TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile e Penale di Bologna
Sezione Civile
Verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025 della causa di appello iscritta al numero 13069 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione del primo grado, dagli avvocati Pietro C. Caputo e Franco Pirozziello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Bologna, Via Scandellara n.
62/A nei confronti di:
già in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, (C.F.
) P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, dall'avvocato LA AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Nazario Sauro n. 26 nonché nei confronti di: non (C.F. ), contumace CP_3 CP_4 CP_5 CodiceFiscale_2
(C.F. ), contumace Controparte_6 CodiceFiscale_3
In punto a: appello;
danni a cose a seguito di sinistro stradale.
Oggi 21 ottobre 2025 ore 11.55 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Caputo per la parte appellante e l'avvocato Carla Atti in sostituzione dell'avv.
LA AZ per la convenuta . E' altresì presente CP_1 Persona_1 per la pratica forense pre-laurea.
[...]
pagina 1 di 18 L'avvocato Caputo conclude come da atto di appello.
L'avvocato Atti conclude come da comparsa in appello.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, alle ore 12.05 avanti ai predetti Difensori e praticante, previa camera di consiglio, pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
1.
Con atto di citazione notificato in data 17-27 dicembre 2018 Parte_1 conveniva non e avanti CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_2 al Giudice di pace di Bologna, esponendo:
-di avere parcheggiato in data 28 marzo 2018 l'auto Opel SA targata BH 1009 AB sul lato sinistro di Via Giulio Cesare Aranzio in Bologna, direzione via Berengario da Carpi;
-che il passeggero apriva la portiera e la teneva semiaperta “stretta Pt_1 CP_7 con la mano destra dovendo prendere dei documenti nel cruscotto”; pagina 2 di 18 -che sopraggiungeva dalla direzione opposta la IT targata DW 321 CD di proprietà di e condotta da la quale per la velocità tenuta CP_8 Controparte_6 perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia colpendo la vettura attorea nella portiera;
-che i conducenti compilavano e sottoscrivevano il modulo CAI;
-che la vettura attorea a causa dell'urto riportava danni per euro 2.658,78 come da preventivo dell'Officina Petrillo Service;
-di avere sostenuto costi di assistenza stragiudiziale per euro 244,00 come da fattura n. 475 del 20 agosto 2018 emessa dallo Studio Petrillo;
-che per rifiutava il risarcimento;
CP_1 CP_2
-di avere dato corso alla procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi chiedendo che, accertata la responsabilità della per il CP_6 sinistro, la fossero condannate in solido fra loro al pagamento CP_3 CP_2 delle citate somme o delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I Difensori si dichiaravo antistatari.
Veniva così instaurata la causa n. 444/2019 R.G.
La convenuta , costituitasi in occasione dell'udienza dell'11 marzo 2019: CP_2
§ in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo parte attrice fatto partecipare tutte le parti alla procedura di negoziazione assistita;
§ nel merito:
-ravvisava l'esclusiva responsabilità dell'attore e del suo passeggero per l'occorso, in quanto il passeggero trasportato sulla Opel Astra -ferma contromano nell'area di sosta riservata agli invalidi- apriva improvvisamente lo sportello mentre stava sopraggiungendo il mezzo condotto dalla CP_6
-contestava le pretese attoree anche nel quantum, e il nesso di causa;
segnalava in particolare che non tutte le voci indicate nel preventivo di Petrillo potevano dirsi conseguenza del sinistro per cui è causa;
-concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse rigettata.
Sempre in occasione della prima udienza dell'11 marzo 2019: pagina 3 di 18 -le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice assegnava termine di gg 15 per l'attivazione della negoziazione assistita nei confronti della responsabile civile, fissando udienza di prosecuzione in data 9 settembre
2019.
All'udienza del 9 settembre 2019:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice: a) dichiarava la contumacia della sola b) ammetteva CP_6
l'interrogatorio formale della convenuta hiesto da parte attrice;
c) ammetteva CP_6 le prove per testi chieste dalle parti, dichiarando inammissibile l'esame del passeggero della Opel SA attorea;
d) disponeva la notifica dell'ordinanza alla convenuta contumace e fissava udienza in data 20 gennaio 2020 per l'assunzione delle prove CP_6 ammesse.
All'udienza del 20 gennaio 2020:
-veniva interrogata la convenuta CP_6
-venivano esaminati il teste attoreo e il teste di parte convenuta Testimone_1 Tes_2
[...]
-il Giudice raccomandava esiti conciliativi, rinviando all'uopo la causa al 20 aprile 2020
(poi differita al 23 settembre 2020).
All'udienza del 23 settembre 2020:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice disponeva CTU cinematica nominando quale CTU l'ing. e Persona_2 fissando l'udienza del 17 febbraio 2021 per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 17 febbraio 2021:
-veniva conferito incarico al CTU sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa ed espletati gli accertamenti che riterrà opportuni, quale sia la dinamica del sinistro tenuto conto dello stato dei luoghi e dei danni subiti ai mezzi coinvolti, nonché la quantificazione dei danni subiti (d)al veicolo attoreo”;
-le parti nominavano i rispettivi CTP;
pagina 4 di 18 -il Giudice assegnava al CTU termine di gg 90 per il deposito dell'elaborato peritale, fissando udienza di prosecuzione in data 15 settembre 2021.
Il CTU in data 8 luglio 2021 depositava l'elaborato in Cancelleria.
All'udienza del 15 settembre 2021 il Giudice formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c.,
“applicando una responsabilità concorsuale ponendo il 60% a carico di parte attrice”, e fissava udienza di prosecuzione in data 2 febbraio 2022.
All'udienza del 2 febbraio 2022:
-solo parte attrice accettava la proposta conciliativa del Giudice;
-il Giudice su concorde istanza delle parti fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 23 maggio 2022, autorizzando il deposito di brevi scritti in udienza.
All'udienza del 23 maggio 2022:
-le parti depositavano le comparse conclusionali;
-il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 2339/2022 depositata in data 16 settembre 2022
(pubblicata il 19 settembre 2022):
-rigettava la domanda attorea in quanto infondata;
aderiva alle risultanze della CTU svolta e quindi stabiliva che lo sportello lato passeggero della Opel SA di proprietà del
(parcheggiata contromano sulla Via Aranzio di Bologna) era stato aperto Pt_1
“proprio quando” la Opel e la IT condotta dalla erano affiancat(e)”; la CP_6 responsabilità per l'occorso era ascrivibile esclusivamente al passeggero che aveva aperto lo sportello senza le dovute accortezze;
-condannava la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
, liquidandole in euro 1.205,00 per compenso oltre spese generali, CPA e CP_2
IVA come per legge;
-poneva le spese di CTU in via definitiva a carico della parte attrice.
pagina 5 di 18 2.
proponeva appello avanti al Tribunale intestato con atto Parte_1 notificato ad a mezzo pec in data 4 novembre 2022 e a Controparte_1 nonché a a mezzo posta in data 11 novembre 2022. CP_8 Controparte_6
Con un unico motivo lamentava la errata e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità dell'attore; a differenza di quanto statuito in sentenza, il Giudice di prime cure (visti gli esiti testimoniali e della CTU cinematica) “avrebbe dovuto trarre conclusioni diverse da quelle affermate in sentenza, ritenendo sussistere nel caso di specie un concorso di colpa dei due coinvolti nel sinistro ai sensi dell'art. 2054 II comma C.C., poiché la conducente del veicolo convenuto ha violato nell'occasione l'art. 143 del CdS che impone di viaggiare tenendo la destra, e tale violazione al Codice della Strada si può ritenere paritaria rispetto alla riconosciuta responsabilità del passeggero del veicolo attoreo per la violazione dell'art. 157 del CdS, e di conseguenza modificare in tal senso il dispositivo della sentenza impugnata”.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis,
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2339/22, riconosciuta la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro de quo ex art. 2054 II comma C.C., condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore del 50% del danno all'auto così come accertato e riconosciuto dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di causa del giudizio di primo grado e del presente con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe.
In data 21 novembre 2022 perveniva alla Cancelleria il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace.
In data 24 novembre 2022 l'appellante depositava esito della notifica dell'atto di appello alle convenute (non si veda la firma per esteso della convenuta sugli CP_3 CP_4 avvisi di ricevimento) e CP_6
pagina 6 di 18 Con decreto -emesso ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. in data 13 dicembre 2022- la scrivente
Giudicante differiva la prima udienza al 30 marzo 2023.
La convenuta già , costituitasi in data 21 Controparte_1 CP_2 dicembre 2022:
-condivideva appieno le risultanze decisorie del primo grado, richiamando gli esiti delle deposizioni testimoniali e della CTU;
-concludeva chiedendo che l'appello fosse rigettato, con il favore delle spese dei due gradi.
All'udienza del 30 marzo 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, dichiarata la contumacia delle convenute e CP_3 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex CP_6 art. 281 sexies c.p.c. in data 9 maggio 2024.
Con ordinanze emesse in data 3 maggio 2024, 13 giugno 2025 e 14 ottobre 2025 la scrivente Giudicante disponeva rinvio per medesimi incombenti per esigenze di ruolo.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
L'appello è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
1.
La dinamica del sinistro offerta in prime cure dall'odierno appellante è la Pt_1 seguente.
A dire del : Pt_1
-egli parcheggiava in data 28 marzo 2018 l'auto Opel SA targata BH 1009 AB di sua proprietà sul lato sinistro di Via Giulio Cesare Aranzio in Bologna, in direzione via
Berengario da Carpi;
pagina 7 di 18 -il passeggero AN UC ON apriva la portiera e la teneva semiaperta “stretta con la mano destra dovendo prendere dei documenti nel cruscotto”;
-sopraggiungeva dalla direzione opposta la IT targata DW 321 CD di proprietà di e condotta da la quale per la velocità tenuta CP_8 Controparte_6 perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia colpendo la vettura attorea nella portiera, e danneggiandola.
Tale prospettazione, ribadita in sede di appello al fine di vedere inficiata la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, non è coerente con lo stato dei luoghi e ne attesta la poca conoscenza.
Si consideri infatti quanto segue.
1.a.
Per arrivare alla Via Aranzio di Bologna (all'epoca dei fatti a doppio senso di marcia) vi erano due possibilità:
-provenendo da Via Murri, si imboccava la Via Berengario da Carpi, strada a senso unico di marcia nel primo tratto in salita, dopodiché si imboccava la prima laterale a sinistra che
è la Via Aranzio;
-altrimenti, si giungeva nella Via Aranzio dalla parte opposta, cioè dalla Via Tagliacozzi che presa dal basso consente di andare a destra nella Via Rovighi e poi nella Via Molinelli
(con possibilità all'epoca di svolta immediata a destra nella Via Aranzio).
Si è differenziata la descrizione delle modalità di percorrenza della Via Aranzio tra l'epoca del sinistro per cui è causa e l'attualità, perché oggi la Via Aranzio è a senso unico cioè può essere imboccata solo dalla Via Berengario da Carpi.
1.b.
Dal modulo di constatazione amichevole compilato a mano (c.d. CID), sottoscritto sia dal sia dalla e non contestato nella sua oggettività neppure da Pt_1 CP_6
pagina 8 di 18 emerge che al momento dell'urto fra le due vetture, cioè fra quella di proprietà CP_1 del (la Opel SA) e quella di proprietà della la IT C3): Pt_1 CP_3
-la Opel SA di proprietà del si trovava parcheggiata sulla sinistra, ferma, Pt_1 con gli sportelli lato passeggero anteriore dx e lato posteriore dx esposti verso la Via
Aranzio; quindi tale auto doveva per forza essere arrivata dalla Via Berengario da Carpi (e non viceversa come sostenuto dal ) perché solo così poteva trovarsi col muso Pt_1 verso la Via Tagliacozzi, avendo il lato destro esposto verso la via Aranzio;
se, come erroneamente sostenuto dal , la Opel SA avesse avuto direzione Via Pt_1
Berengario da Carpi, gli sportelli esposti verso la Via Aranzio sarebbero stati quelli di sinistra (lato conducente e posteriore); ma è invece pacifico che lo sportello della CP_9 rimasto danneggiato era quello anteriore destro (in tal senso si veda il modulo CAI,
[...] riquadro 10, ove risulta disegnata una X nel punto della danneggiato, CP_9 corrispondente allo sportello anteriore destro lato passeggero);
-la IT C3 arrivava dalle spalle della Opel SA cioè proveniva dalla Via Berengario da Carpi con direzione Via Tagliacozzi;
-al momento del passaggio della IT C3, vi erano come sempre vari cassonetti CP_10 collocati sul lato destro andando verso la via Tagliacozzi;
-sempre al momento del passaggio della IT C3, vi era una vettura parcheggiata in doppia fila a destra verso la fine della fila dei cassonetti;
tale dato si desume CP_10 inequivocabilmente dal grafico che compare nel riquadro 13 del modulo CAI.
Il disegno del luogo del sinistro è coerente con le osservazioni redatte dalla CP_6 nel citato modulo, riquadro 14: “Per evitare una macchina parcheggiata sulla destra mi spostavo alla mia sinistra, mentre il veicolo B, parcheggiato alla mia sinistra, apriva la portiera”.
In tal modo la ebbe a rimarcare in tempi non sospetti la concomitanza CP_6 cronologica tra il proprio passaggio (con spostamento a sinistra necessitato dalla presenza dell'auto di terzi parcheggiata in doppia fila sul lato destro) e l'apertura dello sportello anteriore destro lato passeggero della Opel SA parcheggiata sulla pubblica via.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione pagina 9 di 18 amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo” (Cass. 8214/2013).
Ciò significa che, ove mai fossero desumibili dichiarazioni confessorie della CP_6 contenute nel c.d. CID (ma non si vede come), le stesse non sarebbero opponibili ad poiché provengono non dal responsabile civile proprietario del mezzo IT CP_1
C3 (che è la litisconsorte necessario) bensì dalla conducente che è CP_3 CP_6 litisconsorte facoltativo).
La convenuta n sede di interrogatorio formale non si è contraddetta rispetto a CP_6 quanto scritto sul CID, in quanto (a parte l'incongruenza consistita nel confermare la circostanza introdotta erroneamente dal , in forza della quale l'Opel SA Pt_1 sarebbe stata parcheggiata a sinistra “direzione Via Berengario da Carpi”: v. retro):
-ha dichiarato che, mentre passava alla guida della IT C3, si apriva la portiera della
Opel SA, a conferma della concomitanza fra il suo passaggio e l'apertura dello sportello;
-ha dichiarato di essersi “spostata un po' verso il centro della carreggiata perché c'era una macchina di ostacolo più avanti, preciso che non c'è la linea di mezzeria perché è una strada molto stretta e a volte per far passare due mezzi insieme si deve far manovra a volte anche ad incastro”, a conferma della presenza della vettura parcheggiata in doppia fila presso i cassonetti;
CP_10
-ha confermato il CID mostratole.
2.
Se si va a esaminare il riquadro 5 del c.d. CID, si potrà evincere che i due compilatori cioè il e la on indicavano testimoni oculari. Pt_1 CP_6
E' allora peculiare che in prima grado sia citato dal sia Testimone_1 Pt_1 [...] citato da si siano messi a rendere dichiarazioni come se fossero Testimone_2 CP_1 stati testi oculari presenti sul posto.
Dunque, non ci si può meravigliare che entrambe le deposizioni soffrano di incongruenze narrative. pagina 10 di 18 2.a.
Il teste (qualificatosi disoccupato): Tes_1
§ innanzitutto ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava sul posto per fare una consegna presso Villa AZcorati, e ha aggiunto di trovarsi fermo nei pressi dei cassonetti a destra della strada “a piedi con direzione Murri”; orbene, non si comprende la ragione per cui il doveva trovarsi proprio in quel Tes_1 punto a osservare la scena, dato che doveva fare una consegna (non si sa di cosa, non si sa a chi) a Villa AZcorati;
se egli doveva fare la consegna, era per lui del tutto inutile fermarsi proprio sul luogo del sinistro, visto che si tratta di una zona residenziale senza bar o negozi su strada;
§ in secondo luogo, rispondendo sul capitolo 2 attoreo ha dichiarato di non sapere se lo sportello della fosse aperto o meno, ma poi ha confermato il capitolo 3 attoreo CP_9 laddove gli si chiedeva di dire se fosse vero che la er effetto della “velocità CP_6 tenuta perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia e colpiva la
Opel attorea nella portiera”; orbene, al teste non è consentito ricordare a proprio piacimento solo alcune cose e Tes_1 altre no: se egli, come sostiene, si trovava proprio in quel posto, proprio a quell'ora, a guardare la strada, avrebbe dovuto vedere sia le condizioni dello sportello al momento dell'urto sia le modalità di passaggio della invece che ricordare CP_6 selettivamente solo alcune cose piuttosto che altre;
inoltre, le dichiarazioni rese dal teste sono incongrue anche laddove egli ha Tes_1 confermato la invasione dell'opposto senso di marcia da parte della infatti, CP_6 già per come descritto dalla parte attrice, e come obiettivamente risulta dal CID, la CP_9 era parcheggiata sul lato sinistro nell'area disabili e quindi non stava impegnando
[...] alcuna corsia di marcia;
dunque, va escluso in radice che la potesse avere CP_6 invaso la opposta corsia di marcia, che era libera;
vero è invece che la CP_6
(provenendo dalla Via Berengario da Carpi) stava passando lungo la Via Aranzio, trovandosi a sinistra l'auto Opel SA ferma e parcheggiata col muso verso la Via
Tagliacozzi, e a destra la vettura di terzi parcheggiata in doppia fila.
pagina 11 di 18 Da ciò deriva la inattendibilità del teste sia laddove ha affermato che la Tes_1 ndava a velocità sostenuta, sia laddove ha ipotizzato la perdita di controllo CP_6 del veicolo da parte della sia laddove ha dichiarato che la CP_6 CP_6
“invadeva” il senso opposto di marcia.
2.b.
Il in sede di esame testimoniale ha dichiarato di conoscere la erché Tes_2 CP_6 aveva “lavorato quale elettricista presso la sua abitazione”, e di avere assistito al sinistro perché doveva “fare un preventivo in zona” e si trovava “dietro al veicolo della
. CP_6
Orbene, si ha a che fare con una serie di “coincidenze” concomitanti e del tutto peculiari, offerte in modo poco attendibile dallo stesso Tes_2
Appare infatti poco credibile che il solo asserito elettricista, possa essersi trovato Tes_2 sul posto proprio dietro la (per la quale in passato avrebbe fatto un non CP_6 chiarito preventivo) mentre questa imboccava e percorreva la Via Aranzio.
Appare altresì poco credibile che il possa avere visto la dinamica del sinistro, Tes_2 dato che si trovava a suo dire dietro l'auto IT condotta dalla cioè con CP_6 visuale praticamente azzerata.
Appare infine inspiegabile che la che a dire del lo conosceva, una CP_6 Tes_2 volta verificatosi il sinistro e una volta apprestatasi a redigere il CID non si sia premurata di indicare nel riquadro 5-testimoni il nominativo del salvo ricordarsi della sua Tes_2 esistenza in seguito, segnalandolo ad in vista della costituzione in giudizio della CP_1
Compagnia (si veda la dichiarazione scritta del senza data, prodotta da Tes_2
in prime cure sub documento 1). CP_2
Alla luce di tutto ciò, non rileva a livello probatorio che il possa aver reso una Tes_2 ricostruzione del sinistro in forza della quale il passeggero della Opel SA avrebbe aperto improvvisamente lo sportello mentre sopraggiungeva l'auto condotta dalla CP_6
pagina 12 di 18 3.
Così depurato il campo decisorio dalle anomalie descritte, non resta che affrontare la vicenda tenendo conto delle regole di valutazione dettate dall'articolo 2054 c.c. e delle risultanze della CTU cinematica svolta in primo grado (poggianti sullo stato dei luoghi e sulla disamina del modello CAI), fatte proprie dal Giudice di prime cure.
3.a.
Per come verificatosi il sinistro (urto auto/auto), al caso di specie si applica la regola dettata dall'articolo 2054 co. 1 c.c., in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di responsabilità del conducente è relativa (iuris tantum), cioè è prevista sino a prova contraria.
In primo grado il ha invocato l'esclusiva responsabilità della er Pt_1 CP_6
l'occorso (a suo dire, la ndava troppo forte e perdeva il controllo del mezzo CP_6 andando a occupare l'altra corsia, cosicché urtava lo sportello dell'Opel Astra che era già aperto).
In sede di appello, il è passato a invocare la pari responsabilità del proprio Pt_1 passeggero (che non prestava attenzione nell'aprire lo sportello) e della che CP_6 viaggiava non tenendo la destra).
3.b.
Grazie anche alle risultanze della CTU cinematica svolta in prime cure è possibile pervenire anche in questa sede a un risultato decisorio in forza del quale:
-la responsabilità per l'occorso va interamente addebitata al (id est al suo Pt_1 passeggero);
pagina 13 di 18 -la condotta di guida della eve considerarsi giustificata nel contesto venutosi CP_6
a determinare, essendo addebitabile tutta la responsabilità per l'occorso al fatto del passeggero della Opel SA.
