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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1523/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1523/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. RAGAZZI MARCO presso il cui studio sito in Via Emilia Est 25, MODENA è elettivamente domiciliato;
contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA presso il cui studio sito in via Cisalpina 36, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: contrasto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
Parte ricorrente (come da 1° memoria ex art. 473 bis. n. 17):
1. accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività sportiva denominata Mountain Bike, così come definita dal regolamento dalle norme attuative di disciplina della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e della Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è attualmente conforme all'interesse ed al benessere psicofisico del minore
, c.f. Persona_1 C.F._3
2. dichiarare la sig.ra c.f. tenuta a considerare CP_1 C.F._2 la volontà, le inclinazioni naturali e le preferenze espresse dal minore ultradodicenne
in relazione allo svolgimento dello sport della Mountain Bike, per quanto Persona_1 riguarda l'organizzazione del tempo libero e le attività in esso effettuate ogni qual volta il minore si trovi collocato con la madre;
il tutto in conformità alle sue crescenti facoltà di discernimento;
3. autorizzare il ricorrente , c.f. , al tesseramento Parte_1 C.F._1 del figlio minore , c.f. presso la Federazione Persona_1 C.F._3 Ciclistica Italiana e/o alle società ad essa affiliate per lo svolgimento dello sport denominato Mountain Bike così come definito dal regolamento dalle norme attuative di disciplina della medesima Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e della Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e ad ogni altra attività necessaria ed opportuna allo svolgimento di questo sport da parte del figlio;
4. autorizzare il Sig. a mantenere attivi gli attuali account dedicati a Parte_1
, con il soprannome sportivo di “Skeggiaman”, sui social network Persona_1 Instagram Facebook e sul canale Youtube ed autorizzare il medesimo padre a pubblicare su tali account/canale foto e video di aventi esclusivo Persona_1 contenuto sportivo e riguardanti lo svolgimento di allenamenti e/o gare di Mountain Bike e/o qualunque disciplina a tale sport riferibile;
5. dichiarare la sig.ra obbligata alla contribuzione nella misura del CP_1 50% - o in quella diversa proporzione che verrà ritenuta di giustizia – delle spese necessarie ed opportune per lo svolgimento di tale sport e ad esso pertinenti da parte di , disponendo che la medesima, qualora gli esborsi siano sostenuti dal Persona_1 padre, rimborsi al medesimo la quota a seguito di presentazione di regolare documentazione di spesa;
6. condannare la sig.ra al rimborso del 50% delle spese straordinarie già CP_1 sostenute dal ricorrente - o in quella diversa proporzione che verrà ritenuta di giustizia - per la suddetta attività sportiva, previamente richieste dal Sig. e Per_1 mai corrisposte, quantificate ora in € 709,06 (pari appunto al 50% dell'importo complessivo di € 1.418,13 comprovato dalla documentazione prodotta), oltre interessi legali dalla data di esborso al saldo effettivo;
7. rigettare integralmente tutte e ciascuna delle domande riconvenzionali svolte da controparte in quanto manifestamente infondate, in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose;
2 8. il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di lite.
Parte resistente (come da comparsa di costituzione):
= RIGETTARE tutte le domande avversarie, svolte in ricorso introduttivo per i motivi tutti esposti in narrativa;
= in via riconvenzionale, ex art. 473bis.39
AMMONIRE il padre per le gravi inadempienze dal medesimo poste in Parte_1 essere ed in particolare: - per aver fatto praticare al figlio minore attività Per_1 sportiva senza il consenso materno e parimenti competizioni sportive non autorizzate;
- per la violazione dell'ordine del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza 24.10.2019 nella causa di divorzio n. 5138/2017 RG Trib. RE) circa il divieto espresso di pubblicazione di foto e video del figlio minore senza il consenso della madre, - per aver aperto un canale YouTube, una pagina Instagram, una pagina Facebook, e un sito web con lo pseudonimo “Skeggiaman-Pietro Vigna”, aventi ad oggetto l'attività sportiva del minore, con numerose pubblicazioni di contenuti foto-video, senza il consenso della madre;
- per aver concluso diversi contratti di sponsorizzazione per il figlio minore (docc. 9 e 16 ricorso), che prevedono anche l'impegno alla pubblicazione sistematica di contenuti foto-video sul web, senza il consenso della madre;
ORDINARE l'immediata chiusura del canale YouTube, pagina Instagram, pagina Facebook, e sito web con lo pseudonimo
“Skeggiaman-Pietro Vigna” e di ogni altro profilo social riconducibile a;
Persona_1
DISPORRE ex art. 614 c.p.c. che il padre sia tenuto a versare una Parte_1 somma pari ad Euro 100,00, o la minore o maggior somma che sarà ritenuta congrua, per ogni giorno di inadempienza successiva all'ammonimento e/o all'ordine di chiusura dei profili web e social del minore, in favore della resistente sig.ra
[...] che destinerà ogni somma in beneficenza al CSI (Centro Sportivo italiano) di CP_1 Reggio Emilia;
CONDANNARE il padre ad una sanzione amministrativa pecuniaria a Parte_1 favore della Cassa delle Ammende nella misura ritenuta congrua per i gravi inadempimenti di cui in premessa e per le azioni compiute senza il consenso materno, per altro a fini di lucro.
-Con riserva di agire in altra sede al fine di ottenere la condanna del padre Pt_1 a risarcire al figlio minore i danni subiti per lo sfruttamento
[...] Persona_1 economico della sua immagine. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il procedimento riguarda un contrasto sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato a Persona_1
Reggio Emilia il 19.02.2013, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05.11.2020 (successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 14.01-27.06.2022).
3 Con l'odierno ricorso il padre ha chiesto che il Tribunale accerti che la pratica dell'attività sportiva di Mountain Bike sia conforme all'interesse del figlio, autorizzandolo a tesserare il minore presso la Federazione Ciclistica Italiana e ad altre società affiliate;
ha chiesto altresì di dichiarare la madre tenuta ad assecondare il figlio nell'esercizio di tale sport nel tempo in cui l'ha con sé ed a contribuire nella misura del 50% ai relativi costi, oltre a rimborsare al padre le spese già sostenute a tale titolo e ad oggi non corrisposte.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che il minore, sin dall'età di tre anni, avrebbe mostrato interesse e predisposizione per l'attività ciclistica (ed anche motociclistica in un primo tempo), conseguendo ottimi risultati nelle competizioni di categoria, ciò che gli è valso la stipula di contratti di sponsorizzazione e partnership con aziende del settore;
la madre tuttavia terrebbe un atteggiamento ostacolante e contrario allo svolgimento dell'attività da parte del figlio, non presenziando alle gare ed agli allenamenti e non contribuendo alle spese necessarie, diventate nel tempo sempre più esose (€ 9.000,00 nel 2023, € 7.000,00 nel 2024, calcolati per quest'ultimo anno solo su metà stagione).
Il ricorrente ha lamentato di non essere più in grado di sostenere da solo tali spese e di avere rinunciato in questi anni a viaggi, vacanze, vestiario ed automobili nonché ad ogni altra spese quotidiana voluttuaria pur di sostenere il figlio nell'attività sportiva, chiedendo altresì prestiti alla sua famiglia di origine.
Oltre agli allenamenti, il padre ha riferito di avere introdotto il figlio ad attività collaterali di ausilio alle sue prestazioni sportive quali sedute di coaching tecnico e di mental coaching, anch'esse comportanti esborsi a suo esclusivo carico.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha eccepito che l'attività CP_1 sportiva oggetto del presente ricorso non è quella di “mountain bike” comunemente intesa, bensì quella di DO consistente in attività ciclistica praticata su terreni ripidi ed accidentati che includono salti fino a 12 metri di altezza, gradini di rocce, drop che possono superare i 3 metri di altezza.
La resistente ha dunque motivato il proprio diniego sostenendo l'intrinseca pericolosità di tale sport, allegando video che riprendono il figlio e altri atleti durante le discese, nonchè documentazione medico-scientifica che riporta i rischi concreti cui si espone chi pratica il DO (lesioni traumatiche cerebrali e fratture degli arti) indicando le relative percentuali, con rischi aumentati durante le competizioni.
La resistente ha inoltre stigmatizzato l'atteggiamento totalizzante e competitivo con il quale il padre proporrebbe tale sport al figlio, esponendolo mediaticamente il anche al fine di trarne personali benefici
4 economici;
la sig.ra ha riferito infatti che solo dalla lettura del CP_1 ricorso ha appreso che il padre ha aperto – con accesso bloccato alla medesima resistente – un canale YouTube (ove risultano pubblicati 156 video del minore) un profilo Instagram (con oltre 1.100 follower) una pagina Facebook, ed un sito web con lo pseudonimo “Skeggiaman-Pietro Vigna”(!) ed in ognuno di essi compaiono le diciture delle attività commerciali facenti capo e gestite dal sig. : Eurekabike e Valiants; la resistente ha Parte_1 sostenuto che le sponsorizzazioni di cui il bambino è protagonista non servono solo a finanziare l'attrezzatura sportiva, ma alimentano di fatto il bacino commerciale del padre che si occupa del commercio di attrezzature per il ciclismo: Eurekabike e Valiants, marchi che compaiono sulle pagine social di . Parte_2
Sempre dalla lettura del ricorso la resistente ha appreso che il padre ha concluso a nome del figlio diversi contratti di sponsorizzazione che impongono al minore di utilizzare capi di abbigliamento o attrezzature sportive, con i quali compare sui social a scopo pubblicitario. Ha lamentato inoltre che il padre abbia condotto il figlio a sedute di mental coaching nonostante il diniego da lei espresso.
Da ultimo la sig.ra ha evidenziato – richiamando le allegazioni CP_1 dello stesso ricorrente - l'esosità dei costi necessari alla pratica del DO, rilevando come l'attività sportiva di un figlio debba essere economicamente sostenibile da parte dei genitori.
La resistente ha concluso quindi chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, che venga ordinata al padre l'immediata chiusura di tutti i profili social intestati o riconducibili al figlio minore, con ammonimento e condanna ai sensi dell'art. 473 bis n. 39.
Con la 1° memoria ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. il ricorrente ha contestato l'asserita pericolosità dello sport praticato dal figlio, riferendo che il medesimo lo pratica nell'ambito della propria categoria di età per la quale il Regolamento della federazione Ciclistica Italiana prevede appositi tracciati
“semplificati”; ha sostenuto che i contratti di sponsorizzazione sono stati conclusi grazie agli ottimi risultati conseguiti dal minore e consentono di risparmiare sui costi dell'attività e che le sedute di mental coaching sarebbero state conformi all'interesse del figlio il quale ne avrebbe tratto giovamento;
quanto alla presenza sui social ha sostenuto che essa sarebbe foriera di orgoglio e soddisfazione per il minore, consapevole che i motivi della pubblicazione di foto e video sono legati alla sua abilità nello sport praticato e non certo a finalità di sfruttamento economico.
Riguardo ai contratti di sponsorizzazione il ricorrente ha evidenziato che gli sponsor sostengono chi raggiunge dei risultati positivi e tengono a far vedere che i loro capi ed i loro materiali sono utilizzati da chi ottiene buoni risultati, non certo da chi milita costantemente in bassa classifica
5 Con la propria memoria ex art. 473 bis n. 12 la resistente ha reiterato le eccezioni di pericolosità del downhill, evidenziando come nella stessa modulistica sottoscritta dal sig. per la partecipazione del figlio ad una Per_1 gara lo scorso agosto (doc. 19 parte ricorrente) si attesta la consapevolezza che la partecipazione alla gara può comportare infortuni gravi o addirittura incidenti mortali.
All'udienza del 13.11.2025 veniva ascoltato il minore , il Persona_1 quale riferiva dello sport praticato (“pratico la bici da quando ero piccolo, ho avuto una push-bike quando avevo solo un anno, poi non ho mai smesso) degli allenamenti svolti (per allenarmi io mi alleno sempre con mio padre, andiamo nei sentieri dietro casa […] mi alleno quasi tutti i giorni, circa due ore
o due ore e mezza) delle gare (le gare sono solo in primavera estate, al massimo fino ad ottobre, ne avrei avute otto o dieci;
finora mi iscrive mio padre autonomamente ma dall'anno prossimo che potrei partecipare al campionato italiano, il Team si occupa delle trasferte per me e per i miei compagni di squadra”), e degli accorgimenti usati per limitare la pericolosità (“le gare di solito si svolgono in dei Bike Park già attrezzati […] Io non cado spesso, anzi non cado quasi mai perché so dove posso permettermi di rischiare per andare più veloce e dove invece non si può, poi ci sono le protezioni;
comunque si arriva circa due giorni prima della gara, si fa il percorso a piedi per memorizzare le curve dove ci sono radici o ostacoli, il giorno dopo si prova in bici e il giorno dopo si fa la gara. Spesso quando provo il percorso ho una Go Pro sul casco così poi rivedo il tracciato”).
Con riguardo alle sponsorizzazioni dichiarava: “come sponsor ho O'Neal che è abbigliamento e protezioni: all'inizio della stagione io e mio padre scegliamo dal sito, mio padre chiama e loro ce le mandano gratis, in cambio devo offrire visibilità di fare più gare possibile […] ho degli sponsor per i cerchi della bici e per le scarpe”.
Riferiva che “è' uno sport che mi piace, è divertente, molto attivo […]” e concludeva dichiarando: “vorrei proseguirlo”.
2. Il Tribunale è chiamato a dirimere – ai sensi dell'art. 337 ter c.c. - il contrasto insorto tra le parti in ordine alla pratica di attività sportiva da parte del figlio minore, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
In particolare, il padre chiede che il figlio possa continuare a svolgere la disciplina ciclistica denominata “DO” stante il mancato consenso della madre.
Tale disciplina, come si evince da una semplice ricerca sul web, è un particolare tipo di mountain biking che prevede una discesa a forte velocità lungo sentieri montuosi, caratterizzati da terreni accidentati, ostacoli naturali e artificiali, curve strette e salti spettacolari.
6 Si appalesa dunque come una disciplina che presenta inequivocabili tratti di pericolosità, come confermato anche dalla semplice visione dei filmati in atti (docc. depositati da parte resistente in data 23.07.2025), estratti dalla pagina Instagram e dal Canale Youtube del minore, che lo riprendono durante le discese e mostrano gli ostacoli ed i salti che lo stesso deve superare in sella alla bici mentre scende a forte velocità lungo i percorsi.
Ed anche la modulistica sottoscritta dal sig. per la partecipazione Per_1 del figlio ad una gara lo scorso mese di agosto attesta che la partecipazione alla gara può comportare infortuni gravi o addirittura incidenti mortali (doc. 19 parte ricorrente).
Lo stesso minore risulta peraltro essersi infortunato anni fa con la rottura del condilo mandibolare (doc. 4 parte resistente) praticando la mountain bike.
Ciò premesso, anche a fronte della descritta pericolosità del downhill, la legge richiede che siano entrambi i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale ad essi attribuita, a prestare il consenso perché il figlio svolga l'attività sportiva;
nel caso in esame, posto che la madre ha negato il proprio consenso, occorre accertare se tale diniego sia giustificato oppure appaia immotivato, avuto riguardo al caso concreto.
