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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del BO Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa RIngela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1281 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
Arch. (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Madonna di Pettino n. 8 ed elettivamente domiciliata in Roma Circonvallazione Trionfale n.
57 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Spaziani ( ) e Avv. Francesco C.F._2
Lamonica ( ), che la rappresentano e difendono sia congiuntamente C.F._3
che disgiuntamente giusta procura alle liti allegata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 06.39737419 o ai seguenti indirizzi PEC:
, ; Email_1 Email_2
Appellata e appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Crispi n. 22, (C.F. , residente in [...] C.F._5
Circonvallazione Ragusa n. 80, (C.F. ), residente in CP_3 C.F._6
L'Aquila, alla Via Norma Cossetto n. 15 - Frazione Pettino, Giada 91 s.r.l. (P.IVA
, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede legale in Roma, P.IVA_1
Lungotevere Flaminio n. 66 e (P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 - 2 -
del legale rappresentante p.t., avente sede legale in L'Aquila, Piazza Palazzo n. 29, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. RI NE (C.F. ) ed elettivamente C.F._7
domiciliati presso lo studio del difensore in L'Aquila, alla Via Del Beato Cesidio n. 9;
Appellanti e appellati in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1721/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, di cui all'ordinanza della Suprema Corte n. 28287/2023, pubblicata in data 9 ottobre 2023;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in riassunzione:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di L'Aquila in diversa composizione, ogni contraria istanza disattesa e rejetta:
1) accogliere le medesime conclusioni formulate nel giudizio della Corte di Appello di
L'Aquila R.G. 864/2012 definito con sentenza n. 1721/18 impugnata dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, e quindi, anche a mente dell'art. 394 comma 3° c.p.c. accogliere le conclusioni rassegnate nella Comparsa di Costituzione e Risposta datata Roma/L'Aquila
21.01.2013 e depositata presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 22.01.2013 nel procedimento avente R.G. 864/2012 come in appresso;
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa e rejetta rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Signori Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_3 CP_2 Parte_1
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 avverso la sentenza n. 361/2011 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 18/05 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 05/01/2005. Con Vittoria di spese e competenze del doppio grado di di giudizio da distrarsi in favore dei nominati procuratori che si dichiarano antistatari”
2) Accogliere la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c di tutte le somme corrisposte ai
Sig.ri in persona Controparte_1 CP_3 CP_2 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore risultate non dovute alla luce della pronuncia dell'ordinanza n.
28287/23 della Suprema Corte di Cassazione e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro a restituire all'Arch. per le ragioni sopra esposte la complessiva Testimone_1
somma di Euro 64.559,07 oltre alle spese di cancellazione della trascrizione del - 3 -
pignoramento immobiliare come disposto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vercelli e quelle successive e/o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare i sig.ri in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore e in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro-tempore a pagare in solido tra loro le spese legali e/o compensi del precedente giudizio di appello dinanzi alla Corte d' Appello di Aquila nonché le spese legali e/o compensi del giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione come indicato nella citata ordinanza n. 28287/23 della Corte di Cassazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
4) Condannare i sig.ri in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante e in persona del legale Pt_1 Controparte_4
rappresentante al pagamento delle spese legali e/o compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per gli appellati in riassunzione:
“la Corte ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata (n. 361/2011-Tribunale ), Parte_2
voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda proposta dall'arch. spettando al Tribunale di L'Aquila-Giudice della Tes_1
causa n. 326/2000 R.G. – la liquidazione delle competenze del CTU.
Voglia, in subordine, dichiarare dovuta all'appellata la somma indicata dall'arch.
[...]
(di € 14.443,52 a detrarre gli acconti versati) o quella diversa, che fosse ritenuta CP_8 giuridicamente più esatta, con condanna dell'appellata al rimborso delle somme ingiustamente incassate con i relativi interessi. Con vittoria di spese del doppio grado.
