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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 712/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DRIGO GENI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DRIGO GENI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ON IA (VE)
il 12/05/2012; separati con sentenza n. 33/2024 di data 16/05/2024 e pubblicata il
20/05/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 712/2024 e passata in giudicato il
24/12/2024;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 24/10/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Comune di ON IA (Ve) il Parte_1 CP_1
12.5.2012, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 parte
I^ dell'anno 2012 • ordinare al Comune di ON IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali e • pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di ON IA (Ve), Borgo San Giusto n.
13/d unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla SI.ra Parte_1
nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia con la Persona_1
madre e che il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che lo desideri, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso secondo le seguenti cadenze:
- un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo
2 l'orario di cena quando la riporterà presso la casa materna e comunque entro le ore 21,00,
- due giorni infrasettimanale, di preferenza il pomeriggio di mercoledì e giovedì,
- un periodo di una settimana durante le feste di Natale e Pasqua,
- le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni,
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi da concordarsi previamente entro il mese di maggio.
4. Confermare che il SI. verserà verserà alla SI.ra , CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 250,00, che sarà aggiornato automaticamente di Per_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di Pordenone e l'Associazione Forense tuttora vigente che i coniugi dichiarano di ben conoscere anche in relazione alle modalità di rimborso e che si allega al presente accordo.
6. Confermare che l'assegno unico universale e le detrazioni fiscali sono riconosciuti integralmente alla madre in quanto collocataria della minore;
l'assegno unico, pertanto, verrà richiesto e percepito dalla SI.ra Pt_1
7. Nulla a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi provvederanno al proprio mantenimento ciascuno da sé con mezzi propri, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Confermare che le parti continueranno a farsi carico del rimborso delle rate del mutuo ipotecario della casa coniugale in parti uguali sino alla sua estinzione”.
3 Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 33/2024 di data 16/05/2024, pubblicata il
20/05/2024 - R.G. 712/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 22/11/2024 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 14/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e in ON IA (VE), in data 12/05/2012;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 3, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 712/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DRIGO GENI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DRIGO GENI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ON IA (VE)
il 12/05/2012; separati con sentenza n. 33/2024 di data 16/05/2024 e pubblicata il
20/05/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 712/2024 e passata in giudicato il
24/12/2024;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 24/10/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Comune di ON IA (Ve) il Parte_1 CP_1
12.5.2012, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 parte
I^ dell'anno 2012 • ordinare al Comune di ON IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali e • pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di ON IA (Ve), Borgo San Giusto n.
13/d unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla SI.ra Parte_1
nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia con la Persona_1
madre e che il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che lo desideri, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso secondo le seguenti cadenze:
- un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo
2 l'orario di cena quando la riporterà presso la casa materna e comunque entro le ore 21,00,
- due giorni infrasettimanale, di preferenza il pomeriggio di mercoledì e giovedì,
- un periodo di una settimana durante le feste di Natale e Pasqua,
- le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni,
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi da concordarsi previamente entro il mese di maggio.
4. Confermare che il SI. verserà verserà alla SI.ra , CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 250,00, che sarà aggiornato automaticamente di Per_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di Pordenone e l'Associazione Forense tuttora vigente che i coniugi dichiarano di ben conoscere anche in relazione alle modalità di rimborso e che si allega al presente accordo.
6. Confermare che l'assegno unico universale e le detrazioni fiscali sono riconosciuti integralmente alla madre in quanto collocataria della minore;
l'assegno unico, pertanto, verrà richiesto e percepito dalla SI.ra Pt_1
7. Nulla a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi provvederanno al proprio mantenimento ciascuno da sé con mezzi propri, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Confermare che le parti continueranno a farsi carico del rimborso delle rate del mutuo ipotecario della casa coniugale in parti uguali sino alla sua estinzione”.
3 Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 33/2024 di data 16/05/2024, pubblicata il
20/05/2024 - R.G. 712/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 22/11/2024 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 14/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e in ON IA (VE), in data 12/05/2012;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 3, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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