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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
S E Z I O N E C I V I L E
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. Pasquale Cristiano
- Presidente rel.-
- dr. Michele Videtta
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 539/2025 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
T R A
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in qualità di soci della (P.IVA con sede in PA P.IVA_1
Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via XX Settembre n. 6, rappresentati e difesi, in virtù mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al reclamo, dagli avvocati Federico Maggio (C.F.
e Maria Santarsenio (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliano in Padula, alla via Nazionale 574
RECLAMANTI
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
(C.F. ) Parte_3 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. , Parte_5 C.F._8 ELETTIVAMENTE DOMICILIATE IN MONTESANO SULLA MARCELLINA, ALLA VIA GARIBALDI 49, PRESSO
LO STUDIO DELL'AVV. MICHELE GAGLIARDI ( ) C.F._9
NONCHÉ
L i q u i d a z i o n e G i u d i z i a l e ( L G 1 0 / 2 5 ) M C C S . r . l i n l i q u i d a z i o n e , i n persona del curatore pro tempore,
RECLAMATE CONTUMACI
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto a ruolo in data 22.7.2025
e in qualità di soci della IE Parte_1 Parte_2 CP_1
hanno chiesto la revoca della sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione
[...] giudiziale n. 17/2025, pubblicata il 26.6.2025, emessa nei confronti della società detta dal Tribunale di Lagonegro su ricorso di , , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
per il mancato pagamento di € 31.817,26 a titolo di TFR.. Parte_5
Sono rimaste contumaci le creditrici ricorrenti e la LA, cui, unitamente al PG, il 28.7.2025 ed il 30.7.2025 sono stati notificati rispettivamente a mezzo pec il reclamo ed il decreto di trattazione in presenza alla udienza del 9.9.2025; alla quale la Corte, comparso il difensore delle reclamanti, ha riservato la decisione.
§. 2 Con il primo motivo eccepiscono i reclamanti la nullità della impugnata sentenza per violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa. Deducono in particolare che la rappresentanza dell'impresa era stata trasferita in capo al liquidatore, , deceduto il 26.12.2024, ON
Contr sicché la era rimasta priva dell'organo deputato ad assumerne la rappresentanza. Aggiungono
i reclamanti come la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della società in liquidazione (il cui liquidatore sia deceduto) dev'essere preceduta dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., in mancanza della quale si determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ad essa diretto e del processo conseguentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilità della valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
§. 3 Il motivo è fondato.
Dalla documentazione agli atti emerge la qualità di unici soci in capo ai reclamanti della CP_1
(pagina 7 della visura storica), la messa in liquidazione volontaria della stessa sin dal 4.2.2022
(pagina 6 della visura storica), ed il decesso del liquidatore e rappresentante legale ON (pagina 8 della visura storica) sin dal 26.12.2024 (certificato di morte del 27.2.2024); tanto, a fronte del ricorso per la liquidazione giudiziale depositato il 15.5.2025 nei confronti della per CP_1 la quale nessuno risulta essere comparso nel procedimento di primo grado.
Va precisato peraltro come la qualità di legale rappresentante della società in capo al deceduto
[...]
emerga dalla visura storica del 26.5.2025, laddove del resto amente dell'art. 2310 c.c. ON dall'iscrizione della nomina dei liquidatori, nella specie a far data dal 4.2.2022, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori;
i reclamanti hanno altresì allegato e documentato come la visura storica prodotta unitamente all'originario ricorso introduttivo, da cui risulta la qualità di legale rappresentante della società in capo a , risalisse al Parte_6
2.2.2022, ovvero 2 giorni prima della registrazione della liquidazione volontaria.
Ora, in riferimento alla società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione di un liquidatore, ha statuito la Corte regolatrice come “in tale ipotesi, la rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento non presuppone la nomina di un liquidatore giudiziario, che ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, cod. civ. non può essere richiesta dai terzi, ma soltanto dai soci, dagli amministratori e dai sindaci, né la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, della legge fall., la quale presuppone che il contraddittorio sia stato già ritualmente instaurato nei confronti del soggetto legittimato, ma la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., il quale è legittimato a resistere all'istanza, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente”.
