Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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- 1. Il verbale di sopralluogo sui manufatti abusivi fa piena prova fino a querela di falsoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 22 febbraio 2026
Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esso accertate. In mancanza di querela di falso, nessun rilievo può essere attribuito alla perizia di parte attestante circostanze difformi da quelle contenute nel verbale redatto dagli agenti. A stabilirlo é staro il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza del 23 gennaio 2026.
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026REG.PROV.COLL.
N. 09185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2023, proposto da MA CA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo De Florio La Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Andreottola ed Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UC Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02354/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. FR DI;
Preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione, depositate da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. MA CA, proprietario di un terreno agricolo sito nel Comune di Napoli, alla via Cupa dell’Olivo, della superficie di circa 3.000 mq, identificato al N.C.T. al foglio 158, particella n. 831, ha impugnato il provvedimento n. 264/A del 24 giugno 2020, adottato dal Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Napoli, con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere ritenute abusive e della relativa area di sedime – opere oggetto della precedente ordinanza di demolizione n. 370/2012 del 19 giugno 2012 (anch’essa oggetto di impugnazione).
Con sentenza n. 2354 del 2022, il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo competente il dirigente, accertata la pregressa notifica dell’ordinanza di demolizione, irrilevante l’omessa notifica del verbale di inottemperanza e la sussistenza di un provvedimento di sequestro, sufficiente una valutazione unitaria dei manufatti eterogenei. In ordine al quarto motivo, si è precisato che è stata acquisita solo l’area di sedime delle opere abusive, essendo menzionata l’intera particella solo a scopo identificativo.
2.Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) e 2) la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto presupposto indefettibile di una valida acquisizione gratuita al patrimonio comunale è la preventiva notifica all’interessato sia dell’ordine di demolizione sia del successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, mentre, nel caso di specie, l’ordine di demolizione è stato consegnato alla moglie convivente, per cui non vi è presunzione di conoscenza dell’atto da parte dell’effettivo destinatario, e, stante la pendenza del sequestro sui beni in esame, l’inottemperanza non è configurabile; 3) l’erroneità della decisione in ordine alla valutazione unitaria delle opere, nonostante la loro eterogeneità; 4) la violazione degli artt. 3,6,10,22, 31 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo la decisione adottata non necessaria e sproporzionata, priva di contemperamento tra l’interesse pubblico e quello privato; 5) la violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio di competenza dell’organo consiliare; 6) la violazione degli artt. 7 e dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 e 6, 22, 31 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre che delle nn.tt.aa. del piano regolatore generale, in quanto le opere ricadono nel regime di edilizia libera, sono state eseguite in base a d.i.a. e non hanno comportamento alcun mutamento della destinazione d’uso (circostanze non evidenziate a causa della violazione delle garanzie partecipative); 7) l’illegittimità derivata del provvedimento di acquisizione gratuita del bene al Comune, che presenta i medesimi profili di illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
DIRITTO
3. Occorre preliminarmente esaminare le censure aventi ad oggetto la omessa notifica dell’ordinanza di demolizione, il carattere non abusivo degli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione, il mancato rispetto delle garanzie partecipative nel procedimento sfociato nell’ordinanza di demolizione, e la conseguente invalidità derivata del provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al Comune (più precisamente la prima, la terza, la sesta e la settima censura). Difatti, l’ordinanza di demolizione costituisce il presupposto del successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al Comune.
Nel caso di specie, come già accertato nella sentenza impugnata e risultante dalla documentazione prodotta dal Comune, l’ordinanza di demolizione è stata regolarmente notificata al destinatario, mediante consegna alla moglie convivente, per cui, in assenza di tempestiva impugnazione, è divenuta inoppugnabile. In proposito deve rilevarsi che la consegna ad una persona di famiglia, presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro, nel comune di residenza, integra una forma di notificazione prevista anche nel c.p.c. (art. 139), per cui è lo stesso legislatore che connette alla consegna dell’atto al familiare convivente la presunzione di consegna, da parte di quest’ultimo, all’effettivo destinatario e conseguentemente la presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell’atto.
Da tale premessa deriva l’infondatezza della prima censura, l’inammissibilità della terza e della sesta censura, che riguardano l’ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile in assenza di tempestiva impugnazione, stante la sua rituale notificazione già nel 2012, e l’infondatezza della settima censura, con cui si è denunciata l’illegittimità derivata del provvedimento di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale in conseguenza dei vizi dell’ordinanza di demolizione.
4. Pure è infondato il secondo motivo, con cui si è lamentata, da un lato, l’omessa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e, dall’altro lato, l’inconfigurabilità stessa dell’inottemperanza, stante il sequestro giudiziario dei beni in esame.
In ordine al primo profilo, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che costituisce un’autonoma sanzione dell’illecito, diverso dall'abuso edilizio, consistente nella mancata ottemperanza, entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, all'ordine di demolizione in precedenza emesso dall'Amministrazione, avviene ipso iure, integrando l’effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, per cui, in considerazione della natura meramente dichiarativa del provvedimento di acquisizione, la mancata notifica del verbale che accerti l'inottemperanza all'ordine di demolizione non può inficiare la legittimità del provvedimento acquisitivo (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033).
In ordine al secondo profilo, secondo il più recente e condivisibile orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003, Cons. Stato, Sez. VII, 09 giugno 2025, n.4978), il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma piuttosto comporta la sospensione del decorso del termine per provvedere alla demolizione o rimessione in pristino. Tuttavia, nel caso di specie, dal provvedimento impugnato si evince che è intervenuto il dissequestro già nel 2017, per cui l’intero termine fissato dalla legge per la demolizione delle opere abusive è decorso e l’effetto acquisitivo si è verificato. Né, del resto, l’appellante ha allegato di aver ottemperato all’ordinanza di demolizione, una volta intervenuto il dissequestro.
5. La quarta censura, avente ad oggetto la violazione del principio di proporzionalità e la carente motivazione del provvedimento impugnato, anche in ordine all’individuazione dell’area acquisita, è inammissibile, in quanto è del tutto priva di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata (che ha rigettato il corrispondente motivo del ricorso introduttivo in ragione della natura vincolata del provvedimento impugnato e del suo contenuto dispositivo, limitato all’acquisizione dell’area di sedime delle opere abusive).
6. La quinta censura, con cui si è lamentata l’incompetenza del dirigente, è infondata.
L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente la competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale in ordine all’ordinanza di demolizione, dalla cui inottemperanza consegue in via del tutto automatica l’effetto traslativo. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. g, d.lgs. n. 267 del 2000, sono attribuiti ai dirigenti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
7.In definitiva, l’appello è infondato.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la complessità della vicenda e la necessità di integrare la motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
FR DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR DI | Marco AR |
IL SEGRETARIO