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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ES EI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2228/2025 RGpromossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. BARBIERO Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 , negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_1
445 bis co.6 c.p.c.; nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
In ossequio a principio della ragione più liquida, nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata.
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato un'omessa valutazione 1) della sindrome di Meniere con manifestazioni vertiginose,
1 vomito e parestesie diffuse;
2) della tiroidite;
3) dell'addensamento parenchimale con broncogramma aereo nel contesto, nel lobo medio.
Tuttavia, le doglianze proposte non costituiscono che una riproposizione di quelle già a suo tempo vagliate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni controparte e, in sostanza, nulla aggiungono, a livello di critica, a quanto già osservato nella precedente fase, ove il CTU rilevava che“la patologia di EN è stata valutata con recruitment bilaterale con ipoacusia;
la patologia endocrina della
Tiroide non può essere tabellata in quanto inferiore al 10%; della patologia Broncopatica non sono emerse in sede di Obiettività, condizioni cliniche che indirizzino verso la BPCO”. ( cfr consulenza tecnica depositata in data 27.12.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Da ultimo, la nuova documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione, non accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali sarebbe idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, non può giustificare la rinnovazione delle operazioni di consulenza, poiché detta richiesta assume carattere meramente esplorativo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2228/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
2 Crotone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ES EI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ES EI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2228/2025 RGpromossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. BARBIERO Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 , negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_1
445 bis co.6 c.p.c.; nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
In ossequio a principio della ragione più liquida, nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata.
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato un'omessa valutazione 1) della sindrome di Meniere con manifestazioni vertiginose,
1 vomito e parestesie diffuse;
2) della tiroidite;
3) dell'addensamento parenchimale con broncogramma aereo nel contesto, nel lobo medio.
Tuttavia, le doglianze proposte non costituiscono che una riproposizione di quelle già a suo tempo vagliate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni controparte e, in sostanza, nulla aggiungono, a livello di critica, a quanto già osservato nella precedente fase, ove il CTU rilevava che“la patologia di EN è stata valutata con recruitment bilaterale con ipoacusia;
la patologia endocrina della
Tiroide non può essere tabellata in quanto inferiore al 10%; della patologia Broncopatica non sono emerse in sede di Obiettività, condizioni cliniche che indirizzino verso la BPCO”. ( cfr consulenza tecnica depositata in data 27.12.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Da ultimo, la nuova documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione, non accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali sarebbe idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, non può giustificare la rinnovazione delle operazioni di consulenza, poiché detta richiesta assume carattere meramente esplorativo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2228/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
2 Crotone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ES EI
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