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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9580 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Michela Izzo Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Domenico Sorrentino presso il quale è elettivamente domiciliata
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.11.2019 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premesso di essere alle dipendenze della resistente, con qualifica di infermiere generico a partire dal CP_2
1.03.1982, esponeva: - di essere stato inquadrato con deliberazione n. 1100 del 07.12.2004 dall' CP_1
infermiere generico esperto;
- di non aver ricevuto l'emolumento retributivo corrispondente all'inquadramento superiore dalla categoria BS a C1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del CCNL
2002/2005 – biennio economico 2002-2003.
Tanto premesso in fatto, deduceva l'esistenza del riconoscimento dell'emolumento derivante dall'inquadramento nella categoria superiore riconosciuta con delibera.
Concludeva chiedendo la condanna della resistente, previo riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2014 pari ad euro 14211,60 oltre interessi e rivalutazione, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva la resistente che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto alle differenze retributive, la nullità dell'atto introduttivo e nel merito deduceva la non debenza delle somme. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Deve premettersi che, in relazione alla questione oggetto del presente giudizio, questo
Tribunale si è già espresso con pronuncia (sentenza n. 2548/2022) che si condivide e qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità del ricorso. Ed invero parte ricorrente è chiara nel delimitare sia il petitum che la causa petendi, consentendo a parte resistente di articolare compiutamente le proprie difese.
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alla fascia B3 anche a seguito del riconoscimento dell'inquadramento nella categoria C.
Al riguardo va preliminarmente parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti tempestivamente sollevata dalla convenuta.
Nella produzione documentale di parte ricorrente è stato versato quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione la messa in mora del 2017 (cfr.doc. 4 prod. ric.) a fronte di una domanda avente ad oggetto la richiesta di differenze economiche per il periodo dal gennaio 2005 sino al dicembre 2014.
Considerando che il termine prescrizionale dei crediti è quinquennale e, che nel 2017 vi
è stato un atto idoneo ad interrompere la prescrizione relativamente alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente, in assenza di ulteriori atti interruttivi la prescrizione sino al 2012 è irrimediabilmente decorsa.
In ordine alle somme relative al segmento temporale 2012-2014 la domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle somme spettanti ai titolari di fascia B3 a seguito del passaggio in fascia C, giusta determina in atti (cfr. 3 prod. ric.).
Del tutto priva di pregio è la generica difesa articolata sul punto dall' che deduce CP_1 che la determina n. 1100 del 07.12.2004 non sarebbe stata eseguita, che la stessa sarebbe stata illegittima perché giammai frutto di una procedura selettiva, che l'istante avrebbe ricevuto le somme a lei spettanti per l'inquadramento nella categoria C.
Tale difesa, oltre a non contenere profili di contestazione specifici rispetto alle deduzioni,
è del tutto incongruente rispetto al petitum di cui al ricorso perché la ricorrente lamenta la mancata corresponsione di somme dovutele per effetto del riconoscimento di inquadramento superiore da parte dell' stessa;
circostanza, quest'ultima, CP_1
incontestata e provata documentalmente.
E' indubbio, peraltro, che l'onere della prova in ordine al regolare adempimento dell'obbligazione retributiva gravi sul datore di lavoro. Ne consegue, quindi, che in assenza di prova contraria le somme non possono che essere dovute.
Venendo alla quantificazione delle stesse deve essere condiviso il conteggio elaborato da parte resistente che riporta, conformemente alle tabelle economiche del CCNL vigente ratione temporis, accanto allo stipendio tabellare, l'indicazione sia della fascia categoria
C che B3. Ebbene, considerato che a partire dal 2008 l'indennità della fascia C categ. C1
è stata riconosciuta, all'istante saranno dovute solo le differenze pari, quindi, ad euro
2211,69 (737,23 * 3 annualità – 2012,2013,2014 – così come emerge dalla nota di deposito dell' ). CP_1 Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve, quindi, essere parzialmente accolto con conseguente condanna della resistente al pagamento nei confronti della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 2211,69 oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale giustifica una compensazione per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
PQM
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dr.ssa Valentina
Paglionico, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) In accoglimento parziale del ricorso condanna la resistente al pagamento nei confronti della ricorrente dell'importo di euro 2211,69 oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1400,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
c) compensa tra le parti la residua metà.
Santa Maria Capua Vetere 20 maggio 2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)