Ebbene, ritiene il Collegio che il diniego della madre non possa dirsi di certo immotivato;
appare invece giustificato da motivazioni ragionevoli, quali quelle addotte nel caso concreto dalla essendo emerso che le CP_1 modalità concrete con le quali il figlio minore pratica l'attività sportiva in questione non siano conformi al suo interesse.
Con riguardo in primo luogo al profilo della pericolosità dedotta dalla madre, la stessa risulta comprovata dalla documentazione medico- scientifica e dai video prodotti in atti;
si osserva peraltro che il minore, come dallo stesso dichiarato, si alleni giornalmente in autonomia, accompagnato dal padre o da un amico, e non praticando un corso sotto l'egida di una società sportiva che se ne assuma i rischi, e con il controllo di un istruttore formato e certificato.
Sotto altro profilo è emerso che quella che dovrebbe essere una semplice e sana pratica sportiva si è tramutata nel caso in esame in un'attività competitiva e totalizzante nella vita del minore, chiamato ad allenarsi giornalmente per ore (“mi alleno quasi tutti i giorni, circa due ore o due ore e mezza […] sabato e domenica di più”) ed a mantenere un livello di prestazioni sempre elevato, come richiesto dagli sponsor (cfr. quanto dedotto dal padre: gli sponsor sostengono chi raggiunge dei risultati positivi, non certo da chi milita costantemente in bassa classifica).
7 Il minore inoltre risulta esposto mediaticamente e commercialmente – in assenza del consenso materno - in un settore nel quale il padre ha innegabili interessi economici, posto che nelle pagine social intestate al figlio è ben visibile il marchio commerciale dell'attività svolta dal padre nel medesimo settore ciclistico (“Eurekabike”).
E' di tutta evidenza dunque che il minore, di soli dodici anni, sia sottoposto ad una pressione non consona ad un bambino della sua età, essendo chiamato a mantenere un livello di prestazione sempre elevato, pena la perdita delle sponsorizzazioni e dei “follower” sui social e, soprattutto, con il timore di deludere il padre che tanto ha investito - anche economicamente – nei suoi successi sportivi.
Non sfugge al Collegio che il minore in sede di audizione abbia espresso gradimento per la pratica del DO chiedendo di poterla proseguire;
va rammentato tuttavia che il diritto del minore ad essere ascoltato non si traduce nell'obbligo del giudicante di seguire pedissequamente il suo volere: il giudice del merito deve tenere “in debito conto” le dichiarazioni del minore e ponderarle al fine di individuare quale sia il superiore interesse del minore stesso e, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto, deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. Civ. I, 16231/2023).
Nel caso in esame non solo l'età del minore - di soli dodici anni – induce a ritenere che egli non sia in grado di valutare i profili di pericolosità dell'attività sportiva, ma anche il descritto coinvolgimento rispetto alle aspettative paterne, depongono nel senso di disattendere tali dichiarazioni.
Da ultimo, anche l'esosità dei costi necessari per la pratica del DO, dedotta e lamentata dallo stesso ricorrente che riferisce di essersi indebitato con la propria famiglia e privato di ogni diversa spesa per consentire al figlio l'attività, fa ritenere condivisibile anche sotto questo aspetto il diniego opposto dalla madre: la rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli va valutata infatti anche avuto riguardo alla sostenibilità dei relativi costi da parte di entrambi i genitori (cfr. ex multis Cass. Civ. I, 5059/2021)
3. Quanto alla domanda riconvenzionale della madre di vietare la pubblicazione dell'immagine del figlio sui social media in assenza del proprio consenso, va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata la pubblicazione di foto di minori sui social network è atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso di entrambi i genitori (cfr. Trib. Pavia, ord. 30.07.2024; Trib. Rieti. 443/2022; Trib. Trani, ord. 30.08.2021; Trib. Ravenna, 1038/2019; Trib. Mantova, ord. 19.09.2017), come peraltro ribadito anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13.11.2024.
8 Nel caso in esame la madre non solo non ha prestato il proprio consenso alla pubblicazione dell'immagine del figlio sui social network ma nemmeno, secondo quanto dalla stessa dedotto e non contestato, era stata informata di tale circostanza, appresa solo dalla lettura degli atti del presente procedimento.
Si deve ritenere peraltro che la contrarietà materna fosse nota al padre, considerato che l'accesso alle pagine social del minore risultava “bloccato” per la resistente – circostanza dedotta e non contestata - ciò che rende ulteriormente stigmatizzabile la condotta paterna.
