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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1782/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025522943000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dal potere di accertamento e per intervenuta estinzione per prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria che ha respinto tutte le eccezioni di parte ricorrente, assumendo di aver notificato la cartella esattoriale dopo la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente Impositore.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie ribadendo l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Ha dedotto in particolare che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.
2/1986 (convertito in L. n. 60/1986), "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021 doveva essere effettuato entro il 31 maggio 2021; il termine triennale di prescrizione era iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed era spirato in data 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata era stata notificata al Sig. Ricorrente_1 soltanto in data 7 febbraio 2025, quando ormai il diritto al recupero del credito era ampiamente prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato anche alla
Regione Calabria, e ciò perché la cartella è stata emessa dopo l'iscrizione a ruolo diretta da parte dell'Ente ex Legge Regionale nr. 56/2023, non essendovi quindi un atto presupposto di cui si eccepisce l'omessa notificazione.
In tali casi il contribuente può esperire il ricorso anche contro soltanto l'Agente della riscossione, ferma restando la possibilità di una chiamata in giudizio o di intervento.
Trattandosi di atto equipollente all'avviso di accertamento, lo stesso è stato notificato dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e si è perciò verificata la prescrizione denunciata dal ricorrente. La cartella va dunque annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1782/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025522943000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dal potere di accertamento e per intervenuta estinzione per prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria che ha respinto tutte le eccezioni di parte ricorrente, assumendo di aver notificato la cartella esattoriale dopo la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente Impositore.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie ribadendo l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Ha dedotto in particolare che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.
2/1986 (convertito in L. n. 60/1986), "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021 doveva essere effettuato entro il 31 maggio 2021; il termine triennale di prescrizione era iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed era spirato in data 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata era stata notificata al Sig. Ricorrente_1 soltanto in data 7 febbraio 2025, quando ormai il diritto al recupero del credito era ampiamente prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato anche alla
Regione Calabria, e ciò perché la cartella è stata emessa dopo l'iscrizione a ruolo diretta da parte dell'Ente ex Legge Regionale nr. 56/2023, non essendovi quindi un atto presupposto di cui si eccepisce l'omessa notificazione.
In tali casi il contribuente può esperire il ricorso anche contro soltanto l'Agente della riscossione, ferma restando la possibilità di una chiamata in giudizio o di intervento.
Trattandosi di atto equipollente all'avviso di accertamento, lo stesso è stato notificato dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e si è perciò verificata la prescrizione denunciata dal ricorrente. La cartella va dunque annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026