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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7091 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da
1) Parte_1
Nata a Marrakech (Marocco) l'8.05.1995
Cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], in 1 Rue Paul Fort, CAP 78711 con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico pec Email_1
e
2) CP_2
Nato a Nawabshah (Pakistan) il 5.08.1997
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. ), C.F._2 residente in [...] lettera A con l'Avv. Giuseppe Fiumanò presso il quale ha eletto domicilio telematico pec Email_2
i quali hanno contratto matrimonio il 9.10.2021 in NT La VI (FRA) trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bra (CN)
pagina 1 di 3 (atto n. 82, parte 2, serie C, dell'anno 2021)
In comunione legale.
FATTO
Parte attrice, con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. del 25.02.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla moglie alle condizioni di cui al ricorso e formulava anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta con compara di costituzione del 3.06.2025 dava atto che era stato raggiunto un accordo complessivo per una definizione consensuale del procedimento.
Con istanza congiunta le parti chiedevano quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Il Giudice delegato, con provvedimento del 8.09.2025, preso atto della comune volontà dei coniugi di pervenire ad una separazione e divorzio congiunto alle condizioni di cui alla relativa istanza, previa revoca dell'udienza di comparizione delle parti, disponeva procedersi ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c. e assegnava alle parti termine sino al 17.09.2025 per il deposito di note scritte
Con le predette note scritte le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti hanno poi confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio, contrariis rejectis
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_2 matrimonio in NT La VI (FRA) trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bra (CN);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bra (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore
Dott.ssa Maria Laura Amato
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da
1) Parte_1
Nata a Marrakech (Marocco) l'8.05.1995
Cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], in 1 Rue Paul Fort, CAP 78711 con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico pec Email_1
e
2) CP_2
Nato a Nawabshah (Pakistan) il 5.08.1997
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. ), C.F._2 residente in [...] lettera A con l'Avv. Giuseppe Fiumanò presso il quale ha eletto domicilio telematico pec Email_2
i quali hanno contratto matrimonio il 9.10.2021 in NT La VI (FRA) trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bra (CN)
pagina 1 di 3 (atto n. 82, parte 2, serie C, dell'anno 2021)
In comunione legale.
FATTO
Parte attrice, con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. del 25.02.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla moglie alle condizioni di cui al ricorso e formulava anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta con compara di costituzione del 3.06.2025 dava atto che era stato raggiunto un accordo complessivo per una definizione consensuale del procedimento.
Con istanza congiunta le parti chiedevano quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Il Giudice delegato, con provvedimento del 8.09.2025, preso atto della comune volontà dei coniugi di pervenire ad una separazione e divorzio congiunto alle condizioni di cui alla relativa istanza, previa revoca dell'udienza di comparizione delle parti, disponeva procedersi ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c. e assegnava alle parti termine sino al 17.09.2025 per il deposito di note scritte
Con le predette note scritte le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti hanno poi confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio, contrariis rejectis
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_2 matrimonio in NT La VI (FRA) trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bra (CN);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bra (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore
Dott.ssa Maria Laura Amato
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3