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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2018
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini del Foro di Parte_2
Marsala per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_2
di Amministrazione dottor rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Roberto Reggiani del Foro di Reggio Emilia e dall'Advocat Rodolfo Reggiani - Avvocato Stabilito iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siracusa - il quale agisce d'intesa con l'Avv. Antonio Cappuccio del Foro di Siracusa in forza di procura resa in atti
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza impugnata:
ritenere e dichiarare corretto il calcolo delle somme indebitamente trattenute dalla e CP_3
ripetibili, per come accertate dal c.t.p. in primo grado alla data del 31\12\2005, in euro
252.420,16;
conseguentemente condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_3
della suddetta somma con gli interessi dal 31\12\2005 sino all'effettivo soddisfo.
in subordine condannare la banca all'importo determinato dalla c.t.u. quale saldo attivo alla data del 31\121996 accresciuto degli interessi da liquidare al tasso passivo applicato dalla banca dalla data suddetta sino al 20\02\2005 data di proposizione dell'atto di citazione, o in subordine al tasso legale, e dal 20\02\2005 ex art. 1284 co. 4 cod. civ al tasso ivi previsto sino alla data dell'avvenuto pagamento.
rigettare l'appello incidentale della CP_3
condannare la appellata al pagamento delle spese integrali del giudizio di primo CP_3
grado, nonché alle spese del presente grado del giudizio, da distrarsi in favore di questo procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
2 in via principale,
• rigettare tutte le domande di riforma della sentenza come proposte da parte appellante nei confronti del siccome infondate in fatto e in diritto nonché Controparte_1
inammissibili;
in via incidentale,
• dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, che il era tenuto a Controparte_1
corrispondere la minor somma di € 51.571,89=, in luogo di quella accertata dal Tribunale
di Marsala e illegittimamente quantificata nella somma di € 81.015,30=, siccome integralmente corrisposta dal all'esito della sentenza di primo Controparte_1
grado, con riserva di ripetizione all'esito del favorevole giudizio d'appello, e per l'effetto,
condannare Società alla restituzione della somma percepita in eccesso Parte_1
pari ad € 29.443,41 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo o a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio. Si chiede inoltre la rettifica della soccombenza di primo grado e la ripetizione pro quota dei compensi già corrisposti in distrazione per tale titolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 16 dicembre 2023, questa Corte si è pronunziata sulle impugnazioni proposte da e, in via incidentale, da Parte_1 Controparte_1
avverso la pronunzia del Tribunale di Marsala n. 210 del 6.3.2018 che, accolte alcune delle
3 domande formulate da aveva accertato la nullità parziale del contratto Parte_1
di conto corrente di corrispondenza n. 11010150721 acceso il 23.10.1975 presso
[...]
, transitato in titolarità a ed estinto il Controparte_4 Controparte_1
31.12.2004 con il pagamento dell'importo di € 141.442,83, disponendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali e l'espunzione degli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
quindi, appurato il saldo del rapporto alla data del 31.12.1996 -oltre tale momento le operazioni di ricalcolo essendo precluse dalla discontinuità della documentazione versata in atti dalla società attrice- in £ 156.867.630 (€ 81.015,30), aveva condannato la banca al pagamento di € 81.015,30, oltre interessi al saggio legale.
Con la sentenza non definitiva:
- sono stati rigettati il primo e il terzo motivo dell'impugnazione principale, con i quali aveva chiesto di estendere l'analisi del conto corrente e, con essa Parte_1
l'operazione di eliminazione delle poste indebitamente applicate, anche oltre la data del
31.12.2996, fino alla estinzione del rapporto, all'uopo adoperando gli scalari di conto depositati agli atti o avvalendosi, in via suppletiva, della consulenza tecnica di parte;
- è stata accolta l'impugnazione incidentale con la quale l'istituto di credito segnalava come erroneo il correttivo individuato dal Tribunale a fronte del risconto del superamento in via di fatto del saggio convenzionale degli interessi debitori ed è stato disposto contenersi le pretese della banca entro il limite convenzionalmente fissato;
4 - è dato atto che uno dei conteggi alternativi del saldo elaborato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel primo grado di giudizio, denominato “periodo semplice, tassi
banca, senza spese e senza CMS” (pagg. 30 e 31 della relazione a firma del dott. Per_1
, era conforme alla soluzione enunciata;
[...]
- per la delibazione del secondo motivo di impugnazione principale e della domanda di ripetizione avanzata dalla banca, è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio al fine di i) identificare correttamente le rimesse solutorie operate dalla correntista risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione della domanda,
individuando l'affidamento tempo per tempo assentito dalla banca in difetto di apposita convenzione negoziale in forma scritta, ed eliminando dal saldo progressivo le appostazioni indebitamente contabilizzate dalla banca;
ii) determinare per tale via il saldo del rapporto al 31.12.1996; iii) verificare il fondamento della domanda di ripetizione della banca che aveva spontaneamente adempiuto, tuttavia con animo di rivalsa, alla sentenza di primo grado.
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
Posta la causa nuovamente sul ruolo istruttorio, il consulente tecnico d'ufficio ha dato risposta al quesito affidatogli:
- determinando, in primo luogo, l'ammontare del fido concesso. All'esito di verifiche documentali scrupolose condotte con corretto criterio metodologico, il consulente ha riferito che l'analisi degli estratti conto, se non permette di appurare in termini di certezza
5 an e quantum dell'affidamento prima del 13.10.1993, data di stipula del contratto di apertura di linea di credito di £ 200.000.000, concessa a tempo indeterminato, ha invece rivelato l'innalzamento in via di fatto del fido a £ 300.000.000 nel solo IV trimestre 1994,
ricondotto, infine, a £ 200.000.000 dal I trimestre 1995, sino al IV trimestre 1996. In
considerazione di ciò, correttamente, il fido è stato considerato dal c.t.u. come pari a zero sino al 13.10.1993 e poi valutato nella misura emergente dalla documentazione contrattuale e contabile depositata in atti;
- identificando, sulla scorta dei movimenti di conto come rielaborati dal consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio al prospetto n. 4 denominato “periodo
semplice, tassi banca, senza spese e senza CMS”, un totale di 31 versamenti solutori -
definibili come tali perché intervenuti sul conto non affidato o sul conto utilizzato in misura eccedente il limite dell'affidamento- tutti concentrati nel periodo iniziale del rapporto, tra il 31/12/1978 e il 12/10/1993, ovvero l'intervallo temporale in relazione al quale non vi è
contezza dell'esistenza del fido.
Ricostruito in lire 371.517.475 l'importo degli addebiti pagati e prescritti perché estinti da rimesse solutorie operate prima del decennio antecedente l'introduzione del giudizio, il c.t.u. ha infine provveduto a riaccreditare in favore della banca l'ammontare delle competenze prescritte, in quanto tali non più ripetibili dal correntista, giungendo, infine, a determinare in € 51.571,89, a credito della correntista, il saldo del rapporto di conto corrente al 31.12.1996.
6 In questa misura deve dunque accertarsi, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, il saldo del rapporto intercorso tra le parti.
Alla parziale riforma della sentenza impugnata, che aveva identificato il saldo nel maggior importo di € 81.015,30 e aveva condannato la banca al pagamento, consegue l'accoglimento, parziale, anche della domanda di ripetizione da quest'ultima avanzata.
infatti, non ha contestato, e anzi ha ammesso con la nota inviata via Parte_1
PEC anche al consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio (allegato 8 alla relazione di c.t.u.), di aver ricevuto l'importo oggetto del deliberato di primo grado.
L'appellante principale deve dunque essere condannata a corrispondere all'istituto bancario l'importo di € 29.443,41 (81.015,30 -51.571,89) oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal dì della domanda (11.1.2019) -la buona fede dell'accipiens essendo corroborata dalla statuizione giudiziale a suo favore- sino all'effettiva corresponsione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio di appello, che ha registrato l'accoglimento parziale di entrambe le impugnazioni (segnatamente la doglianza dell'appellante principale riguardo alla identificazione delle rimesse solutorie e quella dell'appellante incidentale relativa alle conseguenze del discostamento della banca dai tassi convenzionali), si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
7 A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono infine essere poste in via definitiva le spese concernenti la consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva del
16.12.2023 che ha rigettato l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 9 ottobre 2018 a limitatamente ai motivi primo e terzo Controparte_1
e ha accolto l'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1
costituzione depositata il 11 gennaio 2019;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 210 del 6 marzo 2018, accerta in € 51.571,89, a credito della correntista, il saldo alla data del 31.12.1996 del conto corrente di corrispondenza n. 11010150721 acceso il 23.10.1975 presso
[...]
