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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Messina, via T. Cannizzaro, 206, elettivamente domiciliata in Messina,
Via XXVII Luglio, 61, presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Galletti (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, C.F._1
appellante contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele TT (c.f. ), CodiceFiscale_3
per procura allegata alla comparsa, appellata e
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina 18 Maggio 2022
n. 897 – “responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c., e risarcimento danni da
colpa professionale”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 3.6.2013, la signora ha convenuto in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Parte_1
nonché chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_2
entrambe (la seconda quale estetista che aveva eseguito il trattamento in questione) per le ustioni subìte (“ustioni ad entrambe le parti dell'inguine”) nel corso del trattamento di depilazione per luce pulsata e la loro condanna al pagamento dei danni alla salute quantificati in € 14.679,59, oltre alla ripetizione della somma di euro 1.040,00, quale prezzo versato per i trattamenti pattuiti ed eseguiti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il Centro estetico ha eccepito tra l'altro l'assenza di prova dello svolgimento dell'ultimo trattamento di epilazione, asseritamente avvenuto non nei locali del stesso ma presso il domicilio e sotto l'esclusiva Pt_1
responsabilità della dipendente al di fuori del rapporto di dipendenza CP_2
con il medesimo. Ha comunque eccepito l'interruzione del nesso causale, Pt_1
dovuta a fatto esclusivamente imputabile all'attrice, consistente nella sensibilizzazione cutanea provocata dall'esposizione a raggi solari in prossimità della seduta, e di conseguenza la non dovutezza del risarcimento richiesto. Ha
anche contestato la richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di pagamento delle sedute di epilazione, in quanto le prime 8 sedute erano state eseguite correttamente ed il mancato raggiungimento del risultato finale di epilazione definitiva doveva imputarsi al mancato completamento dell'intero ciclo di sedute (nel numero di 10);
3. La signora ha analogamente contestato le pretese risarcitorie, CP_2
deducendo la responsabilità esclusiva dell'attrice.
4. Il Tribunale adìto, con sentenza 18 maggio 2022, n. 897, ha accolto la domanda dell'attrice, condannando le convenute Parte_1
e n via solidale al pagamento in favore della predetta
[...] CP_2
della complessiva somma di euro 3.515,00 per l'inabilità temporanea accertata dal c.t.u., oltre accessori come in parte motiva, oltre spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma, reiterando le difese svolte in primo grado. In particolare,
quanto alla censura inerente l'esclusiva responsabilità della IG.ra CP_2
l'appellante rimanda a risultanze documentali acquisite in giudizio,
[...]
consistenti nell'allegazione di parte attrice di conversazioni intrattenute via
Facebook tra la IG. e la dipendente del Centro IG.ra da cui CP_1 CP_2
sarebbe possibile dedurre la circostanza che le due si erano messe d'accordo per svolgere in autonomia la seduta di epilazione al di fuori del Centro, ed in particolare presso la casa della dipendente.
6. Con ordinanza del 13 giugno 2024 questa Corte, ritenuto che la trascrizione della conversazione suddetta, prodotta in primo grado, non risultava presente nel fascicolo di parte in questa fase di appello e il loro esame, nel contesto degli altri elementi di prova, appariva necessario per una compiuta ricostruzione dei fatti,
ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza collegiale del 19 dicembre 2024, per precisazione delle conclusioni, onerando la parte appellante della produzione dei documenti indicati in motivazione, entro il 30 settembre 2024.
Acquisito il documento in questione, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione.
7. In primo luogo, non essendosi provveduto prima, va dichiarata la
contumacia della signora ritualmente citata innanzi a questa CP_2
Corte e non costituitasi in giudizio.
8. Con il primo motivo di gravame, la ditta appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui “il Giudice di prime cure, operando un'improbabile
assimilazione, ritiene che “in tema di colpa medica (fattispecie assimilabile a
quella che occupa) in generale, si osserva come, per consolidata giurisprudenza,
ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del
medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato
deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”), dell'aggravamento della
situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso
di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato
la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile)”,
facendone conseguire, come logico corollario (?) una responsabilità in capo al
, per la condotta asseritamente illecita dalla stessa posta in Parte_1
essere”. In tal modo, a detta dell'appellante, “richiamando uno statuto normativo,
come si vedrà meglio infra, all'evidenza non pertinente”, anche quanto alla distribuzione dell'onere della prova.
L'appellante, ancora, reitera le eccezioni sollevate in primo grado e disattese immotivatamente dal primo giudice, con specifico riferimento alla circostanza secondo cui il trattamento effettuato “il 25.10.2011 presso l'abitazione della
dipendente del , sbrigativamente liquidando la questione - che Parte_1
viceversa rivestiva un ruolo centrale - affermando che “nulla è provato circa
l'eventuale effettuazione dell'ultimo trattamento presso l'abitazione della
laddove l'odierna appellata, IG.ra nel giudizio di primo grado CP_2 CP_1
aveva prodotto documentazione volta a dimostrare tale circostanza, che
escludeva (ove fosse stata considerata) la riconducibilità dell'illecito posto in
essere dalla dipendente al , per gli effetti di cui all'art. 2049 Parte_1
c.c.”.
9. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nonché per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In particolare, ha contestava la qualificazione del fatto operata dal giudice di prime cure come responsabilità contrattuale,
discendente da responsabilità medica, chiedendone la riqualificazione in responsabilità extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova. 10. Ritiene la Corte che i due motivi vadano esaminati congiuntamente,
attenendo alla contestata sussistenza dell'an della responsabilità dell'odierna appellante, sotto il profilo della dedotta erroneità della valutazione delle prove e del conseguente supporto motivazionale.
10.1 - In primis, occorre esaminare la doglianza inerente la qualificazione
della fattispecie oggetto di causa (responsabilità di un centro estetico per i danni alla salute lamentati da una cliente a seguito di trattamento effettuato a cura del primo), sussunta dal Tribunale sub specie di responsabilità sanitaria o per colpa medica.
Ritiene la Corte che non sia possibile assimilare sic et simpliciter l'attività e la professione di estetista, regolata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, a quella medico-sanitaria propriamente detta: infatti, l'art. 1 della citata legge statuisce che “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti
(…)”, preoccupandosi di specificare al comma 3 che “Sono escluse dall'attività di
estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere
terapeutico”.
In tal senso la sentenza appellata non può essere condivisa.
10.2 – Tuttavia, rileva la Corte che (art. 2 legge n. 1/1990), “L'attività
professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o
societaria, ai sensi delle norme vigenti” e che, quindi, trattasi di una professione che presuppone l'esistenza in capo all'esercente di specifiche qualità o presupposti: infatti, l'art. 3 precisa che “Per ogni sede dell'impresa dove viene
esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione
professionale (…)” e che “La qualificazione professionale di estetista si intende
conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento
di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento” di un corso o di un anno di pratica.
Ne consegue che la responsabilità dell'estetista rientra nel novero della
responsabilità professionale (non sanitaria) e che di norma il rapporto che si instaura tra un cliente di un centro estetico e quest'ultima struttura, non può che essere qualificato come contrattuale. Pertanto, l'estetista deve osservare una diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., vista la delicatezza dei trattamenti offerti che incidono sul corpo umano, rispondendo ai sensi dell'art. 1218 c.c. (salva l'eventuale responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c.), oltreché ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni cagionati dal dipendente.
Tale conclusione, in ogni caso, non muta il regime dell'onere probatorio rispetto alla pur diversa responsabilità per colpa medica, posto che in ogni caso
(Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584), “in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per (…) il risarcimento del danno deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento” (nel caso di responsabilità professionale, con la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso ed all'attività
richiesta: Cass. 24 giugno 2020, n. 12407) o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c., ferma restando la prova, a carico del danneggiato/creditore, del nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dedotta.
11. Sulla base dei principi in diritto or ora enunciati, a giudizio della Corte
l'appello non coglie nel segno.
11.1 – Intanto, è circostanza incontestata dalla stessa appellante che la
Parte signora si sia rivolta al Centro estetico per una serie di trattamenti di CP_1
epilazione con il sistema della luce pulsata e che la struttura stessa abbia effettuato le prestazioni (essendo contestata solo l'ultima, come si vedrà),
instaurando un rapporto di natura contrattuale. Basterebbe anche fare riferimento alle conversazioni via Facebook tra la l'originaria attrice del 21 e 22 CP_2
ottobre, nelle quali si fa riferimento a prestazioni pagate euro 1.300,00.
Ne consegue che l'appellante aveva l'obbligo giuridico, per il tramite della propria operatrice, di garantire che l'esecuzione della prestazione oggetto di pattuizione venisse effettuata secondo le regole di una diligenza qualificata, ex
art 1176 c.2 c.c., trattandosi di un'attività professionale particolarmente delicata,
incidente sul corpo umano.
11.2 - Quanto alla prova del nesso di causalità (e ai danni conseguenti all'operato del Centro estetico), l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha fatto riferimento, con palese errore, “ad uno stralcio di CTU all'evidenza
resa in altro (diverso) giudizio, (quello) sicuramente vertente in materia di
responsabilità medica, le cui risultanze (come le stesse premesse) erano chiaramente del tutto avulse dalla tipologia di trattamento al quale la TT si è
sottoposta come risulta dallo stralcio che per comodità si riporta: «La rarità del
processo patologico menzionato nell'atto di citazione, emoperitoneo da rottura
della milza in corso di laparoscopia, non permette di segnalare lo stesso fra le
complicanze statisticamente frequenti. In generale i casi di emoperitoneo
conseguente a “rottura” della milza, durante un intervento chirurgico in cavità
addominale mediante procedura laparoscopica, hanno una incidenza non
frequente. In particolare, la rottura della milza durante laparoscopie sia
diagnostiche sia terapeutiche in ginecologia trova riscontro nella Letteratura
medica (cfr. pag.8)”».
11.3 - La censura coglie nel segno nella misura in cui evidenzia un palese errore del Tribunale, che ha riportato per stralcio il contenuto e le conclusioni di una consulenza medico-legale che, in effetti, nulla ha a che vedere con il caso oggetto della presente controversia. Essa, tuttavia:
a) da un lato non implica una nullità, avendo il Tribunale comunque, nel quantificare il danno da inabilità temporanea, riportato esattamente le conclusioni del c.t.u. prof. (l'invalidità temporanea parziale è quantificata in giorni 20 Per_1
(venti) al 50% e in giorni 60 (sessanta) al 25%): sicché quell'erroneo riferimento testuale si appalesa quale mero lapsus calami, avendo il giudice posto alla base della decisione l'accertamento peritale sulla base di uno specifico mandato coerente con la fattispecie in esame e che la stessa sentenza riporta per esteso
(“si è provveduto alla nomina di un c.t.u., nella persona del dott. Per_2
, medico-chirurgo dermatologo, al quale è stato assegnato il mandato di
[...]
(…)”; b) dall'altro non impedisce a questa Corte di integrare la motivazione della sentenza di primo grado, esaminando e valutando la predetta consulenza medico-legale.
11.4 - Pertanto, va evidenziato che il c.t.u. prof. , dopo aver esaminato Per_1
tutta la documentazione medica prodotta dalla , ha affermato che “Il quadro CP_1
clinico evidenziatosi nella sig.ra rappresenta la più classica delle CP_1
complicanze del trattamento epilante, complicanza sulla quale la sig.ra CP_1
avrebbe dovuto ricevere adeguate informazioni. Purtroppo, la mancanza di
consenso informato scritto non consente di accertare la dinamica delle modalità
di comunicazione tra la perizianda e l'esecutore della prestazione, anche se
appare credibile che l'operatrice, nel corso delle precedenti otto sedute di
epilazione eseguite sulla sig.ra , abbia provveduto ad informarla circa CP_1
indicazioni, controindicazioni e possibili effetti collaterali, ottenendo consenso
verbale al trattamento. Tra gli effetti collaterali dell'epilazione mediante laser o
sorgenti luminose quali la luce pulsata, le ustioni di primo grado rappresentano
in assoluto l'evenienza più comune;
ciò non esime l'operatore dalla responsabilità
dell'accaduto. In altri termini non si può nel caso specifico della sig.ra CP_1
parlare di ineluttabilità dell'evento ustione a fronte di una condotta cristallina della
sig,ra oiché sono agli atti prove concrete della mancanza di prudenza CP_2
dell'operatore nell'aver effettuato il trattamento in un soggetto con fototipo
particolarmente scuro, e quindi già a più elevato rischio di sviluppo di
iperpigmentazioni post-infiammatorie, in un periodo in cui la pelle dell'utente era
ancora abbronzata (fine estate) ed aver usato all'uopo poca prudenza con
l'utilizzo di energie troppo elevate o non aver messo in atto i sistemi di
raffreddamento opportuni operando su una pelle abbronzata”. 11.5 - Le superiori conclusioni non risultano essere state contestate (neppure in questa sede) dall'appellante sotto il profilo tecnico-scientifico e vanno considerate condivisibili, essendo scevre da vizi logici ed aderenti alle risultanze medico-legali emergenti dagli atti: sicché deve affermarsi l'esistenza del collegamento causale tra il trattamento di epilazione laser e le ustioni di primo grado presentatesi nell'immediatezza dell'evento, ma è anche possibile accertare una violazione dell'art. 1176 co. 2, c.c., per una condotta dell'operatrice IG.ra non rispettosa della diligenza professionale, e del Centro estetico ai CP_2
sensi dell'art. 1228 c.c. per non avere correttamente vigilato.
11.6 - Va aggiunto che ulteriore prova della conseguenzialità temporale immediata tra l'insorgere dele ustioni e il trattamento del 25 ottobre 2011 deriva inequivocabilmente innanzitutto dalla conversazione Facebook dello stesso giorno tra la e la , dalla quale è possibile desumere come le CP_2 CP_3
ustioni si siano presentate subito dopo il trattamento. Infatti, è la stessa CP_2
che scrive alla TT per chiederle come sta dopo quella seduta e la cliente risponde: “male, sono tutta ustionata (…) sembra che mi abbiano preso a
frustate”); ma anche dal fatto che il c.t.u. faccia riferimento ad una ricetta medica del 27 ottobre 2011 redatta dalla dott.ssa , con diagnosi: Persona_3
“Ustione di 1° grado regione crurale bilaterale e terzo superiore faccia anteriore
delle cosce. Prognosi: giorni 20 s.c.”.
11.7 - In tale contesto, la doglianza del Centro estetico secondo cui mancherebbe la sua responsabilità per essere stato realizzato il fatto illecito (id
est: l'ultimo trattamento) in via esclusiva dalla IGnora resso CP_2
la propria abitazione non risulta in alcun modo provata e va disattesa,
emergendo, anzi in maniera documentale la prova contraria. In particolare, come evidenziato, la IG.ra , debitrice danneggiata, ha allegato e provato di aver CP_1
eseguito diversi trattamenti di epilazione laser presso il Centro convenuto,
attraverso la documentazione di una serie di pagamenti, ad eccezione della seduta da cui sono conseguite le ustioni, del 25.10.2011. Per quest'ultima,
tuttavia, dai messaggi scambiati sulla piattaforma facebook con la CP_2
emerge che, stante la lamentata inefficacia dei pregressi trattamenti (21 ottobre
2011: “
1.300 euro buttati”), la rispondeva di stare tranquilla, perché CP_2
avrebbero rimediato e il giorno successivo la stessa dipendente scriveva alla
“martedì puoi venire al Centro, così ti faccio la luce gratis”, e più avanti, CP_1
parlando di una terza persona, verosimilmente la titolare del Centro, IG.ra
[...]
, alla domanda della “che ti hanno detto?”, la ispondeva Pt_1 CP_1 CP_2
“che ti vuole vedere”, e poi “così te ne regaliamo un paio” (verosimilmente sessioni ulteriori di epilazione laser).
Da ciò si deduce chiaramente che la sessione di luce pulsata del 25 ottobre si sia svolta presso i locali del Centro (non risultando in alcun modo un trattamento al di fuori dello stesso: a tacere della necessità di attrezzature il cui possesso privato in capo alla dipendente non è provato), mentre il motivo (valorizzato dall'appellante) per cui non vi siano pagamenti tracciabili è che la seduta è stata fornita gratuitamente, a fronte delle lamentele della cliente, che dopo aver sostenuto il costo di diverse sedute di epilazione, non aveva conseguito il risultato sperato.
È vero che da altri messaggi potrebbe desumersi che la osse solita CP_2
eseguire dei trattamenti estetici presso la propria abitazione, ad esempio la tecnica di epilazione con ER (messaggi del 27 ottobre e del 6 novembre), ma
è anche vero che, a giudizio di questa Corte, non vi siano dubbi che la seduta di epilazione che ha cagionato il danno di cui è causa si sia svolta presso il Centro
estetico. Peraltro, in sede di interrogatorio formale la signora nulla ha Pt_1
dedotto al riguardo, limitandosi a dichiarare che la signora si è “recata CP_1
presso il centro estetico” (per effettuare i trattamenti).
11.8 – A giudizio della Corte, in conclusione, l'originaria attrice, come ben argomentato dal Tribunale, ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante,
provando l'esistenza di un accordo di tipo contrattuale con il Centro estetico,
l'effettuazione di una serie di prestazioni, un pregiudizio economicamente valutabile ed il nesso di causalità tra l'attività svolta dall'appellante e il danno medesimo (il sorgere delle ustioni nell'area trattata).
11.9 – Non può neanche dubitarsi della responsabilità ex art. 2049 c.c. della ditta appellante, essendo incontestato il rapporto di dipendenza tra la operatrice la ditta stessa. CP_2
12. Le superiori conclusioni consentono di rigettare anche il secondo (e già
citato) motivo di gravame.
12.1 - Si rileva in via preliminare che il vizio di motivazione apparente,
perplessa ed obiettivamente incomprensibile viene rigorosamente delimitato dalla giurisprudenza, con riferimento a quelle sole ipotesi in cui sia impossibile,
per chi legge, dedurre l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nella definizione del giudizio. In particolare, vengono ricomprese nel novero delle sentenze da ritenersi nulle per mancanza di motivazione o per motivazione apparente quelle in cui non risulta possibile “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua
genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo meno la finalità, tipica della motivazione, di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento
enunciativo”, necessario “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016).
Ancora, la Suprema Corte ha statuito che “la motivazione è solo apparente, e
la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché
graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far
conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le
più varie, ipotetiche congetture” (Cassazione, sentenza n. 20849/2020).
Pertanto, la censura di nullità della sentenza è ammissibile nella misura in cui,
leggendone la motivazione, risulti impossibile ripercorrere e comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice per giungere alla conclusione di cui al dispositivo.
12.2 - Nel caso di specie, ritiene questa Corte che l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, anche se può considerarsi censurabile sotto alcuni aspetti, sia perfettamente comprensibile, nelle sue premesse così come nelle sue conclusioni, fermo restando il potere correttivo del giudice di appello.
Bisogna infatti distinguere una motivazione errata, o non del tutto corretta, da una motivazione totalmente mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, la quale essa sola può determinare il vizio di nullità della sentenza.
Neanche la circostanza secondo cui il Giudice ha erroneamente riportato in sentenza uno stralcio di una CTU certamente riferita ad un altro giudizio ha rilievo, trattandosi di un refuso che non impedisce a chi legge di dedurre il percorso motivazionale seguito dal Giudice.
13. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum, correttamente accertato dal c.t.u. e quantificato dal Tribunale, senza che risultino contestazioni al riguardo.
14. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato, in euro 2.915, 00 per compensi (fase di studio: euro 536,00, fase introduttiva, 536,00, fase di trattazione, 992,00, fase decisoria, 851,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre a carico dell'appellante.
