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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/07/2024, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4428/2017 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cappuccini n. 79, (C.F. ); elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso CodiceFiscale_1 lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici e disoccupazione agricola.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2017 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2014 alle dipendenze della ditta Basile
Gigante Salvuccio per 51 giornate annue.
CP_ Esponeva che, sussistendone i requisiti di legge, aveva presentato all' domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno dedotto.
Tuttavia, apprendeva che l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del
Comune di appartenenza.
Che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto avverso il CP_ provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la liquidazione delle somme spettanti e la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2014 e per 51 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
CP_ L' infatti, produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta, né dal responsabile del procedimento, né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale.
CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge al lavoratore discende l'erroneità della cancellazione, con diritto dell'istante ad essere iscritta per l'anno in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza e per le giornate lavorate.
Con la sentenza n. 54/22 emessa da Questo Tribunale si evince che alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza per l'anno 2015 per 51 giornate maturandosi così il requisito contributivo e assicurativo per la liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno dedotto.
Ne consegue che, il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve CP_ essere annullato condannando l' alla liquidazione delle somme richieste.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno 2014 della ricorrente privandolo di ogni effetto di legge;
-ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno 2014 per
51 giornate.
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 della prestazione di disoccupazione agricola così come richiesta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4428/2017 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cappuccini n. 79, (C.F. ); elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso CodiceFiscale_1 lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici e disoccupazione agricola.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2017 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2014 alle dipendenze della ditta Basile
Gigante Salvuccio per 51 giornate annue.
CP_ Esponeva che, sussistendone i requisiti di legge, aveva presentato all' domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno dedotto.
Tuttavia, apprendeva che l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del
Comune di appartenenza.
Che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto avverso il CP_ provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la liquidazione delle somme spettanti e la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2014 e per 51 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
CP_ L' infatti, produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta, né dal responsabile del procedimento, né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale.
CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge al lavoratore discende l'erroneità della cancellazione, con diritto dell'istante ad essere iscritta per l'anno in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza e per le giornate lavorate.
Con la sentenza n. 54/22 emessa da Questo Tribunale si evince che alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza per l'anno 2015 per 51 giornate maturandosi così il requisito contributivo e assicurativo per la liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno dedotto.
Ne consegue che, il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve CP_ essere annullato condannando l' alla liquidazione delle somme richieste.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno 2014 della ricorrente privandolo di ogni effetto di legge;
-ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno 2014 per
51 giornate.
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 della prestazione di disoccupazione agricola così come richiesta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA