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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 4990/2024, promosso da: Cod. Fisc. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 AR AV iciliata a Modena in via Begarelli nr. 13, presso il difensore;
RICORRENTE contro
– ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 16.11.2025.
Ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 08.04.2024 la ricorrente, cittadina tunisina nata il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena, notificatogli il 29.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 17.02.2023.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) la richiedente risulta essere giunta in Italia nel novembre 2022 e di conseguenza aver soggiornato sul territorio nazionale per meno di un anno (..) che, per quanto attiene alla vita familiare, la richiedente ha dichiarato di conservare dei legami con i familiari nel Paese d'origine, con cui intrattiene rapporti;
in tale contesto, non risulta determinante la presenza in Italia di una sorella, posto peraltro che non è stato prodotto documentazione ideona a comprovare i presunti legami di parentale. In base alle circostanze del caso di specie, non si ritiene dunque che l'allontanamento della richiedente costituisca una compromissione della sua vita familiare, dovendosi evidenziare che la richiedente è una donna adulta priva di particolari profili di vulnerabilità che ha già vissuto nel Pease d'origine fino al 2022 dove ancora mantiene rapporti con altri familiari».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché la rilevante presenza di legami affettivi sul Territorio nazionale. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_3 Con ordinanza del 20.09.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 27.11.2025, sostituito con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 17.2.2023 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, la ricorrente ha provato lo stabile inserimento lavorativo, l'indipendenza abitativa e l'esistenza di forti legami familiari sul territorio. Ella, giunta in Italia nel novembre del 2022 si è dedicata all'apprendimento della lingua italiana: ha infatti frequentato con successo il corso di alfabetizzazione, ottenendo l'attestato di conoscenza lingua italiana A2, ed è iscritta al corso per il raggiungimento del livello B1; ha intrapreso lo svolgimento di attività lavorativa nel 2023 e ha proseguito a lavorare con continuità: l'ultimo contratto di lavoro in atti è stato stipulato dalla ricorrente in data 01.09.2025 ed ha scadenza in data 31.12.2025. I redditi percepiti – circa euro 2.700,00 nel 2023; circa euro 8.000,00 nel 2024 e circa euro 9.900,00 nel periodo che va da gennaio a settembre 2025 – attestano la continuità nello svolgimento di attività lavorativa nonché il progressivo miglioramento delle condizioni economiche dell'istante. Quanto ai legami familiari, la ricorrente ha raggiunto in Italia la sorella, con cui attualmente vive (cfr. comunicazione di ospitalità); dalla documentazione prodotta si evince che la richiedente costituisce un indispensabile punto di riferimento ed aiuto per sua sorella e i suoi tre nipoti Per_1 nata il [...], nata il [...],
[...] Persona_2 Persona_3 021), occupandosi di p i da scuola, cfr. attestaz astico in atti).
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). Elemento essenziale della vita familiare è, Per_4 Per_5 invero, il vi affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson Per_6 (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli c. Per_7 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_8 CP_4 CP_5 41-47). La C c che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( . Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_9 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_7 Per_10
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 5.12.2025. Il Giudice est. (Dott. Rada V. Scifo) Il Presidente (Dott. Marco Gattuso)
TRIBUNALE ORDINARO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 4990/2024, promosso da: Cod. Fisc. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 AR AV iciliata a Modena in via Begarelli nr. 13, presso il difensore;
RICORRENTE contro
– ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 16.11.2025.
Ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 08.04.2024 la ricorrente, cittadina tunisina nata il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena, notificatogli il 29.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 17.02.2023.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) la richiedente risulta essere giunta in Italia nel novembre 2022 e di conseguenza aver soggiornato sul territorio nazionale per meno di un anno (..) che, per quanto attiene alla vita familiare, la richiedente ha dichiarato di conservare dei legami con i familiari nel Paese d'origine, con cui intrattiene rapporti;
in tale contesto, non risulta determinante la presenza in Italia di una sorella, posto peraltro che non è stato prodotto documentazione ideona a comprovare i presunti legami di parentale. In base alle circostanze del caso di specie, non si ritiene dunque che l'allontanamento della richiedente costituisca una compromissione della sua vita familiare, dovendosi evidenziare che la richiedente è una donna adulta priva di particolari profili di vulnerabilità che ha già vissuto nel Pease d'origine fino al 2022 dove ancora mantiene rapporti con altri familiari».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché la rilevante presenza di legami affettivi sul Territorio nazionale. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_3 Con ordinanza del 20.09.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 27.11.2025, sostituito con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 17.2.2023 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, la ricorrente ha provato lo stabile inserimento lavorativo, l'indipendenza abitativa e l'esistenza di forti legami familiari sul territorio. Ella, giunta in Italia nel novembre del 2022 si è dedicata all'apprendimento della lingua italiana: ha infatti frequentato con successo il corso di alfabetizzazione, ottenendo l'attestato di conoscenza lingua italiana A2, ed è iscritta al corso per il raggiungimento del livello B1; ha intrapreso lo svolgimento di attività lavorativa nel 2023 e ha proseguito a lavorare con continuità: l'ultimo contratto di lavoro in atti è stato stipulato dalla ricorrente in data 01.09.2025 ed ha scadenza in data 31.12.2025. I redditi percepiti – circa euro 2.700,00 nel 2023; circa euro 8.000,00 nel 2024 e circa euro 9.900,00 nel periodo che va da gennaio a settembre 2025 – attestano la continuità nello svolgimento di attività lavorativa nonché il progressivo miglioramento delle condizioni economiche dell'istante. Quanto ai legami familiari, la ricorrente ha raggiunto in Italia la sorella, con cui attualmente vive (cfr. comunicazione di ospitalità); dalla documentazione prodotta si evince che la richiedente costituisce un indispensabile punto di riferimento ed aiuto per sua sorella e i suoi tre nipoti Per_1 nata il [...], nata il [...],
[...] Persona_2 Persona_3 021), occupandosi di p i da scuola, cfr. attestaz astico in atti).
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). Elemento essenziale della vita familiare è, Per_4 Per_5 invero, il vi affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson Per_6 (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli c. Per_7 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_8 CP_4 CP_5 41-47). La C c che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( . Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_9 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_7 Per_10
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 5.12.2025. Il Giudice est. (Dott. Rada V. Scifo) Il Presidente (Dott. Marco Gattuso)