Art. 13.
Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sono stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.
Tale quota viene portata in deduzione dall'imposte sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'art. 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla, data del 28 marzo 1947.
Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947 nella consistenza del patrimonio dell'autore della sue cessione, l'assorbimento previsto dall'art. 12 e' eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si e' accresciuto.
In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo il rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.
Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sono stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.
Tale quota viene portata in deduzione dall'imposte sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'art. 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla, data del 28 marzo 1947.
Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947 nella consistenza del patrimonio dell'autore della sue cessione, l'assorbimento previsto dall'art. 12 e' eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si e' accresciuto.
In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo il rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.