Quanto alla domanda ex art. 389 cpc. voglia la Corte dichiararla inammissibile, improponibile, improcedibile o – chiediamo per mero tuziorismo – limitare le restituzioni dovute agli esborsi direttamente connessi con la sentenza (n. 1721/2018) annullata dalla
Corte di cassazione e quelli relativi alla procedura esecutiva immobiliare. Ancora con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19 marzo 2005, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3
ingiuntivo n. 18/2005, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 7 gennaio 2005 ed avente ad oggetto il pagamento, nei confronti di di euro 51.674,84 oltre interessi, Testimone_1 - 4 -
spese, competenze ed onorari di giudizio a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, in qualità di architetto, dal 23 marzo 2001 al mese di gennaio 2002.
1.2. Con sentenza n. 361/2011, il Tribunale di L'Aquila dichiarava l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado rilevava l'inammissibilità per tardività, ex art. 645
c.p.c., della opposizione in questione, facendo applicazione del mutato orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 9 settembre 2010, n. 19246 secondo il quale “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto
l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Dal rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ne discendeva, pertanto, ex art. 647 c.p.c. la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2. Gli opponenti soccombenti proponevano appello.
2.1. In particolare, gli appellanti evidenziavano che l'interpretazione della norma processuale adottata dal primo giudice era stata superata dalla L. n. 218/2011, che aveva soppresso l'espressione “ma i termini di comparizione sono ridotti alla metà”, fornendo anche l'interpretazione autentica dell'art. 165 c.p.c., secondo la quale la riduzione del termine di costituzione dell'attore anche nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo andava inteso solo nell'ipotesi in cui venisse assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163 c.p.c., fattispecie diversa dal caso di specie.
2.2. Nel merito, inoltre, eccepivano che la domanda di pagamento riguardava prestazioni che avevano avuto “origine giudiziale”, avendo ricevuto incarico come CTU nella causa r.g.n.
326/2000, con la conseguenza che le competenze della prestazione fornita dovevano essere liquidate come da provvedimento del Tribunale.
Tali circostanze, inoltre, erano state confermate dalla stessa Arch. come da verbale Tes_1 di nomina e conferimento dell'incarico prodotti dalla medesima in giudizio.
Inoltre, evidenziavano come anche l'estensione dell'incarico al rifacimento del tetto aveva avuto origine nel processo e in quell'ambito aveva avuto significato ed esecuzione, considerato anche che in tutti i documenti depositati, compresa la stessa Nota Specifica degli - 5 -
onorari, era sempre specificato che si trattava di opere da svolgersi “in ottemperanza a provvedimento del giudice civile”.
2.3. In subordine, gli appellanti, sulla base della CTP dell'Arch. eccepivano che: a) CP_8
l'appalto era stato concluso al minor prezzo di € 250.000,00; b) che, trattandosi di un incarico conferito dal tribunale, non era ravvisabile alcuna revoca o sospensione che avrebbe legittimato un aumento del 25% e non anche di un ulteriore 15%; c) che non erano dovuti compensi per onorari e spese sicurezza non essendo la professionista, al momento dell'espletamento dell'incarico, ancora in possesso della relativa abilitazione (conseguita più tardi); d) che l'elaborato era generico, non essendo riferibile specificamente al palazzo e alle opere per cui era causa;
e) che non era applicabile la maggiorazione del 30%, dovuta solo per le spese a percentuale, non calcolabile sulle competenze relative alla sicurezza;
f) che non esisteva la nota sulla base della quale era calcolato al 50% l'onorario a vacazione;
g) che non sussisteva quella speciale urgenza nell'esecuzione delle opere ed eventualmente essa atteneva solo alle opere di consolidamento e non a quelle di ristrutturazione.
2.4. In secondo grado si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo il rigetto Testimone_1 dell'appello eccependo l'irretroattività della legge di interpretazione autentica in merito agli artt. 165 e 345 c.p.c., inapplicabile ai processi già definiti, e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione siccome infondata.
