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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1944/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006121001 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2912022900612101/000, notificata on data 10/2/2023, con la quale si intimava il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 29120160037234768000 relativa a bollo auto, anno di imposta
2012, dell'importo di € 383,11; 2) n. 29120170012468144000 relativa a bollo auto, anno di imposta 2017, dell'importo di € 367,17; 3) n. 29120180000835443000 relativa a bollo auto, anno di imposta 2018, dell'importo di € 365,22.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
b)
l'intervenuta prescrizione;
c) l'illegittimità della intimazione di pagamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, con riferimento al dedotto primo motivo di doglianza deve evidenziarsi che non è stata fornita prova della effettiva sussistenza della c.d. raccomandata informativa relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione effettuata a mezzo di deposito telematico e pubblicazione presso la
Camera di Commercio.
Ebbene, l'accoglimento del detto motivo di ricorso ha efficacia assorbente rispetto agli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
Ne discende, pertanto, che il ricorso in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 250,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 250,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
LF LA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1944/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006121001 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2912022900612101/000, notificata on data 10/2/2023, con la quale si intimava il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 29120160037234768000 relativa a bollo auto, anno di imposta
2012, dell'importo di € 383,11; 2) n. 29120170012468144000 relativa a bollo auto, anno di imposta 2017, dell'importo di € 367,17; 3) n. 29120180000835443000 relativa a bollo auto, anno di imposta 2018, dell'importo di € 365,22.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
b)
l'intervenuta prescrizione;
c) l'illegittimità della intimazione di pagamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, con riferimento al dedotto primo motivo di doglianza deve evidenziarsi che non è stata fornita prova della effettiva sussistenza della c.d. raccomandata informativa relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione effettuata a mezzo di deposito telematico e pubblicazione presso la
Camera di Commercio.
Ebbene, l'accoglimento del detto motivo di ricorso ha efficacia assorbente rispetto agli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
Ne discende, pertanto, che il ricorso in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 250,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 250,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
LF LA