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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3215/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragalna - Via Paternò 32 95030 Ragalna CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239018129930000 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239018129930000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellatante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento ricevuta in data 16 ottobre 2023, relativa ad IMU 2011 e TARI 2015 dovute al Comune di Ragalna, per un importo complessivo pari ad euro 1.205 oltre accessori.
Il ricorrente premette di aver ricevuto in passato la notifica di due cartelle di pagamento relative ai predetti tributi e di averne chiesto al Comune l'annullamento in autotutela. Tuttavia, pur a fronte di rassicurazioni verbali asseritmente ricevute dall'ente locale, non è stato emesso alcun provvedimento in autotutela ed è stata anzi inviata l'intimazione oggetto del giudizio.
A sostegno del proprio ricorso il sig. Nominativo_1 assume: a) di aver pagato in forma rateale l'IMU del 2011; b) di non essere soggetto passivo della TARI, poiché l'immobile di riferimento è inutilizzato e privo di tutte le utenze.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Ragalna.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una duplice ragione.
In primo luogo, non è stata provata la notifica del ricorso al Comune intimato (che non è costituito in giudizio), essendo stati depositati in giudizio documenti illeggibili e non probanti, piuttosto che le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato eml o similare (tale, cioè, da consentire di verificare quale atto sia stato inviato tramite PEC all'ente locale).
In secondo luogo, il ricorso è inammissibilmente volto a contestare la debenza di tributi del 2011 e del 2015 rispetto ai quali erano state in precedenza ricevute - ma non impugnate – le relative cartelle. E' noto che, in mancanza di impugnazione della cartella, il suo contenuto si consolida e non può essere successivamente rimesso in discussione. Ne consegue che l'intimazione di pagamento successivamente emessa sulla base delle citate due cartelle non può essere impugnata per far valere asseriti vizi di pretese tributarie ormai cristallizzate;
essa potrebbe essere contestata in via giurisdizionale soltanto per dedurre vizi propri dell'intimazione, che nella fattispecie non risultano però denunciati.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3215/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragalna - Via Paternò 32 95030 Ragalna CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239018129930000 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239018129930000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellatante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento ricevuta in data 16 ottobre 2023, relativa ad IMU 2011 e TARI 2015 dovute al Comune di Ragalna, per un importo complessivo pari ad euro 1.205 oltre accessori.
Il ricorrente premette di aver ricevuto in passato la notifica di due cartelle di pagamento relative ai predetti tributi e di averne chiesto al Comune l'annullamento in autotutela. Tuttavia, pur a fronte di rassicurazioni verbali asseritmente ricevute dall'ente locale, non è stato emesso alcun provvedimento in autotutela ed è stata anzi inviata l'intimazione oggetto del giudizio.
A sostegno del proprio ricorso il sig. Nominativo_1 assume: a) di aver pagato in forma rateale l'IMU del 2011; b) di non essere soggetto passivo della TARI, poiché l'immobile di riferimento è inutilizzato e privo di tutte le utenze.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Ragalna.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una duplice ragione.
In primo luogo, non è stata provata la notifica del ricorso al Comune intimato (che non è costituito in giudizio), essendo stati depositati in giudizio documenti illeggibili e non probanti, piuttosto che le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato eml o similare (tale, cioè, da consentire di verificare quale atto sia stato inviato tramite PEC all'ente locale).
In secondo luogo, il ricorso è inammissibilmente volto a contestare la debenza di tributi del 2011 e del 2015 rispetto ai quali erano state in precedenza ricevute - ma non impugnate – le relative cartelle. E' noto che, in mancanza di impugnazione della cartella, il suo contenuto si consolida e non può essere successivamente rimesso in discussione. Ne consegue che l'intimazione di pagamento successivamente emessa sulla base delle citate due cartelle non può essere impugnata per far valere asseriti vizi di pretese tributarie ormai cristallizzate;
essa potrebbe essere contestata in via giurisdizionale soltanto per dedurre vizi propri dell'intimazione, che nella fattispecie non risultano però denunciati.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.