2.5. Con sentenza n. 1721 del 18 settembre 2019, la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'appellata a rifondere agli appellanti la metà delle spese di primo e secondo grado, compensando per la restante metà.
A fondamento della decisione, il giudice di secondo grado riteneva che non fosse stata sufficientemente raggiunta la prova sul conferimento dell'incarico da parte dei comproprietari dell'immobile nell'ambito del giudizio pendente tra le parti.
In particolare, in via pregiudiziale, il secondo giudice riteneva l'appello procedibile ed ammissibile, in applicazione della norma di applicazione autentica sopracitata, posto che il procedimento non poteva ritenersi estinto ma ancora sub iudice.
Nel merito, la Corte di Appello di L'Aquila si interrogava sulla possibilità della coesistenza in capo all'Arch. essendo in astratto possibile, della duplice qualità di consulente Tes_1 tecnico d'ufficio e di consulente di parte dei proprietari del palazzo.
Tuttavia, dall'esame della documentazione allegata in giudizio, riscontrava delle carenze istruttorie, dato che non era presente il quesito posto dal CTU, l'elaborato peritale e la sentenza di primo grado, documenti necessari per provare che le parti le avevano affidato - 6 -
l'incarico di risolvere una serie di problematiche relative all'immobile che non erano oggetto del giudizio di danno temuto, nell'ambito del quale aveva prestato la propria attività di consulente tecnico d'ufficio.
La mancata produzione del quesito e della CTU, infatti, impediva al giudice adito di avere contezza dell'attività richiesta ai fini dell'espletamento dell'incarico e, quindi, se quella concretamente posta in essere dal tecnico fosse esorbitante rispetto a quella oggetto di perizia.
Inoltre, con riferimento all'allegato verbale del 28 marzo 2001, il giudice di secondo grado riteneva che non fosse di univoca interpretazione, dato che il consulente tecnico d'ufficio opera generalmente su due fronti, essendo, da un lato, impegnato a rispondere ai quesiti posti dal magistrato, e, dall'altro, a tentare un componimento della controversia che ponga fine alla causa.
Nel caso in esame, pertanto, ben poteva il consulente incaricato, nel contesto descritto nel verbale, aver agito quale consulente d'ufficio, riuscendo a trovare una possibile soluzione conciliativa sulle questioni sub iudice che tenesse in considerazione gli interessi in gioco, tanto è vero che le attività erano descritte proprio nel verbale di udienza e non fuori dal processo.
Per tali ragioni, tenuto conto della procedibilità dell'opposizione, il giudice di secondo grado riteneva fondata l'opposizione.
Infine, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava la richiesta di restituzione di quanto corrisposto in sede di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo stata fornita prova del pagamento e della sua effettiva entità.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1721/2019, Testimone_1
proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che fosse carente la prova in ordine all'ulteriore attività svolta su incarico dei comproprietari dell'immobile rispetto ai quesiti conferiti dal giudice nell'ambito del giudizio di esecuzione del provvedimento cautelare. La prova dello svolgimento di tale attività risultava, infatti, dalla documentazione allegata alla richiesta di decreto ingiuntivo, confluita nel fascicolo di parte del giudizio d'appello.
In particolare, la ricorrente esponeva che avverso il medesimo decreto ingiuntivo erano state proposte due distinte opposizioni, definite con due sentenze di rigetto, avverso le quali erano stati proposti due atti d'appello e, nei due giudizi d'appello, si era costituita con comparsa di - 7 -
costituzione. Tuttavia, precisava che il fascicolo della fase monitoria era stato inserito nell'altro giudizio di appello, mentre nel procedimento oggetto di causa (avente RG
864/2012) la cancelleria aveva inserito la dicitura “fascicolo fase monitoria depositato nel procedimento 867/2012 in data 5.2.2013”, apponendovi timbro di deposito e firma.
Pertanto, era proprio dalla documentazione prodotta in sede monitoria che risultava la prova del conferimento dell'incarico da parte dei comproprietari dell'immobile, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione di lavori non solo su una porzione del tetto dell'immobile ma sull'intera copertura.
2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
Con tale motivo, deduceva che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto trarre la prova dello svolgimento di ulteriore attività rispetto ai quesiti posti dal giudice, su incarico dei controricorrenti, dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo della fase monitoria,
3) Violazione e falsa applicazione dell'artt. 115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3
c.p.c.
In ultimo, eccepiva che il giudice di secondo grado aveva errato nel non esaminare la documentazione contenuta nel fascicolo della fase monitoria, ritualmente depositata, e che, nell'ipotesi in cui la documentazione fosse stata mancante, avrebbe dovuto predisporre le ricerche per la ricostruzione del fascicolo di parte.
3.1. Con ordinanza n. 28287, pubblicata in data 9 ottobre 2023, la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, cassando con rinvio alla Corte di Appello di
L'Aquila, in diversa composizione, anche in punto di determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha rilevato la Corte, decidendo congiuntamente tutti i motivi di ricorso, che “La Corte
d'appello ha fondato la decisione sui documenti fisicamente contenuti nel fascicolo d'appello, tra i quali non aveva rinvenuto i documenti relativi alla fase monitoria, senza considerare che tale documentazione era stata espressamente indicata dall'appellante in quanto inserita dalla cancelleria nel fascicolo relativo all'altro giudizio di appello, con annotazione attestante data
e timbro. Si trattava di documentazione ritualmente acquisita al giudizio e decisiva per la prova del conferimento dell'incarico da parte dei comproprietari dell'immobile, di cui la
Corte non ha tenuto conto ai fini della decisione. Vi è stata una evidente violazione del principio di non dispersione della prova nel giudizio d'appello, recentemente affermato dalle
Sezioni Unite con sentenza del 16.2.2023, n. 4835. Nell'ampia motivazione della sentenza, è posto in risalto il potere-dovere del giudice d'appello di esaminare un documento ritualmente - 8 -
prodotto in primo grado, nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. (…) Nel caso di specie, la Corte di merito non ha tenuto conto, ai fini della decisione, della documentazione contenuta nel fascicolo della fase monitoria, che era confluito nell'altro giudizio d'appello, dal momento che avverso il medesimo decreto ingiuntivo erano stati proposti due distinti atti di opposizione, definite con due sentenze, avverso le quali erano stati proposti due atti d'appello. Tanto risultava evidente dall'attestazione della cancelleria, che aveva apposto la dicitura “fascicolo fase monitoria depositato nel procedimento 867/2012 in data 5.2.2013”, apponendovi timbro di deposito e firma.
La Corte d'appello avrebbe, quindi, dovuto esaminare i documenti contenuti nel fascicolo della fase monitoria e, segnatamente il verbale di conferimento dell'incarico, il provvedimento di esecuzione del provvedimento cautelare e la sentenza del Tribunale di
L'Aquila conclusiva del giudizio di primo grado che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata ( pag.5-6) erano decisivi al fine di stabilire se i comproprietari dell'immobile avessero conferito alla ricorrente l'incarico di svolgere ulteriori prestazioni professionali rispetto ai quesiti posti dal giudice, riguardanti non solo una porzione del tetto dell'immobile ma l'intera copertura”.
4. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata Corte dall'Arch.
[...]
originaria appellata, chiedendo “Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di L'Aquila Tes_1
in diversa composizione, ogni contraria istanza disattesa e rejetta:
1) accogliere le medesime conclusioni formulate nel giudizio della Corte di Appello di
L'Aquila R.G. 864/2012 definito con sentenza n. 1721/18 impugnata dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, e quindi, anche a mente dell'art. 394 comma 3° c.p.c. accogliere le conclusioni rassegnate nella Comparsa di Costituzione e Risposta datata Roma/L'Aquila
21.01.2013 e depositata presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 22.01.2013 nel procedimento avente R.G. 864/2012 come in appresso;
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa e rejetta rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Signori Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_3 CP_2 Parte_1
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 avverso la sentenza n. 361/2011 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto confermare il - 9 -
decreto ingiuntivo n. 18/05 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 05/01/2005. Con Vittoria di spese e competenze del doppio grado do di giudizio da distrarsi in favore dei nominati procuratori che si dichiarano antistatari”
2) Accogliere la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c di tutte le somme corrisposte ai
Sig.ri in persona Controparte_1 CP_3 CP_2 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore risultate non dovute alla luce della pronuncia dell'ordinanza n.
28287/23 della Suprema Corte di Cassazione e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro a restituire all'Arch. per le ragioni sopra esposte la complessiva Testimone_1
somma di Euro 64.559,07 oltre alle spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare come disposto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vercelli e quelle successive e/o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare i sig.ri in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore e in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro-tempore a pagare in solido tra loro le spese legali e/o compensi del precedente giudizio di appello dinanzi alla Corte d' Appello di Aquila nonché le spese legali e/o compensi del giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione come indicato nella citata ordinanza n. 28287/23 della Corte di Cassazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
4) Condannare i sig.ri in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante e in persona del legale Pt_1 Controparte_4
rappresentante al pagamento delle spese legali e/o compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
4.1. Si sono costituiti nel presente procedimento di rinvio , , Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., originari appellanti, riproponendo tutte le
[...] domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di appello, anche per quanto riguarda la domanda subordinata relativa al quantum realmente spettante all'Arch. Infine, sulla Tes_1
domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., ritenuta in rito dagli stessi inammissibile/improcedibile, gli appellati in riassunzione hanno comunque contestato nel merito i conteggi presentati dall'appellante in riassunzione, dovendo la restituzione limitarsi agli esborsi direttamente connessi con la sentenza n. 1721/2018 annullata dalla Corte di
Cassazione e quelli relativi alla procedura esecutiva immobiliare. - 10 -
4.2. All'udienza del 28 gennaio 2015, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa
è stata trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preso atto della cassazione con rinvio operata dalla Suprema Corte di Cassazione, si pone la questione di esaminare, nel merito, i motivi di impugnazione proposti in riassunzione e le relative eccezioni formulate dalla convenuta, esaminando a riguardo anche i documenti del fascicolo monitorio allegato.
5.2. In primo luogo, è necessario precisare che non è stato oggetto di censura con ricorso per cassazione la parte della sentenza cassata (segnatamente punto 4) nella quale il giudice di secondo grado ha ritenuto procedibile e ammissibile l'appello in applicazione della norma di interpretazione autentica ex art. 165, primo comma, c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato sul punto.
5.3. In via preliminare, infondata risulta essere l'eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione per assenza di sottoscrizione formulata dagli appellati in riassunzione in sede di comparsa conclusionale, depositata il 31 marzo 2025.
Al riguardo, secondo quanto recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente del collegio, senza l'indicazione che il predetto sia stato anche l'estensore della motivazione, non comporta alcuna nullità, in difetto di evidenze o di allegazioni di parte di segno contrario, dovendosi implicitamente ritenere che il sottoscrittore sia anche l'estensore della motivazione” (cfr. Cass. pen., IV, 23 gennaio 2023, n. 947).
Nel caso di specie, pur essendo riportato, nel testo dell'ordinanza di rinvio, che il relatore sia un giudice del collegio diverso dal Presidente dello stesso, ciò tuttavia non lascia presumere che il suddetto relatore sia anche l'estensore, potendosi quindi dare seguito all'orientamento giurisprudenziale appena riportato e al principio presuntivo in esso indicato.
5.4. Infondate risultano essere le censure formulate in secondo grado dagli allora appellanti e riassunte nel presente giudizio di rinvio relative all'accertamento, frutto di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'esclusivo svolgimento, da parte dell'Arch. dell'incarico di Tes_1 consulente tecnico d'ufficio nel giudizio r.g.n. 326/2000 dinanzi al Tribunale di L'Aquila e non anche di incarico professionale di natura privatistica.
5.4.1. Per meglio comprendere la natura privatistica dell'incarico conferito all'Arch. rispetto alle attività professionali compiute e per le quali, con l'opposto decreto Tes_1
ingiuntivo n. 18/2005, ha richiesto il pagamento del relativo compenso, occorre innanzitutto procedere a una corretta ricostruzione dei fatti che si sono susseguiti nella vicenda in esame. - 11 -
Come risulta dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio allegato e, in particolare, dalla sentenza n. 200/2004 resa dal Tribunale di L'Aquila in data 17 novembre
2003 (si v. doc. all. n. 5 del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), Parte_1 era titolare di una porzione del e aveva presentato, ex art. 1172 c.c., Controparte_9
denunzia di danno temuto, rispetto alla quale il medesimo Tribunale aveva emesso il relativo provvedimento cautelare.
Ed invero, con ordinanza del 18 gennaio 2000 (si v. doc. all. n. 1° del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), il Tribunale di L'Aquila evidenziava come “il CTU, nella sua relazione peritale, ha confermato l'esistenza di una situazione di grave, diretto ed imminente pericolo per la proprietà della , ascrivibile all'ormai prossimo cedimento delle Parte_1 strutture della sovrastante corrispondente copertura. (…) Lo stesso CTU ha ravvisato la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione e consolidamento sull'intero fabbricato e, in tal senso, ha invano esperito un tentativo di componimento fra tutti i comproprietari, il cui comune accordo è presupposto essenziale per tale globale intervento. Ma questo aspetto, non
è ricompreso nella domanda e non può ritenersi attinente all'intrapreso specifico provvedimento cautelare. (…)
P.Q.M.
(…) dispone che, nell'edificio descritto in atti e, più specificamente, nella porzione del tetto di copertura sovrastante la proprietà , Parte_1
siano immediatamente, e comunque non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, eseguite le opere di consolidamento indicate e spiegate nella relazione peritale redatta dal CTU geom. , che nomina direttore dei lavori, Parte_4
con incarico di individuare idonea impresa, redigere progetto esecutivo e munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative”.
Successivamente, come da verbale dell'udienza del 13 luglio 2000 (si v. doc. all. n. 1C del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), il giudice, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 6 luglio 2000, come da relativo verbale (si v. doc. all. n. 1B del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), “ritenuta la necessità di affiancare al geom.
[...]
, nell'espletamento della fase esecutiva del provvedimento urgente, Parte_4 professionista abilitato alla relativa attività, nomina a tal fine l'arch. (…)”. Testimone_1
Alla successiva udienza del 26 ottobre 2000, come da relativo verbale d'udienza (si v. doc. all. n. 1D del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), il giudice adito affidava all'Arch. “l'incarico a procedere a tutte le attività necessarie per l'effettuazione del Tes_1
provvedimento datato 18.1.2000 dal Tribunale (…)”.
In seguito, all'udienza del 28 marzo 2001, come da relativo verbale (si v. doc. all. n. 1F del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), “l'Arch. procede ad illustrare Tes_1 - 12 -
il risultato delle sue indagini preliminari ed evidenzia: 1) l'opportunità di estendere i lavori di rifacimento all'intera copertura e non solo alla porzione di tetto di cui al provvedimento pretorile;
2) l'assoluta urgenza e indifferibilità dell'intervento, in considerazione delle condizioni statiche del fabbricato nel suo complesso e del tetto in particolare, condizioni che possono definirsi allo stato di pericolo;
(…) 4) la necessità di ottenere eventuale mandato al fine di comprendere nell'esecuzione dell'opera anche il restauro delle facciate, lavoro che sarebbe economicamente vantaggioso (…)”. All'esito dell'udienza tutti i comparenti – escluso, quindi, non presente, il quale, tuttavia, con successiva lettera del 28 Controparte_1 marzo 2001 (si v. doc. all. n. 1F del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione) comunicava di aderire a quanto stabilito dagli altri comproprietari nel verbale - convenivano
“in ordine alla necessità di dare corso nel più breve tempo possibile all'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intero tetto di copertura (…)”, dando così “esplicitamente mandato all'Arch. di procedere a ogni attività diretta al conseguimento delle Testimone_1
autorizzazioni amministrative necessarie (…)”.
Infine, in data 25 settembre 2002, come da verbale di assemblea (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo monitorio dell'appellante in riassunzione), si riuniva l'assemblea dei comproprietari di nella quale, tra gli altri, erano presenti l'Avv. Franco NE in Controparte_9
rappresentanza di e di e, infine, Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
su delega dei figli e CP_10 CP_2 CP_3
In tale occasione, in merito al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ricordava che, all'udienza del 28 marzo 2001, tutti i comproprietari e lo stesso con successiva lettera di adesione avevano incaricato l'Arch. dei Controparte_1 Tes_1
relativi lavori, compresa la loro direzione, dando così mandato all'amministratore di curare “i successivi rapporti con l'Architetto medesimo per l'espletamento dell'intero incarico affidatole (…)”.
5.4.2. Ebbene, dall'esame di tale documentazione, risulta evidente come la prestazione professionale eseguita dall'Arch. abbia avuto ad oggetto attività ultronee rispetto a Tes_1 quanto oggetto di incarico da parte dell'autorità giudiziaria.
Invero, è proprio il provvedimento cautelare emesso ex art. 1172 c.c. a delimitare i termini dell'incarico da CTU.
In tale provvedimento, il primo giudice ha espressamente specificato che, nonostante il geom.
avesse indicato la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione e Parte_4 consolidamento sull'intero fabbricato e non solo su una porzione del tetto, oggetto della - 13 -
richiesta ex art. 1172 c.c. era soltanto il rifacimento di quest'ultima, occorrendo, per tali ulteriori lavori, espresso consenso di tutte le parti.
Per tale ragione, con ordinanza del 18 gennaio 2000, il Tribunale di L'Aquila ordinava di procedere con urgenza al rifacimento della sola porzione di tetto insistente sulla proprietà di
Parte_1
Ed infatti, come emerge dalla piana lettura dei verbali di udienza, l'incarico conferito dal giudice si riferiva esclusivamente all'attuazione dell'ordinanza del 18 gennaio 2000, quindi ai soli interventi urgenti interessanti la porzione di tetto pericolante (si v., in particolare, il sopramenzionato verbale del 26 ottobre 2000), essendo stata convenuta soltanto in un secondo momento, come da verbale dell'udienza del 28 marzo 2001, l'opportunità e la necessità di estendere i lavori a quanto rappresentato dall'Arch. Tes_1
In altre parole, al di là di quanto eseguito in attuazione dell'ordinanza del 18 gennaio 2000, le ulteriori attività professionali dell'Arch. sono state eseguite su espresso mandato di Tes_1
tutti i comproprietari, tra cui gli odierni appellati in riassunzione, come da verbale dell'udienza del 28 marzo 2001, con conseguente accertamento, da parte di questa Corte, della natura privatistica del rapporto tra questi e l'appellante in riassunzione.
5.4.3. Tanto chiarito rispetto alla natura negoziale dell'incarico svolto, occorre esaminare le ulteriori censure formulate, in via subordinata, dagli odierni appellati in riassunzione in relazione all'asserita erronea quantificazione del compenso richiesto con il decreto ingiuntivo opposto da parte dell'Arch. Tes_1
In primo luogo, conseguentemente all'accertamento della natura negoziale del predetto incarico, questa Corte ritiene che correttamente la professionista abbia proceduto al calcolo del compenso alla stessa spettante applicando le tariffe professionali e non i criteri previsti per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
Nel merito, occorre innanzitutto specificare che l'appalto commissionato non risulta avere l'asserito valore di euro 250.000,00, come sostenuto dagli odierni appellati in riassunzione nel loro atto di appello.
