Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1104
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata impugnazione cartella esattoriale precedente

    Il ricorso è inammissibile perché volto a contestare la debenza di tributi per i quali erano state ricevute e non impugnate le relative cartelle esattoriali. L'intimazione di pagamento non può essere impugnata per far valere vizi delle pretese tributarie ormai cristallizzate.

  • Accolto
    Mancata notifica del ricorso

    Il ricorso è inammissibile per mancata prova della notifica al Comune intimato, essendo stati depositati documenti illeggibili e non probanti.

  • Accolto
    Mancata impugnazione cartella esattoriale precedente

    Il ricorso è inammissibile perché volto a contestare la debenza di tributi per i quali erano state ricevute e non impugnate le relative cartelle esattoriali. L'intimazione di pagamento non può essere impugnata per far valere vizi delle pretese tributarie ormai cristallizzate.

  • Accolto
    Mancata notifica del ricorso

    Il ricorso è inammissibile per mancata prova della notifica al Comune intimato, essendo stati depositati documenti illeggibili e non probanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1104
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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