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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 532 2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) il 22.1.1956 rappresentata e difesa dall'avv. BEVERIE
PASQUALINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nat0 a MILITELLO IN VAL DI CP_1 C.F._2
CATANIA (CT) 25/12/1948
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/05/2023 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 23.4.1972, CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torino al n. 528 anno 1972 parte II serie A , dalla cui unione erano nate due figlie ormai adulte ed autonome -
Esponeva che con provvedimento dell'8.7.1988 reso dal Tribunale di Torino era stata omologata la separazione dei coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza , la causa veniva ripetutamente rinviata per consentire la regolare notifica del ricorso , perfezionatasi la quale il resistente non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza utile la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso dal
Tribunale di Torino in data 8.1.1988 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, non essendo state formulate istanze di natura economica e essendo le figlie della coppia adulte e autonome dal punto di vista reddituale
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 23 Parte_1 CP_1 Parte_2 Aprile 1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torino atto n. 528 p. 2 A 1972,
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 04/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 532 2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) il 22.1.1956 rappresentata e difesa dall'avv. BEVERIE
PASQUALINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nat0 a MILITELLO IN VAL DI CP_1 C.F._2
CATANIA (CT) 25/12/1948
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/05/2023 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 23.4.1972, CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torino al n. 528 anno 1972 parte II serie A , dalla cui unione erano nate due figlie ormai adulte ed autonome -
Esponeva che con provvedimento dell'8.7.1988 reso dal Tribunale di Torino era stata omologata la separazione dei coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza , la causa veniva ripetutamente rinviata per consentire la regolare notifica del ricorso , perfezionatasi la quale il resistente non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza utile la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso dal
Tribunale di Torino in data 8.1.1988 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, non essendo state formulate istanze di natura economica e essendo le figlie della coppia adulte e autonome dal punto di vista reddituale
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 23 Parte_1 CP_1 Parte_2 Aprile 1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torino atto n. 528 p. 2 A 1972,
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 04/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo