Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.03.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 24043/2024 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Ulisse Prota Giurleo n. 56/a, presso lo studio degli avv. Eugenio Pollastro e Carola Pipitone, che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda CP_ amministrativa o da quella ritenuta in giustizia e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dei relativi benefici economici;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
08.11.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 836/2024) Parte_1 per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92, e dell' indennità di accompagnamento, il tutto dalla data della domanda amministrativa del 13.12.2022.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. prof. dott. Per_1
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “è portatrice di un complesso
[...] patologico che allo stato non la rende bisognosa di stabile accompagnamento, in quanto ancora in grado di svolgere in autonomia le azioni e le funzioni della vita quotidiana di una ultrasessantacinquenne, e che è portatrice di handicap come definito dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 e, pertanto, privo di connotazione di gravità”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti.
In particolare, lamentava la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico grave e complesso, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, in tal senso, nuova documentazione medica (visita geriatrica del 17.10.2024).
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e della indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 13.12.2022, o da CP_ quella ritenuta in giustizia;
con condanna dell' al pagamento dei ratei dalla data della domanda ovvero da quella ritenuta in giustizia.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza del 18.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra le seguenti patologie: Pt_1
“
1. obesità di I grado con indice di massa corporea alla visita di TU di 31.23; 2. ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico cronico;
3. insufficienza venosa periferica agli arti inferiori;
4. osteo-artropatia polidistrettuale;
5. sindrome ansioso-depressiva con iniziali deficit cognitivo e mnesico da verosimile vasculopatia cerebrale”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “La paziente in esame è una donna di 69 anni all'epoca della visita di TU che presenta un reperto clinico di difficoltà nella deambulazione ben più rilevante di quanto riportato nella documentazione sanitaria prodotta. A tale proposito è giocoforza notare quanto questa sia deficitaria rispetto alle esigenze di una corretta valutazione: non solo il sottoscritto TU non è stato capace di rinvenire il certificato medico telematico introduttivo ma si trova in fascicolo, precedente la visita collegiale, un solo certificato, che riporta una sindrome depressiva moderata, se pur in soggetto con personalità dipendente e quindi in qualche modo bisognoso di accudimento;
rispetto alla documentazione acquisita i colleghi della Commissione del settembre 2023 non hanno riportato se non la dicitura “in atti” (per cui il sottoscritto TU non ha potuto neppure evincere su quali basi documentali si siano orientati per la loro valutazione); di una settimana dopo la visita collegiale è un certificato fisiatrico e di un mese e mezzo successivo tre referti, due radiologici ed uno psico-geriatrico privo di firma ovvero non riportato nella sua interezza. Che la paziente in questione sia donna fragile, bisognosa di un certo qual accudimento, è constatazione diretta già alla visita di TU ma, cionondimeno, non risulta corretto, per lo meno allo stato, valutarla come bisognosa di costante accompagnamento come da norma e come da interpretazione di questa data dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenze come la n. 8557/2018, in cui viene ribadito che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità … deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere
3 quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr. Cass. n. 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)”. Parimenti non si configura ancora nel caso di specie la necessità di
“un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, come richiesto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap.”
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché del suo stato di disabilità.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: ”la signora , è portatrice di Parte_2 un complesso patologico che allo stato non la rende bisognosa di stabile accompagnamento, in quanto ancora in grado di svolgere in autonomia le azioni e le funzioni della vita quotidiana di una ultrasessantacinquenne, e che è portatrice di handicap come definito dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 e, pertanto, privo di connotazione di gravità.”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e dell'indennità di accompagnamento.
Va altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione della pensione di inabilità, ha chiarito che: “L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt.
21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.”, (cfr. Cass. ord. n. 8678/2018).
Nella specie, dunque, non vi è carenza di valutazione medico-legale, ma, al contrario, il c.t.u. ha evidenziato che le patologie sofferte non incidono sullo stato di salute del ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
Peraltro, la nuova documentazione allegata al ricorso (cfr. visita geriatrica del 17.10.2024) nulla aggiunge al quadro clinico già valutato in sede di a.t.p.
4 Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal prof. dott. tali doglianze non Persona_1 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 19.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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