Nulla va disposto in relazione alla posizione della contumace CP_2
15. Stante il sostanziale rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.
1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G. sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Messina 18 Maggio 2022, CP_2
n. 897:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna il Centro estetico alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di nella misura di euro 2.915,00, oltre spese CP_1
generali, c.p.a. e IVA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dpr
115/2002.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Messina, via T. Cannizzaro, 206, elettivamente domiciliata in Messina,
Via XXVII Luglio, 61, presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Galletti (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, C.F._1
appellante contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele TT (c.f. ), CodiceFiscale_3
per procura allegata alla comparsa, appellata e
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina 18 Maggio 2022
n. 897 – “responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c., e risarcimento danni da
colpa professionale”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 3.6.2013, la signora ha convenuto in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Parte_1
nonché chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_2
entrambe (la seconda quale estetista che aveva eseguito il trattamento in questione) per le ustioni subìte (“ustioni ad entrambe le parti dell'inguine”) nel corso del trattamento di depilazione per luce pulsata e la loro condanna al pagamento dei danni alla salute quantificati in € 14.679,59, oltre alla ripetizione della somma di euro 1.040,00, quale prezzo versato per i trattamenti pattuiti ed eseguiti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il Centro estetico ha eccepito tra l'altro l'assenza di prova dello svolgimento dell'ultimo trattamento di epilazione, asseritamente avvenuto non nei locali del stesso ma presso il domicilio e sotto l'esclusiva Pt_1
responsabilità della dipendente al di fuori del rapporto di dipendenza CP_2
con il medesimo. Ha comunque eccepito l'interruzione del nesso causale, Pt_1
dovuta a fatto esclusivamente imputabile all'attrice, consistente nella sensibilizzazione cutanea provocata dall'esposizione a raggi solari in prossimità della seduta, e di conseguenza la non dovutezza del risarcimento richiesto. Ha
anche contestato la richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di pagamento delle sedute di epilazione, in quanto le prime 8 sedute erano state eseguite correttamente ed il mancato raggiungimento del risultato finale di epilazione definitiva doveva imputarsi al mancato completamento dell'intero ciclo di sedute (nel numero di 10);
3. La signora ha analogamente contestato le pretese risarcitorie, CP_2
deducendo la responsabilità esclusiva dell'attrice.
4. Il Tribunale adìto, con sentenza 18 maggio 2022, n. 897, ha accolto la domanda dell'attrice, condannando le convenute Parte_1
e n via solidale al pagamento in favore della predetta
[...] CP_2
della complessiva somma di euro 3.515,00 per l'inabilità temporanea accertata dal c.t.u., oltre accessori come in parte motiva, oltre spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma, reiterando le difese svolte in primo grado. In particolare,
quanto alla censura inerente l'esclusiva responsabilità della IG.ra CP_2
l'appellante rimanda a risultanze documentali acquisite in giudizio,
[...]
consistenti nell'allegazione di parte attrice di conversazioni intrattenute via
Facebook tra la IG. e la dipendente del Centro IG.ra da cui CP_1 CP_2
sarebbe possibile dedurre la circostanza che le due si erano messe d'accordo per svolgere in autonomia la seduta di epilazione al di fuori del Centro, ed in particolare presso la casa della dipendente.
6. Con ordinanza del 13 giugno 2024 questa Corte, ritenuto che la trascrizione della conversazione suddetta, prodotta in primo grado, non risultava presente nel fascicolo di parte in questa fase di appello e il loro esame, nel contesto degli altri elementi di prova, appariva necessario per una compiuta ricostruzione dei fatti,
ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza collegiale del 19 dicembre 2024, per precisazione delle conclusioni, onerando la parte appellante della produzione dei documenti indicati in motivazione, entro il 30 settembre 2024.
Acquisito il documento in questione, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione.
7. In primo luogo, non essendosi provveduto prima, va dichiarata la
contumacia della signora ritualmente citata innanzi a questa CP_2
Corte e non costituitasi in giudizio.
8. Con il primo motivo di gravame, la ditta appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui “il Giudice di prime cure, operando un'improbabile
assimilazione, ritiene che “in tema di colpa medica (fattispecie assimilabile a
quella che occupa) in generale, si osserva come, per consolidata giurisprudenza,
ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del
medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato
deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”), dell'aggravamento della
situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso
di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato
la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile)”,
facendone conseguire, come logico corollario (?) una responsabilità in capo al
, per la condotta asseritamente illecita dalla stessa posta in Parte_1
essere”. In tal modo, a detta dell'appellante, “richiamando uno statuto normativo,
come si vedrà meglio infra, all'evidenza non pertinente”, anche quanto alla distribuzione dell'onere della prova.
L'appellante, ancora, reitera le eccezioni sollevate in primo grado e disattese immotivatamente dal primo giudice, con specifico riferimento alla circostanza secondo cui il trattamento effettuato “il 25.10.2011 presso l'abitazione della
dipendente del , sbrigativamente liquidando la questione - che Parte_1
viceversa rivestiva un ruolo centrale - affermando che “nulla è provato circa
l'eventuale effettuazione dell'ultimo trattamento presso l'abitazione della
laddove l'odierna appellata, IG.ra nel giudizio di primo grado CP_2 CP_1
aveva prodotto documentazione volta a dimostrare tale circostanza, che
escludeva (ove fosse stata considerata) la riconducibilità dell'illecito posto in
essere dalla dipendente al , per gli effetti di cui all'art. 2049 Parte_1
c.c.”.
9. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nonché per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In particolare, ha contestava la qualificazione del fatto operata dal giudice di prime cure come responsabilità contrattuale,
discendente da responsabilità medica, chiedendone la riqualificazione in responsabilità extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova. 10. Ritiene la Corte che i due motivi vadano esaminati congiuntamente,
attenendo alla contestata sussistenza dell'an della responsabilità dell'odierna appellante, sotto il profilo della dedotta erroneità della valutazione delle prove e del conseguente supporto motivazionale.
10.1 - In primis, occorre esaminare la doglianza inerente la qualificazione
della fattispecie oggetto di causa (responsabilità di un centro estetico per i danni alla salute lamentati da una cliente a seguito di trattamento effettuato a cura del primo), sussunta dal Tribunale sub specie di responsabilità sanitaria o per colpa medica.
Ritiene la Corte che non sia possibile assimilare sic et simpliciter l'attività e la professione di estetista, regolata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, a quella medico-sanitaria propriamente detta: infatti, l'art. 1 della citata legge statuisce che “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti
(…)”, preoccupandosi di specificare al comma 3 che “Sono escluse dall'attività di
estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere
terapeutico”.
In tal senso la sentenza appellata non può essere condivisa.
10.2 – Tuttavia, rileva la Corte che (art. 2 legge n. 1/1990), “L'attività
professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o
societaria, ai sensi delle norme vigenti” e che, quindi, trattasi di una professione che presuppone l'esistenza in capo all'esercente di specifiche qualità o presupposti: infatti, l'art. 3 precisa che “Per ogni sede dell'impresa dove viene
esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione
professionale (…)” e che “La qualificazione professionale di estetista si intende
conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento
di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento” di un corso o di un anno di pratica.
Ne consegue che la responsabilità dell'estetista rientra nel novero della
responsabilità professionale (non sanitaria) e che di norma il rapporto che si instaura tra un cliente di un centro estetico e quest'ultima struttura, non può che essere qualificato come contrattuale. Pertanto, l'estetista deve osservare una diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., vista la delicatezza dei trattamenti offerti che incidono sul corpo umano, rispondendo ai sensi dell'art. 1218 c.c. (salva l'eventuale responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c.), oltreché ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni cagionati dal dipendente.
Tale conclusione, in ogni caso, non muta il regime dell'onere probatorio rispetto alla pur diversa responsabilità per colpa medica, posto che in ogni caso
(Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584), “in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per (…) il risarcimento del danno deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento” (nel caso di responsabilità professionale, con la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso ed all'attività
richiesta: Cass. 24 giugno 2020, n. 12407) o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c., ferma restando la prova, a carico del danneggiato/creditore, del nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dedotta.
11. Sulla base dei principi in diritto or ora enunciati, a giudizio della Corte
l'appello non coglie nel segno.
11.1 – Intanto, è circostanza incontestata dalla stessa appellante che la
Parte signora si sia rivolta al Centro estetico per una serie di trattamenti di CP_1
epilazione con il sistema della luce pulsata e che la struttura stessa abbia effettuato le prestazioni (essendo contestata solo l'ultima, come si vedrà),
instaurando un rapporto di natura contrattuale. Basterebbe anche fare riferimento alle conversazioni via Facebook tra la l'originaria attrice del 21 e 22 CP_2
ottobre, nelle quali si fa riferimento a prestazioni pagate euro 1.300,00.
Ne consegue che l'appellante aveva l'obbligo giuridico, per il tramite della propria operatrice, di garantire che l'esecuzione della prestazione oggetto di pattuizione venisse effettuata secondo le regole di una diligenza qualificata, ex
art 1176 c.2 c.c., trattandosi di un'attività professionale particolarmente delicata,
incidente sul corpo umano.
11.2 - Quanto alla prova del nesso di causalità (e ai danni conseguenti all'operato del Centro estetico), l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha fatto riferimento, con palese errore, “ad uno stralcio di CTU all'evidenza
resa in altro (diverso) giudizio, (quello) sicuramente vertente in materia di
responsabilità medica, le cui risultanze (come le stesse premesse) erano chiaramente del tutto avulse dalla tipologia di trattamento al quale la TT si è
sottoposta come risulta dallo stralcio che per comodità si riporta: «La rarità del
processo patologico menzionato nell'atto di citazione, emoperitoneo da rottura
della milza in corso di laparoscopia, non permette di segnalare lo stesso fra le
complicanze statisticamente frequenti. In generale i casi di emoperitoneo
conseguente a “rottura” della milza, durante un intervento chirurgico in cavità
addominale mediante procedura laparoscopica, hanno una incidenza non
frequente. In particolare, la rottura della milza durante laparoscopie sia
diagnostiche sia terapeutiche in ginecologia trova riscontro nella Letteratura
medica (cfr. pag.8)”».