La domanda della resistente volta ad ottenere l'immediata chiusura dei profili social del figlio minore merita dunque di venire accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
a) Rigetta il ricorso.
b) Ordina al ricorrente l'immediata chiusura di tutti i profili Social intestati o riconducibili al figlio minore , individuato Persona_1 anche con lo pseudonimo “Skeggiaman” (Canale Youtube, pagina Facebook, pagina Instagram, sito web) vietando in ogni caso la pubblicazione di immagini del minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.
c) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per spese forfettarie, nonché Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il presidente rel. dott. Damiano Dazzi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1523/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. RAGAZZI MARCO presso il cui studio sito in Via Emilia Est 25, MODENA è elettivamente domiciliato;
contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA presso il cui studio sito in via Cisalpina 36, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: contrasto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
Parte ricorrente (come da 1° memoria ex art. 473 bis. n. 17):
1. accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività sportiva denominata Mountain Bike, così come definita dal regolamento dalle norme attuative di disciplina della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e della Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è attualmente conforme all'interesse ed al benessere psicofisico del minore
, c.f. Persona_1 C.F._3
2. dichiarare la sig.ra c.f. tenuta a considerare CP_1 C.F._2 la volontà, le inclinazioni naturali e le preferenze espresse dal minore ultradodicenne
in relazione allo svolgimento dello sport della Mountain Bike, per quanto Persona_1 riguarda l'organizzazione del tempo libero e le attività in esso effettuate ogni qual volta il minore si trovi collocato con la madre;
il tutto in conformità alle sue crescenti facoltà di discernimento;
3. autorizzare il ricorrente , c.f. , al tesseramento Parte_1 C.F._1 del figlio minore , c.f. presso la Federazione Persona_1 C.F._3 Ciclistica Italiana e/o alle società ad essa affiliate per lo svolgimento dello sport denominato Mountain Bike così come definito dal regolamento dalle norme attuative di disciplina della medesima Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e della Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e ad ogni altra attività necessaria ed opportuna allo svolgimento di questo sport da parte del figlio;
4. autorizzare il Sig. a mantenere attivi gli attuali account dedicati a Parte_1
, con il soprannome sportivo di “Skeggiaman”, sui social network Persona_1 Instagram Facebook e sul canale Youtube ed autorizzare il medesimo padre a pubblicare su tali account/canale foto e video di aventi esclusivo Persona_1 contenuto sportivo e riguardanti lo svolgimento di allenamenti e/o gare di Mountain Bike e/o qualunque disciplina a tale sport riferibile;
5. dichiarare la sig.ra obbligata alla contribuzione nella misura del CP_1 50% - o in quella diversa proporzione che verrà ritenuta di giustizia – delle spese necessarie ed opportune per lo svolgimento di tale sport e ad esso pertinenti da parte di , disponendo che la medesima, qualora gli esborsi siano sostenuti dal Persona_1 padre, rimborsi al medesimo la quota a seguito di presentazione di regolare documentazione di spesa;
6. condannare la sig.ra al rimborso del 50% delle spese straordinarie già CP_1 sostenute dal ricorrente - o in quella diversa proporzione che verrà ritenuta di giustizia - per la suddetta attività sportiva, previamente richieste dal Sig. e Per_1 mai corrisposte, quantificate ora in € 709,06 (pari appunto al 50% dell'importo complessivo di € 1.418,13 comprovato dalla documentazione prodotta), oltre interessi legali dalla data di esborso al saldo effettivo;
7. rigettare integralmente tutte e ciascuna delle domande riconvenzionali svolte da controparte in quanto manifestamente infondate, in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose;
2 8. il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di lite.
Parte resistente (come da comparsa di costituzione):
= RIGETTARE tutte le domande avversarie, svolte in ricorso introduttivo per i motivi tutti esposti in narrativa;
= in via riconvenzionale, ex art. 473bis.39
AMMONIRE il padre per le gravi inadempienze dal medesimo poste in Parte_1 essere ed in particolare: - per aver fatto praticare al figlio minore attività Per_1 sportiva senza il consenso materno e parimenti competizioni sportive non autorizzate;
- per la violazione dell'ordine del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza 24.10.2019 nella causa di divorzio n. 5138/2017 RG Trib. RE) circa il divieto espresso di pubblicazione di foto e video del figlio minore senza il consenso della madre, - per aver aperto un canale YouTube, una pagina Instagram, una pagina Facebook, e un sito web con lo pseudonimo “Skeggiaman-Pietro Vigna”, aventi ad oggetto l'attività sportiva del minore, con numerose pubblicazioni di contenuti foto-video, senza il consenso della madre;
- per aver concluso diversi contratti di sponsorizzazione per il figlio minore (docc. 9 e 16 ricorso), che prevedono anche l'impegno alla pubblicazione sistematica di contenuti foto-video sul web, senza il consenso della madre;
ORDINARE l'immediata chiusura del canale YouTube, pagina Instagram, pagina Facebook, e sito web con lo pseudonimo
“Skeggiaman-Pietro Vigna” e di ogni altro profilo social riconducibile a;
Persona_1
DISPORRE ex art. 614 c.p.c. che il padre sia tenuto a versare una Parte_1 somma pari ad Euro 100,00, o la minore o maggior somma che sarà ritenuta congrua, per ogni giorno di inadempienza successiva all'ammonimento e/o all'ordine di chiusura dei profili web e social del minore, in favore della resistente sig.ra
[...] che destinerà ogni somma in beneficenza al CSI (Centro Sportivo italiano) di CP_1 Reggio Emilia;
CONDANNARE il padre ad una sanzione amministrativa pecuniaria a Parte_1 favore della Cassa delle Ammende nella misura ritenuta congrua per i gravi inadempimenti di cui in premessa e per le azioni compiute senza il consenso materno, per altro a fini di lucro.
-Con riserva di agire in altra sede al fine di ottenere la condanna del padre Pt_1 a risarcire al figlio minore i danni subiti per lo sfruttamento
[...] Persona_1 economico della sua immagine. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il procedimento riguarda un contrasto sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato a Persona_1
Reggio Emilia il 19.02.2013, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05.11.2020 (successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 14.01-27.06.2022).
3 Con l'odierno ricorso il padre ha chiesto che il Tribunale accerti che la pratica dell'attività sportiva di Mountain Bike sia conforme all'interesse del figlio, autorizzandolo a tesserare il minore presso la Federazione Ciclistica Italiana e ad altre società affiliate;
ha chiesto altresì di dichiarare la madre tenuta ad assecondare il figlio nell'esercizio di tale sport nel tempo in cui l'ha con sé ed a contribuire nella misura del 50% ai relativi costi, oltre a rimborsare al padre le spese già sostenute a tale titolo e ad oggi non corrisposte.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che il minore, sin dall'età di tre anni, avrebbe mostrato interesse e predisposizione per l'attività ciclistica (ed anche motociclistica in un primo tempo), conseguendo ottimi risultati nelle competizioni di categoria, ciò che gli è valso la stipula di contratti di sponsorizzazione e partnership con aziende del settore;
la madre tuttavia terrebbe un atteggiamento ostacolante e contrario allo svolgimento dell'attività da parte del figlio, non presenziando alle gare ed agli allenamenti e non contribuendo alle spese necessarie, diventate nel tempo sempre più esose (€ 9.000,00 nel 2023, € 7.000,00 nel 2024, calcolati per quest'ultimo anno solo su metà stagione).
Il ricorrente ha lamentato di non essere più in grado di sostenere da solo tali spese e di avere rinunciato in questi anni a viaggi, vacanze, vestiario ed automobili nonché ad ogni altra spese quotidiana voluttuaria pur di sostenere il figlio nell'attività sportiva, chiedendo altresì prestiti alla sua famiglia di origine.
Oltre agli allenamenti, il padre ha riferito di avere introdotto il figlio ad attività collaterali di ausilio alle sue prestazioni sportive quali sedute di coaching tecnico e di mental coaching, anch'esse comportanti esborsi a suo esclusivo carico.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha eccepito che l'attività CP_1 sportiva oggetto del presente ricorso non è quella di “mountain bike” comunemente intesa, bensì quella di DO consistente in attività ciclistica praticata su terreni ripidi ed accidentati che includono salti fino a 12 metri di altezza, gradini di rocce, drop che possono superare i 3 metri di altezza.
La resistente ha dunque motivato il proprio diniego sostenendo l'intrinseca pericolosità di tale sport, allegando video che riprendono il figlio e altri atleti durante le discese, nonchè documentazione medico-scientifica che riporta i rischi concreti cui si espone chi pratica il DO (lesioni traumatiche cerebrali e fratture degli arti) indicando le relative percentuali, con rischi aumentati durante le competizioni.
La resistente ha inoltre stigmatizzato l'atteggiamento totalizzante e competitivo con il quale il padre proporrebbe tale sport al figlio, esponendolo mediaticamente il anche al fine di trarne personali benefici
4 economici;
la sig.ra ha riferito infatti che solo dalla lettura del CP_1 ricorso ha appreso che il padre ha aperto – con accesso bloccato alla medesima resistente – un canale YouTube (ove risultano pubblicati 156 video del minore) un profilo Instagram (con oltre 1.100 follower) una pagina Facebook, ed un sito web con lo pseudonimo “Skeggiaman-Pietro Vigna”(!) ed in ognuno di essi compaiono le diciture delle attività commerciali facenti capo e gestite dal sig. : Eurekabike e Valiants; la resistente ha Parte_1 sostenuto che le sponsorizzazioni di cui il bambino è protagonista non servono solo a finanziare l'attrezzatura sportiva, ma alimentano di fatto il bacino commerciale del padre che si occupa del commercio di attrezzature per il ciclismo: Eurekabike e Valiants, marchi che compaiono sulle pagine social di . Parte_2
Sempre dalla lettura del ricorso la resistente ha appreso che il padre ha concluso a nome del figlio diversi contratti di sponsorizzazione che impongono al minore di utilizzare capi di abbigliamento o attrezzature sportive, con i quali compare sui social a scopo pubblicitario. Ha lamentato inoltre che il padre abbia condotto il figlio a sedute di mental coaching nonostante il diniego da lei espresso.
Da ultimo la sig.ra ha evidenziato – richiamando le allegazioni CP_1 dello stesso ricorrente - l'esosità dei costi necessari alla pratica del DO, rilevando come l'attività sportiva di un figlio debba essere economicamente sostenibile da parte dei genitori.
La resistente ha concluso quindi chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, che venga ordinata al padre l'immediata chiusura di tutti i profili social intestati o riconducibili al figlio minore, con ammonimento e condanna ai sensi dell'art. 473 bis n. 39.
