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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5270/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GAJO MANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ROMA UMBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 8.9.2025 e che nulla è pervenuto;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a BOLOGNA il 09/11/1965) e Parte_1
(n. a MONTEBELLUNA (TV) il 12/11/1964), matrimonio contratto il Parte_2
14/09/1996 e trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Montebelluna, via Pietro Facchin n. 4, di proprietà di , Parte_2
resterà nella esclusiva disponibilità e godimento dello stesso;
2) i coniugi dichiarano che , in data 03.09.2025, ha rilasciato la casa familiare, consegnandone le Parte_1
chiavi a , ed ha asportato i propri beni ed effetti personali;
Parte_2
3) i coniugi non convengono né richiedono il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento, dichiarando di essere entrambi
2 economicamente autosufficienti;
4) al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, provvederà Persona_1
direttamente , con il quale il figlio ha manifestato ai genitori Parte_2 Persona_1
la volontà di continuare abitare nella casa familiare in Montebelluna, via Pietro Facchin n. 4, conservandovi la residenza anagrafica;
5) le spese straordinarie, quali individuate dall'allegato 3) del Protocollo per il processo di famiglia sottoscritto il 1°.12.2016, in uso presso il Tribunale di Treviso, che si ha per qui riprodotto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e secondo le modalità di pagamento ivi indicate;
6) i coniugi dichiarano che ha corrisposto, in data 03.09.2025, a Parte_2 Parte_1
la somma di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), a mezzo assegno circolare non trasferibile all'ordine di Pt_1
, n. 3700325818-07 tratto su banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS, emesso in Montebelluna in data
[...]
01.09.2025 (doc. 14), a titolo compensativo del contributo dalla stessa fornito alle spese sostenute, in prossimità della celebrazione del matrimonio e dopo la stessa, per i lavori eseguiti nell'immobile, adibito a casa familiare, di via Pietro Facchin
n. 4 in Montebelluna e per l'acquisto di elettrodomestici ed arredi per la casa familiare medesima;
7) e , agli effetti dell'art. 19 della l. 6.3.1987, n. 47, e della Parte_2 Parte_1
sentenza della Corte costituzionale 10.05.1999, n. 154, dichiarano che tutte le condizioni sopraestese sono state tra loro pattuite quali elementi funzionali ed indispensabili al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza della separazione personale;
8) i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione.
9) i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza che andrà a recepire le condizioni qui concordate, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
3 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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