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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 22/07/2025, da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 03/05/1982, con il proc. dom. avv. GADALETA ANNA MARIA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/10/1984, con il proc. dom. avv MANZONI CHRISTIAN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/07/2010 a Solza (BG), in regime di comunione dei beni, Per_ dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e
1 (nata a [...] il [...]), allo stato ancora minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
30/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 02/10/2025 e il 27/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_1 seguito:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2 2) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori in regime di Per_2 Per_1 affidamento condiviso. Il collocamento prevalente è stabilito presso la madre, con conseguente fissazione della residenza anagrafica delle minori presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore può decidere autonomamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in Terno d'isola (BG), Via Casolini 49
a, è attualmente posto in vendita tramite l'agenzia immobiliare “Gabetti di
Calusco d'Adda”, individuata di comune accordo tra i coniugi.
4) Nelle more della vendita dell'immobile i coniugi si impegnano a corrispondere ciascuno il 50% delle rate residuo del mutuo gravante sull'immobile.
5) Il sig. trasferirà la propria residenza entro 15 giorni dalla sentenza di Pt_2 omologa di separazione.
6) Nell'esclusivo interesse delle figlie minori, entrambe le parti si impegnano sin d'ora a ricercare attivamente e con la dovuta diligenza una soluzione abitativa alternativa alla casa familiare posta in vendita, che risulti idonea alle specifiche esigenze delle minori le quali continueranno a vivere con la madre.
7) La moglie continuerà a versare il 50% del costo del finanziamento n.
20222167535035 acceso per l'acquisto dei nuovi infissi e serramenti della casa familiare, contratto dal marito.
8) Con il ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà, le parti provvederanno prioritariamente all'estinzione del residuo mutuo gravante sull'immobile e del residuo finanziamento relativo agli infissi della casa familiare.
Il ricavato netto, al netto di tutte le spese di vendita, imposte, oneri notarili e di agenzia, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi. La liquidazione avverrà contestualmente al rogito di vendita, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
9) Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni qualvolta lo desideri e previo accordo con la madre, ed in ogni caso: - un weekend alternato dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle ore 17:30 della domenica allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
-
Infrasettimanalmente: il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle
3 ore 21:00 allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- durante le festività natalizie per 5 (cinque) giorni, alternando con la madre il giorno di Natale, NT EF o Capodanno (se le figlie trascorrono il Natale con un genitore, trascorreranno NT EF con l'altro ad anni alterni) nonché durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni, alternando con i genitori il giorno di Pasqua o Pasquetta, il tutto ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale e/o Pasqua, possa trascorrere con loro quelle di Capodanno e/o di Pasquetta o viceversa. - 15 quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la precisazione che, considerato che entrambi i genitori hanno le ferie estive concentrate nelle ultime due settimane di agosto, qualora non possano modificare tale periodo, si alterneranno nell'esercizio del diritto di vacanza con le figlie di anno in anno, iniziando dal padre nell'anno 2025. - Il calendario delle frequentazioni potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori, privilegiando sempre l'interesse superiore delle minori e il loro diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. - I periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare: alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezione prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa. - Se un genitore chiede un cambiamento di programma è responsabile per qualsiasi cura in più relativa alle minori, compresi i costi e il rimborso per le spese aggiuntive provocati dal cambiamento di programma. - Se un genitore ha più di un'ora di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé le figlie, può fare con loro altri piani.
10) Ciascun genitore, in caso di allontanamento con le figlie dall'ordinaria residenza per periodi superiori 2 giorni consecutivi, ha l'obbligo di comunicare all'altro genitore, con almeno sette giorni di anticipo salvo casi di urgenza documentata, l'indirizzo completo del luogo di soggiorno, i recapiti telefonici di reperibilità e la durata prevista della permanenza. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto tramite messaggio di testo, email o comunicazione scritta, in modo da garantire la tracciabilità dell'informazione fornita. Per i viaggi all'estero, la comunicazione dovrà essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo, specificando inoltre l'itinerario di viaggio, i mezzi di trasporto utilizzati e, ove applicabile, la struttura ricettiva presso cui avverrà il soggiorno. Durante tutti i
4 periodi di vacanza e di soggiorno delle figlie presso uno dei genitori, l'altro genitore ha il diritto inderogabile di mantenere contatti telefonici quotidiani con le figlie. I contatti telefonici dovranno avvenire in fascia oraria da concordarsi preventivamente tra i genitori, tenendo conto dei fusi orari in caso di soggiorni all'estero, e comunque in orari compatibili con le esigenze di riposo e le attività delle minori. Il genitore presso cui si trovano le figlie ha l'obbligo di facilitare tali contatti, garantendo la disponibilità di un telefono e la privacy necessaria per lo svolgimento della conversazione. In caso di impossibilità oggettiva al contatto telefonico quotidiano, dovranno essere utilizzati mezzi alternativi di comunicazione quali videochiamate o messaggistica istantanea, sempre nel rispetto dell'età e delle capacità delle minori.
11) Il padre si impegna a versare alla madre un importo mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, pari a euro 250,00 per ciascuna minore. Tale somma sarà versata entro il giorno venti di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato dalla madre. L'assegno sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con prima rivalutazione a decorrere dal mese di gennaio 2026.
12) Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono le figlie, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
13) Dare atto che le spese straordinarie necessarie per figlie e , fino a Per_2 Per_1 quando non saranno autosufficienti, saranno suddivise al 50% tra i genitori (con rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dal genitore che non le sostiene, a seguito di richiesta da inviare a mezzo messaggistica istantanea all'altro e previa esibizione di pezza giustificativa), con la precisazione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b)
5 cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
6 territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14) Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
15) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
16) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa
7 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
17) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo di documenti validi a tal fine anche per le figlie per i periodi di vacanza e studio.
18) Darsi atto che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps sarà ripartito al
50% tra i genitori.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SOLZA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2010, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
NI OD
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 22/07/2025, da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 03/05/1982, con il proc. dom. avv. GADALETA ANNA MARIA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/10/1984, con il proc. dom. avv MANZONI CHRISTIAN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/07/2010 a Solza (BG), in regime di comunione dei beni, Per_ dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e
1 (nata a [...] il [...]), allo stato ancora minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
30/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 02/10/2025 e il 27/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_1 seguito:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2 2) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori in regime di Per_2 Per_1 affidamento condiviso. Il collocamento prevalente è stabilito presso la madre, con conseguente fissazione della residenza anagrafica delle minori presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore può decidere autonomamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in Terno d'isola (BG), Via Casolini 49
a, è attualmente posto in vendita tramite l'agenzia immobiliare “Gabetti di
Calusco d'Adda”, individuata di comune accordo tra i coniugi.
4) Nelle more della vendita dell'immobile i coniugi si impegnano a corrispondere ciascuno il 50% delle rate residuo del mutuo gravante sull'immobile.
5) Il sig. trasferirà la propria residenza entro 15 giorni dalla sentenza di Pt_2 omologa di separazione.
6) Nell'esclusivo interesse delle figlie minori, entrambe le parti si impegnano sin d'ora a ricercare attivamente e con la dovuta diligenza una soluzione abitativa alternativa alla casa familiare posta in vendita, che risulti idonea alle specifiche esigenze delle minori le quali continueranno a vivere con la madre.
7) La moglie continuerà a versare il 50% del costo del finanziamento n.
20222167535035 acceso per l'acquisto dei nuovi infissi e serramenti della casa familiare, contratto dal marito.
8) Con il ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà, le parti provvederanno prioritariamente all'estinzione del residuo mutuo gravante sull'immobile e del residuo finanziamento relativo agli infissi della casa familiare.
