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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36084/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Parte_1 P.IV_1
Guerra Panigo ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore a Rho, Via
Dei Martiri 4, p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IV_2 patrocinio dell'avv. Claudia Spina ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore a Catania, Via Antonio Di Sangiuliano 304, p.e.c. . Emai_2 [...]
Email_3
-convenuto-
1) In via preliminare: sospendere l'esecuzione e/o gli effetti esecutivi dell'atto impugnato e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti, e ciò anche inaudita altera parte o, ove ritenuto, previa fissazione di udienza, con ogni conseguente provvedimento di legge e di giustizia.
2) In via preliminare di merito:
A. in merito all'azione avversaria promossa tramite cartella:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'atto impugnato e degli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato e accogliere le ragioni dell'esponente per i motivi pregiudiziali / preliminari esposti, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
2. accertare e dichiarare la decadenza nonché la prescrizione di ogni eventuale diritto avversario, per le ragioni preliminari di merito svolte, e, pertanto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'atto impugnato e degli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato e accogliere le ragioni dell'esponente, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
B. in merito al rapporto sottostante (cioè eventuale fideiussione): accertare e dichiarare, per i motivi preliminari esposti, l'intervenuta estinzione per prescrizione e scadenza di ogni eventuale diritto avversario e, pertanto accertare l'inesistenza e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'atto impugnato e degli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato e accogliere le ragioni dell'esponente, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
3) In via subordinata di merito, con espressa riserva di gravame:
A. in ogni caso, accogliere totalmente l'opposizione e, per tale effetto, annullare e dichiarare estinto e non dovuto l'importo richiesto con l'atto impugnato e degli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato per le ragioni preliminari (inesistenza, prescrizione e decadenza, scadenza obbligazione) nonché in subordine e con riserva di gravame, perché le richieste avversarie sono infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di merito esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia,
B. in merito all'eventuale fideiussione e successive eventuali integrazioni, accertare e dichiarare la nullità parziale delle stesse, per le ragioni di diritto e di fatto esposte, e, pertanto, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione e la scadenza della fideiussione, per i motivi esposti, e accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'esponente a pagina 2 di 7 controparte annullando e revocando l'atto impugnato e gli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
C. in ogni caso e in estremo subordine: per le ragioni preliminari di merito o, in subordine per quelle di merito, come subordinatamente esposte, respingere le richieste di controparte e accertare che nulla è dovuto dall'esponente, con conseguente rigetto dell'azione avversaria e di ogni richiesta di pagamento, annullando e revocando l'atto impugnato e gli atti preordinati e/o connessi e/o sottostanti con quello impugnato, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
4) Nel rito: con ogni riserva anche alla luce delle difese avversarie.
5) In ogni caso: condannare controparte al pagamento delle competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
- In via preliminare, dichiarare l'opposizione proposta inammissibile per carenza del contraddittorio e, in ogni caso, disporre l'integrazione del contraddittorio onerando la società attrice a chiamare in giudizio C.F. e P.IV Controparte_2 P.IV_3
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IV_4
Viale America n. 351, differendo, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- in ogni caso, autorizzare l'odierna convenuta a chiamare in causa Controparte_2
C.F. e P.IV , in persona del Suo legale rappresentante
[...] P.IV_3 P.IV_4 pro tempore, con sede legale in Roma, Viale America n. 351;
- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3 da tutti i motivi formulati;
[...]
- rigettare tutte le domande dell'attore in quanto illegittime ed infondate.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
In data 25/9/2023 l (di seguito Controparte_1
ha notificato alla società la cartella di pagamento n. CP_4 Parte_1
06820230087739040001 relativa ad un presunto debito di 96.000,00 euro oltre interessi legali, per un totale di 96.618,08 euro. Secondo quanto risulta dalla cartella e dal conforme estratto di ruolo depositato agli atti di questa causa, il debito sarebbe stato iscritto a ruolo dal (di seguito con la causale “importo dovuto a Controparte_2 CP_2 seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
Con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, notificato all in data CP_4
12/10/2023, la ha impugnato la cartella esattoriale. Le contestazioni Parte_1 avanzate dall'opponente sono numerose:
- innanzitutto, la si dichiara completamente all'oscuro del presunto Parte_1 debito. Afferma di non avere alcun rapporto con il e di non avere CP_2 contratto finanziamenti, fideiussioni, né altri rapporti bancari che potrebbero in ipotesi giustificare la surroga del i sensi della Legge 662/1996; CP_2
- in via pregiudiziale, si eccepisce poi che l'asserito credito avrebbe apparentemente natura privatistica, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo non sarebbe sufficiente per procedere in via esecutiva, ma il avrebbe CP_2 dovuto munirsi di apposito titolo esecutivo;
- in subordine, viene eccepita sia la prescrizione del credito, sia la decadenza ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 25 d.p.r. 602/1973;
- viene poi eccepita (genericamente) la nullità della cartella per mancanza degli atti presupposti, non noti all'opponente;
- infine, nel merito, l'opponente ha ribadito di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun debito, in particolare derivante da un'ipotetica fideiussione, e comunque, per scrupolo, ha eccepito la nullità e inefficacia della stessa.
Si è costituita in giudizio l' limitandosi ad osservare che tutte le censure CP_4 attengono al rapporto con l'ente impositore, di cui la convenuta non è a conoscenza, poiché l'agente della riscossione si limita a notificare la cartella sulla base delle indicazioni contenute nel ruolo e non entra mai nel merito delle imposizioni. Pertanto, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per “carenza del contraddittorio” e comunque ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti del quale unico soggetto CP_2 legittimato passivo.
pagina 4 di 7 Il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, in sede di verifiche preliminari, ha rilevato che la convenuta si è costituita tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.: di conseguenza, ha rigettato l'istanza di chiamata del terzo ed ha disposto che si procedesse senza necessità di integrare il contraddittorio, stante il fatto che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Da quel momento, la convenuta non è più comparsa alle udienze, né ha CP_4 depositato altre difese scritte.
Non occorrendo alcuna istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, previo deposito delle difese conclusionali, con ordinanza del 9/11/2024.
2.- In via pregiudiziale: oggetto del giudizio, giurisdizione e titolo esecutivo
Anche se la questione non è stata menzionata dalle parti, è comunque utile precisare che la causa è stata correttamente instaurata davanti a questo Tribunale. Difatti, la cartella impugnata riguarda apparentemente un'entrata di natura non tributaria e dunque il contribuente è legittimato a presentare opposizione con le forme ordinarie, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 46/1999: in buona sostanza, quindi, il giudizio segue il rito dell'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., primo comma, davanti al giudice ordinario.
Ciò non significa, però, che il credito azionato riguardi un rapporto meramente privatistico e che l'ente impositore avesse l'onere di munirsi di un titolo esecutivo;
al contrario, i crediti vantati dal in virtù della surroga ai sensi dell'art. 2 L. 662/1996 CP_2 hanno natura pubblicistica e legittimano l'avvio dell'esecuzione coattiva in forza della sola iscrizione a ruolo. A questo proposito, la giurisprudenza di merito, anche del distretto, insegna che in relazione alle “somme erogate con finalità di pubblica utilità, la natura privatistica del rapporto sotteso al finanziamento non inficia l'applicazione della procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo prevista dal D.Lgs. n.123/1998. L'art. 9, comma 5, del citato decreto, infatti, costituisce una deroga alla disciplina contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. n.
46/1999 - a norma del quale le entrate, la cui causa risieda in un rapporto di diritto privato, necessitano della formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo - in quanto le somme erogate dal Fondo di garanzia costituiscono una forma di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività economiche. La finalità di pubblica utilità, pertanto, legittima e giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 9, a nulla rilevando la natura privatistica dell'autonomo e diverso rapporto intercorrente, nel caso di specie, tra … e la …. Invero, la tesi … secondo cui la riscossione coattiva mediante ruolo sarebbe illegittima in ragione della natura privatistica del rapporto di finanziamento … si rivela priva di fondamento posto che non si può prescindere dall'esistenza del diverso rapporto intercorrente tra la Banca del NO e l'impresa beneficiaria. Quest'ultimo rapporto, infatti, ha natura pubblicistica posto che la fonte legale da cui pagina 5 di 7 scaturisce risiede nella garanzia accordata dalla L. n. 662/1996. Nel caso di specie, l'escussione della Contr garanzia … ha comportato la sostituzione della nella posizione del creditore garantito, legittimando l'attivazione dei rimedi legali predisposti a tutela dell'interesse pubblico, senza che le vicende relative al diverso rapporto privatistico potessero incidere sulla procedura esattoriale. ...
Alla luce delle suddette considerazioni, la Banca del NO [è] legittimata a recuperare le somme erogate mediante iscrizione a ruolo sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del terzo fideiussore, surrogandosi, a tal fine, al creditore originario” (App. Milano, sez. III,
18.5.2023, n. 1619).
3.- Sempre in via pregiudiziale: legittimazione e contraddittorio
Bene ha fatto il precedente giudice a rigettare le richieste di parte convenuta di estendere il contraddittorio all'ente impositore.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l' è sempre legittimata CP_4 passiva nelle opposizioni esecutive (tanto ai sensi dell'art. 615 quanto ai sensi dell'art. 617
c.p.c.) in cui venga impugnato un atto della esecuzione esattoriale, a partire dalla predisposizione e notificazione della cartella. Spetterà poi all evocare in giudizio CP_4
l'ente impositore, in forza dell'art. 39 d.lgs. 112/1999, sempreché non si controverta della sola regolarità formale degli atti esecutivi impugnati, per chiedere di essere manlevata ed ottenere che la condanna al pagamento delle spese processuali venga emessa a carico dell'ente impositore: fermo restando che quest'ultimo è chiamato in causa solo in funzione di garanzia e non è litisconsorte necessario nel giudizio.
Nel caso di specie, la chiamata in causa del arebbe stata certamente accolta, se CP_2 solo fosse stata richiesta tempestivamente. La tardività della richiesta ne determina l'inammissibilità.
4.- Nel merito: totale assenza di prova del credito
Nel merito, l' non si è difesa. Ha completamente omesso di offrire la benché CP_4 minima allegazione o documentazione in merito al credito iscritto a ruolo, di cui nulla è dato sapere. Addirittura, come detto, dopo il deposito della comparsa di costituzione parte convenuta non è mai comparsa in udienza e non ha depositato altri atti.
Pertanto, in assenza di alcuna prova in merito alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'atto impositivo, l'opposizione va accolta.
5.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati in misura pari ai parametri minimi di legge, reputandosi che l'importo minimo tariffario sia sufficiente a remunerare l'attività difensiva, stante la semplicità del giudizio, la sostanziale assenza di pagina 6 di 7 contraddittorio, il mancato esperimento di alcuna istruttoria e la ripetitività degli atti successivi alla citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ANNULLA la cartella di pagamento n. 06820230087739040001 notificata all'attrice in data 25/09/2023; Parte_1
2) CONDANNA l a rifondere le spese Controparte_1 legali, liquidate in € 687,00 per anticipazioni e € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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