Come condivisibilmente evidenziato dal CTU:
-la Via Aranzio, lunga circa 100 metri, era a carreggiata unica percorribile in entrambi i sensi, senza segnaletica orizzontale a delimitazione delle due corsie;
-in prossimità del punto del sinistro, collocabile all'altezza del civico 4 della Via Aranzio, la sede stradale misura 8,5 metri;
-provenendo dalla Via Berengario da Carpi vi era divieto di parcheggio sulla destra;
-la carreggiata effettivamente percorribile si riduceva per la presenza di un punto di raccolta dell'immondizia a destra, e per la possibilità che vi fossero veicoli in sosta irregolare a destra (in concreto verificatasi anche nel caso di specie, vedasi modello CAI laddove nel grafico risulta indicata la presenza di un'auto parcheggiata in doppia fila);
-in corrispondenza della raccolta rifiuti vi era a sinistra uno stallo per invalidi con striscia gialla a terra e segnaletica verticale (sappiamo che tale stallo veniva occupato dal nel momento in cui egli parcheggiava la Opel SA subito prima del Pt_1 sinistro);
-in concreto, la sezione stradale a disposizione tra la segnaletica orizzontale dello stallo della sosta e la raccolta dell'immondizia era pari a 4,4 metri circa;
-per prassi e per la conformazione della strada, i veicoli che imboccano la Via Aranzio tendono a stare spostati verso il centro della strada;
come condivisibilmente chiarito dal
CTU, “Tale comportamento è giustificato dalla ristrettezza della carreggiata, dall'assenza di striscia di mezzeria e dai franchi laterali di sicurezza che un automobilista osserva prudenzialmente nella percorrenza di passaggi stretti”; dovendosi per franchi laterali intendere le aree di spazio lasciate libere per ragioni di sicurezza durante il passaggio del veicolo su strada, al fine di evitare il contatto con ostacoli a lato del veicolo;
-i danni ai veicoli, desumibili dalle fotografie a disposizione del CTU e dal modulo CAI, erano presenti nella fiancata anteriore sinistra della IT C3 e lungo la portiera anteriore destra dell' come chiarito dal CTU con riferimento ai danni patiti dall' CP_9 CP_9
“I danni sono concentrati sulla portiera sottoposta ad una sollecitazione diretta
[...] applicata sul bordo esterno marcatamente slabbrato. La portiera è stata soggetta ad una
pagina 14 di 18 estroflessione, provata dalla rottura del perno fermoporta, e ad uno spostamento verso il parafango, con ammaccatura della lamiera”.
Tenuto conto di tutto ciò, il CTU ha condivisibilmente giustificato la condotta della a quale: a) una volta giunta nella Via Aranzio venendo dalla Via Berengario CP_6 da Carpi, a causa della ristrettezza della carreggiata libera a disposizione si poneva in centro strada;
b) attesa la presenza (come da modello CAI) di una vettura ferma sulla destra, per evitarla si spostava sulla sinistra;
c) in tale contesto, mentre la i CP_6 approssimava alla Opel Astra parcheggiata nello stallo dei disabili, il passeggero di questa apriva la portiera anteriore destra senza assicurarsi che non vi fossero veicoli in transito sulla stretta via, cosicché lo sportello veniva inevitabilmente colpito dalla IT C3; d) la posizione della lla guida della IT C3 (spostata quasi del tutto a sinistra) CP_6 risulta “giustificata in quanto necessaria al sorpasso di un veicolo fermo in carreggiata in doppia fila”.
Occorre a questo punto rimarcare quanto segue.
Il prima dell'urto aveva commesso violazioni al Codice della Strada in quanto Pt_1 aveva parcheggiato la Opel SA in uno spazio riservato ai disabili, oltretutto contromano.
In tal modo, la Opel SA era collocata col muso verso la Via Tagliacozzi, cosicché il passeggero nell'accingersi ad aprire il proprio sportello dava le spalle ai veicoli in arrivo dalla Via Berengario da Carpi.
Ma, proprio in quanto si aveva a che fare con una via a doppia percorrenza, e proprio in quanto il veicolo era stato arditamente parcheggiato contromano, il passeggero avrebbe dovuto girarsi per vedere se stava arrivando un veicolo, o almeno avrebbe dovuto guardare nello specchietto retrovisore, prima di aprire lo sportello.
Nel caso di specie, evidentemente il passeggero omise del tutto tali doverosi accorgimenti, così ponendo egli solo la condizione per il verificarsi del sinistro, aprendo repentinamente lo sportello che andava a intercettare la fiancata sinistra della vettura condotta dalla he stava passando proprio in quel momento. CP_6
pagina 15 di 18 3.c.
Infine, occorre valorizzare anche le pertinenti osservazioni alla CTU, redatte dal perito nominato da quale proprio consulente di parte in prime cure. Persona_3 CP_1
Alle pagine 10-11 delle proprie puntuali osservazioni il CTP ha analizzato il tipo di Per_3 danni alla portiera della e alla IT C3, evidenziando: CP_9
-che il primo punto di applicazione della forza d'urto inferta dalla IT è da rinvenire nella parte laterale anteriore sinistra di detta vettura, con successiva estensione alla fiancata sinistra;
-che, se la portiera della Opel SA fosse stata già aperta al momento del sinistro, allora la
IT avrebbe urtato la portiera già aperta con la sua parte frontale, non con quella laterale;
-che quindi, atteso il tipo di danni rilevati, se ne deve inferire che il passeggero della CP_9 aprì la portiera quando la IT era già affiancata;
[...]
-che nulla faceva presagire l'apertura della portiera;
-che le manovre della evono considerarsi coerenti con lo stato dei luoghi e CP_6 con il contesto della strada in quel momento.
3.d.
Va quindi escluso qualsivoglia contributo causale della per l'occorso: CP_6
l'apertura della portiera lato passeggero della fu improvvisa e imprevedibile, e CP_9 la che non stava effettuando manovre ingiustificate) non poté evitarla. CP_6
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute da nel CP_1 giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante . Pt_1
pagina 16 di 18 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (Tabella
2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le prime due fasi, e quindi euro 425,00 + euro 425,00; valori minimi per le altre due fasi, e quindi euro 425,50 + euro 425,50) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
2.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla legge n. 228/2012, art. 1 comma 17, "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
La novella si applica senz'altro al presente giudizio di appello, instaurato nel 2022.
Giova evidenziare che il contributo unificato conserva la propria natura tributaria anche relativamente al predetto raddoppio, “atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo” (Cass.
S.U. 9938/2014).
E' anche opportuno sottolineare che, a seguito della novella in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, “il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali pagina 17 di 18 trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti
… per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (così Cass. 5955/2014, la quale in motivazione ha specificato che “tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio: a tanto ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio”).
Pertanto, visto che l'appello è stato interamente rigettato, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'articolo 13 comma 1 bis citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Bologna n. 2339/2022; pertanto conferma detta sentenza.
• Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
già delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 CP_2 liquidano in euro 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se dovuta.
• Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Bologna il 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Paola Matteucci
pagina 18 di 18
Sezione Civile
Verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025 della causa di appello iscritta al numero 13069 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione del primo grado, dagli avvocati Pietro C. Caputo e Franco Pirozziello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Bologna, Via Scandellara n.
62/A nei confronti di:
già in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, (C.F.
) P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, dall'avvocato LA AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Nazario Sauro n. 26 nonché nei confronti di: non (C.F. ), contumace CP_3 CP_4 CP_5 CodiceFiscale_2
(C.F. ), contumace Controparte_6 CodiceFiscale_3
In punto a: appello;
danni a cose a seguito di sinistro stradale.
Oggi 21 ottobre 2025 ore 11.55 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Caputo per la parte appellante e l'avvocato Carla Atti in sostituzione dell'avv.
LA AZ per la convenuta . E' altresì presente CP_1 Persona_1 per la pratica forense pre-laurea.
[...]
pagina 1 di 18 L'avvocato Caputo conclude come da atto di appello.
L'avvocato Atti conclude come da comparsa in appello.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, alle ore 12.05 avanti ai predetti Difensori e praticante, previa camera di consiglio, pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
1.
Con atto di citazione notificato in data 17-27 dicembre 2018 Parte_1 conveniva non e avanti CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_2 al Giudice di pace di Bologna, esponendo:
-di avere parcheggiato in data 28 marzo 2018 l'auto Opel SA targata BH 1009 AB sul lato sinistro di Via Giulio Cesare Aranzio in Bologna, direzione via Berengario da Carpi;
-che il passeggero apriva la portiera e la teneva semiaperta “stretta Pt_1 CP_7 con la mano destra dovendo prendere dei documenti nel cruscotto”; pagina 2 di 18 -che sopraggiungeva dalla direzione opposta la IT targata DW 321 CD di proprietà di e condotta da la quale per la velocità tenuta CP_8 Controparte_6 perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia colpendo la vettura attorea nella portiera;
-che i conducenti compilavano e sottoscrivevano il modulo CAI;
-che la vettura attorea a causa dell'urto riportava danni per euro 2.658,78 come da preventivo dell'Officina Petrillo Service;
-di avere sostenuto costi di assistenza stragiudiziale per euro 244,00 come da fattura n. 475 del 20 agosto 2018 emessa dallo Studio Petrillo;
-che per rifiutava il risarcimento;
CP_1 CP_2
-di avere dato corso alla procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi chiedendo che, accertata la responsabilità della per il CP_6 sinistro, la fossero condannate in solido fra loro al pagamento CP_3 CP_2 delle citate somme o delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I Difensori si dichiaravo antistatari.
Veniva così instaurata la causa n. 444/2019 R.G.
La convenuta , costituitasi in occasione dell'udienza dell'11 marzo 2019: CP_2
§ in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo parte attrice fatto partecipare tutte le parti alla procedura di negoziazione assistita;
§ nel merito:
-ravvisava l'esclusiva responsabilità dell'attore e del suo passeggero per l'occorso, in quanto il passeggero trasportato sulla Opel Astra -ferma contromano nell'area di sosta riservata agli invalidi- apriva improvvisamente lo sportello mentre stava sopraggiungendo il mezzo condotto dalla CP_6
-contestava le pretese attoree anche nel quantum, e il nesso di causa;
segnalava in particolare che non tutte le voci indicate nel preventivo di Petrillo potevano dirsi conseguenza del sinistro per cui è causa;
-concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse rigettata.
Sempre in occasione della prima udienza dell'11 marzo 2019: pagina 3 di 18 -le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice assegnava termine di gg 15 per l'attivazione della negoziazione assistita nei confronti della responsabile civile, fissando udienza di prosecuzione in data 9 settembre
2019.
All'udienza del 9 settembre 2019:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice: a) dichiarava la contumacia della sola b) ammetteva CP_6
l'interrogatorio formale della convenuta hiesto da parte attrice;
c) ammetteva CP_6 le prove per testi chieste dalle parti, dichiarando inammissibile l'esame del passeggero della Opel SA attorea;
d) disponeva la notifica dell'ordinanza alla convenuta contumace e fissava udienza in data 20 gennaio 2020 per l'assunzione delle prove CP_6 ammesse.
All'udienza del 20 gennaio 2020:
-veniva interrogata la convenuta CP_6
-venivano esaminati il teste attoreo e il teste di parte convenuta Testimone_1 Tes_2
[...]
-il Giudice raccomandava esiti conciliativi, rinviando all'uopo la causa al 20 aprile 2020
(poi differita al 23 settembre 2020).
All'udienza del 23 settembre 2020:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice disponeva CTU cinematica nominando quale CTU l'ing. e Persona_2 fissando l'udienza del 17 febbraio 2021 per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 17 febbraio 2021:
-veniva conferito incarico al CTU sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa ed espletati gli accertamenti che riterrà opportuni, quale sia la dinamica del sinistro tenuto conto dello stato dei luoghi e dei danni subiti ai mezzi coinvolti, nonché la quantificazione dei danni subiti (d)al veicolo attoreo”;
-le parti nominavano i rispettivi CTP;
pagina 4 di 18 -il Giudice assegnava al CTU termine di gg 90 per il deposito dell'elaborato peritale, fissando udienza di prosecuzione in data 15 settembre 2021.
Il CTU in data 8 luglio 2021 depositava l'elaborato in Cancelleria.
All'udienza del 15 settembre 2021 il Giudice formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c.,
“applicando una responsabilità concorsuale ponendo il 60% a carico di parte attrice”, e fissava udienza di prosecuzione in data 2 febbraio 2022.
All'udienza del 2 febbraio 2022:
-solo parte attrice accettava la proposta conciliativa del Giudice;
-il Giudice su concorde istanza delle parti fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 23 maggio 2022, autorizzando il deposito di brevi scritti in udienza.
All'udienza del 23 maggio 2022:
-le parti depositavano le comparse conclusionali;
-il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 2339/2022 depositata in data 16 settembre 2022
(pubblicata il 19 settembre 2022):
-rigettava la domanda attorea in quanto infondata;
aderiva alle risultanze della CTU svolta e quindi stabiliva che lo sportello lato passeggero della Opel SA di proprietà del
(parcheggiata contromano sulla Via Aranzio di Bologna) era stato aperto Pt_1
“proprio quando” la Opel e la IT condotta dalla erano affiancat(e)”; la CP_6 responsabilità per l'occorso era ascrivibile esclusivamente al passeggero che aveva aperto lo sportello senza le dovute accortezze;
-condannava la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
, liquidandole in euro 1.205,00 per compenso oltre spese generali, CPA e CP_2
IVA come per legge;
-poneva le spese di CTU in via definitiva a carico della parte attrice.
pagina 5 di 18 2.
proponeva appello avanti al Tribunale intestato con atto Parte_1 notificato ad a mezzo pec in data 4 novembre 2022 e a Controparte_1 nonché a a mezzo posta in data 11 novembre 2022. CP_8 Controparte_6
Con un unico motivo lamentava la errata e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità dell'attore; a differenza di quanto statuito in sentenza, il Giudice di prime cure (visti gli esiti testimoniali e della CTU cinematica) “avrebbe dovuto trarre conclusioni diverse da quelle affermate in sentenza, ritenendo sussistere nel caso di specie un concorso di colpa dei due coinvolti nel sinistro ai sensi dell'art. 2054 II comma C.C., poiché la conducente del veicolo convenuto ha violato nell'occasione l'art. 143 del CdS che impone di viaggiare tenendo la destra, e tale violazione al Codice della Strada si può ritenere paritaria rispetto alla riconosciuta responsabilità del passeggero del veicolo attoreo per la violazione dell'art. 157 del CdS, e di conseguenza modificare in tal senso il dispositivo della sentenza impugnata”.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis,
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2339/22, riconosciuta la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro de quo ex art. 2054 II comma C.C., condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore del 50% del danno all'auto così come accertato e riconosciuto dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di causa del giudizio di primo grado e del presente con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe.