Tale principio “è applicabile anche al caso in cui, come nella specie, la società sciolta sia rimasta priva di rappresentante legale a seguito della morte, verificatasi prima della proposizione dell'istanza di fallimento, del liquidatore designato con la delibera di scioglimento: esso, infatti, è stato enunciato per la prima volta proprio in riferimento a quest'ultima ipotesi, sia pure sulla base della disciplina del fallimento e delle società vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore rispettivamente del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5 e del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed è stato successivamente esteso al caso in cui il liquidatore non sia stato designato, essendone stata confermata l'applicabilità, anche a seguito delle innovazioni introdotte dai predetti decreti. Il decesso dell'unico liquidatore non comporta d'altronde la reviviscenza dei poteri di rappresentanza precedentemente spettanti agli amministratori, ma priva la società del legale rappresentante, fino a quando non si provveda alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2487 cit., da parte dell'assemblea o, su richiesta degli amministratori, dei sindaci o dei singoli soci, da parte del tribunale (Cass. 23909/23 di rigetto del ricorso avverso la sentenza di accoglimento del reclamo proposto dal socio della avverso la sentenza di PA apertura della liquidazione giudiziale sebbene “per tutto il corso del procedimento prefallimentare la società debitrice era rimasta priva dell'organo deputato ad assumerne la rappresentanza, dal momento che a seguito del decesso del liquidatore, verificatosi in data anteriore alla proposizione della domanda, non si era provveduto alla sua sostituzione”).
Pertanto – assorbita la delibazione del secondo motivo, mediante il quale i reclamanti hanno contestato la ricorrenza del requisito della insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b CCII – in accoglimento del reclamo va revocata la apertura della liquidazione giudiziale della PA
, disposta in forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 17/25,
[...] pubblicata il 26.6.2025.
Segue alla soccombenza la condanna in solido delle reclamate , Controparte_2 [...]
, , alla rifusione in favore dei reclamanti Parte_3 Parte_4 Parte_5
Contr e in qualità di soci della IE Parte_1 Parte_2
[...]
, delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, CP_1 nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata,
e al valore indeterminabile della causa.
Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del presente procedimento tra i reclamanti e la LA contumace, non avendo la stessa contrastato le ragioni dei reclamanti, né dato causa alla contestata apertura della liquidazione giudiziale.
La apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di società inattiva, come peraltro risulta dalla pagina 9 della visura storica, esime dal disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4, CCII.
PQM
accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, disposta in forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 17/25, PA pubblicata il 26.6.2025;
condanna in solido le reclamate , , Controparte_2 Parte_3 [...]
, alla rifusione in favore dei reclamanti e Parte_4 Parte_5 Parte_1 [...]
in qualità di soci della IE , delle spese del presente Parte_2 PA procedimento di reclamo, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
compensa le spese del presente procedimento di reclamo tra i reclamanti e la contumace LA reclamata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, del decreto legislativo
14/2019, come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 136/24
Così deciso il 16.9.2025
Il Presidente rel.
dr. Pasquale Cristiano
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
S E Z I O N E C I V I L E
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. Pasquale Cristiano
- Presidente rel.-
- dr. Michele Videtta
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 539/2025 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
T R A
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in qualità di soci della (P.IVA con sede in PA P.IVA_1
Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via XX Settembre n. 6, rappresentati e difesi, in virtù mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al reclamo, dagli avvocati Federico Maggio (C.F.
e Maria Santarsenio (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliano in Padula, alla via Nazionale 574
RECLAMANTI
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
(C.F. ) Parte_3 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. , Parte_5 C.F._8 ELETTIVAMENTE DOMICILIATE IN MONTESANO SULLA MARCELLINA, ALLA VIA GARIBALDI 49, PRESSO
LO STUDIO DELL'AVV. MICHELE GAGLIARDI ( ) C.F._9
NONCHÉ
L i q u i d a z i o n e G i u d i z i a l e ( L G 1 0 / 2 5 ) M C C S . r . l i n l i q u i d a z i o n e , i n persona del curatore pro tempore,
RECLAMATE CONTUMACI
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto a ruolo in data 22.7.2025
e in qualità di soci della IE Parte_1 Parte_2 CP_1
hanno chiesto la revoca della sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione
[...] giudiziale n. 17/2025, pubblicata il 26.6.2025, emessa nei confronti della società detta dal Tribunale di Lagonegro su ricorso di , , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
per il mancato pagamento di € 31.817,26 a titolo di TFR.. Parte_5
Sono rimaste contumaci le creditrici ricorrenti e la LA, cui, unitamente al PG, il 28.7.2025 ed il 30.7.2025 sono stati notificati rispettivamente a mezzo pec il reclamo ed il decreto di trattazione in presenza alla udienza del 9.9.2025; alla quale la Corte, comparso il difensore delle reclamanti, ha riservato la decisione.
§. 2 Con il primo motivo eccepiscono i reclamanti la nullità della impugnata sentenza per violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa. Deducono in particolare che la rappresentanza dell'impresa era stata trasferita in capo al liquidatore, , deceduto il 26.12.2024, ON
Contr sicché la era rimasta priva dell'organo deputato ad assumerne la rappresentanza. Aggiungono
i reclamanti come la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della società in liquidazione (il cui liquidatore sia deceduto) dev'essere preceduta dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., in mancanza della quale si determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ad essa diretto e del processo conseguentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilità della valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
§. 3 Il motivo è fondato.