Con la 1° memoria ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. il ricorrente ha contestato l'asserita pericolosità dello sport praticato dal figlio, riferendo che il medesimo lo pratica nell'ambito della propria categoria di età per la quale il Regolamento della federazione Ciclistica Italiana prevede appositi tracciati
“semplificati”; ha sostenuto che i contratti di sponsorizzazione sono stati conclusi grazie agli ottimi risultati conseguiti dal minore e consentono di risparmiare sui costi dell'attività e che le sedute di mental coaching sarebbero state conformi all'interesse del figlio il quale ne avrebbe tratto giovamento;
quanto alla presenza sui social ha sostenuto che essa sarebbe foriera di orgoglio e soddisfazione per il minore, consapevole che i motivi della pubblicazione di foto e video sono legati alla sua abilità nello sport praticato e non certo a finalità di sfruttamento economico.
Riguardo ai contratti di sponsorizzazione il ricorrente ha evidenziato che gli sponsor sostengono chi raggiunge dei risultati positivi e tengono a far vedere che i loro capi ed i loro materiali sono utilizzati da chi ottiene buoni risultati, non certo da chi milita costantemente in bassa classifica
5 Con la propria memoria ex art. 473 bis n. 12 la resistente ha reiterato le eccezioni di pericolosità del downhill, evidenziando come nella stessa modulistica sottoscritta dal sig. per la partecipazione del figlio ad una Per_1 gara lo scorso agosto (doc. 19 parte ricorrente) si attesta la consapevolezza che la partecipazione alla gara può comportare infortuni gravi o addirittura incidenti mortali.
All'udienza del 13.11.2025 veniva ascoltato il minore , il Persona_1 quale riferiva dello sport praticato (“pratico la bici da quando ero piccolo, ho avuto una push-bike quando avevo solo un anno, poi non ho mai smesso) degli allenamenti svolti (per allenarmi io mi alleno sempre con mio padre, andiamo nei sentieri dietro casa […] mi alleno quasi tutti i giorni, circa due ore
o due ore e mezza) delle gare (le gare sono solo in primavera estate, al massimo fino ad ottobre, ne avrei avute otto o dieci;
finora mi iscrive mio padre autonomamente ma dall'anno prossimo che potrei partecipare al campionato italiano, il Team si occupa delle trasferte per me e per i miei compagni di squadra”), e degli accorgimenti usati per limitare la pericolosità (“le gare di solito si svolgono in dei Bike Park già attrezzati […] Io non cado spesso, anzi non cado quasi mai perché so dove posso permettermi di rischiare per andare più veloce e dove invece non si può, poi ci sono le protezioni;
comunque si arriva circa due giorni prima della gara, si fa il percorso a piedi per memorizzare le curve dove ci sono radici o ostacoli, il giorno dopo si prova in bici e il giorno dopo si fa la gara. Spesso quando provo il percorso ho una Go Pro sul casco così poi rivedo il tracciato”).
Con riguardo alle sponsorizzazioni dichiarava: “come sponsor ho O'Neal che è abbigliamento e protezioni: all'inizio della stagione io e mio padre scegliamo dal sito, mio padre chiama e loro ce le mandano gratis, in cambio devo offrire visibilità di fare più gare possibile […] ho degli sponsor per i cerchi della bici e per le scarpe”.
Riferiva che “è' uno sport che mi piace, è divertente, molto attivo […]” e concludeva dichiarando: “vorrei proseguirlo”.
2. Il Tribunale è chiamato a dirimere – ai sensi dell'art. 337 ter c.c. - il contrasto insorto tra le parti in ordine alla pratica di attività sportiva da parte del figlio minore, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
In particolare, il padre chiede che il figlio possa continuare a svolgere la disciplina ciclistica denominata “DO” stante il mancato consenso della madre.
Tale disciplina, come si evince da una semplice ricerca sul web, è un particolare tipo di mountain biking che prevede una discesa a forte velocità lungo sentieri montuosi, caratterizzati da terreni accidentati, ostacoli naturali e artificiali, curve strette e salti spettacolari.
6 Si appalesa dunque come una disciplina che presenta inequivocabili tratti di pericolosità, come confermato anche dalla semplice visione dei filmati in atti (docc. depositati da parte resistente in data 23.07.2025), estratti dalla pagina Instagram e dal Canale Youtube del minore, che lo riprendono durante le discese e mostrano gli ostacoli ed i salti che lo stesso deve superare in sella alla bici mentre scende a forte velocità lungo i percorsi.
Ed anche la modulistica sottoscritta dal sig. per la partecipazione Per_1 del figlio ad una gara lo scorso mese di agosto attesta che la partecipazione alla gara può comportare infortuni gravi o addirittura incidenti mortali (doc. 19 parte ricorrente).
Lo stesso minore risulta peraltro essersi infortunato anni fa con la rottura del condilo mandibolare (doc. 4 parte resistente) praticando la mountain bike.
Ciò premesso, anche a fronte della descritta pericolosità del downhill, la legge richiede che siano entrambi i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale ad essi attribuita, a prestare il consenso perché il figlio svolga l'attività sportiva;
nel caso in esame, posto che la madre ha negato il proprio consenso, occorre accertare se tale diniego sia giustificato oppure appaia immotivato, avuto riguardo al caso concreto.
