Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 200
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di beneficio diretto ed effettivo dei fondi

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di un piano di classifica valido e opponibile, l'onere della prova dei lavori realizzati e dell'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al Consorzio. Inoltre, il piano di classifica richiamato nella cartella risulta approvato per un consorzio diverso e non è stato prodotto in giudizio. Vi è inoltre una discrasia temporale tra il piano di classifica del 2014 e l'anno di riferimento del tributo (2022), non essendo stato adeguato alle modifiche legislative successive.

  • Altro
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ma accoglie il ricorso per altri motivi.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Consorzio, quale ente creditore e onerato della prova, e vanno liquidate secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022. Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ritiene che, pur se legittimamente evocata in giudizio, l'AdER sia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure nel merito della pretesa, in base alle quali il ricorso viene accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica della cartella di pagamento. Le spese con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono dichiarate interamente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 200
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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