Dalla documentazione agli atti emerge la qualità di unici soci in capo ai reclamanti della CP_1
(pagina 7 della visura storica), la messa in liquidazione volontaria della stessa sin dal 4.2.2022
(pagina 6 della visura storica), ed il decesso del liquidatore e rappresentante legale ON (pagina 8 della visura storica) sin dal 26.12.2024 (certificato di morte del 27.2.2024); tanto, a fronte del ricorso per la liquidazione giudiziale depositato il 15.5.2025 nei confronti della per CP_1 la quale nessuno risulta essere comparso nel procedimento di primo grado.
Va precisato peraltro come la qualità di legale rappresentante della società in capo al deceduto
[...]
emerga dalla visura storica del 26.5.2025, laddove del resto amente dell'art. 2310 c.c. ON dall'iscrizione della nomina dei liquidatori, nella specie a far data dal 4.2.2022, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori;
i reclamanti hanno altresì allegato e documentato come la visura storica prodotta unitamente all'originario ricorso introduttivo, da cui risulta la qualità di legale rappresentante della società in capo a , risalisse al Parte_6
2.2.2022, ovvero 2 giorni prima della registrazione della liquidazione volontaria.
Ora, in riferimento alla società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione di un liquidatore, ha statuito la Corte regolatrice come “in tale ipotesi, la rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento non presuppone la nomina di un liquidatore giudiziario, che ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, cod. civ. non può essere richiesta dai terzi, ma soltanto dai soci, dagli amministratori e dai sindaci, né la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, della legge fall., la quale presuppone che il contraddittorio sia stato già ritualmente instaurato nei confronti del soggetto legittimato, ma la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., il quale è legittimato a resistere all'istanza, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente”.
Tale principio “è applicabile anche al caso in cui, come nella specie, la società sciolta sia rimasta priva di rappresentante legale a seguito della morte, verificatasi prima della proposizione dell'istanza di fallimento, del liquidatore designato con la delibera di scioglimento: esso, infatti, è stato enunciato per la prima volta proprio in riferimento a quest'ultima ipotesi, sia pure sulla base della disciplina del fallimento e delle società vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore rispettivamente del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5 e del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed è stato successivamente esteso al caso in cui il liquidatore non sia stato designato, essendone stata confermata l'applicabilità, anche a seguito delle innovazioni introdotte dai predetti decreti. Il decesso dell'unico liquidatore non comporta d'altronde la reviviscenza dei poteri di rappresentanza precedentemente spettanti agli amministratori, ma priva la società del legale rappresentante, fino a quando non si provveda alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2487 cit., da parte dell'assemblea o, su richiesta degli amministratori, dei sindaci o dei singoli soci, da parte del tribunale (Cass. 23909/23 di rigetto del ricorso avverso la sentenza di accoglimento del reclamo proposto dal socio della avverso la sentenza di PA apertura della liquidazione giudiziale sebbene “per tutto il corso del procedimento prefallimentare la società debitrice era rimasta priva dell'organo deputato ad assumerne la rappresentanza, dal momento che a seguito del decesso del liquidatore, verificatosi in data anteriore alla proposizione della domanda, non si era provveduto alla sua sostituzione”).
Pertanto – assorbita la delibazione del secondo motivo, mediante il quale i reclamanti hanno contestato la ricorrenza del requisito della insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b CCII – in accoglimento del reclamo va revocata la apertura della liquidazione giudiziale della PA
, disposta in forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 17/25,
[...] pubblicata il 26.6.2025.
Segue alla soccombenza la condanna in solido delle reclamate , Controparte_2 [...]
, , alla rifusione in favore dei reclamanti Parte_3 Parte_4 Parte_5
Contr e in qualità di soci della IE Parte_1 Parte_2
[...]
, delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, CP_1 nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata,
e al valore indeterminabile della causa.
Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del presente procedimento tra i reclamanti e la LA contumace, non avendo la stessa contrastato le ragioni dei reclamanti, né dato causa alla contestata apertura della liquidazione giudiziale.
La apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di società inattiva, come peraltro risulta dalla pagina 9 della visura storica, esime dal disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4, CCII.
PQM
accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, disposta in forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 17/25, PA pubblicata il 26.6.2025;
condanna in solido le reclamate , , Controparte_2 Parte_3 [...]
, alla rifusione in favore dei reclamanti e Parte_4 Parte_5 Parte_1 [...]
in qualità di soci della IE , delle spese del presente Parte_2 PA procedimento di reclamo, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
compensa le spese del presente procedimento di reclamo tra i reclamanti e la contumace LA reclamata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, del decreto legislativo
14/2019, come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 136/24
Così deciso il 16.9.2025
Il Presidente rel.
dr. Pasquale Cristiano