In data 21 novembre 2022 perveniva alla Cancelleria il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace.
In data 24 novembre 2022 l'appellante depositava esito della notifica dell'atto di appello alle convenute (non si veda la firma per esteso della convenuta sugli CP_3 CP_4 avvisi di ricevimento) e CP_6
pagina 6 di 18 Con decreto -emesso ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. in data 13 dicembre 2022- la scrivente
Giudicante differiva la prima udienza al 30 marzo 2023.
La convenuta già , costituitasi in data 21 Controparte_1 CP_2 dicembre 2022:
-condivideva appieno le risultanze decisorie del primo grado, richiamando gli esiti delle deposizioni testimoniali e della CTU;
-concludeva chiedendo che l'appello fosse rigettato, con il favore delle spese dei due gradi.
All'udienza del 30 marzo 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, dichiarata la contumacia delle convenute e CP_3 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex CP_6 art. 281 sexies c.p.c. in data 9 maggio 2024.
Con ordinanze emesse in data 3 maggio 2024, 13 giugno 2025 e 14 ottobre 2025 la scrivente Giudicante disponeva rinvio per medesimi incombenti per esigenze di ruolo.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
L'appello è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
1.
La dinamica del sinistro offerta in prime cure dall'odierno appellante è la Pt_1 seguente.
A dire del : Pt_1
-egli parcheggiava in data 28 marzo 2018 l'auto Opel SA targata BH 1009 AB di sua proprietà sul lato sinistro di Via Giulio Cesare Aranzio in Bologna, in direzione via
Berengario da Carpi;
pagina 7 di 18 -il passeggero AN UC ON apriva la portiera e la teneva semiaperta “stretta con la mano destra dovendo prendere dei documenti nel cruscotto”;
-sopraggiungeva dalla direzione opposta la IT targata DW 321 CD di proprietà di e condotta da la quale per la velocità tenuta CP_8 Controparte_6 perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia colpendo la vettura attorea nella portiera, e danneggiandola.
Tale prospettazione, ribadita in sede di appello al fine di vedere inficiata la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, non è coerente con lo stato dei luoghi e ne attesta la poca conoscenza.
Si consideri infatti quanto segue.
1.a.
Per arrivare alla Via Aranzio di Bologna (all'epoca dei fatti a doppio senso di marcia) vi erano due possibilità:
-provenendo da Via Murri, si imboccava la Via Berengario da Carpi, strada a senso unico di marcia nel primo tratto in salita, dopodiché si imboccava la prima laterale a sinistra che
è la Via Aranzio;
-altrimenti, si giungeva nella Via Aranzio dalla parte opposta, cioè dalla Via Tagliacozzi che presa dal basso consente di andare a destra nella Via Rovighi e poi nella Via Molinelli
(con possibilità all'epoca di svolta immediata a destra nella Via Aranzio).
Si è differenziata la descrizione delle modalità di percorrenza della Via Aranzio tra l'epoca del sinistro per cui è causa e l'attualità, perché oggi la Via Aranzio è a senso unico cioè può essere imboccata solo dalla Via Berengario da Carpi.
1.b.
Dal modulo di constatazione amichevole compilato a mano (c.d. CID), sottoscritto sia dal sia dalla e non contestato nella sua oggettività neppure da Pt_1 CP_6
pagina 8 di 18 emerge che al momento dell'urto fra le due vetture, cioè fra quella di proprietà CP_1 del (la Opel SA) e quella di proprietà della la IT C3): Pt_1 CP_3
-la Opel SA di proprietà del si trovava parcheggiata sulla sinistra, ferma, Pt_1 con gli sportelli lato passeggero anteriore dx e lato posteriore dx esposti verso la Via
Aranzio; quindi tale auto doveva per forza essere arrivata dalla Via Berengario da Carpi (e non viceversa come sostenuto dal ) perché solo così poteva trovarsi col muso Pt_1 verso la Via Tagliacozzi, avendo il lato destro esposto verso la via Aranzio;
se, come erroneamente sostenuto dal , la Opel SA avesse avuto direzione Via Pt_1
Berengario da Carpi, gli sportelli esposti verso la Via Aranzio sarebbero stati quelli di sinistra (lato conducente e posteriore); ma è invece pacifico che lo sportello della CP_9 rimasto danneggiato era quello anteriore destro (in tal senso si veda il modulo CAI,
[...] riquadro 10, ove risulta disegnata una X nel punto della danneggiato, CP_9 corrispondente allo sportello anteriore destro lato passeggero);
-la IT C3 arrivava dalle spalle della Opel SA cioè proveniva dalla Via Berengario da Carpi con direzione Via Tagliacozzi;
-al momento del passaggio della IT C3, vi erano come sempre vari cassonetti CP_10 collocati sul lato destro andando verso la via Tagliacozzi;
-sempre al momento del passaggio della IT C3, vi era una vettura parcheggiata in doppia fila a destra verso la fine della fila dei cassonetti;
tale dato si desume CP_10 inequivocabilmente dal grafico che compare nel riquadro 13 del modulo CAI.
Il disegno del luogo del sinistro è coerente con le osservazioni redatte dalla CP_6 nel citato modulo, riquadro 14: “Per evitare una macchina parcheggiata sulla destra mi spostavo alla mia sinistra, mentre il veicolo B, parcheggiato alla mia sinistra, apriva la portiera”.
In tal modo la ebbe a rimarcare in tempi non sospetti la concomitanza CP_6 cronologica tra il proprio passaggio (con spostamento a sinistra necessitato dalla presenza dell'auto di terzi parcheggiata in doppia fila sul lato destro) e l'apertura dello sportello anteriore destro lato passeggero della Opel SA parcheggiata sulla pubblica via.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione pagina 9 di 18 amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo” (Cass. 8214/2013).
Ciò significa che, ove mai fossero desumibili dichiarazioni confessorie della CP_6 contenute nel c.d. CID (ma non si vede come), le stesse non sarebbero opponibili ad poiché provengono non dal responsabile civile proprietario del mezzo IT CP_1
C3 (che è la litisconsorte necessario) bensì dalla conducente che è CP_3 CP_6 litisconsorte facoltativo).
La convenuta n sede di interrogatorio formale non si è contraddetta rispetto a CP_6 quanto scritto sul CID, in quanto (a parte l'incongruenza consistita nel confermare la circostanza introdotta erroneamente dal , in forza della quale l'Opel SA Pt_1 sarebbe stata parcheggiata a sinistra “direzione Via Berengario da Carpi”: v. retro):
-ha dichiarato che, mentre passava alla guida della IT C3, si apriva la portiera della
Opel SA, a conferma della concomitanza fra il suo passaggio e l'apertura dello sportello;
-ha dichiarato di essersi “spostata un po' verso il centro della carreggiata perché c'era una macchina di ostacolo più avanti, preciso che non c'è la linea di mezzeria perché è una strada molto stretta e a volte per far passare due mezzi insieme si deve far manovra a volte anche ad incastro”, a conferma della presenza della vettura parcheggiata in doppia fila presso i cassonetti;
CP_10
-ha confermato il CID mostratole.
2.
Se si va a esaminare il riquadro 5 del c.d. CID, si potrà evincere che i due compilatori cioè il e la on indicavano testimoni oculari. Pt_1 CP_6
E' allora peculiare che in prima grado sia citato dal sia Testimone_1 Pt_1 [...] citato da si siano messi a rendere dichiarazioni come se fossero Testimone_2 CP_1 stati testi oculari presenti sul posto.
Dunque, non ci si può meravigliare che entrambe le deposizioni soffrano di incongruenze narrative. pagina 10 di 18 2.a.
Il teste (qualificatosi disoccupato): Tes_1
§ innanzitutto ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava sul posto per fare una consegna presso Villa AZcorati, e ha aggiunto di trovarsi fermo nei pressi dei cassonetti a destra della strada “a piedi con direzione Murri”; orbene, non si comprende la ragione per cui il doveva trovarsi proprio in quel Tes_1 punto a osservare la scena, dato che doveva fare una consegna (non si sa di cosa, non si sa a chi) a Villa AZcorati;
se egli doveva fare la consegna, era per lui del tutto inutile fermarsi proprio sul luogo del sinistro, visto che si tratta di una zona residenziale senza bar o negozi su strada;
§ in secondo luogo, rispondendo sul capitolo 2 attoreo ha dichiarato di non sapere se lo sportello della fosse aperto o meno, ma poi ha confermato il capitolo 3 attoreo CP_9 laddove gli si chiedeva di dire se fosse vero che la er effetto della “velocità CP_6 tenuta perdeva il controllo del veicolo e invadeva il senso opposto di marcia e colpiva la
Opel attorea nella portiera”; orbene, al teste non è consentito ricordare a proprio piacimento solo alcune cose e Tes_1 altre no: se egli, come sostiene, si trovava proprio in quel posto, proprio a quell'ora, a guardare la strada, avrebbe dovuto vedere sia le condizioni dello sportello al momento dell'urto sia le modalità di passaggio della invece che ricordare CP_6 selettivamente solo alcune cose piuttosto che altre;
inoltre, le dichiarazioni rese dal teste sono incongrue anche laddove egli ha Tes_1 confermato la invasione dell'opposto senso di marcia da parte della infatti, CP_6 già per come descritto dalla parte attrice, e come obiettivamente risulta dal CID, la CP_9 era parcheggiata sul lato sinistro nell'area disabili e quindi non stava impegnando
[...] alcuna corsia di marcia;
dunque, va escluso in radice che la potesse avere CP_6 invaso la opposta corsia di marcia, che era libera;
vero è invece che la CP_6
(provenendo dalla Via Berengario da Carpi) stava passando lungo la Via Aranzio, trovandosi a sinistra l'auto Opel SA ferma e parcheggiata col muso verso la Via
Tagliacozzi, e a destra la vettura di terzi parcheggiata in doppia fila.
pagina 11 di 18 Da ciò deriva la inattendibilità del teste sia laddove ha affermato che la Tes_1 ndava a velocità sostenuta, sia laddove ha ipotizzato la perdita di controllo CP_6 del veicolo da parte della sia laddove ha dichiarato che la CP_6 CP_6
“invadeva” il senso opposto di marcia.
2.b.
Il in sede di esame testimoniale ha dichiarato di conoscere la erché Tes_2 CP_6 aveva “lavorato quale elettricista presso la sua abitazione”, e di avere assistito al sinistro perché doveva “fare un preventivo in zona” e si trovava “dietro al veicolo della
. CP_6
Orbene, si ha a che fare con una serie di “coincidenze” concomitanti e del tutto peculiari, offerte in modo poco attendibile dallo stesso Tes_2
Appare infatti poco credibile che il solo asserito elettricista, possa essersi trovato Tes_2 sul posto proprio dietro la (per la quale in passato avrebbe fatto un non CP_6 chiarito preventivo) mentre questa imboccava e percorreva la Via Aranzio.
Appare altresì poco credibile che il possa avere visto la dinamica del sinistro, Tes_2 dato che si trovava a suo dire dietro l'auto IT condotta dalla cioè con CP_6 visuale praticamente azzerata.
Appare infine inspiegabile che la che a dire del lo conosceva, una CP_6 Tes_2 volta verificatosi il sinistro e una volta apprestatasi a redigere il CID non si sia premurata di indicare nel riquadro 5-testimoni il nominativo del salvo ricordarsi della sua Tes_2 esistenza in seguito, segnalandolo ad in vista della costituzione in giudizio della CP_1
Compagnia (si veda la dichiarazione scritta del senza data, prodotta da Tes_2
in prime cure sub documento 1). CP_2
Alla luce di tutto ciò, non rileva a livello probatorio che il possa aver reso una Tes_2 ricostruzione del sinistro in forza della quale il passeggero della Opel SA avrebbe aperto improvvisamente lo sportello mentre sopraggiungeva l'auto condotta dalla CP_6
pagina 12 di 18 3.
Così depurato il campo decisorio dalle anomalie descritte, non resta che affrontare la vicenda tenendo conto delle regole di valutazione dettate dall'articolo 2054 c.c. e delle risultanze della CTU cinematica svolta in primo grado (poggianti sullo stato dei luoghi e sulla disamina del modello CAI), fatte proprie dal Giudice di prime cure.
3.a.
Per come verificatosi il sinistro (urto auto/auto), al caso di specie si applica la regola dettata dall'articolo 2054 co. 1 c.c., in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di responsabilità del conducente è relativa (iuris tantum), cioè è prevista sino a prova contraria.
In primo grado il ha invocato l'esclusiva responsabilità della er Pt_1 CP_6
l'occorso (a suo dire, la ndava troppo forte e perdeva il controllo del mezzo CP_6 andando a occupare l'altra corsia, cosicché urtava lo sportello dell'Opel Astra che era già aperto).
In sede di appello, il è passato a invocare la pari responsabilità del proprio Pt_1 passeggero (che non prestava attenzione nell'aprire lo sportello) e della che CP_6 viaggiava non tenendo la destra).
3.b.
Grazie anche alle risultanze della CTU cinematica svolta in prime cure è possibile pervenire anche in questa sede a un risultato decisorio in forza del quale:
-la responsabilità per l'occorso va interamente addebitata al (id est al suo Pt_1 passeggero);
pagina 13 di 18 -la condotta di guida della eve considerarsi giustificata nel contesto venutosi CP_6
a determinare, essendo addebitabile tutta la responsabilità per l'occorso al fatto del passeggero della Opel SA.
