Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 23
CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 - omessa notifica ordinanza di demolizione

    La notifica al familiare convivente è valida ai sensi del c.p.c. e fa presumere la conoscenza dell'atto. L'ordinanza di demolizione è inoppugnabile. Il sequestro è cessato e il termine per la demolizione è decorso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 - omessa notifica atto di accertamento inottemperanza

    L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una sanzione automatica della mancata ottemperanza e non richiede la notifica del verbale di inottemperanza.

  • Inammissibile
    Erroneità valutazione unitaria opere

    La censura è inammissibile in quanto riguarda l'ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile.

  • Inammissibile
    Violazione principi di proporzionalità e carente motivazione

    La censura è inammissibile per genericità e mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo decisionale

    La competenza del dirigente è espressamente prevista dalla legge per l'ordinanza di demolizione e per i poteri di vigilanza edilizia e sanzioni.

  • Inammissibile
    Opere rientranti in edilizia libera e violazione garanzie partecipative

    La censura è inammissibile in quanto riguarda l'ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento di acquisizione

    L'ordinanza di demolizione è inoppugnabile e ritualmente notificata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Il verbale di sopralluogo sui manufatti abusivi fa piena prova fino a querela di falso
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 22 febbraio 2026

    Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esso accertate. In mancanza di querela di falso, nessun rilievo può essere attribuito alla perizia di parte attestante circostanze difformi da quelle contenute nel verbale redatto dagli agenti. A stabilirlo é staro il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza del 23 gennaio 2026.

     Leggi di più…

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 23
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 23
Data del deposito : 2 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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