TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5122
dell'anno 2021
Tra
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Rignani ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Del Vecchio ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta all'udienza del 17.01.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 589/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 12.02.2021, su istanza di Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 17.428,84 oltre interessi e
[...]
le spese della procedura.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, le parti conciliavano la causa e chiedevano fissarsi una udienza di precisazione delle conclusioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza tenutasi con la modalità di trattazione scritta del 17.01.2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza emessa in data 17.01.2025 il Giudice si riservava per la decisione senza alcun termine per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno definito transattivamente la controversia con scrittura privata del 30.11.2021.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
Poiché la causa di opposizione a decreto ingiuntivo va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. Civ. 13/09/2022 n. 26922).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato il 13.04.2021 da nei confronti , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della controversia e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 589/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data
12.02.2021;
pagina 2 di 3 2) Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Bari il 20.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5122
dell'anno 2021
Tra
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Rignani ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Del Vecchio ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta all'udienza del 17.01.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 589/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 12.02.2021, su istanza di Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 17.428,84 oltre interessi e
[...]
le spese della procedura.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, le parti conciliavano la causa e chiedevano fissarsi una udienza di precisazione delle conclusioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza tenutasi con la modalità di trattazione scritta del 17.01.2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza emessa in data 17.01.2025 il Giudice si riservava per la decisione senza alcun termine per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno definito transattivamente la controversia con scrittura privata del 30.11.2021.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
Poiché la causa di opposizione a decreto ingiuntivo va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. Civ. 13/09/2022 n. 26922).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato il 13.04.2021 da nei confronti , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della controversia e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 589/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data
12.02.2021;
pagina 2 di 3 2) Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Bari il 20.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 3 di 3