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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU ET Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EF AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Paoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale posta in Vernio, Via dell'Appennino n° 232/A, di proprietà del Sig. viene Parte_1 assegnata alla RA , che continuerà ad abitarvi insieme ai figli fino alla CP_1 maggiore età ed autosufficienza economica della figlia;
3) Il Signor Per_1 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza;
4) L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori;
5) La figlia trascorrerà con il padre: - un fine settimana ogni due, alternati, dal Per_1 sabato mattina prima del pranzo alla domenica sera dopo la cena;
- un giorno infrasettimanale, compreso il pernottamento;
- cinque giorni durante le festività Natalizie;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- 20 giorni, anche continuativi, durante le ferie estive;
6) Non viene prevista alcuna modalità di frequentazione del figlio , in quanto Per_2 prossimo alla maggiore età (Dicembre 2025); 7) Il Signor corrisponderà, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia ancora non economicamente Per_1 autosufficiente ed alle spese derivanti dalla coabitazione del figlio con la madre, la Per_2 somma di Euro 600,00= (Seicento) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025, mediante bonifico bancario con accredito sulla carta Postepay intestata alla RA ed avente il seguente IBAN: CP_1
[...]; 8) In ragione del fatto che la RA è CP_1 attualmente disoccupata e non ha fonti di reddito, il Signor - continuerà a Parte_1 sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale assegnata alla RA nonché le utenze ed i tributi relativi a tale CP_1 immobile;
- autorizza la RA a percepire il 100% dell'assegno unico CP_1 universale per la figlia;
- sosterrà il 100% delle spese straordinarie relative alla Per_1 figlia;
9) - verserà alla RA la somma di Euro 100,00= Per_1 CP_1
(Cento/00=) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da mese di Novembre
2025, mediante bonifico bancario con accredito sulla carta Postepay intestata alla RA
ed avente il seguente IBAN: [...], a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento, fino a quando la beneficiaria troverà un'occupazione o
pagina 2 di 5 avrà una fonte di reddito;
- donerà alla RA , entro il giorno 30.11.2025, CP_1 con spese a carico della RA , l'autovettura Fiat Panda Targata EZ712ZS. CP_1
Le spese di manutenzione dell'autovettura (bolli auto, assicurazione RCA, etc.), dal momento del passaggio di proprietà saranno a carico della RA;
10) Non CP_1 viene previsto alcun contributo per il mantenimento del figlio in quanto lavoratore a Per_2 tempo indeterminato ed autosufficiente;
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 24.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 CP_1 separazione personale, dando atto di essersi sposati in data 23.09.2001, in Vernio con atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vernio al n° 20 P. 2 S. A anno 2001, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: (1) che hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile sito in in Vernio, Via dell'Appennino n° 232/A di proprietà esclusiva dello (2) che dall'unione delle parti sono nati e;
(3) che la Pt_1 Per_2 Per_1
è attualmente disoccupata, mentre lo ha un reddito di lavoro di circa € 1.900,00 CP_1 Pt_1 mensili;
(4) che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e , nati rispettivamente il 16.12.2007, e 18.04.2009 ed al di loro Per_2 Per_1 collocamento, nulla deve essere disposto nei confronti di , appena maggiorenne, Per_2
pagina 3 di 5 mentre per quanto attiene al collocamento prevalente di presso la madre, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
stesse considerazioni in ordine al calendario di visita dello nei confronti di . Pt_1 Per_1
Il Collegio evidenzia altresì la congruità dei patti relativamente all'assegnazione della casa familiare alla e al contributo mensile a carico dello a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli e della moglie.
Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla prole risultano in conformità dell'art. 337-ter
c.c., essendo confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 CP_1 in data 23.09.2001, in Vernio con atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Vernio al n° 20 P. 2 S. A anno 2001;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1,2,3,4,5,7,8 e 9;
3) prende atto dei seguenti punti: 6,10 e 11;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vernio (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione del Presidente, dott.
LU ET.
Il Presidente est.
pagina 4 di 5 LU ET
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU ET Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EF AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Paoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale posta in Vernio, Via dell'Appennino n° 232/A, di proprietà del Sig. viene Parte_1 assegnata alla RA , che continuerà ad abitarvi insieme ai figli fino alla CP_1 maggiore età ed autosufficienza economica della figlia;
3) Il Signor Per_1 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza;
4) L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori;
5) La figlia trascorrerà con il padre: - un fine settimana ogni due, alternati, dal Per_1 sabato mattina prima del pranzo alla domenica sera dopo la cena;
- un giorno infrasettimanale, compreso il pernottamento;
- cinque giorni durante le festività Natalizie;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- 20 giorni, anche continuativi, durante le ferie estive;
6) Non viene prevista alcuna modalità di frequentazione del figlio , in quanto Per_2 prossimo alla maggiore età (Dicembre 2025); 7) Il Signor corrisponderà, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia ancora non economicamente Per_1 autosufficiente ed alle spese derivanti dalla coabitazione del figlio con la madre, la Per_2 somma di Euro 600,00= (Seicento) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025, mediante bonifico bancario con accredito sulla carta Postepay intestata alla RA ed avente il seguente IBAN: CP_1
[...]; 8) In ragione del fatto che la RA è CP_1 attualmente disoccupata e non ha fonti di reddito, il Signor - continuerà a Parte_1 sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale assegnata alla RA nonché le utenze ed i tributi relativi a tale CP_1 immobile;
- autorizza la RA a percepire il 100% dell'assegno unico CP_1 universale per la figlia;
- sosterrà il 100% delle spese straordinarie relative alla Per_1 figlia;
9) - verserà alla RA la somma di Euro 100,00= Per_1 CP_1
(Cento/00=) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da mese di Novembre
2025, mediante bonifico bancario con accredito sulla carta Postepay intestata alla RA
ed avente il seguente IBAN: [...], a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento, fino a quando la beneficiaria troverà un'occupazione o
pagina 2 di 5 avrà una fonte di reddito;
- donerà alla RA , entro il giorno 30.11.2025, CP_1 con spese a carico della RA , l'autovettura Fiat Panda Targata EZ712ZS. CP_1
Le spese di manutenzione dell'autovettura (bolli auto, assicurazione RCA, etc.), dal momento del passaggio di proprietà saranno a carico della RA;
10) Non CP_1 viene previsto alcun contributo per il mantenimento del figlio in quanto lavoratore a Per_2 tempo indeterminato ed autosufficiente;
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 24.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 CP_1 separazione personale, dando atto di essersi sposati in data 23.09.2001, in Vernio con atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vernio al n° 20 P. 2 S. A anno 2001, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: (1) che hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile sito in in Vernio, Via dell'Appennino n° 232/A di proprietà esclusiva dello (2) che dall'unione delle parti sono nati e;
(3) che la Pt_1 Per_2 Per_1
è attualmente disoccupata, mentre lo ha un reddito di lavoro di circa € 1.900,00 CP_1 Pt_1 mensili;
(4) che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e , nati rispettivamente il 16.12.2007, e 18.04.2009 ed al di loro Per_2 Per_1 collocamento, nulla deve essere disposto nei confronti di , appena maggiorenne, Per_2
pagina 3 di 5 mentre per quanto attiene al collocamento prevalente di presso la madre, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
stesse considerazioni in ordine al calendario di visita dello nei confronti di . Pt_1 Per_1
Il Collegio evidenzia altresì la congruità dei patti relativamente all'assegnazione della casa familiare alla e al contributo mensile a carico dello a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli e della moglie.
Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla prole risultano in conformità dell'art. 337-ter
c.c., essendo confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 CP_1 in data 23.09.2001, in Vernio con atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Vernio al n° 20 P. 2 S. A anno 2001;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1,2,3,4,5,7,8 e 9;
3) prende atto dei seguenti punti: 6,10 e 11;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vernio (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione del Presidente, dott.
LU ET.
Il Presidente est.
pagina 4 di 5 LU ET
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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