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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 837/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Greci (AV) al vico III S. Pietro;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Domenico
Pignatiello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in Arpaise (BN) alla via Crocevia
n. 1;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito con decreto di omologa n. 8234/19 del 06.09.16, con cui era stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, le parti hanno chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
in favore di , prevedendo l'obbligo di corrispondere la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00 anziché di € 750,00 a partire dalla data di presentazione della domanda, in considerazione del mutamento delle condizioni patrimoniali ed economiche subite dal Parte_1 che, avendo raggiunto il limite di età ordinamentale, a partire dal 01.08.24, veniva posto in quiescenza, con conseguente diminuzione della retribuzione mensile lorda, ridotta da € 3.178,86 a €
2.583,78.
All'udienza figurata dell'11.07.25, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
La chiesta modifica delle condizioni di separazione è meritevole di accoglimento. Ed infatti, essa appare conforme al mutato equilibrio economico tra i coniugi, in particolare, alla luce dell'intervenuta riduzione della capacità economica del di , il quale, a partire dal 1.08.24, è stato Parte_1 posto in quiescenza, come allegato e documentato dalle parti (cfr. comunicazione pensionamento;
Certificazione Unica 2024; cedolino pensionistico, all.ti al ricorso).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone la modifica le condizioni di separazione secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Greci (AV) al vico III S. Pietro;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Domenico
Pignatiello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in Arpaise (BN) alla via Crocevia
n. 1;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito con decreto di omologa n. 8234/19 del 06.09.16, con cui era stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, le parti hanno chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
in favore di , prevedendo l'obbligo di corrispondere la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00 anziché di € 750,00 a partire dalla data di presentazione della domanda, in considerazione del mutamento delle condizioni patrimoniali ed economiche subite dal Parte_1 che, avendo raggiunto il limite di età ordinamentale, a partire dal 01.08.24, veniva posto in quiescenza, con conseguente diminuzione della retribuzione mensile lorda, ridotta da € 3.178,86 a €
2.583,78.
All'udienza figurata dell'11.07.25, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
La chiesta modifica delle condizioni di separazione è meritevole di accoglimento. Ed infatti, essa appare conforme al mutato equilibrio economico tra i coniugi, in particolare, alla luce dell'intervenuta riduzione della capacità economica del di , il quale, a partire dal 1.08.24, è stato Parte_1 posto in quiescenza, come allegato e documentato dalle parti (cfr. comunicazione pensionamento;
Certificazione Unica 2024; cedolino pensionistico, all.ti al ricorso).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone la modifica le condizioni di separazione secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano