CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 1
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2024, n. 34395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34395 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
1 аю ш си а Н 34395-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE асп Composta da Sezloor Sent. n. sez - Presidente - LD TO UP - 23/05/2024 - Relatore - TO OR LB NT R.G.N. 36052/2023 EP OV FA NI Deposit in Cancelleda ha pronunciato la seguente 12 SFT 2024 SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LA AR, nata a [...] il [...] IL FUNZIO Luana 2. LI LE, nato ad [...] il [...] 3. IC EP, nato ad [...] il [...] 4. IN ME, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AR LA, LE LI e M EP IC e ME IN, riqualificando il reato per i primi tre, て concedendo le circostanze attenuanti generiche al quarto e rideterminando, riducendola, la pena per tutti e quattro. Precisamente, la Corte d'appello ha ritenuto che: a) AR LA, LE LI e EP IC siano concorsi in un'associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità, la prima quale organizzatrice, gli altri due quali partecipi, dal gennaio 2005 a luglio 2006, condannando la prima a quattro anni e sei mesi di reclusione e gli altri due a quattro anni di reclusione;
b) ME IN sia concorso in altra associazione finalizzata al narcotraffico come partecipe, e precisamente come corriere, dal gennaio 2005 a luglio 2006, condannandolo alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. AR LA, LE LI e EP IC hanno rinunciato alla prescrizione.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AR LA, con atto a firma dell'Avvocato Angelo Dibenedetto, LE LI, con atto a firma dell'Avvocato Filippo Castellaneta, EP IC, con atto a firma dell'Avvocato Nicola OR, e ME IN, con atto a firma dell'Avvocato Angelo Dibenedetto.
3. Il ricorso di AR LA è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha attribuito a AR LA il ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico alla stessa contestata, perché ha affermato che la stessa avrebbe gestito le trattative per l'acquisito della droga, impartito disposizioni sulle modalità di prelievo ed occultamento della stessa e ripartito i ricavi, senza però dare alcuna indicazione delle condotte concretamente poste in essere dalla stessa in esplicazione di tali attività. Si aggiunge che la donna, in molte occasioni, si è recata personalmente a consegnare la dose al tossicodipendente, evidenziando quindi di compiere un'attività meramente esecutiva.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è incorsa in contraddizione perché ha ritenuto che la condotta processuale ampiamente collaborativa sarebbe minusvalente rispetto alla gravità dei fatti, sebbene, poi, abbia riqualificato la condotta associativa in termini di lieve entità, ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si aggiunge che non M è corretto ritenere la scelta collaborativa strumentale al conseguimento 2 dell'indulto, perché l'attuale ricorrente ha già beneficato di tale misura, come si evince dal casellario giudiziale.
4. Il ricorso di LE LI è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non ha considerato il comportamento pienamente collaborativo dell'attuale ricorrente, che ha rinunciato alla prescrizione, né la mancata commissione di ulteriori reati dopo i fatti in contestazione. Si aggiunge che è meramente apodittica l'affermazione secondo cui la scelta collaborativa sarebbe strumentale all'applicazione dell'indulto, perché questo presuppone l'esistenza di specifiche condizioni, non accertate nel caso di specie.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che la sentenza impugnata ha applicato la pena di quattro anni di reclusione, ossia una pena prossima al massimo consentito, in quanto l'art. 416 cod. pen., al secondo comma, prevede una cornice edittale compresa tra uno e cinque anni di reclusione, limitandosi ad affermare che la stessa è «congrua», e, quindi, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
5. Il ricorso di EP IC è articolato in unico motivo. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che la sentenza impugnata ha individuato la pena da irrogare, anche negando le circostanze attenuanti generiche, senza indicare i criteri seguiti, ed omettendo di considerare il comportamento collaborativo dell'attuale ricorrente, caratterizzato dalla rinuncia alla prescrizione, nonché il ruolo del medesimo all'interno del gruppo criminale.
6. Il ricorso di ME IN è articolato in unico motivo. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata non ha considerato la lieve entità delle singole cessioni, l'assenza di un giro d'affari elevato, il mancato acquisto di consistenti quantitativi di droga dai fornitori, e, in generale, la sussistenza delle medesime condizioni che l'hanno indotta a riqualificare a norma dell'art. 74, "시 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 l'associazione diretta da AR LA. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, i ricorsi di AR LA, LE LI e EP IC sono fondati nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso di ME IN è inammissibile.
2. Le censure esposte nel ricorso di AR LA sono inammissibili in relazione al primo motivo e fondate, invece, con riguardo al secondo motivo.
2.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'assenza di precise indicazioni in ordine alle condotte rilevati a tal proposito, e l'omessa considerazione dello svolgimento di attività meramente esecutive da parte della stessa. Le stesse sono manifestamente infondate. Come osservato in giurisprudenza, il ruolo di organizzatore spetta senz'altro a chi coordina il contributo degli associati (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 01, e Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737 – 01). Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia che, secondo quanto risulta dalle conversazioni intercettate, AR LA: a) era la referente del gruppo verso l'esterno con gli acquirenti;
b) decideva il luogo delle cessioni;
c) contattava gli acquirenti e veniva contattata dagli acquirenti quando gli stessi erano fermati dalle Forze dell'Ordine per ricevere spiegazioni su quanto dai medesimi riferito agli investigatori;
d) impartiva disposizioni ai sodali IC e LI, al primo con riguardo all'effettuazione delle consegne e al secondo in ordine al procacciamento di nuovo stupefacente;
e) "autorizzava" il sodale LI a fermarsi nelle consegne per svolgere altre attività di interesse del gruppo. Può quindi concludersi che la sentenza impugnata ha evidenziato con chiarezza che AR LA svolgeva in modo stabile anche l'attività di coordinamento degli associati, ossia quell'attività tipicamente integrante il ruolo di organizzatore di un'associazione per delinquere.
2.2. Le censure formulate nel secondo motivo contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la contraddittorietà e l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata. Le censure sono fondate. In primo luogo, è evidente la contraddizione tra la riqualificazione del fatto associativo a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'affermazione la gravità dello stesso. M della sentenza impugnata, del tutto assertiva e non circostanziata, che valorizza 4 In secondo luogo, l'affermazione che la rinuncia alla prescrizione, nella specie, è funzionale al conseguimento dell'indulto risulta semplicemente enunciata dalla Corte d'appello, senza ulteriori indicazioni. Va poi rilevato che la compatibilità, in linea generale, dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in funzione della valorizzazione di non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dell'imputato, è una affermazione costante della giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165 - 01). Ancora, occorre sottolineare che la rinuncia alla prescrizione, pur essendo evenienza successiva alla condotta delittuosa, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, è sicuramente fatto valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto elemento rilevante a norma dell'art. 133, secondo comma, n. 3), cod. pen.
3. Le censure enunciate nei ricorsi di LE LI e EP IC sono fondate. Le stesse contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
3.1. Per quanto concerne le circostanze attenuanti generiche, è sufficiente richiamare quanto esposto in precedenza nel § 2.2 con riferimento alle analoghe censure di AR LA, ed aggiungere che, anzi, sia LI, sia IC sono stati ritenuti meri partecipi dell'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. Per quanto attiene alla determinazione della pena, poi, va rilevato che la stessa è stata fissata in quattro anni di reclusione, siccome ritenuta congrua in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Può quindi rilevarsi che la sanzione è stata quantificata in misura nettamente superiore alla media edittale, posto che l'art. 416, secondo comma, cod. pen. prevede la sanzione della reclusione da uno a cinque anni, e sulla base di una motivazione estremamente sintetica. Ora, secondo l'indirizzo più volte enunciato in giurisprudenza, l'irrogazione di pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica una motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01, e Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 01). 5 Può aggiungersi, inoltre, che la sentenza impugnata non ha minimamente spiegato perché è irrilevante, o pressoché tale, l'atteggiamento collaborativo dei due ricorrenti, manifestato attraverso la rinuncia alla prescrizione.
4. Le censure proposte nel ricorso di ME IN sono inammissibili. Le stesse contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che il sodalizio cui apparteneva il medesimo effettuava cessioni di lieve entità, non aveva un giro di affari elevato e non risulta acquistasse consistenti quantitativi di droga dai fornitori. La sentenza impugnata, in particolare, osserva che: a) il ruolo di ME IN era quello di corriere, il quale trasportava la droga dai fornitori al "deposito" dell'associazione; b) il gruppo di riferimento aveva un significativo numero di acquirenti ed era in grado di rifornire anche persone dedite allo spaccio;
c) una perquisizione effettuata nel "deposito" del gruppo ha consentito di accertare la contestuale presenza di 36 grammi di cocaina, di 555 grammi di eroina e di 3 Kg. di marijuana, oltre a sostanza da taglio e ad una bilancina di precisione. Sulla base dell'indicazione di tali elementi di fatto, e in particolare della valorizzazione dei dati concernenti la materiale disponibilità di significativi quantitativi di droga e la rete dei cessionari, deve ritenersi incensurabile la valutazione della Corte d'appello laddove ha escluso che l'associazione alla quale ha partecipato ME IN possa ritenersi costituita per commettere fatti di lieve entità.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di LE LI e EP IC, nonché del secondo motivo del ricorso di AR LA. Le censure proposte nel primo motivo del ricorso di AR LA sono inammissibili. Il ricorso di ME IN deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio: a) nei confronti di LE LI e EP IC, sia nella parte relativa alla determinazione della pena base, sia nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
b) nei confronti di AR LA esclusivamente nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le restanti censure enunciate nel ricorso di AR LA sono inammissibili. Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità della medesima, alla qualificazione della sua condotta come "organizzatrice", ed alla pena base di quattro anni e sei mesi di reclusione alla stessa inflitta, ferma restando la necessità di verificare se le debbano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. M 6 ८ L'assenza di ulteriori censure nei ricorsi di LE LI e EP IC rende irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità dei medesimi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ME IN segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5.2. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d'appello di Bari, quindi, accerterà: a) nei confronti di AR LA, se, ferma restando la pena-base, siano da riconoscere alla stessa le circostanze attenuanti generiche. A tal fine, valuterà tutti gli elementi potenzialmente rilevanti, e, in particolare, e specificamente, il comportamento costituito dalla rinuncia alla prescrizione, oltre che a numerosi motivi di appello, indicando compiutamente le ragioni della eventuale irrilevanza di tale dato, ed evitando inoltre di incorrere nei vizi indicati in precedenza al § 2.2; b) nei confronti di LE LI e di EP IC, se siano da riconoscere agli stessi le circostanze attenuanti generiche, nonché quale sia la corretta pena-base. A tal fine, valuterà tutti gli elementi potenzialmente rilevanti, e, in particolare, e specificamente, il comportamento costituito dalla rinuncia alla prescrizione, oltre che a numerosi motivi di appello, indicando compiutamente le ragioni della eventuale irrilevanza di tale dato, evitando inoltre di incorrere nei vizi indicati in precedenza ai §§ 3.1 e 3.2. All'esito del giudizio sui capi e punti sopra precisati, il Giudice del rinvio, eventualmente, rideterminerà il trattamento sanzionatorio nei confronti di AR LA, LE LI e EP IC, nei limiti precisati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA AR, LI LE e IC EP limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di LA AR nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di IN ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO TO OR Autors beh プ "Deep Luanaly
udita la relazione svolta dal consigliere TO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AR LA, LE LI e M EP IC e ME IN, riqualificando il reato per i primi tre, て concedendo le circostanze attenuanti generiche al quarto e rideterminando, riducendola, la pena per tutti e quattro. Precisamente, la Corte d'appello ha ritenuto che: a) AR LA, LE LI e EP IC siano concorsi in un'associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità, la prima quale organizzatrice, gli altri due quali partecipi, dal gennaio 2005 a luglio 2006, condannando la prima a quattro anni e sei mesi di reclusione e gli altri due a quattro anni di reclusione;
b) ME IN sia concorso in altra associazione finalizzata al narcotraffico come partecipe, e precisamente come corriere, dal gennaio 2005 a luglio 2006, condannandolo alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. AR LA, LE LI e EP IC hanno rinunciato alla prescrizione.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AR LA, con atto a firma dell'Avvocato Angelo Dibenedetto, LE LI, con atto a firma dell'Avvocato Filippo Castellaneta, EP IC, con atto a firma dell'Avvocato Nicola OR, e ME IN, con atto a firma dell'Avvocato Angelo Dibenedetto.
3. Il ricorso di AR LA è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha attribuito a AR LA il ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico alla stessa contestata, perché ha affermato che la stessa avrebbe gestito le trattative per l'acquisito della droga, impartito disposizioni sulle modalità di prelievo ed occultamento della stessa e ripartito i ricavi, senza però dare alcuna indicazione delle condotte concretamente poste in essere dalla stessa in esplicazione di tali attività. Si aggiunge che la donna, in molte occasioni, si è recata personalmente a consegnare la dose al tossicodipendente, evidenziando quindi di compiere un'attività meramente esecutiva.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è incorsa in contraddizione perché ha ritenuto che la condotta processuale ampiamente collaborativa sarebbe minusvalente rispetto alla gravità dei fatti, sebbene, poi, abbia riqualificato la condotta associativa in termini di lieve entità, ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si aggiunge che non M è corretto ritenere la scelta collaborativa strumentale al conseguimento 2 dell'indulto, perché l'attuale ricorrente ha già beneficato di tale misura, come si evince dal casellario giudiziale.
4. Il ricorso di LE LI è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non ha considerato il comportamento pienamente collaborativo dell'attuale ricorrente, che ha rinunciato alla prescrizione, né la mancata commissione di ulteriori reati dopo i fatti in contestazione. Si aggiunge che è meramente apodittica l'affermazione secondo cui la scelta collaborativa sarebbe strumentale all'applicazione dell'indulto, perché questo presuppone l'esistenza di specifiche condizioni, non accertate nel caso di specie.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che la sentenza impugnata ha applicato la pena di quattro anni di reclusione, ossia una pena prossima al massimo consentito, in quanto l'art. 416 cod. pen., al secondo comma, prevede una cornice edittale compresa tra uno e cinque anni di reclusione, limitandosi ad affermare che la stessa è «congrua», e, quindi, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
5. Il ricorso di EP IC è articolato in unico motivo. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che la sentenza impugnata ha individuato la pena da irrogare, anche negando le circostanze attenuanti generiche, senza indicare i criteri seguiti, ed omettendo di considerare il comportamento collaborativo dell'attuale ricorrente, caratterizzato dalla rinuncia alla prescrizione, nonché il ruolo del medesimo all'interno del gruppo criminale.
6. Il ricorso di ME IN è articolato in unico motivo. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata non ha considerato la lieve entità delle singole cessioni, l'assenza di un giro d'affari elevato, il mancato acquisto di consistenti quantitativi di droga dai fornitori, e, in generale, la sussistenza delle medesime condizioni che l'hanno indotta a riqualificare a norma dell'art. 74, "시 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 l'associazione diretta da AR LA. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, i ricorsi di AR LA, LE LI e EP IC sono fondati nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso di ME IN è inammissibile.
2. Le censure esposte nel ricorso di AR LA sono inammissibili in relazione al primo motivo e fondate, invece, con riguardo al secondo motivo.
2.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'assenza di precise indicazioni in ordine alle condotte rilevati a tal proposito, e l'omessa considerazione dello svolgimento di attività meramente esecutive da parte della stessa. Le stesse sono manifestamente infondate. Come osservato in giurisprudenza, il ruolo di organizzatore spetta senz'altro a chi coordina il contributo degli associati (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 01, e Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737 – 01). Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia che, secondo quanto risulta dalle conversazioni intercettate, AR LA: a) era la referente del gruppo verso l'esterno con gli acquirenti;
b) decideva il luogo delle cessioni;
c) contattava gli acquirenti e veniva contattata dagli acquirenti quando gli stessi erano fermati dalle Forze dell'Ordine per ricevere spiegazioni su quanto dai medesimi riferito agli investigatori;
d) impartiva disposizioni ai sodali IC e LI, al primo con riguardo all'effettuazione delle consegne e al secondo in ordine al procacciamento di nuovo stupefacente;
e) "autorizzava" il sodale LI a fermarsi nelle consegne per svolgere altre attività di interesse del gruppo. Può quindi concludersi che la sentenza impugnata ha evidenziato con chiarezza che AR LA svolgeva in modo stabile anche l'attività di coordinamento degli associati, ossia quell'attività tipicamente integrante il ruolo di organizzatore di un'associazione per delinquere.
2.2. Le censure formulate nel secondo motivo contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la contraddittorietà e l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata. Le censure sono fondate. In primo luogo, è evidente la contraddizione tra la riqualificazione del fatto associativo a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'affermazione la gravità dello stesso. M della sentenza impugnata, del tutto assertiva e non circostanziata, che valorizza 4 In secondo luogo, l'affermazione che la rinuncia alla prescrizione, nella specie, è funzionale al conseguimento dell'indulto risulta semplicemente enunciata dalla Corte d'appello, senza ulteriori indicazioni. Va poi rilevato che la compatibilità, in linea generale, dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in funzione della valorizzazione di non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dell'imputato, è una affermazione costante della giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165 - 01). Ancora, occorre sottolineare che la rinuncia alla prescrizione, pur essendo evenienza successiva alla condotta delittuosa, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, è sicuramente fatto valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto elemento rilevante a norma dell'art. 133, secondo comma, n. 3), cod. pen.
3. Le censure enunciate nei ricorsi di LE LI e EP IC sono fondate. Le stesse contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
3.1. Per quanto concerne le circostanze attenuanti generiche, è sufficiente richiamare quanto esposto in precedenza nel § 2.2 con riferimento alle analoghe censure di AR LA, ed aggiungere che, anzi, sia LI, sia IC sono stati ritenuti meri partecipi dell'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. Per quanto attiene alla determinazione della pena, poi, va rilevato che la stessa è stata fissata in quattro anni di reclusione, siccome ritenuta congrua in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Può quindi rilevarsi che la sanzione è stata quantificata in misura nettamente superiore alla media edittale, posto che l'art. 416, secondo comma, cod. pen. prevede la sanzione della reclusione da uno a cinque anni, e sulla base di una motivazione estremamente sintetica. Ora, secondo l'indirizzo più volte enunciato in giurisprudenza, l'irrogazione di pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica una motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01, e Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 01). 5 Può aggiungersi, inoltre, che la sentenza impugnata non ha minimamente spiegato perché è irrilevante, o pressoché tale, l'atteggiamento collaborativo dei due ricorrenti, manifestato attraverso la rinuncia alla prescrizione.
4. Le censure proposte nel ricorso di ME IN sono inammissibili. Le stesse contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che il sodalizio cui apparteneva il medesimo effettuava cessioni di lieve entità, non aveva un giro di affari elevato e non risulta acquistasse consistenti quantitativi di droga dai fornitori. La sentenza impugnata, in particolare, osserva che: a) il ruolo di ME IN era quello di corriere, il quale trasportava la droga dai fornitori al "deposito" dell'associazione; b) il gruppo di riferimento aveva un significativo numero di acquirenti ed era in grado di rifornire anche persone dedite allo spaccio;
c) una perquisizione effettuata nel "deposito" del gruppo ha consentito di accertare la contestuale presenza di 36 grammi di cocaina, di 555 grammi di eroina e di 3 Kg. di marijuana, oltre a sostanza da taglio e ad una bilancina di precisione. Sulla base dell'indicazione di tali elementi di fatto, e in particolare della valorizzazione dei dati concernenti la materiale disponibilità di significativi quantitativi di droga e la rete dei cessionari, deve ritenersi incensurabile la valutazione della Corte d'appello laddove ha escluso che l'associazione alla quale ha partecipato ME IN possa ritenersi costituita per commettere fatti di lieve entità.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di LE LI e EP IC, nonché del secondo motivo del ricorso di AR LA. Le censure proposte nel primo motivo del ricorso di AR LA sono inammissibili. Il ricorso di ME IN deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio: a) nei confronti di LE LI e EP IC, sia nella parte relativa alla determinazione della pena base, sia nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
b) nei confronti di AR LA esclusivamente nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le restanti censure enunciate nel ricorso di AR LA sono inammissibili. Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità della medesima, alla qualificazione della sua condotta come "organizzatrice", ed alla pena base di quattro anni e sei mesi di reclusione alla stessa inflitta, ferma restando la necessità di verificare se le debbano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. M 6 ८ L'assenza di ulteriori censure nei ricorsi di LE LI e EP IC rende irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità dei medesimi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ME IN segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5.2. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d'appello di Bari, quindi, accerterà: a) nei confronti di AR LA, se, ferma restando la pena-base, siano da riconoscere alla stessa le circostanze attenuanti generiche. A tal fine, valuterà tutti gli elementi potenzialmente rilevanti, e, in particolare, e specificamente, il comportamento costituito dalla rinuncia alla prescrizione, oltre che a numerosi motivi di appello, indicando compiutamente le ragioni della eventuale irrilevanza di tale dato, ed evitando inoltre di incorrere nei vizi indicati in precedenza al § 2.2; b) nei confronti di LE LI e di EP IC, se siano da riconoscere agli stessi le circostanze attenuanti generiche, nonché quale sia la corretta pena-base. A tal fine, valuterà tutti gli elementi potenzialmente rilevanti, e, in particolare, e specificamente, il comportamento costituito dalla rinuncia alla prescrizione, oltre che a numerosi motivi di appello, indicando compiutamente le ragioni della eventuale irrilevanza di tale dato, evitando inoltre di incorrere nei vizi indicati in precedenza ai §§ 3.1 e 3.2. All'esito del giudizio sui capi e punti sopra precisati, il Giudice del rinvio, eventualmente, rideterminerà il trattamento sanzionatorio nei confronti di AR LA, LE LI e EP IC, nei limiti precisati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA AR, LI LE e IC EP limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di LA AR nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di IN ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO TO OR Autors beh プ "Deep Luanaly