Ebbene, ritiene il Collegio che il diniego della madre non possa dirsi di certo immotivato;
appare invece giustificato da motivazioni ragionevoli, quali quelle addotte nel caso concreto dalla essendo emerso che le CP_1 modalità concrete con le quali il figlio minore pratica l'attività sportiva in questione non siano conformi al suo interesse.
Con riguardo in primo luogo al profilo della pericolosità dedotta dalla madre, la stessa risulta comprovata dalla documentazione medico- scientifica e dai video prodotti in atti;
si osserva peraltro che il minore, come dallo stesso dichiarato, si alleni giornalmente in autonomia, accompagnato dal padre o da un amico, e non praticando un corso sotto l'egida di una società sportiva che se ne assuma i rischi, e con il controllo di un istruttore formato e certificato.
Sotto altro profilo è emerso che quella che dovrebbe essere una semplice e sana pratica sportiva si è tramutata nel caso in esame in un'attività competitiva e totalizzante nella vita del minore, chiamato ad allenarsi giornalmente per ore (“mi alleno quasi tutti i giorni, circa due ore o due ore e mezza […] sabato e domenica di più”) ed a mantenere un livello di prestazioni sempre elevato, come richiesto dagli sponsor (cfr. quanto dedotto dal padre: gli sponsor sostengono chi raggiunge dei risultati positivi, non certo da chi milita costantemente in bassa classifica).
7 Il minore inoltre risulta esposto mediaticamente e commercialmente – in assenza del consenso materno - in un settore nel quale il padre ha innegabili interessi economici, posto che nelle pagine social intestate al figlio è ben visibile il marchio commerciale dell'attività svolta dal padre nel medesimo settore ciclistico (“Eurekabike”).
E' di tutta evidenza dunque che il minore, di soli dodici anni, sia sottoposto ad una pressione non consona ad un bambino della sua età, essendo chiamato a mantenere un livello di prestazione sempre elevato, pena la perdita delle sponsorizzazioni e dei “follower” sui social e, soprattutto, con il timore di deludere il padre che tanto ha investito - anche economicamente – nei suoi successi sportivi.
Non sfugge al Collegio che il minore in sede di audizione abbia espresso gradimento per la pratica del DO chiedendo di poterla proseguire;
va rammentato tuttavia che il diritto del minore ad essere ascoltato non si traduce nell'obbligo del giudicante di seguire pedissequamente il suo volere: il giudice del merito deve tenere “in debito conto” le dichiarazioni del minore e ponderarle al fine di individuare quale sia il superiore interesse del minore stesso e, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto, deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. Civ. I, 16231/2023).
Nel caso in esame non solo l'età del minore - di soli dodici anni – induce a ritenere che egli non sia in grado di valutare i profili di pericolosità dell'attività sportiva, ma anche il descritto coinvolgimento rispetto alle aspettative paterne, depongono nel senso di disattendere tali dichiarazioni.
Da ultimo, anche l'esosità dei costi necessari per la pratica del DO, dedotta e lamentata dallo stesso ricorrente che riferisce di essersi indebitato con la propria famiglia e privato di ogni diversa spesa per consentire al figlio l'attività, fa ritenere condivisibile anche sotto questo aspetto il diniego opposto dalla madre: la rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli va valutata infatti anche avuto riguardo alla sostenibilità dei relativi costi da parte di entrambi i genitori (cfr. ex multis Cass. Civ. I, 5059/2021)
3. Quanto alla domanda riconvenzionale della madre di vietare la pubblicazione dell'immagine del figlio sui social media in assenza del proprio consenso, va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata la pubblicazione di foto di minori sui social network è atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso di entrambi i genitori (cfr. Trib. Pavia, ord. 30.07.2024; Trib. Rieti. 443/2022; Trib. Trani, ord. 30.08.2021; Trib. Ravenna, 1038/2019; Trib. Mantova, ord. 19.09.2017), come peraltro ribadito anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13.11.2024.
8 Nel caso in esame la madre non solo non ha prestato il proprio consenso alla pubblicazione dell'immagine del figlio sui social network ma nemmeno, secondo quanto dalla stessa dedotto e non contestato, era stata informata di tale circostanza, appresa solo dalla lettura degli atti del presente procedimento.
Si deve ritenere peraltro che la contrarietà materna fosse nota al padre, considerato che l'accesso alle pagine social del minore risultava “bloccato” per la resistente – circostanza dedotta e non contestata - ciò che rende ulteriormente stigmatizzabile la condotta paterna.
La domanda della resistente volta ad ottenere l'immediata chiusura dei profili social del figlio minore merita dunque di venire accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
a) Rigetta il ricorso.
b) Ordina al ricorrente l'immediata chiusura di tutti i profili Social intestati o riconducibili al figlio minore , individuato Persona_1 anche con lo pseudonimo “Skeggiaman” (Canale Youtube, pagina Facebook, pagina Instagram, sito web) vietando in ogni caso la pubblicazione di immagini del minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.
c) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per spese forfettarie, nonché Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il presidente rel. dott. Damiano Dazzi
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