, transitato in titolarità a con la nuova numerazione Controparte_4 Controparte_1
010\000138-1;
condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
29.443,41, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 11.1.2019 sino al dì
dell'effettiva corresponsione;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria le spese relative alla c.t.u. espletata in questo grado di giudizio.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2018
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini del Foro di Parte_2
Marsala per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_2
di Amministrazione dottor rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Roberto Reggiani del Foro di Reggio Emilia e dall'Advocat Rodolfo Reggiani - Avvocato Stabilito iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siracusa - il quale agisce d'intesa con l'Avv. Antonio Cappuccio del Foro di Siracusa in forza di procura resa in atti
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza impugnata:
ritenere e dichiarare corretto il calcolo delle somme indebitamente trattenute dalla e CP_3
ripetibili, per come accertate dal c.t.p. in primo grado alla data del 31\12\2005, in euro
252.420,16;
conseguentemente condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_3
della suddetta somma con gli interessi dal 31\12\2005 sino all'effettivo soddisfo.
in subordine condannare la banca all'importo determinato dalla c.t.u. quale saldo attivo alla data del 31\121996 accresciuto degli interessi da liquidare al tasso passivo applicato dalla banca dalla data suddetta sino al 20\02\2005 data di proposizione dell'atto di citazione, o in subordine al tasso legale, e dal 20\02\2005 ex art. 1284 co. 4 cod. civ al tasso ivi previsto sino alla data dell'avvenuto pagamento.
rigettare l'appello incidentale della CP_3
condannare la appellata al pagamento delle spese integrali del giudizio di primo CP_3
grado, nonché alle spese del presente grado del giudizio, da distrarsi in favore di questo procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
2 in via principale,
• rigettare tutte le domande di riforma della sentenza come proposte da parte appellante nei confronti del siccome infondate in fatto e in diritto nonché Controparte_1
inammissibili;
in via incidentale,
• dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, che il era tenuto a Controparte_1
corrispondere la minor somma di € 51.571,89=, in luogo di quella accertata dal Tribunale
di Marsala e illegittimamente quantificata nella somma di € 81.015,30=, siccome integralmente corrisposta dal all'esito della sentenza di primo Controparte_1
grado, con riserva di ripetizione all'esito del favorevole giudizio d'appello, e per l'effetto,
condannare Società alla restituzione della somma percepita in eccesso Parte_1
pari ad € 29.443,41 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo o a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio. Si chiede inoltre la rettifica della soccombenza di primo grado e la ripetizione pro quota dei compensi già corrisposti in distrazione per tale titolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 16 dicembre 2023, questa Corte si è pronunziata sulle impugnazioni proposte da e, in via incidentale, da Parte_1 Controparte_1
avverso la pronunzia del Tribunale di Marsala n. 210 del 6.3.2018 che, accolte alcune delle
3 domande formulate da aveva accertato la nullità parziale del contratto Parte_1
di conto corrente di corrispondenza n. 11010150721 acceso il 23.10.1975 presso
[...]
, transitato in titolarità a ed estinto il Controparte_4 Controparte_1
31.12.2004 con il pagamento dell'importo di € 141.442,83, disponendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali e l'espunzione degli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
quindi, appurato il saldo del rapporto alla data del 31.12.1996 -oltre tale momento le operazioni di ricalcolo essendo precluse dalla discontinuità della documentazione versata in atti dalla società attrice- in £ 156.867.630 (€ 81.015,30), aveva condannato la banca al pagamento di € 81.015,30, oltre interessi al saggio legale.
Con la sentenza non definitiva:
- sono stati rigettati il primo e il terzo motivo dell'impugnazione principale, con i quali aveva chiesto di estendere l'analisi del conto corrente e, con essa Parte_1
l'operazione di eliminazione delle poste indebitamente applicate, anche oltre la data del
31.12.2996, fino alla estinzione del rapporto, all'uopo adoperando gli scalari di conto depositati agli atti o avvalendosi, in via suppletiva, della consulenza tecnica di parte;
- è stata accolta l'impugnazione incidentale con la quale l'istituto di credito segnalava come erroneo il correttivo individuato dal Tribunale a fronte del risconto del superamento in via di fatto del saggio convenzionale degli interessi debitori ed è stato disposto contenersi le pretese della banca entro il limite convenzionalmente fissato;
4 - è dato atto che uno dei conteggi alternativi del saldo elaborato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel primo grado di giudizio, denominato “periodo semplice, tassi
banca, senza spese e senza CMS” (pagg. 30 e 31 della relazione a firma del dott. Per_1
, era conforme alla soluzione enunciata;
[...]
- per la delibazione del secondo motivo di impugnazione principale e della domanda di ripetizione avanzata dalla banca, è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio al fine di i) identificare correttamente le rimesse solutorie operate dalla correntista risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione della domanda,
individuando l'affidamento tempo per tempo assentito dalla banca in difetto di apposita convenzione negoziale in forma scritta, ed eliminando dal saldo progressivo le appostazioni indebitamente contabilizzate dalla banca;
ii) determinare per tale via il saldo del rapporto al 31.12.1996; iii) verificare il fondamento della domanda di ripetizione della banca che aveva spontaneamente adempiuto, tuttavia con animo di rivalsa, alla sentenza di primo grado.
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
Posta la causa nuovamente sul ruolo istruttorio, il consulente tecnico d'ufficio ha dato risposta al quesito affidatogli:
- determinando, in primo luogo, l'ammontare del fido concesso. All'esito di verifiche documentali scrupolose condotte con corretto criterio metodologico, il consulente ha riferito che l'analisi degli estratti conto, se non permette di appurare in termini di certezza
5 an e quantum dell'affidamento prima del 13.10.1993, data di stipula del contratto di apertura di linea di credito di £ 200.000.000, concessa a tempo indeterminato, ha invece rivelato l'innalzamento in via di fatto del fido a £ 300.000.000 nel solo IV trimestre 1994,
ricondotto, infine, a £ 200.000.000 dal I trimestre 1995, sino al IV trimestre 1996. In
considerazione di ciò, correttamente, il fido è stato considerato dal c.t.u. come pari a zero sino al 13.10.1993 e poi valutato nella misura emergente dalla documentazione contrattuale e contabile depositata in atti;
- identificando, sulla scorta dei movimenti di conto come rielaborati dal consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio al prospetto n. 4 denominato “periodo
semplice, tassi banca, senza spese e senza CMS”, un totale di 31 versamenti solutori -
definibili come tali perché intervenuti sul conto non affidato o sul conto utilizzato in misura eccedente il limite dell'affidamento- tutti concentrati nel periodo iniziale del rapporto, tra il 31/12/1978 e il 12/10/1993, ovvero l'intervallo temporale in relazione al quale non vi è
contezza dell'esistenza del fido.
Ricostruito in lire 371.517.475 l'importo degli addebiti pagati e prescritti perché estinti da rimesse solutorie operate prima del decennio antecedente l'introduzione del giudizio, il c.t.u. ha infine provveduto a riaccreditare in favore della banca l'ammontare delle competenze prescritte, in quanto tali non più ripetibili dal correntista, giungendo, infine, a determinare in € 51.571,89, a credito della correntista, il saldo del rapporto di conto corrente al 31.12.1996.
6 In questa misura deve dunque accertarsi, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, il saldo del rapporto intercorso tra le parti.
Alla parziale riforma della sentenza impugnata, che aveva identificato il saldo nel maggior importo di € 81.015,30 e aveva condannato la banca al pagamento, consegue l'accoglimento, parziale, anche della domanda di ripetizione da quest'ultima avanzata.
infatti, non ha contestato, e anzi ha ammesso con la nota inviata via Parte_1
PEC anche al consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio (allegato 8 alla relazione di c.t.u.), di aver ricevuto l'importo oggetto del deliberato di primo grado.
L'appellante principale deve dunque essere condannata a corrispondere all'istituto bancario l'importo di € 29.443,41 (81.015,30 -51.571,89) oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal dì della domanda (11.1.2019) -la buona fede dell'accipiens essendo corroborata dalla statuizione giudiziale a suo favore- sino all'effettiva corresponsione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio di appello, che ha registrato l'accoglimento parziale di entrambe le impugnazioni (segnatamente la doglianza dell'appellante principale riguardo alla identificazione delle rimesse solutorie e quella dell'appellante incidentale relativa alle conseguenze del discostamento della banca dai tassi convenzionali), si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
7 A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono infine essere poste in via definitiva le spese concernenti la consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva del
16.12.2023 che ha rigettato l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 9 ottobre 2018 a limitatamente ai motivi primo e terzo Controparte_1
e ha accolto l'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1
costituzione depositata il 11 gennaio 2019;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 210 del 6 marzo 2018, accerta in € 51.571,89, a credito della correntista, il saldo alla data del 31.12.1996 del conto corrente di corrispondenza n. 11010150721 acceso il 23.10.1975 presso
[...]
, transitato in titolarità a con la nuova numerazione Controparte_4 Controparte_1
010\000138-1;
condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
29.443,41, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 11.1.2019 sino al dì
dell'effettiva corresponsione;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria le spese relative alla c.t.u. espletata in questo grado di giudizio.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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