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Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9733 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Veronica Ranieri, Nicola Bosone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Bosone in San Gennaro Ves.No, via Nola, 39;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità, previa tutela cautelare,
del silenzio inadempimento dell’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore in possesso di un nulla osta in corso di validità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. CO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento dell’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che, in esito alla regolarizzazione della procura, alla reiezione dell’istanza cautelare e ai successivi incombenti istruttori, da ultimo è stata depositata prova degli ulteriori sviluppi del procedimento e del conseguente rilascio del visto;
d) che va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere;
e) che sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite nella misura pari al 25%, con condanna dell’Amministrazione al pagamento del residuo importo come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa nella misura pari al 25% le spese di giudizio e condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale a corrispondere il residuo importo, pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato, se versato, in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.