Invero, come da verbale del 13 febbraio 2003 (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellante in riassunzione), l'assemblea del condominio, una volta riassunte le offerte presentate per la ristrutturazione del tetto del deliberava “all'unanimità” Controparte_9
“di affidare i lavori alla ditta per l'importo di 321.599,10 euro + IVA”. CP_11
CP_1 Si deve, pertanto, ritenere che l'importo lavori indicato nella parcella vistata dall'Ordine CP_ Architetti Provincia di L'Aquila (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo monitorio - 14 -
dell'appellante in riassunzione) per complessivi euro 363.793,41 sia stato correttamente individuato e assunto alla base del calcolo del compenso professionale.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata, in particolare dei documenti presenti all'interno del fascicolo della fase monitoria e di primo grado, questa Corte ritiene che l'importo ingiunto di euro 51.674,84 sia stato correttamente richiesto a titolo di compenso della prestazione professionale eseguita a favore degli odierni appellati in riassunzione.
A fronte di generiche contestazioni da parte di questi ultimi, infatti, l'Arch. in Tes_1
primo grado, come risultante dal relativo fascicolo, ha allegato in giudizio tutta la documentazione comprovante l'attività svolta dalla medesima, quale il progetto esecutivo con annessi elaborati (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante in riassunzione), il piano di sicurezza e coordinamento (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante in riassunzione), il computo metrico estimativo (si v. doc. all. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante in riassunzione), nonché l'ordinanza cautelare ex art. 1172 c.c. e verbali di successive udienze dai quali emerge con evidenza la necessità di procedere con urgenza ai predetti lavori, essendo stato riscontrato, quantomeno per quanto oggetto di istanza cautelare, lo stato di pericolo.
Per tali ragioni, con riferimento alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 18/2005, questa Corte ritiene comprovata la spettanza di tale importo, con conseguente rigetto dell'appello proposto nel giudizio di secondo grado, in questa sede riassunto.
5.5. Parzialmente fondata, invece, risulta essere la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. delle spese di lite corrisposte agli odierni appellati in riassunzione in virtù della soccombenza nel giudizio di secondo grado definito con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.
1721/2018, oggi cassata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza di rinvio n.
28287/2023.
Risulta provato, infatti, (si v. doc. all. n. 14 del presente giudizio di rinvio) che l'Arch. ha versato complessivi euro 12.380,00 in favore dell'Avv. Franco NE a causa Tes_1
della soccombenza nella succitata fase processuale.
Non possono, tuttavia, essere rimborsate le spese sostenute per giudizi estranei al presente, rispetto alle quali è onere della parte formulare autonoma domanda di restituzione.
5.6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della infondatezza dell'originaria opposizione, ritenuta assorbita ogni altra questione.
5.7. Le spese del procedimento di secondo grado devono essere restituite ex art. 389 c.p.c. all'Arch. nell'importo di euro 12.380,00 da parte degli odierni appellati in Tes_1
riassunzione, mentre le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, - 15 -
liquidate come in dispositivo ad esclusione per quelli di appello, delle fasi di trattazione ed istruttoria non svoltesi, vanno poste a carico degli appellati in riassunzione.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass.
n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1)rigetta l'originario appello proposto da , Controparte_1 CP_2 CP_3
e e dichiara tenuti e condanna gli stessi, attuali Parte_1 Controparte_4
appellati in riassunzione al pagamento in favore dell'Arch. della somma di € Testimone_1
51.674,84 oltre interessi dalla data di notifica del D.I. opposto al saldo.
3) condanna gli appellati in riassunzione alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellante in riassunzione, che quantifica:
- quanto al procedimento di legittimità in € 5.513,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondere in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- quanto al presente procedimento di rinvio in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondere in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) condanna gli odierni appellati in riassunzione al versamento di euro 12.800,00 in favore dell'Arch. a titolo di restituzione ex art. 389 c.p.c.; Testimone_1
5) dichiara gli odierni appellati in riassunzione tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa RIngela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del BO