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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 41/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 come da procura in atti, dall'avv. Raffaele Prisco, elettivamente domiciliata come in atti;
-APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Francesco Formichella, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 CC
I FATTI
La , con atto di citazione in appello notificato a Controparte_1 CP_2
, ha impugnato la sentenza n. 202/2021 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Corigliano Calabro il 15.06.2021 e depositata il 18.06.2021, con la quale, la domanda proposta dall'originaria parte attrice, oggi appellata, veniva accolta e, per l'effetto, l'ente provinciale veniva condannato al risarcimento dei danni che la vettura Volkswagen
SS, targata EK197VR, aveva riportato in conseguenza del sinistro del 17.11.2017, avvenuto a Corigliano Calabro, sulla S.P. 253
A sostegno del proposto gravame, la ha dedotto l'ingiustizia Controparte_1 dell'impugnata sentenza attraverso l'articolazione di motivi che possono essere sintetizzati come segue .
A dire dell'appellante, l'imprecisione dei luoghi di causa avrebbe reso nullo l'atto introduttivo, ma tale eccezione, sollevata in primo grado, era stata disattesa dal giudice di prime cure.
1 Quest'ultimo avrebbe errato anche nella valutazione della prova e, in particolare, della deposizione del teste da cui avrebbe desunto e determinato il luogo del sinistro, Tes_1 senza considerare che le fotografie allegate al fascicolo di parte, a dire dell'appellante, erano rappresentative di un tratto di strada di competenza dell'ANAS e non della
. Per di più, l'errore di valutazione della prova orale si sarebbe riverberato CP_1 anche sul mancato riconoscimento del concorso di colpa nella produzione dell'evento, da parte dell'attore, il quale non avrebbe previsto la “situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica” (comportamento omissivo integrante caso fortuito). Infine, ha dedotto parte appellante che le seguenti circostanze quali “conoscibilità dei luoghi, limiti di velocità di 50 Km/h; segnalazione di pericolo, scarsa visibilità ore notturne, asfalto viscido”, avrebbero dovuto “indurre altra gradazione precisamente almeno il 70% di responsabilità del danneggiato e sua ulteriore rideterminazione anche delle spese legali al 50%”.
Tutto quanto dedotto e articolato, la , previa richiesta di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., ha chiesto a questo Tribunale di “riesaminare tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito in atti, previa inibitoria sulla provvisoria esecutività per come motivata, riformare la sentenza
n°202/2021 del 15/6/2021 depositata e pubblicata in data 18/6/2021 (R.G.n°431/2020), non notificata, emessa inter partes, dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro – Dott.
MINISCI – Sezione Civile, avente ad oggetto risarcimento danni materiali da insidia stradale per come da motivi di impugnativa, dichiarandola integralmente nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto, per palese contraddizione tra quanto accertato (conoscibilità dei luoghi) e quanto poi statuito, quindi per palese contraddittorietà ed insufficienza di motivazione. Dichiarando, di converso, il pieno diritto della ad essere manlevata da ogni onere risarcitorio sia per Controparte_1
mancata indicazione del punto esatto del sinistro, sia per caso fortuito, sia per conoscibilità dei luoghi, sia per palesi contraddizioni dei testi sia in ordine all'AN che al
Quantum debeatur e le contraddizioni dell'attore, condizioni atmosferiche avverse, nonostante i segnali ivi allocati di pericolo e velocità. Manlevando l'Ente appellante anche dal pagamento di spese legali che se nelle more anticipate dovranno essere oggetto di restituzione nella riforma della sentenza. IN VIA GRADATA: solo per mero tuziorismo difensivo se il Giudice di secondo grado concorda nel ragionamento logico
2 interpretativo del Giudice di prime cure, per come impugnato, che al meno gradi la colpa al 50% ma solo sulla parte del danno materiale documentato in modo idoneo, in compensazione delle spese di giudizio del secondo grado. Il tutto anche con condanna alle spese del doppio grado di giudizio per chiara mala fede dell'opposta”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , il quale ha dapprima Controparte_2 eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; ha negato la sussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione dell'esecutività del titolo e, nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata. Vinte le spese e le competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 21.10.2024, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha precisato le proprie conclusioni.
All'esito, il Giudice ha introitato la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Ritiene il Giudice che la vicenda in questione vada collocata nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come noto, tale norma imputa la responsabilità a chi - in ragione di un rapporto qualificato con la res -si trova nelle condizioni di controllare e contenere i rischi inerenti alla cosa medesima e derivanti dal suo intrinseco dinamismo, sancendo una responsabilità di tipo oggettivo in forza della quale, il danneggiato deve dimostrare solamente l'esistenza del danno subito e il suo collegamento eziologico alla cosa della quale parte convenuta abbia la custodia.
Per sottrarsi alla conseguente responsabilità, il custode è tenuto a provare la ricorrenza del caso fortuito consistente in un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso soggetto danneggiato.
Operata tale premessa normativa, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno procedimento, il Tribunale reputa, preliminarmente, che nessun profilo
3 di invalidità sia rintracciabile nell'atto introduttivo del primo grado, avendo l'attore esposto, seppur in maniera succinta, i fatti posti a fondamento della domanda.
Tanto asserito, occorre rilevare che l'evento dannoso allegato in citazione sia stato provato non solo nel suo accadimento fenomenico ma anche nella sua riconducibilità alla responsabilità della . Controparte_1
E infatti, il fatto storico dedotto dall'originario attore, oggi appellato, è ricostruibile sulla base della prova orale raccolta nel giudizio di primo grado.
Il teste (sentito all'udienza del 04.05.2021) ha dichiarato di aver visto Testimone_2
il veicolo condotto dal , danneggiarsi a causa di una buca presente sul manto CP_2 stradale, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione (“Confermo le circostanze che mi vengono lette e contenute nell'atto di citazione … io mi trovavo a bordo della mia vettura a seguire la vettura Volkswagen SS … quando giunti subito dopo il pontino esistente posto nelle immediate vicinanze del bivio per San Giorgio … ho visto che il veicolo che mi precedeva improvvisamente arrestava la marcia … sono sceso dalla auto e ho constatato che a causa di una buca ivi presente che riconosco in quella delle foto contenute nel fascicolo di parte attrice, la vettura Volkswagen SS aveva subito danni per cui non poteva camminare … ricordo che in quel tratto di strada
l'illuminazione pubblica è assente”).
Reputa il Giudice che siffatta testimonianza, valutata unitamente alla prova documentale acquisita, e tenuto conto della mancanza di elementi di segno contrario, sia apprezzabile positivamente in termini di capacità dimostrativa dei fatti asseriti in citazione, attese la coerenza e la linearità espositive delle dichiarazioni assunte.
Peraltro, lo stesso teste di parte convenuta – – confermando la Testimone_3
competenza della sul tratto di strada teatro del sinistro, ha Controparte_1
avvalorato la tesi di parte attrice, riconoscendo la pericolosità dei luoghi di causa anche per la mancanza di illuminazione pubblica (“… Posso precisare che in quel tratto di strada non è presente l'illuminazione pubblica”).
Quanto appena asserito è confermato dall'esame delle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice dove è possibile verificare che lungo la corsia di pertinenza della vettura del , manca un'adeguata illuminazione, la quale, lungo la corsia opposta, CP_2
appare fioca e debole, inidonea - tenuto conto anche delle allegate situazioni meteorologiche - a rendere avvistabile e quindi evitabile il pericolo che ha causato i danni lamentati dall'originaria parte attrice.
4 Quanto appena considerato è bastevole ad affermare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del danno subito, negando, in forza delle Controparte_1
emergenze processuali emerse e scrutinate, ogni possibile concorso di colpa nella produzione dell'evento, restando indimostrati gli elementi atti a giustificarlo.
Per tutte queste valutazioni, occorre rigettare l'impugnazione proposta, precisando che l'effetto devolutivo - che connatura il presente procedimento - preclude al giudice d'appello di statuire su punti non ricompresi nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, i quali devono essere, in ossequio all'art. 342 c.p.c., tutti specificati al fine di provocare il riesame da parte del secondo giudice (cfr. Cassazione civile sez. II,
08/04/2016, n.6932).
Nel caso di specie, si rileva che l'atto di appello, privo di sintesi e di schematicità espositiva, è improntato su una critica poco ordinata della decisione di primo grado e la consistenza delle doglianze mosse passa attraverso i soli motivi ut supra riferiti e riportati.
Ne consegue, che tutto ciò che non è stato debitamente riproposto e specificato, non può essere riesaminato, evidenziando che priva di pregio giuridico è la manifestata dichiarazione di “devolvere, all'adito Tribunale, la ricostruzione totale dei fatti di causa” per le ragioni appena espresse che esonerano questo Giudice dallo scrutinare le questioni relative, tra l'altro, al quantum debeatur.
Relativamente alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al d.m.
n. 147/2022, considerati il valore della causa e il numero ridotto delle questioni giuridiche affrontate, nonchè l'assenza di attività istruttoria.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 202/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro il 15.06.2021 e depositata il 18.06.2021.
2) Condanna la alla refusione, in favore di parte appellata, delle Controparte_1 spese di lite liquidate in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario
5 per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell' avv. FRANCESCO FORMICHELLA, dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, della penale ex art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
Così deciso in Castrovillari, in data 12/02/2025
Sentenza redatta in collaborazione con il dott. Francesco Cottone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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