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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6888/2023 vertente tra:
RI LE opponente
e
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note di trattazione scritta predisposte per l'odierna udienza dalle parti, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6888/2023 R.G., vertente tra
RI LE, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Giliberti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aversa, Via Alfonso d'Aragona, 28, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Mediati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Locri,
Via Don Vittorio, n. 75, in virtù di procura allegata agli atti;
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.to Cristiana Casetta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Adolfo Coppola in Santa Maria Capua Vetere, Via Kennedy n. 9, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava la cartella di pagamento notificata in data 13.9.2023, distinta con n. 02820230005038517000 dell'importo di € 11.211,13, fondata sulla ingiunzione di pagamento n. prot. 119439 del 6.12.2018, ente impositore
[...]
Controparte_1
[...]
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva i seguenti motivi: a) omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento;
b) infondatezza della pretesa dell' , per violazione CP_2 degli obblighi contrattuali assunti;
c) prescrizione dei crediti intimati.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto
– per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte, le cui difese si provvederà ad illustrare.
L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità della censura di omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella per tardività di essa, nonché la propria carenza di legittimazione passiva per le contestazioni afferenti l'attività prodromica rispetto alla notificazione della cartella, di competenza dell'Ente impositore;
in ogni caso, argomentando della infondatezza delle avverse deduzioni concludeva per il rigetto della opposizione.
L – Controparte_1 brevemente ripercorrendo le circostanze di fatto sottese alla emissione della ingiunzione di pagamento – contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della istanza cautelare, così come della stessa opposizione.
Con ordinanza del 23.4.2024, la scrivente - ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata cautela – la respingeva.
Il procedimento veniva da ultimo rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
3 Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, i motivi di opposizione vanno ricondotti nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis, ad eccezione di quello indicato sub a), involgendo il quomodo della opposizione.
Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla opposta
[...] si ricava: Controparte_1
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 1 allegato alla costituzione dell'opposto Ente impositore), cui faceva seguito la stipula del contratto (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione dell'opposto Ente impositore);
- della erogazione in favore dell'odierno opponente del complessivo importo di € 24.289,27
(cfr. copie bonifici allegati).
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento, notificata in data 7.1.2019 (cfr. doc. 22 allegato alla costituzione della
[...]
. Controparte_1
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta.
In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
Tanto si dice con particolare riguardo alle argomentazioni sottese alla censura sopra indicata sub b); la assunta violazione degli obblighi contrattuali, comunque, giammai potrebbe inficiare il diritto a procedere in executivis sulla base del titolo sotteso alla cartella esattoriale opposta.
La censura di opposizione agli atti esecutivi (motivo sub a), in quanto proposta una volta elasso il termine di giorni venti dalla notificazione della cartella di pagamento (che andava a scadere in data 3.10.2023, laddove la notificazione dell'atto introduttivo avveniva in data 5.10.2023), deve essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso, l'ente creditore ha prodotto copia della ingiunzione di pagamento n. 78618855652-7
(prot. 119439), corredata da avviso di ricevimento ove è riportato il n. identificativo di essa.
4 Sul punto, vale ribadire che alcun rilievo possono assumere le argomentazioni dell'istante, volte alla contestazione della ritualità della notificazione (perché avvenuta presso un indirizzo diverso da quello di residenza), nonché della autografia della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
L'opponente, sebbene avesse paventato sin dall'atto introduttivo di procedere al disconoscimento della propria firma con querela di falso, non ha mai provveduto alla formalizzazione di essa richiesta.
Come noto, l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso - tra l'altro - della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015), dacché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti.