11.3 - La censura coglie nel segno nella misura in cui evidenzia un palese errore del Tribunale, che ha riportato per stralcio il contenuto e le conclusioni di una consulenza medico-legale che, in effetti, nulla ha a che vedere con il caso oggetto della presente controversia. Essa, tuttavia:
a) da un lato non implica una nullità, avendo il Tribunale comunque, nel quantificare il danno da inabilità temporanea, riportato esattamente le conclusioni del c.t.u. prof. (l'invalidità temporanea parziale è quantificata in giorni 20 Per_1
(venti) al 50% e in giorni 60 (sessanta) al 25%): sicché quell'erroneo riferimento testuale si appalesa quale mero lapsus calami, avendo il giudice posto alla base della decisione l'accertamento peritale sulla base di uno specifico mandato coerente con la fattispecie in esame e che la stessa sentenza riporta per esteso
(“si è provveduto alla nomina di un c.t.u., nella persona del dott. Per_2
, medico-chirurgo dermatologo, al quale è stato assegnato il mandato di
[...]
(…)”; b) dall'altro non impedisce a questa Corte di integrare la motivazione della sentenza di primo grado, esaminando e valutando la predetta consulenza medico-legale.
11.4 - Pertanto, va evidenziato che il c.t.u. prof. , dopo aver esaminato Per_1
tutta la documentazione medica prodotta dalla , ha affermato che “Il quadro CP_1
clinico evidenziatosi nella sig.ra rappresenta la più classica delle CP_1
complicanze del trattamento epilante, complicanza sulla quale la sig.ra CP_1
avrebbe dovuto ricevere adeguate informazioni. Purtroppo, la mancanza di
consenso informato scritto non consente di accertare la dinamica delle modalità
di comunicazione tra la perizianda e l'esecutore della prestazione, anche se
appare credibile che l'operatrice, nel corso delle precedenti otto sedute di
epilazione eseguite sulla sig.ra , abbia provveduto ad informarla circa CP_1
indicazioni, controindicazioni e possibili effetti collaterali, ottenendo consenso
verbale al trattamento. Tra gli effetti collaterali dell'epilazione mediante laser o
sorgenti luminose quali la luce pulsata, le ustioni di primo grado rappresentano
in assoluto l'evenienza più comune;
ciò non esime l'operatore dalla responsabilità
dell'accaduto. In altri termini non si può nel caso specifico della sig.ra CP_1
parlare di ineluttabilità dell'evento ustione a fronte di una condotta cristallina della
sig,ra oiché sono agli atti prove concrete della mancanza di prudenza CP_2
dell'operatore nell'aver effettuato il trattamento in un soggetto con fototipo
particolarmente scuro, e quindi già a più elevato rischio di sviluppo di
iperpigmentazioni post-infiammatorie, in un periodo in cui la pelle dell'utente era
ancora abbronzata (fine estate) ed aver usato all'uopo poca prudenza con
l'utilizzo di energie troppo elevate o non aver messo in atto i sistemi di
raffreddamento opportuni operando su una pelle abbronzata”. 11.5 - Le superiori conclusioni non risultano essere state contestate (neppure in questa sede) dall'appellante sotto il profilo tecnico-scientifico e vanno considerate condivisibili, essendo scevre da vizi logici ed aderenti alle risultanze medico-legali emergenti dagli atti: sicché deve affermarsi l'esistenza del collegamento causale tra il trattamento di epilazione laser e le ustioni di primo grado presentatesi nell'immediatezza dell'evento, ma è anche possibile accertare una violazione dell'art. 1176 co. 2, c.c., per una condotta dell'operatrice IG.ra non rispettosa della diligenza professionale, e del Centro estetico ai CP_2
sensi dell'art. 1228 c.c. per non avere correttamente vigilato.
11.6 - Va aggiunto che ulteriore prova della conseguenzialità temporale immediata tra l'insorgere dele ustioni e il trattamento del 25 ottobre 2011 deriva inequivocabilmente innanzitutto dalla conversazione Facebook dello stesso giorno tra la e la , dalla quale è possibile desumere come le CP_2 CP_3
ustioni si siano presentate subito dopo il trattamento. Infatti, è la stessa CP_2
che scrive alla TT per chiederle come sta dopo quella seduta e la cliente risponde: “male, sono tutta ustionata (…) sembra che mi abbiano preso a
frustate”); ma anche dal fatto che il c.t.u. faccia riferimento ad una ricetta medica del 27 ottobre 2011 redatta dalla dott.ssa , con diagnosi: Persona_3
“Ustione di 1° grado regione crurale bilaterale e terzo superiore faccia anteriore
delle cosce. Prognosi: giorni 20 s.c.”.
11.7 - In tale contesto, la doglianza del Centro estetico secondo cui mancherebbe la sua responsabilità per essere stato realizzato il fatto illecito (id
est: l'ultimo trattamento) in via esclusiva dalla IGnora resso CP_2
la propria abitazione non risulta in alcun modo provata e va disattesa,
emergendo, anzi in maniera documentale la prova contraria. In particolare, come evidenziato, la IG.ra , debitrice danneggiata, ha allegato e provato di aver CP_1
eseguito diversi trattamenti di epilazione laser presso il Centro convenuto,
attraverso la documentazione di una serie di pagamenti, ad eccezione della seduta da cui sono conseguite le ustioni, del 25.10.2011. Per quest'ultima,
tuttavia, dai messaggi scambiati sulla piattaforma facebook con la CP_2
emerge che, stante la lamentata inefficacia dei pregressi trattamenti (21 ottobre
2011: “
1.300 euro buttati”), la rispondeva di stare tranquilla, perché CP_2
avrebbero rimediato e il giorno successivo la stessa dipendente scriveva alla
“martedì puoi venire al Centro, così ti faccio la luce gratis”, e più avanti, CP_1
parlando di una terza persona, verosimilmente la titolare del Centro, IG.ra
[...]
, alla domanda della “che ti hanno detto?”, la ispondeva Pt_1 CP_1 CP_2
“che ti vuole vedere”, e poi “così te ne regaliamo un paio” (verosimilmente sessioni ulteriori di epilazione laser).
Da ciò si deduce chiaramente che la sessione di luce pulsata del 25 ottobre si sia svolta presso i locali del Centro (non risultando in alcun modo un trattamento al di fuori dello stesso: a tacere della necessità di attrezzature il cui possesso privato in capo alla dipendente non è provato), mentre il motivo (valorizzato dall'appellante) per cui non vi siano pagamenti tracciabili è che la seduta è stata fornita gratuitamente, a fronte delle lamentele della cliente, che dopo aver sostenuto il costo di diverse sedute di epilazione, non aveva conseguito il risultato sperato.
È vero che da altri messaggi potrebbe desumersi che la osse solita CP_2
eseguire dei trattamenti estetici presso la propria abitazione, ad esempio la tecnica di epilazione con ER (messaggi del 27 ottobre e del 6 novembre), ma
è anche vero che, a giudizio di questa Corte, non vi siano dubbi che la seduta di epilazione che ha cagionato il danno di cui è causa si sia svolta presso il Centro
estetico. Peraltro, in sede di interrogatorio formale la signora nulla ha Pt_1
dedotto al riguardo, limitandosi a dichiarare che la signora si è “recata CP_1
presso il centro estetico” (per effettuare i trattamenti).
11.8 – A giudizio della Corte, in conclusione, l'originaria attrice, come ben argomentato dal Tribunale, ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante,
provando l'esistenza di un accordo di tipo contrattuale con il Centro estetico,
l'effettuazione di una serie di prestazioni, un pregiudizio economicamente valutabile ed il nesso di causalità tra l'attività svolta dall'appellante e il danno medesimo (il sorgere delle ustioni nell'area trattata).
11.9 – Non può neanche dubitarsi della responsabilità ex art. 2049 c.c. della ditta appellante, essendo incontestato il rapporto di dipendenza tra la operatrice la ditta stessa. CP_2
12. Le superiori conclusioni consentono di rigettare anche il secondo (e già
citato) motivo di gravame.
12.1 - Si rileva in via preliminare che il vizio di motivazione apparente,
perplessa ed obiettivamente incomprensibile viene rigorosamente delimitato dalla giurisprudenza, con riferimento a quelle sole ipotesi in cui sia impossibile,
per chi legge, dedurre l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nella definizione del giudizio. In particolare, vengono ricomprese nel novero delle sentenze da ritenersi nulle per mancanza di motivazione o per motivazione apparente quelle in cui non risulta possibile “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua
genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo meno la finalità, tipica della motivazione, di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento
enunciativo”, necessario “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016).
Ancora, la Suprema Corte ha statuito che “la motivazione è solo apparente, e
la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché
graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far
conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le
più varie, ipotetiche congetture” (Cassazione, sentenza n. 20849/2020).
Pertanto, la censura di nullità della sentenza è ammissibile nella misura in cui,
leggendone la motivazione, risulti impossibile ripercorrere e comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice per giungere alla conclusione di cui al dispositivo.
12.2 - Nel caso di specie, ritiene questa Corte che l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, anche se può considerarsi censurabile sotto alcuni aspetti, sia perfettamente comprensibile, nelle sue premesse così come nelle sue conclusioni, fermo restando il potere correttivo del giudice di appello.
Bisogna infatti distinguere una motivazione errata, o non del tutto corretta, da una motivazione totalmente mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, la quale essa sola può determinare il vizio di nullità della sentenza.
Neanche la circostanza secondo cui il Giudice ha erroneamente riportato in sentenza uno stralcio di una CTU certamente riferita ad un altro giudizio ha rilievo, trattandosi di un refuso che non impedisce a chi legge di dedurre il percorso motivazionale seguito dal Giudice.
13. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum, correttamente accertato dal c.t.u. e quantificato dal Tribunale, senza che risultino contestazioni al riguardo.
14. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato, in euro 2.915, 00 per compensi (fase di studio: euro 536,00, fase introduttiva, 536,00, fase di trattazione, 992,00, fase decisoria, 851,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022, da porre a carico dell'appellante.
Nulla va disposto in relazione alla posizione della contumace CP_2
15. Stante il sostanziale rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.
1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G. sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Messina 18 Maggio 2022, CP_2
n. 897:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna il Centro estetico alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di nella misura di euro 2.915,00, oltre spese CP_1
generali, c.p.a. e IVA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dpr
115/2002.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)