Consorzio_2 Reggino”, per il quale ultimo non risulta se approvato dalla Regione e se successivamente pubblicato, quindi non opponibile e non influente ai fini dell'onere della prova dei benefici, in quanto da considerare tamquam non esset. V Vieppiù, vi si evidenzia che i criteri di calcolo sono stati quelli a suo tempo adottati da un piano di classifica del 2014, criteri da ritenersi però non più adeguati perché non in linea coi nuovi, stabiliti dalla novella del 2017, in disparte che, come già esposto, manca la prova del regolare iter di approvazione regionale e della pubblicazione al Burc.
Emerge, altresì, per tabulas che un atto (il piano) approvato nel 2014 (e successivamente non modificato) regolamenta un tributo riferito all'anno 2022, con una evidente discrasia temporale nell'applicazione del piano stesso: il piano, come emerge dai dati indicati in cartella, fa riferimento esclusivo (né, temporalmente, poteva disporre diversamente) alla legge regionale n. 11 del 2003, senza aver potuto quindi tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge n. 13 del 2017, come si vedrà appresso. Il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n. 11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n. 13/2017). Quest'ultima legge, peraltro, è intervenuta, fondamentalmente, sulle caratteristiche che deve avere il beneficio consortile ai fini di poter richiedere legittimamente il tributo, con la formale esclusione dello stesso se richiesto solo per i fini istituzionali, per cui, a maggior ragione, il piano di classifica approvato nel 2014 necessitava di adeguamento alla sopravvenienza normativa disposta dalla stessa Regione. Ciò non è stato, per cui, già in base ai dati temporali appena chiariti, non può ritenersi atto idoneo a costituire la presunzione della sussistenza dei benefici consortili di cui parla la giurisprudenza su citata;
e l'onere della prova delle migliorie ai fondi attorei spettava al Consorzio.
de quaTirando le somme, la cartella va annullata.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Consorzio, quale ente creditore e onerato della prova, e vanno liquidate secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
re melius perpensaPer la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure nel merito della pretesa, in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell' AVV.Difensore_1. Dichiara interamente compensate quelle con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(AN PA)