Il ricavato netto, al netto di tutte le spese di vendita, imposte, oneri notarili e di agenzia, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi. La liquidazione avverrà contestualmente al rogito di vendita, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
9) Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni qualvolta lo desideri e previo accordo con la madre, ed in ogni caso: - un weekend alternato dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle ore 17:30 della domenica allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
-
Infrasettimanalmente: il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle
3 ore 21:00 allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- durante le festività natalizie per 5 (cinque) giorni, alternando con la madre il giorno di Natale, NT EF o Capodanno (se le figlie trascorrono il Natale con un genitore, trascorreranno NT EF con l'altro ad anni alterni) nonché durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni, alternando con i genitori il giorno di Pasqua o Pasquetta, il tutto ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale e/o Pasqua, possa trascorrere con loro quelle di Capodanno e/o di Pasquetta o viceversa. - 15 quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la precisazione che, considerato che entrambi i genitori hanno le ferie estive concentrate nelle ultime due settimane di agosto, qualora non possano modificare tale periodo, si alterneranno nell'esercizio del diritto di vacanza con le figlie di anno in anno, iniziando dal padre nell'anno 2025. - Il calendario delle frequentazioni potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori, privilegiando sempre l'interesse superiore delle minori e il loro diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. - I periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare: alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezione prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa. - Se un genitore chiede un cambiamento di programma è responsabile per qualsiasi cura in più relativa alle minori, compresi i costi e il rimborso per le spese aggiuntive provocati dal cambiamento di programma. - Se un genitore ha più di un'ora di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé le figlie, può fare con loro altri piani.
10) Ciascun genitore, in caso di allontanamento con le figlie dall'ordinaria residenza per periodi superiori 2 giorni consecutivi, ha l'obbligo di comunicare all'altro genitore, con almeno sette giorni di anticipo salvo casi di urgenza documentata, l'indirizzo completo del luogo di soggiorno, i recapiti telefonici di reperibilità e la durata prevista della permanenza. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto tramite messaggio di testo, email o comunicazione scritta, in modo da garantire la tracciabilità dell'informazione fornita. Per i viaggi all'estero, la comunicazione dovrà essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo, specificando inoltre l'itinerario di viaggio, i mezzi di trasporto utilizzati e, ove applicabile, la struttura ricettiva presso cui avverrà il soggiorno. Durante tutti i
4 periodi di vacanza e di soggiorno delle figlie presso uno dei genitori, l'altro genitore ha il diritto inderogabile di mantenere contatti telefonici quotidiani con le figlie. I contatti telefonici dovranno avvenire in fascia oraria da concordarsi preventivamente tra i genitori, tenendo conto dei fusi orari in caso di soggiorni all'estero, e comunque in orari compatibili con le esigenze di riposo e le attività delle minori. Il genitore presso cui si trovano le figlie ha l'obbligo di facilitare tali contatti, garantendo la disponibilità di un telefono e la privacy necessaria per lo svolgimento della conversazione. In caso di impossibilità oggettiva al contatto telefonico quotidiano, dovranno essere utilizzati mezzi alternativi di comunicazione quali videochiamate o messaggistica istantanea, sempre nel rispetto dell'età e delle capacità delle minori.
11) Il padre si impegna a versare alla madre un importo mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, pari a euro 250,00 per ciascuna minore. Tale somma sarà versata entro il giorno venti di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato dalla madre. L'assegno sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con prima rivalutazione a decorrere dal mese di gennaio 2026.
12) Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono le figlie, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
13) Dare atto che le spese straordinarie necessarie per figlie e , fino a Per_2 Per_1 quando non saranno autosufficienti, saranno suddivise al 50% tra i genitori (con rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dal genitore che non le sostiene, a seguito di richiesta da inviare a mezzo messaggistica istantanea all'altro e previa esibizione di pezza giustificativa), con la precisazione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b)
5 cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
6 territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14) Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
15) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
16) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa
7 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
17) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo di documenti validi a tal fine anche per le figlie per i periodi di vacanza e studio.
18) Darsi atto che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps sarà ripartito al
50% tra i genitori.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SOLZA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2010, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
NI OD
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