Come condivisibilmente evidenziato dal CTU:
-la Via Aranzio, lunga circa 100 metri, era a carreggiata unica percorribile in entrambi i sensi, senza segnaletica orizzontale a delimitazione delle due corsie;
-in prossimità del punto del sinistro, collocabile all'altezza del civico 4 della Via Aranzio, la sede stradale misura 8,5 metri;
-provenendo dalla Via Berengario da Carpi vi era divieto di parcheggio sulla destra;
-la carreggiata effettivamente percorribile si riduceva per la presenza di un punto di raccolta dell'immondizia a destra, e per la possibilità che vi fossero veicoli in sosta irregolare a destra (in concreto verificatasi anche nel caso di specie, vedasi modello CAI laddove nel grafico risulta indicata la presenza di un'auto parcheggiata in doppia fila);
-in corrispondenza della raccolta rifiuti vi era a sinistra uno stallo per invalidi con striscia gialla a terra e segnaletica verticale (sappiamo che tale stallo veniva occupato dal nel momento in cui egli parcheggiava la Opel SA subito prima del Pt_1 sinistro);
-in concreto, la sezione stradale a disposizione tra la segnaletica orizzontale dello stallo della sosta e la raccolta dell'immondizia era pari a 4,4 metri circa;
-per prassi e per la conformazione della strada, i veicoli che imboccano la Via Aranzio tendono a stare spostati verso il centro della strada;
come condivisibilmente chiarito dal
CTU, “Tale comportamento è giustificato dalla ristrettezza della carreggiata, dall'assenza di striscia di mezzeria e dai franchi laterali di sicurezza che un automobilista osserva prudenzialmente nella percorrenza di passaggi stretti”; dovendosi per franchi laterali intendere le aree di spazio lasciate libere per ragioni di sicurezza durante il passaggio del veicolo su strada, al fine di evitare il contatto con ostacoli a lato del veicolo;
-i danni ai veicoli, desumibili dalle fotografie a disposizione del CTU e dal modulo CAI, erano presenti nella fiancata anteriore sinistra della IT C3 e lungo la portiera anteriore destra dell' come chiarito dal CTU con riferimento ai danni patiti dall' CP_9 CP_9
“I danni sono concentrati sulla portiera sottoposta ad una sollecitazione diretta
[...] applicata sul bordo esterno marcatamente slabbrato. La portiera è stata soggetta ad una
pagina 14 di 18 estroflessione, provata dalla rottura del perno fermoporta, e ad uno spostamento verso il parafango, con ammaccatura della lamiera”.
Tenuto conto di tutto ciò, il CTU ha condivisibilmente giustificato la condotta della a quale: a) una volta giunta nella Via Aranzio venendo dalla Via Berengario CP_6 da Carpi, a causa della ristrettezza della carreggiata libera a disposizione si poneva in centro strada;
b) attesa la presenza (come da modello CAI) di una vettura ferma sulla destra, per evitarla si spostava sulla sinistra;
c) in tale contesto, mentre la i CP_6 approssimava alla Opel Astra parcheggiata nello stallo dei disabili, il passeggero di questa apriva la portiera anteriore destra senza assicurarsi che non vi fossero veicoli in transito sulla stretta via, cosicché lo sportello veniva inevitabilmente colpito dalla IT C3; d) la posizione della lla guida della IT C3 (spostata quasi del tutto a sinistra) CP_6 risulta “giustificata in quanto necessaria al sorpasso di un veicolo fermo in carreggiata in doppia fila”.
Occorre a questo punto rimarcare quanto segue.
Il prima dell'urto aveva commesso violazioni al Codice della Strada in quanto Pt_1 aveva parcheggiato la Opel SA in uno spazio riservato ai disabili, oltretutto contromano.
In tal modo, la Opel SA era collocata col muso verso la Via Tagliacozzi, cosicché il passeggero nell'accingersi ad aprire il proprio sportello dava le spalle ai veicoli in arrivo dalla Via Berengario da Carpi.
Ma, proprio in quanto si aveva a che fare con una via a doppia percorrenza, e proprio in quanto il veicolo era stato arditamente parcheggiato contromano, il passeggero avrebbe dovuto girarsi per vedere se stava arrivando un veicolo, o almeno avrebbe dovuto guardare nello specchietto retrovisore, prima di aprire lo sportello.
Nel caso di specie, evidentemente il passeggero omise del tutto tali doverosi accorgimenti, così ponendo egli solo la condizione per il verificarsi del sinistro, aprendo repentinamente lo sportello che andava a intercettare la fiancata sinistra della vettura condotta dalla he stava passando proprio in quel momento. CP_6
pagina 15 di 18 3.c.
Infine, occorre valorizzare anche le pertinenti osservazioni alla CTU, redatte dal perito nominato da quale proprio consulente di parte in prime cure. Persona_3 CP_1
Alle pagine 10-11 delle proprie puntuali osservazioni il CTP ha analizzato il tipo di Per_3 danni alla portiera della e alla IT C3, evidenziando: CP_9
-che il primo punto di applicazione della forza d'urto inferta dalla IT è da rinvenire nella parte laterale anteriore sinistra di detta vettura, con successiva estensione alla fiancata sinistra;
-che, se la portiera della Opel SA fosse stata già aperta al momento del sinistro, allora la
IT avrebbe urtato la portiera già aperta con la sua parte frontale, non con quella laterale;
-che quindi, atteso il tipo di danni rilevati, se ne deve inferire che il passeggero della CP_9 aprì la portiera quando la IT era già affiancata;
[...]
-che nulla faceva presagire l'apertura della portiera;
-che le manovre della evono considerarsi coerenti con lo stato dei luoghi e CP_6 con il contesto della strada in quel momento.
3.d.
Va quindi escluso qualsivoglia contributo causale della per l'occorso: CP_6
l'apertura della portiera lato passeggero della fu improvvisa e imprevedibile, e CP_9 la che non stava effettuando manovre ingiustificate) non poté evitarla. CP_6
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute da nel CP_1 giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante . Pt_1
pagina 16 di 18 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (Tabella
2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le prime due fasi, e quindi euro 425,00 + euro 425,00; valori minimi per le altre due fasi, e quindi euro 425,50 + euro 425,50) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
2.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla legge n. 228/2012, art. 1 comma 17, "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
La novella si applica senz'altro al presente giudizio di appello, instaurato nel 2022.
Giova evidenziare che il contributo unificato conserva la propria natura tributaria anche relativamente al predetto raddoppio, “atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo” (Cass.
S.U. 9938/2014).
E' anche opportuno sottolineare che, a seguito della novella in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, “il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali pagina 17 di 18 trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti
… per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (così Cass. 5955/2014, la quale in motivazione ha specificato che “tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio: a tanto ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio”).
Pertanto, visto che l'appello è stato interamente rigettato, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'articolo 13 comma 1 bis citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Bologna n. 2339/2022; pertanto conferma detta sentenza.
• Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
già delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 CP_2 liquidano in euro 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se dovuta.
• Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Bologna il 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Paola Matteucci
pagina 18 di 18