Da quanto innanzi illustrato, si ricava della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione
(censura sub c): ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione relativo alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (13.9.2023), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per la sola (che non ha dato Controparte_1 corso alla relativa attività) ed applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del
D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da RI LE, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte, ed Controparte_1
che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura indicata in CP_3 parte motiva) rispettivamente in: € 2.540,00 per la prima (€ 460,00 per fase di studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed
5 € 1.700,00 per la seconda (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed €
851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US HI
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6888/2023 vertente tra:
RI LE opponente
e
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note di trattazione scritta predisposte per l'odierna udienza dalle parti, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6888/2023 R.G., vertente tra
RI LE, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Giliberti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aversa, Via Alfonso d'Aragona, 28, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Mediati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Locri,
Via Don Vittorio, n. 75, in virtù di procura allegata agli atti;
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.to Cristiana Casetta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Adolfo Coppola in Santa Maria Capua Vetere, Via Kennedy n. 9, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava la cartella di pagamento notificata in data 13.9.2023, distinta con n. 02820230005038517000 dell'importo di € 11.211,13, fondata sulla ingiunzione di pagamento n. prot. 119439 del 6.12.2018, ente impositore
[...]
Controparte_1
[...]
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva i seguenti motivi: a) omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento;
b) infondatezza della pretesa dell' , per violazione CP_2 degli obblighi contrattuali assunti;
c) prescrizione dei crediti intimati.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto
– per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte, le cui difese si provvederà ad illustrare.
L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità della censura di omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella per tardività di essa, nonché la propria carenza di legittimazione passiva per le contestazioni afferenti l'attività prodromica rispetto alla notificazione della cartella, di competenza dell'Ente impositore;
in ogni caso, argomentando della infondatezza delle avverse deduzioni concludeva per il rigetto della opposizione.
L – Controparte_1 brevemente ripercorrendo le circostanze di fatto sottese alla emissione della ingiunzione di pagamento – contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della istanza cautelare, così come della stessa opposizione.
Con ordinanza del 23.4.2024, la scrivente - ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata cautela – la respingeva.
Il procedimento veniva da ultimo rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
3 Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, i motivi di opposizione vanno ricondotti nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis, ad eccezione di quello indicato sub a), involgendo il quomodo della opposizione.
Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla opposta
[...] si ricava: Controparte_1
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 1 allegato alla costituzione dell'opposto Ente impositore), cui faceva seguito la stipula del contratto (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione dell'opposto Ente impositore);
- della erogazione in favore dell'odierno opponente del complessivo importo di € 24.289,27
(cfr. copie bonifici allegati).
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento, notificata in data 7.1.2019 (cfr. doc. 22 allegato alla costituzione della
[...]
. Controparte_1
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta.
In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
Tanto si dice con particolare riguardo alle argomentazioni sottese alla censura sopra indicata sub b); la assunta violazione degli obblighi contrattuali, comunque, giammai potrebbe inficiare il diritto a procedere in executivis sulla base del titolo sotteso alla cartella esattoriale opposta.
La censura di opposizione agli atti esecutivi (motivo sub a), in quanto proposta una volta elasso il termine di giorni venti dalla notificazione della cartella di pagamento (che andava a scadere in data 3.10.2023, laddove la notificazione dell'atto introduttivo avveniva in data 5.10.2023), deve essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso, l'ente creditore ha prodotto copia della ingiunzione di pagamento n. 78618855652-7
(prot. 119439), corredata da avviso di ricevimento ove è riportato il n. identificativo di essa.
4 Sul punto, vale ribadire che alcun rilievo possono assumere le argomentazioni dell'istante, volte alla contestazione della ritualità della notificazione (perché avvenuta presso un indirizzo diverso da quello di residenza), nonché della autografia della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
L'opponente, sebbene avesse paventato sin dall'atto introduttivo di procedere al disconoscimento della propria firma con querela di falso, non ha mai provveduto alla formalizzazione di essa richiesta.
Come noto, l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso - tra l'altro - della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015), dacché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti.
Da quanto innanzi illustrato, si ricava della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione
(censura sub c): ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione relativo alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (13.9.2023), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per la sola (che non ha dato Controparte_1 corso alla relativa attività) ed applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del
D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da RI LE, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte, ed Controparte_1
che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura indicata in CP_3 parte motiva) rispettivamente in: € 2.540,00 per la prima (€ 460,00 per fase di studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed
5 € 1.700,00 per la seconda (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed €
851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US HI
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