Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 1100
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Interesse e benessere psicofisico del minore

    Il collegio ritiene che il diniego della madre sia giustificato dalle modalità concrete con cui il figlio minore pratica l'attività sportiva, non conformi al suo interesse, evidenziando la pericolosità della disciplina, l'eccessiva competitività, l'esposizione mediatica e commerciale, e i costi elevati.

  • Rigettato
    Considerazione della volontà del minore ultradodicenne

    Il collegio, pur tenendo conto della volontà espressa dal minore, ritiene che non possa essere seguita pedissequamente, in quanto l'età del minore e il coinvolgimento nelle aspettative paterne non gli consentono di valutare appieno i profili di pericolosità e l'interesse superiore.

  • Rigettato
    Autorizzazione al tesseramento

    La domanda è rigettata in quanto la pratica dell'attività sportiva non è ritenuta conforme all'interesse del minore.

  • Rigettato
    Pubblicazione di foto e video sui social network

    La pubblicazione di foto di minori sui social network è atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso di entrambi i genitori. La madre non ha prestato consenso ed era ignara di tale pubblicazione, rendendo stigmatizzabile la condotta paterna.

  • Rigettato
    Contribuzione spese sportive

    La domanda è rigettata in quanto le spese sono ritenute eccessive e la pratica sportiva non è conforme all'interesse del minore, valutando anche la sostenibilità dei costi da parte di entrambi i genitori.

  • Rigettato
    Rimborso spese straordinarie

    La domanda è rigettata in quanto le spese non sono ritenute giustificate dalla conformità dell'attività all'interesse del minore.

  • Rigettato
    Infondatezza domande riconvenzionali

    Le domande riconvenzionali della madre sono state accolte.

  • Accolto
    Rigetto domande del ricorrente

    Il ricorso è stato rigettato.

  • Accolto
    Pratica attività sportiva senza consenso materno e pubblicazione immagini

    Il Tribunale ha ordinato l'immediata chiusura dei profili social e vietato la pubblicazione di immagini del minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, implicando un accoglimento della richiesta di ammonimento.

  • Accolto
    Chiusura profili social

    Il Tribunale ha ordinato l'immediata chiusura di tutti i profili social intestati o riconducibili al figlio minore.

  • Rigettato
    Sanzione per inadempienza

    Il Tribunale ha ordinato la chiusura dei profili social ma non ha specificato una somma giornaliera per inadempienza, limitandosi a vietare la pubblicazione di immagini senza consenso. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

  • Rigettato
    Sanzione amministrativa pecuniaria

    Il Tribunale non ha disposto tale sanzione, ma ha condannato il padre al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 1100
    Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
    Numero : 1100
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo